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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1183/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1821/2021 pubblicata il 2.12.2021
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to P. Parte_1
Guastafierro
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.to S. Sica
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto il 16.2.2021 esponeva: Parte_1
-di aver presentato il giorno 18.05.2020 domanda all' per CP_1 vedersi riconoscere la pensione “supplementare indiretta” a decorrere dal decesso del dante causa intervenuto il Persona_1
12 febbraio 2009, o comunque nei limiti della prescrizione ordinaria decennale;
-di essersi vista accogliere la domanda con provvedimento del 23 giugno 2020;
-che l'ente previdenziale costituiva il trattamento cat. SO con decorrenza marzo 2009 e le liquidava gli arretrati, nella misura di euro 1.455,73, in riferimento al -solo- periodo giugno
2015/gennaio 2020, in tal modo valorizzando la prescrizione quinquennale;
-di aver proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento.
Tutto ciò premesso, ritenuta valida nella fattispecie la prescrizione ordinaria decennale, la chiedeva che le Parte_1 fosse liquidato il maggior importo di euro 2.263,00 in riferimento al periodo ulteriore di maggio 2010/maggio 2015, il tutto con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che, eccepite la CP_2 decadenza e/o la prescrizione ostative all'accoglimento della domanda attorea, contestava nel merito l'importo rivendicato, asseritamente comprensivo anche dei ratei già liquidati.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite ritenendo maturata la prescrizione quinquennale.
Propone appello la censurando la sentenza di primo Parte_1 grado;
precisa in fatto di aver presentato in data 18.05.2020, domanda per il riconoscimento della pensione supplementare indiretta a decorrere dalla data del decesso del di lei marito
(intervenuto il 12.02.2009) o quantomeno nei limiti della prescrizione ordinaria decennale;
che l' le aveva accolto la CP_1 domanda con decorrenza dal marzo 2009 ma limitandosi a liquidare i soli arretrati maturati nei cinque anni antecedenti alla domanda di pensione, applicando la prescrizione quinquennale. deduce nel merito che la trattandosi di prima liquidazione della pensione,
pag. 2/9 non doveva applicarsi il D.L. 98/2011 come fatto dal GL di primo grado, bensì l'ordinaria prescrizione decennale, avendo lo stesso
Tribunale qualificato la fattispecie in esame, come “trattamento pensionistico riconosciuto ex novo”; che non rilevava di essere già titolare di altro, diverso trattamento pensionistico e precisamente, della pensione di reversibilità categoria SOCPDEL n.
07712680; che non era pertinente la motivazione di cui alla sentenza appellata in ordine al termine decadenziale ex secondo comma dell'art. 47 DPR 639/1970 atteso che l'azione giudiziaria era stata promossa entro i termini decadenziali ivi previsti, considerato che il ricorso amministrativo era stato proposto in data 17.09.2020 ed il ricorso giudiziario depositato in data
16.02.2021, chiedendo, quindi, in riforma della sentenza impugnata e considerato il decesso del marito a febbraio 2009 e la domanda amministrativa del 18.5.2020 il pagamento (anche) dei ratei a decorrere dal maggio 2010 e fino al maggio 2015 nella misura di euro 2.263,00 (calcolati in base al rateo mensile già liquidato dall' pari ad € 36,50) come da conteggi già allegati in primo CP_1 grado, oltre alla riforma in punto di spese per il principio della soccombenza.
L' contrasta il gravame rilevando: CP_1
-che parte appellante beneficia(va) dal marzo 2009 della pensione di vecchiaia (non di reversibilità come invece scritto in sentenza) e che a maggio 2010, a seguito del decesso del coniuge, aveva chiesto altro tipo di trattamento pensionistico e precisamente la “pensione supplementare indiretta” riconosciutagli dal marzo 2009 (prima decorrenza utile dopo la morte del de cuius) con liquidazione dei ratei arretrati nel limite della prescrizione quinquennale (giugno 2015/gennaio 2020);
pag. 3/9 -che trattasi, pertanto, di due diversi trattamenti, il secondo dei quali riconosciuto ex novo seppure a decorrere formalmente dal marzo 2009,
-che ai ratei delle prestazioni previdenziali, ex D.L. n. 98 del
2011, art. 38 comma 1, lett. d, convertito in L. n. 111 del 2011, si applica (ex art. 47-bis DPR 639/70 introdotto) la prescrizione quinquennale (“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo
1988, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”,
-che la predetta norma era applicabile al caso di specie atteso che la domanda amministrativa era stata presentata in data
18.5.2020,
-che in base alla circolare n. 220 del 2013 considerato il CP_1 decesso del coniuge in data 12.02.2009 ed il regime prescrizionale dei ratei pensionistici a cavallo dell'entrata in vigore del DL
98/2011 il diritto ai ratei sorti dal 03.2009 al 12.2009, con il precedente regime prescrizionale, si sarebbe prescritto dal
03.2019 al 12.2019, tuttavia, a luglio 2011, residuavano ancora circa 8 anni del previgente termine decennale, per cui si applica il meccanismo di riduzione, in forza del quale si computano unicamente 5 anni di prescrizione e quindi il diritto ai ratei per il periodo 03.2009-12.2009 risulta prescritto nel periodo 03.2016-
12.2016; il diritto ai ratei sorti per l'anno 2010, seguendo lo stesso ragionamento logico di cui sopra, si sarebbe prescritto, con il vecchio regime prescrizionale nell'anno 2020, a partire da luglio 2011, poiché residuavano ancora 9 anni del termine decennale, questi si riducevano a 5 e quindi il diritto ai ratei maturati nel 2010 risulta prescritto nel 2016; allo stesso modo,
pag. 4/9 il diritto ai ratei maturati nel periodo 01.2011-06.2011 risulta prescritto nel 2016, in applicazione del medesimo meccanismo.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è fondato.
Si precisa che a fondamento del rigetto pronunciato in primo grado non vi è alcuna motivazione riconnessa alla decadenza (come evidenziato nell'atto di appello) ma esclusivamente una ricostruzione normativa fondata sull'esame della eccezione di prescrizione sollevata dall' peraltro si osserva come CP_1
l' abbia accolto la domanda amministrativa applicando la CP_2 sola prescrizione per cui non vi è alcuna questione controversa ex art. 47 DPR 639/1970.
La sentenza ha applicato al caso di specie la prescrizione quinquennale pur riconoscendo che la avesse presentato Parte_1 il 18.5.2020 una domanda di nuova prestazione, circostanza allegata espressamente anche dall' , pure in questo grado di CP_1 giudizio.
Atteso che la prestazione richiesta il 18.5.20 è una prestazione costituita ex novo non è applicabile il termine quinquennale invocato dall' . CP_1
Secondo i consolidati dettami della S.C. (ex plurimis ordinanza n.2563/16) “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del
pag. 5/9 completamento del procedimento amministrativo di spesa
(procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”.
Nella pronuncia Sez. Lav. Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 si è affermato che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.”.
La riforma dettata dalla legge 111/2011 (introduzione art.47 bis
DPR n.639/70 ad opera dell'art.38, comma 1, lett. d, n.2) fa riferimento alle diverse ipotesi dei ratei pensionistici maturati, liquidati e non riscossi (nonché a quelli già riconosciuti da provvedimento giudiziale ma non riscossi, alle differenze dovute per riliquidazioni ed alle prestazioni di cui all'art.24 legge pag. 6/9 n.88/89) ma non ai ratei di pensione ex novo riconosciuta e non liquidati (nel senso di “messi a disposizione”) per i quali vale l'ordinaria prescrizione decennale.
Ne consegue che la aveva diritto ad ottenere anche i Parte_1 ratei maturati dal maggio 2010 al maggio 2015 nella misura quantificata già nel ricorso di primo grado pari ad euro 2.263,00 al lordo, calcolo che deriva moltiplicando l'importo mensile indicato dallo stesso nella nota di liquidazione del 23.6.20 CP_1
(cfr. produzione di parte ricorrente in primo grado), per le mensilità ulteriormente dovute.
L'accoglimento dell'appello e quindi della domanda spiegata in primo grado comporta, di conseguenza, anche l'accoglimento del motivo di appello in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado che deve tener conto del principio della soccombenza.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto del valore della causa per cui lo scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da
Cass. Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la pag. 7/9 relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 lorda di euro 2.263,00 oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.278,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Napoli 14.4.25
il Consigliere est. il Presidente
pag. 8/9 d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9