Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/07/2025, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06511/2025REG.PROV.COLL.
N. 04916/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2022, proposto da IN ET EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Fedeli e Lucilla Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiana Fedeli in Roma, via Cicerone n. 28 Sc. C Int. 9;
contro
Comune di Seregno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 651/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Massimo Santini e udito per la parte appellante l’Avv. Cristiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su un ordine di sospensione lavori edilizi (e contestuale riduzione in pristino dei luoghi) disposto dal Comune di Seregno nei confronti del proprietario di una unità immobiliare che si trova, per l’appunto, nel centro cittadino di Seregno. Motivo del provvedimento inibitorio: i lavori in corso riguardavano un immobile abusivamente utilizzato come unità residenziale che non aveva tuttavia una simile destinazione urbanistica (era piuttosto originariamente un “vano tecnico” posto al di sopra di una palazzina di 5 piani residenziali + piano terra negozi).
2. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lombardia che rigettava tuttavia il gravame per le seguenti ragioni:
a) I lavori effettuati risultavano funzionali al mutamento della destinazione d’uso ossia a conferire una “funzione abitativa” ad una porzione immobiliare che, sulla base dei titoli edilizi esistenti, non ha tuttavia “destinazione residenziale”;
b) Il ritardo nella conclusione del procedimento non comporta in ogni caso una responsabilità risarcitoria, in capo alla PA, in caso di mancato ottenimento dell’anelato bene della vita.
3. La sentenza di primo grado veniva appellata per i motivi di seguito riportati:
3.1. Omesso esame del motivo con cui si contesta che i lavori in questione sarebbero da qualificare alla stregua di manutenzione ordinaria e non di manutenzione straordinaria. Le opere in questione non sarebbero dunque preordinate al mutamento di destinazione. Inoltre: a) l’immobile non era soggetto a licenza edilizia in quanto antecedente alla approvazione del PRG; b) l’art. 9-bis del DPR n. 380 del 2001 prevede che, per gli immobili per cui non era necessaria la licenza edilizia, lo “stato legittimo” possa essere ricavabile dalle “informazioni catastali”; c) in questa direzione, lo “stato di fatto” e la “documentazione catastale” relativa alla suddetta unità immobiliare depongono in modo convergente per la destinazione residenziale della medesima;
3.2. Erroneità nella parte in cui non è stata riconosciuto il danno da ritardo procedimentale e dunque il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
4. Non si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale.
5. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025, tenutasi con modalità telematiche, la parte appellante rassegnava le proprie conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato dal momento che:
6.1. Si trattava nel caso di specie di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria, visto che era stato appurato in sede di sopralluogo comunale un certo spostamento di tramezzature interne (fatto questo mai contestato dalla difesa di parte appellante). Sussiste in tal senso giurisprudenza costante (si veda in particolare Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2023, n. 11160) secondo cui: “la diversa distribuzione, rispetto al titolo, delle tramezzature interne … è un intervento di manutenzione straordinaria soggetto al regime della comunicazione di inizio lavori (originariamente ai sensi dell'art. 6, comma 2, ed ora dell'art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001)” . Ed ancora decisioni (si veda Cons. Stato, sez. VI, 3 settembre 2020, n. 5354) secondo cui: “la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori (originariamente ai sensi dell'art. 6, comma 2, ed ora dell'art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)” ;
6.2. Nel caso di specie si tratta inoltre di un immobile pacificamente ricadente nel pieno centro cittadino di Seregno e dunque senz’altro sottoposto ad obbligo di licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 della legge urbanistica 1150 del 1942. È vero infatti che l'art. 10 della l. 6 agosto 1967 (c.d. legge-ponte) introduceva l'obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi (intesi quali nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione) eseguiti sul territorio comunale ma è anche vero, al tempo stesso, che l'art. 31 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 già prevedeva un simile tale obbligo pur se limitatamente ai centri abitati. La citata disposizione della Legge Urbanistica prevede infatti che: “chiunque intenda eseguire nuove costruzioni ovvero ampliare quelle già esistenti o modificare la struttura nei centri abitati e dove esiste il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7 deve chiedere apposita licenza edilizia” . Si veda sul punto quanto affermato da Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5173, secondo cui anche per gli immobili realizzati prima del 1967, se in concreto inserito “in un centro abitato ancorché posto al di fuori del centro storico” si impone, “pure in assenza di uno strumento urbanistico generale, il possesso del titolo ad aedificandum di cui all'art. 31 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 ( c.d. legge urbanistica )” ;
6.3. Quanto poi alla ritenuta destinazione residenziale dell’immobile in questione osserva il collegio che, dall’analisi delle planimetrie allegate all’originaria licenza edilizia del 19 febbraio 1963 (cfr. produzione documentale comunale del primo grado di giudizio, e in particolare i documenti n. 10 e n. 13) si ricava che la palazzina è di 6 piani fuori terra (5 residenziali + piano terra per negozi ossia commerciale). Al di sopra dei 6 piani fuori terra c’era solo un “vano tecnico” evidentemente non destinato a fini residenziali. Ciò si ricava dal fatto che il quinto piano graficamente descritto nelle suddette planimetrie (doc. 13 citato) contempla unità abitative e al tempo stesso è qualificato alla stregua di “piano ultimo” (ossia l’ultimo piano con tali unità residenziali), con ciò stando altresì a significare che, al di sopra di esso, non vi sono ulteriori unità ad uso residenziale. Tale assetto (5 piani soltanto ad uso abitativo + piano terra negozi) trova inoltre conferma nella richiesta della abitabilità in data 27 novembre 1964 (poi approvata il successivo 29 dicembre 1964, cfr. doc. 15 della produzione comunale in primo grado) dove nulla si dice circa l’utilizzo del sesto piano (ossia settimo piano fuori terra) qui specificamente oggetto di controversia. Il suddetto nulla osta, in corrispondenza del settimo piano fuori terra (ossia il sesto piano che qui si vorrebbe intendere come destinato ad uso residenziale) a differenza dei piani inferiori, dove la residenzialità è espressamente contemplata, non riporta infatti alcuna qualificazione e destinazione in merito ad eventuali e possibili usi residenziali dello stesso piano;
6.4. La difesa di parte appellante insiste nell’affermare che, anche in base all’art. 9-bis del DPR n. 380 del 2001, lo stato legittimo dell’immobile dovrebbe essere appurato attraverso le risultanze catastali ma una simile prerogativa è riservata agli immobili per cui non era richiesta una licenza edilizia. Licenza edilizia in questo caso comunque presente (il permesso edilizio è infatti del 1963). Di qui la assenza dei presupposti (mancanza ossia di licenza edilizia) onde poter ricorrere alla applicazione della suddetta disposizione del testo unico edilizia. Il tutto senza omettere di considerare che le risultanze planimetriche, allegate alla licenza edilizia approvata in data 19 febbraio 1962, sono decisive onde individuare l’ambito di effettiva destinazione non residenziale dell’immobile;
6.5. Inoltre per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2769): “Alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un autonomo valore probatorio anche ai fini dell'individuazione dell'effettiva destinazione d'uso, bensì — e in una con gli ulteriori atti processuali — una valenza meramente sussidiaria” . Ricorso sussidiario nella specie in alcun modo necessario data la rilevata sussistenza di una licenza edilizia completa, peraltro, di chiari e incontrovertibili documenti planimetrici;
6.6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
7. Quanto al secondo motivo di appello, ossia con riguardo alla reiterata richiesta risarcitoria per il mero ritardo nella conclusione del procedimento si osserva che, per giurisprudenza costante da cui il collegio non ritiene di doversi discostare: “la possibilità di conseguire il risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell'amministrazione nella conclusione di un procedimento amministrativo non può essere riconosciuta come effetto del ritardo in sé e per sé (Cons. Stato, n. 4038 del 2016, id. n. 358 del 2019)” . Ed ancora: “Il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, come quello di specie, non è avulso pertanto da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita, sicché il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento” . Infine: “l'ingiustizia del danno non può prescindere al riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato” (così Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2024, n.7726).
Da quanto detto consegue l’inevitabile rigetto della richiesta risarcitoria in quanto non è stata fornita adeguata dimostrazione, come si ricava dalle considerazioni sopra esposte, circa la effettiva spettanza del bene della vita.
Di qui il rigetto, altresì, del secondo motivo di appello.
8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Il collegio ritiene di non doversi esprimere sul regime delle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellata amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO