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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 965/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 965/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
marzo 2025 in esito alla discussione orale
OGGETTO: d a
Altri contratti atipici con il patrocinio dell'avv. Daniela Berti e Parte_1
CODICE: dell'avv. Elena Giacomelli
143999 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Paolo Soardo Controparte_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, in data 1 luglio 2021,
n. 661/2021.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“…reitera tutte le eccezioni, deduzioni e domande ivi spiegate ed insiste per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
In via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove testimoniali, già
riproposte nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ma non ammesse,
con i testi e sui capitoli già indicati in primo grado nelle memorie ex art. 183,
comma 6 n.2 e 3 c.p.c. per accertare gli errori nelle fatturazioni commessi
dalla in tutto il periodo contrattuale, le relative contestazioni mosse CP_1
dall' già prima del recesso dal contratto di conto vendita, Parte_1
oltre che la sussistenza di un accordo sui prezzi.
Si chiede, inoltre, che la Corte d'Appello adita voglia disporre, ai sensi degli
artt. 196 e 356 c.p.c. la rinnovazione della CTU, essendo, quella esperita in
primo grado, illogica, contraddittoria ed incongruente per tutte le ragioni
esposte negli atti di causa;
solo in via subordinata chiede che l'Ill.mo
Collegio, nella sua veste di iudex peritus peritorum, valuti l'attendibilità
delle conclusioni peritali e le disattenda nella parte censurata, perché
erronee, contraddittorie, illogiche e non pertinenti al quesito”.
Conclusioni di merito contenute in atto di appello: “nel merito, in via
principale, riformare la sentenza n. 661/2021 emessa dal Tribunale di
Mantova in data 1/7/2021 nella causa civile avente R.G. n. 4569/2017 per i
motivi sopra esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto
ingiuntivo opposto con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di
CTU nonché degli importi nelle more eventualmente versati in forza della
sentenza;
2 - nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'appellante risulti
debitrice di una somma nei confronti dell'appellata, riformare la sentenza n.
661/2021 del Tribunale di Mantova per i motivi sopra esposti con relativa
riduzione dell'importo dovuto;
…”
Dell'appellata
“…reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale e
nel merito:
respingersi in toto le domande spiegate dalla nell'atto Parte_1
di citazione in appello datato 13.9.2021 e notificato in data 14.9.2021 nei
confronti della in quanto inammissibili e/o improcedibili ex Controparte_1
art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c., e, comunque, in quanto
completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n.661/2021 emessa in
data 1.7.2021 dal Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio
Bertola, pubblicata in data 1.7.2021 e notificata dalla appellata in data
15.7.2021, oggetto del presente gravame.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali) e
compensi del presente giudizio d'appello” (conclusioni contenute nella comparsa di risposta).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
emesso nei suoi confronti da parte di per il mancato Controparte_1
pagamento della merce consegnatale in conto vendita, deducendo la
3 consegna di merce in quantità inferiore rispetto a quella fatturata, oltre all'applicazione di prezzi non concordati.
1.1. costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
1.2. Con sentenza n. 661/2021 pubblicata in data 1° luglio 2021, il Tribunale
di Mantova ha rigettato l'opposizione, condannando al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 19.472,48 (IVA Controparte_1
compresa) oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale,
dalle singole scadenze al saldo.
1.3. In particolare, dopo aver istruito la causa mediante CTU, il Tribunale ha rilevato la genericità delle contestazioni mosse dalla opponente avverso i documenti prodotti da controparte, peraltro utilizzati dal CTU nelle proprie indagini, di cui ha recepito gli esiti, ritenuti ben argomentati e congrui dal punto di vista logico e tecnico.
Circa l'ulteriore credito di € 7.163,35 determinato dal CTU in applicazione dei prezzi di mercato, il Tribunale ha osservato come avesse Controparte_1
modificato la propria pretesa, avendo dapprima ingiunto il pagamento della somma di € 19.472,48 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. N.
231/2002 dal dovuto al saldo, per poi chiedere in sede di opposizione il pagamento della somma di € 19.472,48, <
somma che verrà determinata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa>>, mirando ad ottenere il pagamento della maggior somma individuata dal CTU in applicazione dei prezzi di mercato. Ha ritenuto che
4 vi sia stata al riguardo una modifica inammissibile, perché volta ad introdurre una reconventio reconventionis, trattandosi di pretesa che avrebbe potuto essere introdotta in giudizio solo se la opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, si fosse trovata a sua volta esposta ad una domanda che la ponesse nella posizione di convenuta sostanziale, cosa non avvenuta in specie, ove le difese dell'opponente miravano unicamente alla diminuzione del debito ingiunto. Ha evidenziato che la opposta non ha dedotto l'applicazione di prezzi difformi rispetto a quanto pattuito, ma, al contrario, ne ha affermato la conformità a quelli concordati e regolarmente applicati nei rapporti tra le parti, evidenziando, peraltro, come
[...]
abbia sempre regolarmente adempiuto ai pagamenti senza nulla Parte_1
eccepire in merito e come le eventuali variazioni di prezzo fossero effetto delle oscillazioni di prezzo delle materie prime, rientranti, comunque, nei limiti degli impegni contrattuali. Ha, quindi ritenuto che non Controparte_1
possa pretendere più di quanto chiesto in sede monitoria, invocando l'applicazione di criteri di calcolo diversi.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto corretto il calcolo svolto dal CTU, che ha quantificato la somma dovuta in € 19.472,48 IVA compresa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 sulla sola componente in sorte capitale dalle scadenze al saldo.
Ha precisato di aver preso in considerazione tale valore sulla scorta delle argomentazioni del CTU e, in particolare: dall'analisi di tutti i DDT dal 2012
al 2015, emerge che gli ultimi DDT di carico/scarico della merce acquistata
5 risalgono al 27 gennaio 2015; tutti i DDT di scarico sono richiamati nelle fatture emesse (eccetto per l'ultima n. del 558 del 26 maggio 2017 di €
10.243,32, contestata, che genericamente riporta “addebito merce non
restituita a seguito di disdetta di contratto”); descrizione e addebito di un
DDT possono avvenire su fatture diverse emesse in mesi diversi;
pur essendo difficile identificare con precisione lo scarico dei DTT con la relativa fatturazione l'imponibile totale dei DDT del periodo 2012-2015 coincide con quello totale delle fatture emesse;
è quindi da ritenere che tutti i materiali acquistati sono stati correttamente fatturati;
il totale imponibile dei DDT in acquisto è di € 197.266,65 che coincide con il totale imponibile indicato nell'allegato n. 138 del fascicolo di parte opponente in € 239.922,37 IVA
compresa; il primo valore si discosta di € 2.023,57 rispetto dal totale imponibile di tutti i DDT in conto vendita, pari ad € 199.290,22,
corrispondente ad € 242.606,90 IVA compresa;
sottraendo dall'importo totale esposto in tutti i DDT in acquisto pari a € 239.922,37 IVA inclusa (cfr.
allegato 138) il totale dei pagamenti eseguiti da (registrati Parte_1
nei partitari delle parti e incontestati) per € 223.134,42, si ottiene un debito di € 16.787,95 IVA compresa;
sottraendo dal totale di tutti i DDT in conto vendita pari a € 242.606.90 IVA inclusa (cfr. allegato 15 bis alla presente) il totale dei pagamenti eseguiti dalla di € 223.134,42 (registrati Parte_1
nei partitari e incontestati), il debito risultante è di € 19.472,48 IVA
compresa, pari al credito ingiunto;
il totale delle fatture emesse da CP_1
corrisponde al totale di tutti i DDT in conto vendita emessi e si discosta dal totale DDT in conto acquisti per la somma di € 2.684,53 IVA compresa,
6 (242.606.90-239.922,37) ovvero per la somma di € 2.023,57 imponibili
(199.290,22 -197.266,65) (cfr. tabella1).
Il Tribunale, ha poi richiamato i chiarimenti forniti dal CTU per cui <
differenziale di Euro 2.684,53 (19.742,48 [osserva il Giudice che il valore scritto dalla CTU è un mero refuso dovuto a errore di battitura… poiché è
evidente che il numero corretto è 19.472,48 e non 19.742,48…] -16.787,95)
è da ricercarsi nel momento di applicazione dei prezzi che CP_1
addebitava nelle fatture una volta che comunicava di aver Parte_1
venduto il prodotto, come prevede il contratto estimatorio sottoscritto dalle parti>>.
Ha, quindi rilevato che, trattandosi di un contratto estimatorio, al fine di determinare la esatta quantificazione del prezzo da attribuire alla merce venduta rileva il momento in cui viene comunicata la vendita della merce.
Ha, invece escluso che possa essere considerato il doc. 140 di parte attrice,
avendo il CTU osservato che il quesito posto chiedeva di <
indicati in contratto o quelli risultanti dalle precedenti fatture non contestate ed, in mancanza, quelli correnti di mercato>> e che <
commissione non risulta richiamata nel contratto e riporta descrizioni incomplete, generiche, prive di ogni codifica, riferite soltanto ad alcune tipologie di prodotti (n. 10) e non univocamente riconducibili a quelli oggetto di contestazione>>.
Da ultimo, il Tribunale ha precisato di non poter ulteriormente valorizzare le due note di credito prodotte dalla opponente per ridurre il debito, avendo il
7 CTU tenuto conto di tutta la documentazione contabile, comprese tali note,
pena, altrimenti, una duplicazione dello scomputo.
In conclusione, ha quantificato il debito complessivo dell'attrice in €
19.472,48.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di due motivi.
3. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'udienza del 26 gennaio 2022, la Corte, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 30 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e l'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 352
secondo comma c.p.c., nella formulazione vigente sino al 28/02/2023, la discussione orale della causa dinanzi al Collegio;
la causa è stata posta in decisione;
contestualmente al deposito della memoria di replica l'appellante ha formulata istanza ex art. 352 cod.proc.civ.; il Presidente della prima sezione civile ha, quindi, fissato con decreto la udienza del 12 marzo 2025
per la discussione orale della causa.
Attesa l'assenza a tale udienza di uno dei componenti del Collegio dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, è stata fissata la udienza del 26
marzo 2025.
8 A tale udienza, a seguito della relazione del relatore, le parti hanno discusso oralmente e la causa è stata nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante critica la motivazione fornita dal
Tribunale circa l'adesione alle risultanze della CTU.
Lamenta che il Giudicante, senza procedere alla escussione dei testi, abbia ritenuto sufficiente l'espletamento della sola CTU, aderendo integralmente ai suoi risultati, nonostante le osservazioni formulate, peraltro, non considerate. Sostiene che, salvo per quanto concerne la richiesta di condanna ad un debito ulteriore rispetto a quello quantificato dal CTU, la motivazione sarebbe insufficiente, avendo semplicemente fatto riferimento alle argomentazioni del CTU. Ripropone le doglianze disattese in primo grado,
censurando, anzitutto, la parte di sentenza in cui è stato ritenuto non necessario valorizzare le due note di credito ai fini della quantificazione del debito, perché “la CTU ha già chiaramente indicato di aver tenuto conto di
tutta la documentazione contabile, note di credito incluse, sicché la loro
sottrazione porterebbe ad una duplicazione dello scomputo”, con adesione da parte del Giudicante al giudizio formulato sul punto dal CTU in modo aprioristico e privo di elementi di fatto a supporto.
Pur apprezzando il percorso logico del CTU, che, per stimare l'importo che avrebbe dovuto fatturare per la merce consegnata in conto vendita, CP_1
ha utilizzato il “valore quantizzato dei documenti di trasporto della merce”,
deduce, di non condividere le conclusioni per cui “…se risulta, pertanto,
9 alquanto ostico, identificare puntualmente lo scarico dei DDT con la relativa
fatturazione, si ritiene possa essere ragionevolmente oggettivo concludere
che se l'imponibile totale di tutti i DDT di carico/scarico (prodotti dalle parti
in atti per tutto il periodo 2012-2015) coincide con l'imponibile complessivo
di tutte le fatture emesse, significa che tutti i materiali acquistati sono stati
correttamente fatturati...”. Nel ricercare il totale imponibile dei DDT, il CTU
si sarebbe limitato a sovrapporre le valorizzazioni dei DDT in vendita e in acquisto, ottenendo una differenza di € 2.684,53 IVA compresa, non procedendo allo storno da quell'imponibile del valore della merce indicato nelle note di credito n. 2346 del 24 aprile 2014 e n. 6670 del 14 ottobre 2014.
Posto che deve farsi riferimento alle valorizzazioni dei DDT indicate a pag.
23 della CTU per quantificare il quantum dovuto, secondo l'appellante sarebbe errato stornare il valore dei DDT indicati nelle note di credito predette, “detraendoli soltanto in punto di “prezzo”” e non di “merce
consegnata”. Infatti, il pagamento della merce indicata nei DDT stornati nelle note di credito non sarebbe stato richiesto, non essendo la merce mai stata consegnata, e proprio per tale ragione sono state emesse le note di credito;
pertanto, i beni in esse indicati andrebbero eliminati anche dalla tabella recante la merce consegnata in quanto, altrimenti, verrebbero conteggiati e pagati indebitamente.
Deduce che essa ha indicato quei DDT anche nella propria tabella da essa redatta (doc. 138 prodotto con atto di citazione e tabella 1 pg. 23 della CTU)
ma solo perché essa non poteva espungere dai propri dati contabili alcun documento, altrimenti le relative fatture, e quindi anche le note di credito,
10 avrebbero fatto riferimento a documenti inesistenti nella contabilità.
Censura, inoltre, la parte di sentenza in cui, in merito alla differenza delle valorizzazioni dei DDT in acquisto e in vendita, il Tribunale ha condiviso l'affermazione del CTU per cui il differenziale di € 2.684,53 deve
< addebitava CP_1
nelle fatture una volta che comunicava di aver venduto il Parte_1
prodotto, come prevede il contratto estimatorio sottoscritto dalle parti>>; tale motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, specie laddove, nel respingere la richiesta di condanna al pagamento della maggior somma indicata dal CTU, il Tribunale ha ritenuto provato che fossero stati concordati dalle parti i prezzi in conto vendita, considerando irrilevante il momento della fatturazione, giungendo ad affermare che l'opposta non ha mai dedotto che i prezzi applicati non fossero quelli concordati e che comunque tale discordanza è irrilevante, essendo le parti libere di scegliere il prezzo. Espone
che il prezzo concordato è quello evincibile dal proprio documento 140
allegato al contratto, da integrare per gli articoli ivi non indicati, con le fatture precedenti non contestate.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce che l'ammissione delle prove per testi articolate nelle memorie ai sensi dell'art. 183 sesto comma nn. 1 e 2
avrebbe condotto ad appurare gli errori di fatturazione commessi da CP_1
e accertare i prezzi concordati.
[...]
Inoltre, deduce che il Tribunale, limitandosi ad aderire a quanto ritenuto dal
CTU, non avrebbe adeguatamente valutato il proprio documento 140 perché
non richiamato in contratto e non contenente l'intero elenco dei prodotti.
11 Evidenzia che tale documento non è stato disconosciuto né contestato dalla controparte e che per i prodotti non indicati occorre far riferimento alle fatture emesse e non contestate;
deduce che tale parametro contabile sarebbe stato applicato dal Giudicante solo per motivare la esclusione della debenza dell'ulteriore importo € 7.163,35, ma non per accertare il totale imponibile,
mentre, ove applicato sarebbe stato corretto l'importo di € 16.787,95
piuttosto che quello di € 19.472,48 indicato da CP_1
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.
4. Riguardo alla questione del mancato scomputo delle note di credito è la stessa appellante che precisa che della merce che non è stata consegnata non
è stato chiesto il pagamento.
La entità del credito, quale accertato dal Tribunale in adesione alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, emerge anche da documentazione (inventari della merce e rendiconti) proveniente dalla stessa appellante.
Osserva il Collegio, per un verso, che lo stesso consulente di parte dell'appellate ha considerato nel “valore imponibile” i DDT per i quali è stata successivamente emessa nota di credito;
per altro verso l'appellante definisce
“aprioristico” il giudizio effettuato dal consulente d'ufficio che in realtà ha dato evidenzia in modo oggettivo al fatto di avere operato i conteggi tenendo conto dell'importo delle note di credito in questione, rimanendo una mera petizione di principio la critica esposta nel primo motivo di gravame.
Vi è, in sostanza, la mera riproposizione delle medesime osservazioni già
svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni
12 svolte dal consulente d'ufficio. E' ben possibile che, anche all'esito di tali risposte, permangano ambiti dubbi in quanto non adeguatamente analizzati dal consulente d'ufficio o in quanto non condivisibili ma in questo caso è
onere della parte individuare puntualmente a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale risposta e replicare alle risposte e integrazioni svolte dal CTU.
Nel caso in esame il consulente d'ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte ha evidenziato che non corretta è la entità del credito quantificata dal consulente di parte in quanto “non considera i pagamenti
eseguiti rispetto alle fatturazioni comprensive di iva” e ha precisato che
“tutte le fatture e note di credito ed i pagamenti sono stati considerati”.
Di ciò, del resto, vi è riscontro nella tabella 2, a pg. 27 della relazione del
CTU, in cui vi è evidenza della detrazione degli importi delle note di credito dal totale imponibile di tutte le fatture emesse dal 2012 al 2017, con conseguente infondatezza della questione relativa al loro mancato scomputo.
L'appellante, non offre al Collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi dalle conclusioni rese anche in esito alle osservazioni del consulente di parte, alle quali il consulente d'ufficio ha risposto in modo chiaro ed univoco, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva.
5. Quanto al riferimento alla differenza nelle valorizzazioni dei DDT in acquisto e in vendita per € 2.684,53 (IVA inclusa), non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella statuizione del Tribunale che ha correttamente ritenuto che, trattandosi di contratto estimatorio, si debba guardare al momento della
13 comunicazione dell'avvenuta vendita della merce consegnata in conto vendita e non a quello della fatturazione.
Tali prezzi, in assenza di indicazione nel “contratto di conto vendita”, il consulente d'ufficio ha ricostruito attraverso una “media dei prezzi netto
sconto indicati nelle fatture precedenti non contestate per il medesimo anno
e per ciascuna tipologia di materiale venduto” ed ha comunque accertato che tutti i prezzi sono inferiori a quelli di mercato.
L'appellante invoca considerazioni che il Tribunale ha operato con riferimento alla diversa questione del maggior credito preteso dalla CP_1
avendo riguardo ai prezzi di mercato (pretesa ritenuta infondata e perciò
rigettata con statuizione sulla quale si è formato il giudicato interno) rispetto al credito oggetto del decreto ingiuntivo.
6. Riguardo alla rilevanza del documento n. 140 il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni svolte dal consulente d'ufficio circa il mancato richiamo della “proposta di commissione” in contratto, la incompletezza e genericità
delle descrizioni in essa contenute, la parzialità delle tipologie di prodotti in essa indicati non riconducibili in modo univoco ai prodotti oggetto delle fatture in questione.
L'appellante non svolge adeguata censura al riguardo, in particolare circa la incompletezza e non univoca riferibilità del contenuto ai beni in questione,
cui consegue la irrilevanza ai fini della determinazione del loro prezzo di vendita. Il mancato disconoscimento o la mancata contestazione non possono valere ad attribuire ad un documento una rilevanza probatoria che esso, per il suo contenuto, non ha e l'appellante non ha fornito al Collegio elementi
14 obiettivi per operarne in modo motivato una valutazione difforme da quella operata nella consulenza tecnica d'ufficio e dal Tribunale in sua adesione.
6. Quanto ai capitoli di prova orale, la deduzione per cui le prove richieste avrebbero consentito di accertare le circostanze relative alle contestazioni dei prezzi e ai prezzi concordati dalle parti è formulata in modo vago e generico;
non vi è alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione né rispetto alla statuizione del Tribunale,
contenuta in ordinanza istruttoria, d'inammissibilità in quanto generici,
formulati in negativo e valutativi. Peraltro, l'unico capitolo di prova inerente il preteso accordo sui prezzi è il n. 10) che però fa riferimento al documento
140 “proposta di commissione” sul cui contenuto vanno richiamate le considerazioni che precedono.
7. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
15 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Mantova n. 661/2021 pubblicata in data 01 luglio 2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la
“fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 965/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 965/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
marzo 2025 in esito alla discussione orale
OGGETTO: d a
Altri contratti atipici con il patrocinio dell'avv. Daniela Berti e Parte_1
CODICE: dell'avv. Elena Giacomelli
143999 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Paolo Soardo Controparte_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, in data 1 luglio 2021,
n. 661/2021.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“…reitera tutte le eccezioni, deduzioni e domande ivi spiegate ed insiste per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
In via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove testimoniali, già
riproposte nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ma non ammesse,
con i testi e sui capitoli già indicati in primo grado nelle memorie ex art. 183,
comma 6 n.2 e 3 c.p.c. per accertare gli errori nelle fatturazioni commessi
dalla in tutto il periodo contrattuale, le relative contestazioni mosse CP_1
dall' già prima del recesso dal contratto di conto vendita, Parte_1
oltre che la sussistenza di un accordo sui prezzi.
Si chiede, inoltre, che la Corte d'Appello adita voglia disporre, ai sensi degli
artt. 196 e 356 c.p.c. la rinnovazione della CTU, essendo, quella esperita in
primo grado, illogica, contraddittoria ed incongruente per tutte le ragioni
esposte negli atti di causa;
solo in via subordinata chiede che l'Ill.mo
Collegio, nella sua veste di iudex peritus peritorum, valuti l'attendibilità
delle conclusioni peritali e le disattenda nella parte censurata, perché
erronee, contraddittorie, illogiche e non pertinenti al quesito”.
Conclusioni di merito contenute in atto di appello: “nel merito, in via
principale, riformare la sentenza n. 661/2021 emessa dal Tribunale di
Mantova in data 1/7/2021 nella causa civile avente R.G. n. 4569/2017 per i
motivi sopra esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto
ingiuntivo opposto con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di
CTU nonché degli importi nelle more eventualmente versati in forza della
sentenza;
2 - nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'appellante risulti
debitrice di una somma nei confronti dell'appellata, riformare la sentenza n.
661/2021 del Tribunale di Mantova per i motivi sopra esposti con relativa
riduzione dell'importo dovuto;
…”
Dell'appellata
“…reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale e
nel merito:
respingersi in toto le domande spiegate dalla nell'atto Parte_1
di citazione in appello datato 13.9.2021 e notificato in data 14.9.2021 nei
confronti della in quanto inammissibili e/o improcedibili ex Controparte_1
art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c., e, comunque, in quanto
completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n.661/2021 emessa in
data 1.7.2021 dal Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio
Bertola, pubblicata in data 1.7.2021 e notificata dalla appellata in data
15.7.2021, oggetto del presente gravame.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali) e
compensi del presente giudizio d'appello” (conclusioni contenute nella comparsa di risposta).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
emesso nei suoi confronti da parte di per il mancato Controparte_1
pagamento della merce consegnatale in conto vendita, deducendo la
3 consegna di merce in quantità inferiore rispetto a quella fatturata, oltre all'applicazione di prezzi non concordati.
1.1. costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
1.2. Con sentenza n. 661/2021 pubblicata in data 1° luglio 2021, il Tribunale
di Mantova ha rigettato l'opposizione, condannando al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 19.472,48 (IVA Controparte_1
compresa) oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale,
dalle singole scadenze al saldo.
1.3. In particolare, dopo aver istruito la causa mediante CTU, il Tribunale ha rilevato la genericità delle contestazioni mosse dalla opponente avverso i documenti prodotti da controparte, peraltro utilizzati dal CTU nelle proprie indagini, di cui ha recepito gli esiti, ritenuti ben argomentati e congrui dal punto di vista logico e tecnico.
Circa l'ulteriore credito di € 7.163,35 determinato dal CTU in applicazione dei prezzi di mercato, il Tribunale ha osservato come avesse Controparte_1
modificato la propria pretesa, avendo dapprima ingiunto il pagamento della somma di € 19.472,48 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. N.
231/2002 dal dovuto al saldo, per poi chiedere in sede di opposizione il pagamento della somma di € 19.472,48, <
somma che verrà determinata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa>>, mirando ad ottenere il pagamento della maggior somma individuata dal CTU in applicazione dei prezzi di mercato. Ha ritenuto che
4 vi sia stata al riguardo una modifica inammissibile, perché volta ad introdurre una reconventio reconventionis, trattandosi di pretesa che avrebbe potuto essere introdotta in giudizio solo se la opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, si fosse trovata a sua volta esposta ad una domanda che la ponesse nella posizione di convenuta sostanziale, cosa non avvenuta in specie, ove le difese dell'opponente miravano unicamente alla diminuzione del debito ingiunto. Ha evidenziato che la opposta non ha dedotto l'applicazione di prezzi difformi rispetto a quanto pattuito, ma, al contrario, ne ha affermato la conformità a quelli concordati e regolarmente applicati nei rapporti tra le parti, evidenziando, peraltro, come
[...]
abbia sempre regolarmente adempiuto ai pagamenti senza nulla Parte_1
eccepire in merito e come le eventuali variazioni di prezzo fossero effetto delle oscillazioni di prezzo delle materie prime, rientranti, comunque, nei limiti degli impegni contrattuali. Ha, quindi ritenuto che non Controparte_1
possa pretendere più di quanto chiesto in sede monitoria, invocando l'applicazione di criteri di calcolo diversi.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto corretto il calcolo svolto dal CTU, che ha quantificato la somma dovuta in € 19.472,48 IVA compresa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 sulla sola componente in sorte capitale dalle scadenze al saldo.
Ha precisato di aver preso in considerazione tale valore sulla scorta delle argomentazioni del CTU e, in particolare: dall'analisi di tutti i DDT dal 2012
al 2015, emerge che gli ultimi DDT di carico/scarico della merce acquistata
5 risalgono al 27 gennaio 2015; tutti i DDT di scarico sono richiamati nelle fatture emesse (eccetto per l'ultima n. del 558 del 26 maggio 2017 di €
10.243,32, contestata, che genericamente riporta “addebito merce non
restituita a seguito di disdetta di contratto”); descrizione e addebito di un
DDT possono avvenire su fatture diverse emesse in mesi diversi;
pur essendo difficile identificare con precisione lo scarico dei DTT con la relativa fatturazione l'imponibile totale dei DDT del periodo 2012-2015 coincide con quello totale delle fatture emesse;
è quindi da ritenere che tutti i materiali acquistati sono stati correttamente fatturati;
il totale imponibile dei DDT in acquisto è di € 197.266,65 che coincide con il totale imponibile indicato nell'allegato n. 138 del fascicolo di parte opponente in € 239.922,37 IVA
compresa; il primo valore si discosta di € 2.023,57 rispetto dal totale imponibile di tutti i DDT in conto vendita, pari ad € 199.290,22,
corrispondente ad € 242.606,90 IVA compresa;
sottraendo dall'importo totale esposto in tutti i DDT in acquisto pari a € 239.922,37 IVA inclusa (cfr.
allegato 138) il totale dei pagamenti eseguiti da (registrati Parte_1
nei partitari delle parti e incontestati) per € 223.134,42, si ottiene un debito di € 16.787,95 IVA compresa;
sottraendo dal totale di tutti i DDT in conto vendita pari a € 242.606.90 IVA inclusa (cfr. allegato 15 bis alla presente) il totale dei pagamenti eseguiti dalla di € 223.134,42 (registrati Parte_1
nei partitari e incontestati), il debito risultante è di € 19.472,48 IVA
compresa, pari al credito ingiunto;
il totale delle fatture emesse da CP_1
corrisponde al totale di tutti i DDT in conto vendita emessi e si discosta dal totale DDT in conto acquisti per la somma di € 2.684,53 IVA compresa,
6 (242.606.90-239.922,37) ovvero per la somma di € 2.023,57 imponibili
(199.290,22 -197.266,65) (cfr. tabella1).
Il Tribunale, ha poi richiamato i chiarimenti forniti dal CTU per cui <
differenziale di Euro 2.684,53 (19.742,48 [osserva il Giudice che il valore scritto dalla CTU è un mero refuso dovuto a errore di battitura… poiché è
evidente che il numero corretto è 19.472,48 e non 19.742,48…] -16.787,95)
è da ricercarsi nel momento di applicazione dei prezzi che CP_1
addebitava nelle fatture una volta che comunicava di aver Parte_1
venduto il prodotto, come prevede il contratto estimatorio sottoscritto dalle parti>>.
Ha, quindi rilevato che, trattandosi di un contratto estimatorio, al fine di determinare la esatta quantificazione del prezzo da attribuire alla merce venduta rileva il momento in cui viene comunicata la vendita della merce.
Ha, invece escluso che possa essere considerato il doc. 140 di parte attrice,
avendo il CTU osservato che il quesito posto chiedeva di <
indicati in contratto o quelli risultanti dalle precedenti fatture non contestate ed, in mancanza, quelli correnti di mercato>> e che <
commissione non risulta richiamata nel contratto e riporta descrizioni incomplete, generiche, prive di ogni codifica, riferite soltanto ad alcune tipologie di prodotti (n. 10) e non univocamente riconducibili a quelli oggetto di contestazione>>.
Da ultimo, il Tribunale ha precisato di non poter ulteriormente valorizzare le due note di credito prodotte dalla opponente per ridurre il debito, avendo il
7 CTU tenuto conto di tutta la documentazione contabile, comprese tali note,
pena, altrimenti, una duplicazione dello scomputo.
In conclusione, ha quantificato il debito complessivo dell'attrice in €
19.472,48.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di due motivi.
3. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'udienza del 26 gennaio 2022, la Corte, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 30 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e l'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 352
secondo comma c.p.c., nella formulazione vigente sino al 28/02/2023, la discussione orale della causa dinanzi al Collegio;
la causa è stata posta in decisione;
contestualmente al deposito della memoria di replica l'appellante ha formulata istanza ex art. 352 cod.proc.civ.; il Presidente della prima sezione civile ha, quindi, fissato con decreto la udienza del 12 marzo 2025
per la discussione orale della causa.
Attesa l'assenza a tale udienza di uno dei componenti del Collegio dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, è stata fissata la udienza del 26
marzo 2025.
8 A tale udienza, a seguito della relazione del relatore, le parti hanno discusso oralmente e la causa è stata nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante critica la motivazione fornita dal
Tribunale circa l'adesione alle risultanze della CTU.
Lamenta che il Giudicante, senza procedere alla escussione dei testi, abbia ritenuto sufficiente l'espletamento della sola CTU, aderendo integralmente ai suoi risultati, nonostante le osservazioni formulate, peraltro, non considerate. Sostiene che, salvo per quanto concerne la richiesta di condanna ad un debito ulteriore rispetto a quello quantificato dal CTU, la motivazione sarebbe insufficiente, avendo semplicemente fatto riferimento alle argomentazioni del CTU. Ripropone le doglianze disattese in primo grado,
censurando, anzitutto, la parte di sentenza in cui è stato ritenuto non necessario valorizzare le due note di credito ai fini della quantificazione del debito, perché “la CTU ha già chiaramente indicato di aver tenuto conto di
tutta la documentazione contabile, note di credito incluse, sicché la loro
sottrazione porterebbe ad una duplicazione dello scomputo”, con adesione da parte del Giudicante al giudizio formulato sul punto dal CTU in modo aprioristico e privo di elementi di fatto a supporto.
Pur apprezzando il percorso logico del CTU, che, per stimare l'importo che avrebbe dovuto fatturare per la merce consegnata in conto vendita, CP_1
ha utilizzato il “valore quantizzato dei documenti di trasporto della merce”,
deduce, di non condividere le conclusioni per cui “…se risulta, pertanto,
9 alquanto ostico, identificare puntualmente lo scarico dei DDT con la relativa
fatturazione, si ritiene possa essere ragionevolmente oggettivo concludere
che se l'imponibile totale di tutti i DDT di carico/scarico (prodotti dalle parti
in atti per tutto il periodo 2012-2015) coincide con l'imponibile complessivo
di tutte le fatture emesse, significa che tutti i materiali acquistati sono stati
correttamente fatturati...”. Nel ricercare il totale imponibile dei DDT, il CTU
si sarebbe limitato a sovrapporre le valorizzazioni dei DDT in vendita e in acquisto, ottenendo una differenza di € 2.684,53 IVA compresa, non procedendo allo storno da quell'imponibile del valore della merce indicato nelle note di credito n. 2346 del 24 aprile 2014 e n. 6670 del 14 ottobre 2014.
Posto che deve farsi riferimento alle valorizzazioni dei DDT indicate a pag.
23 della CTU per quantificare il quantum dovuto, secondo l'appellante sarebbe errato stornare il valore dei DDT indicati nelle note di credito predette, “detraendoli soltanto in punto di “prezzo”” e non di “merce
consegnata”. Infatti, il pagamento della merce indicata nei DDT stornati nelle note di credito non sarebbe stato richiesto, non essendo la merce mai stata consegnata, e proprio per tale ragione sono state emesse le note di credito;
pertanto, i beni in esse indicati andrebbero eliminati anche dalla tabella recante la merce consegnata in quanto, altrimenti, verrebbero conteggiati e pagati indebitamente.
Deduce che essa ha indicato quei DDT anche nella propria tabella da essa redatta (doc. 138 prodotto con atto di citazione e tabella 1 pg. 23 della CTU)
ma solo perché essa non poteva espungere dai propri dati contabili alcun documento, altrimenti le relative fatture, e quindi anche le note di credito,
10 avrebbero fatto riferimento a documenti inesistenti nella contabilità.
Censura, inoltre, la parte di sentenza in cui, in merito alla differenza delle valorizzazioni dei DDT in acquisto e in vendita, il Tribunale ha condiviso l'affermazione del CTU per cui il differenziale di € 2.684,53 deve
< addebitava CP_1
nelle fatture una volta che comunicava di aver venduto il Parte_1
prodotto, come prevede il contratto estimatorio sottoscritto dalle parti>>; tale motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, specie laddove, nel respingere la richiesta di condanna al pagamento della maggior somma indicata dal CTU, il Tribunale ha ritenuto provato che fossero stati concordati dalle parti i prezzi in conto vendita, considerando irrilevante il momento della fatturazione, giungendo ad affermare che l'opposta non ha mai dedotto che i prezzi applicati non fossero quelli concordati e che comunque tale discordanza è irrilevante, essendo le parti libere di scegliere il prezzo. Espone
che il prezzo concordato è quello evincibile dal proprio documento 140
allegato al contratto, da integrare per gli articoli ivi non indicati, con le fatture precedenti non contestate.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce che l'ammissione delle prove per testi articolate nelle memorie ai sensi dell'art. 183 sesto comma nn. 1 e 2
avrebbe condotto ad appurare gli errori di fatturazione commessi da CP_1
e accertare i prezzi concordati.
[...]
Inoltre, deduce che il Tribunale, limitandosi ad aderire a quanto ritenuto dal
CTU, non avrebbe adeguatamente valutato il proprio documento 140 perché
non richiamato in contratto e non contenente l'intero elenco dei prodotti.
11 Evidenzia che tale documento non è stato disconosciuto né contestato dalla controparte e che per i prodotti non indicati occorre far riferimento alle fatture emesse e non contestate;
deduce che tale parametro contabile sarebbe stato applicato dal Giudicante solo per motivare la esclusione della debenza dell'ulteriore importo € 7.163,35, ma non per accertare il totale imponibile,
mentre, ove applicato sarebbe stato corretto l'importo di € 16.787,95
piuttosto che quello di € 19.472,48 indicato da CP_1
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.
4. Riguardo alla questione del mancato scomputo delle note di credito è la stessa appellante che precisa che della merce che non è stata consegnata non
è stato chiesto il pagamento.
La entità del credito, quale accertato dal Tribunale in adesione alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, emerge anche da documentazione (inventari della merce e rendiconti) proveniente dalla stessa appellante.
Osserva il Collegio, per un verso, che lo stesso consulente di parte dell'appellate ha considerato nel “valore imponibile” i DDT per i quali è stata successivamente emessa nota di credito;
per altro verso l'appellante definisce
“aprioristico” il giudizio effettuato dal consulente d'ufficio che in realtà ha dato evidenzia in modo oggettivo al fatto di avere operato i conteggi tenendo conto dell'importo delle note di credito in questione, rimanendo una mera petizione di principio la critica esposta nel primo motivo di gravame.
Vi è, in sostanza, la mera riproposizione delle medesime osservazioni già
svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni
12 svolte dal consulente d'ufficio. E' ben possibile che, anche all'esito di tali risposte, permangano ambiti dubbi in quanto non adeguatamente analizzati dal consulente d'ufficio o in quanto non condivisibili ma in questo caso è
onere della parte individuare puntualmente a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale risposta e replicare alle risposte e integrazioni svolte dal CTU.
Nel caso in esame il consulente d'ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte ha evidenziato che non corretta è la entità del credito quantificata dal consulente di parte in quanto “non considera i pagamenti
eseguiti rispetto alle fatturazioni comprensive di iva” e ha precisato che
“tutte le fatture e note di credito ed i pagamenti sono stati considerati”.
Di ciò, del resto, vi è riscontro nella tabella 2, a pg. 27 della relazione del
CTU, in cui vi è evidenza della detrazione degli importi delle note di credito dal totale imponibile di tutte le fatture emesse dal 2012 al 2017, con conseguente infondatezza della questione relativa al loro mancato scomputo.
L'appellante, non offre al Collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi dalle conclusioni rese anche in esito alle osservazioni del consulente di parte, alle quali il consulente d'ufficio ha risposto in modo chiaro ed univoco, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva.
5. Quanto al riferimento alla differenza nelle valorizzazioni dei DDT in acquisto e in vendita per € 2.684,53 (IVA inclusa), non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella statuizione del Tribunale che ha correttamente ritenuto che, trattandosi di contratto estimatorio, si debba guardare al momento della
13 comunicazione dell'avvenuta vendita della merce consegnata in conto vendita e non a quello della fatturazione.
Tali prezzi, in assenza di indicazione nel “contratto di conto vendita”, il consulente d'ufficio ha ricostruito attraverso una “media dei prezzi netto
sconto indicati nelle fatture precedenti non contestate per il medesimo anno
e per ciascuna tipologia di materiale venduto” ed ha comunque accertato che tutti i prezzi sono inferiori a quelli di mercato.
L'appellante invoca considerazioni che il Tribunale ha operato con riferimento alla diversa questione del maggior credito preteso dalla CP_1
avendo riguardo ai prezzi di mercato (pretesa ritenuta infondata e perciò
rigettata con statuizione sulla quale si è formato il giudicato interno) rispetto al credito oggetto del decreto ingiuntivo.
6. Riguardo alla rilevanza del documento n. 140 il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni svolte dal consulente d'ufficio circa il mancato richiamo della “proposta di commissione” in contratto, la incompletezza e genericità
delle descrizioni in essa contenute, la parzialità delle tipologie di prodotti in essa indicati non riconducibili in modo univoco ai prodotti oggetto delle fatture in questione.
L'appellante non svolge adeguata censura al riguardo, in particolare circa la incompletezza e non univoca riferibilità del contenuto ai beni in questione,
cui consegue la irrilevanza ai fini della determinazione del loro prezzo di vendita. Il mancato disconoscimento o la mancata contestazione non possono valere ad attribuire ad un documento una rilevanza probatoria che esso, per il suo contenuto, non ha e l'appellante non ha fornito al Collegio elementi
14 obiettivi per operarne in modo motivato una valutazione difforme da quella operata nella consulenza tecnica d'ufficio e dal Tribunale in sua adesione.
6. Quanto ai capitoli di prova orale, la deduzione per cui le prove richieste avrebbero consentito di accertare le circostanze relative alle contestazioni dei prezzi e ai prezzi concordati dalle parti è formulata in modo vago e generico;
non vi è alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione né rispetto alla statuizione del Tribunale,
contenuta in ordinanza istruttoria, d'inammissibilità in quanto generici,
formulati in negativo e valutativi. Peraltro, l'unico capitolo di prova inerente il preteso accordo sui prezzi è il n. 10) che però fa riferimento al documento
140 “proposta di commissione” sul cui contenuto vanno richiamate le considerazioni che precedono.
7. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
15 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Mantova n. 661/2021 pubblicata in data 01 luglio 2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la
“fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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