Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9503/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Roberta Rubino e Antonio Benedetto;
- RESISTENTE -
a seguito della trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale promossa dalla ricorrente – volta all'impugnativa del licenziamento asseritamente irrogato in assenza di forma scritta con conseguente condanna della controparte alla tutela stabilita dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 - è fondata per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Nel merito, deve ritenersi dimostrato lo svolgimento tra le parti, a far data dal 18.02.2019, di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo parziale avente ad oggetto la prestazione – da parte della ricorrente ed in favore della resistente – di mansioni di accompagnatrice di livello C3 del c.c.n.l. del settore autorimesse e noleggio automezzi (si veda la lettera di assunzione ed i cedolini paga agli atti della ricorrente).
Deve ritenersi, poi, dimostrata la sussistenza del licenziamento dedotto ed efficace a far data dal 23.01.2022 (si veda in proposito il modello UNILAV agli atti della ricorrente nonché il documento “NOTA 8.1.22” agli atti della società resistente).
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Sul punto va, difatti, osservato che la precitata nota redatta in data 8.1.22 fa riferimento al licenziamento della ricorrente per giustificato motivo oggettivo e con decorrenza 23.01.2022 e riporta anche la dicitura “presa visione in data 8/01/2022 e rifiuto di riceverla Monopoli 8/01/2022”.
Tuttavia, la menzione relativa alla presa di visione da parte della e del rifiuto di ricevere la relativa Pt_1 nota da parte della medesima non può ritenersi Pt_1 attendibile in quanto apposta dalla stessa società resistente (interessata a far valere in giudizio tale circostanza) e non avvalorata da alcun altro elemento istruttorio di carattere oggettivo.
Difatti, il teste (da reputare Testimone_1 attendibile in quanto presente ai fatti di causa) ha confermato l'intimazione del licenziamento oggetto di causa in via solo orale.
D'altro canto, la teste ha riferito di aver Testimone_2 redatto la lettera di licenziamento ma di non averla mai inviata alla ricorrente e ha confermato, in via assolutamente generica, che la ricorrente era a conoscenza del licenziamento sin da prima (peraltro riportando una informazione ottenuta solo de relato dalla società resistente e quindi inattendibile) e le aveva comunicato che il CAF cui si era rivolta non riteneva “necessaria” la comunicazione del recesso con la giustificazione (inspiegabile) che quest'ultimo era “telematico”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente il teste non può essere reputato incapace a Testimone_1 testimoniare non avendo quest'ultimo (anche nella sua qualità di dipendente della resistente) alcun interesse personale, attuale e concreto a partecipare in questo specifico giudizio.
Per altro verso, la trascrizione della conversazione del 15.12.2021 agli atti della resistente riporta un dialogo, in cui l'identità degli interlocutori non può dirsi assolutamente certa, ove comunque non si fa alcuna menzione della volontà certa di licenziare e che – evidentemente – non può essere in alcun senso sostitutiva della necessità (normativamente imposta) della comunicazione scritta del licenziamento da parte del datore di lavoro.
2 In ragione di tutto quanto innanzi il licenziamento oggetto di causa deve essere reputato come intervenuto solo in forma orale.
Ancora, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (si vedano ex multis Cass. civ. 26407/2022 nonché Cass. civ. 523/2019).
Anche il termine decadenziale per il deposito del ricorso giudiziale di 180 giorni di cui all'art. 6, comma 2, legge 604/1966 non può trovare applicazione in relazione alle ipotesi di licenziamento orale in quanto la relativa decorrenza è normativamente stabilita dal momento dell'impugnativa stragiudiziale (che, come già osservato, non può avere luogo in relazione al licenziamento orale).
Infine, la mancata omessa presentazione a lavoro in epoca successiva al licenziamento e l'accettazione del pagamento di Euro 2176,56 a mezzo assegno non possono far ritenere sussistente, in modo non equivoco, in capo alla ricorrente la volontà di accettare il recesso datoriale ove solo si osservi che la ricorrente ha contestato comunque tramite il suo difensore il licenziamento, che non è neanche dedotto per quale motivo la lavoratrice avrebbe dovuto continuare a presentarsi a lavoro anche a fronte della comunicazione orale della cessazione del rapporto e che comunque non risulta che la ricorrente abbia accettato il suddetto pagamento con la volontà di non opporsi al licenziamento.
In virtù di quanto innanzi, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015 (ratione temporis applicabile in considerazione della data di assunzione della ricorrente), la parte resistente deve essere condannata alla reintegra della ricorrente nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (pari ad Euro 850,77 mensili, si veda il cedolino di novembre 2021 depositato dalla resistente e i cedolini depositati dalla ricorrente) in relazione al periodo dal giorno del licenziamento (23.01.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al medesimo precitato periodo.
Le argomentazioni di cui innanzi sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite – quantificate come da D.M. 55/2014 con una riduzione del 20% rispetto ai parametri medi in ragione della relativa semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori della ricorrente in quanto antistatari.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento e condanna la parte resistente alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (pari ad Euro 850,77 mensili) in relazione al periodo dal giorno del licenziamento (23.01.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al medesimo periodo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 7405,60 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 3.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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