Articolo 10 della Legge 9 agosto 2017, n. 128
Articolo 9Articolo 11
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7 settembre 2017
Art. 10. Ferrocicli 1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI puo' essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalita' definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.
Entrata in vigore il 7 settembre 2017