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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6041/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel AT ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6041/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSATI ANNABELLA GAIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i signori e Parte_1 CP_1 in Muggiò il giorno 08 aprile 1996, come risulta dall'atto dei registri dello stato civile del Comune di Muggiò Atto N. 1 parte I - anno 2002 - Comune di MUGGIÒ Ufficio 1, ordinando tutte le pertinenti trascrizioni, alle seguenti condizioni a. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e non svolgono, dunque, reciproca domanda di mantenimento, in quanto autonomi percettori di reddito;
c. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo CP_1 Pt_1 dei benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Beato Angelico 11, già adibita a casa coniugale che rimarrà dunque assegnata alla moglie,entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di
La succitata unità immobiliare è così identificata nel N.C.E.U. di Muggiò: Parte_1 al foglio 8, mappale 697, subalterno 701, zona censuaria U, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 4,5 superficie catastale 117, per l'appartamento e Foglio 8, mappale 697, subalterno 30 e sub 31, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, per le due autorimesse, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato;
d. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo CP_1 Pt_1 dei benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita i n comune di CORTENO GOLGI, Via Nazionale n. 524,entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di Parte_1
La succitata unità immobiliare è così identificata NCEU di Corteno Golgi, via Nazonale 524, quanto all'appartamento: foglio 47 (quarantasette) mappale 161 (centosessantuno) subalterno 2
(tre) Strada Statale 39 del Passo di Aprica snc P.T-1 cat. A/2 cl. II vani 5 R.C. 335,70 e quanto al box: al foglio 47 (quarantasette) mappale 161 (centosessantuno) subalterno 21 (ventuno)
Strada Statale 39 del Passo di Aprica P.S1 cat. c/6 cl. VII mg. 18 R.C. 66,93; e. i coniugi convengono che la signora si impegni a trasferire al signor Pt_1 Parte_2 usufruendo dei benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, l'intera proprietà dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Galilei e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di così identificata nel N.C.E.U. di Muggiò: Foglio 4, particella 829, CP_1 subalterno 4, zona censuaria U, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 3,5 superficie catastale mq. 62, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 56, Rendita Catastale euro 325,37, Via Galileo Galilei n. SNC, Piano T-S1, scala B, per l'appartamento e Foglio 4, particella 829, subalterno 10, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, Rendita Catastale euro 54,23, Via Galileo, per l'autorimessa, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato Spese notarili a carico di CP_1
e la signora si impegna ad estinguere il mutuo gravante sul predetto immobile. Pt_1
f. A fronte delle cessioni immobiliari di cui sopra, si impegna a corrispondere a Parte_1 la complessiva somma di € 18.000,00 in unica soluzione al momento del rogito;
CP_1
g. con il puntuale adempimento delle condizioni di cui supra, i coniugi dichiarano reciprocamente di aver risolto i propri rapporti economici e patrimoniali discendenti e connessi al coniugio e di avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
h. i figli rimarranno collocati presso la madre e si accorderanno direttamente con il padre per le modalòità di visita al medesimo, ivi comprese le vacanze;
AT viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. i. i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi secondo le modalità previste dal protocollo in vigore avanti il Tribunale di Monza. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo, pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del
07.11.2024 (sent. n. 965/24 – pubbl. in data 13.11.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (06.09.2004) e AT (19.09.2008) Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 17/09/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
Muggiò (MB) in data 02/02/2002 (atto n. 1, Parte I, del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Muggiò (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel AT Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel AT ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6041/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSATI ANNABELLA GAIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i signori e Parte_1 CP_1 in Muggiò il giorno 08 aprile 1996, come risulta dall'atto dei registri dello stato civile del Comune di Muggiò Atto N. 1 parte I - anno 2002 - Comune di MUGGIÒ Ufficio 1, ordinando tutte le pertinenti trascrizioni, alle seguenti condizioni a. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e non svolgono, dunque, reciproca domanda di mantenimento, in quanto autonomi percettori di reddito;
c. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo CP_1 Pt_1 dei benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Beato Angelico 11, già adibita a casa coniugale che rimarrà dunque assegnata alla moglie,entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di
La succitata unità immobiliare è così identificata nel N.C.E.U. di Muggiò: Parte_1 al foglio 8, mappale 697, subalterno 701, zona censuaria U, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 4,5 superficie catastale 117, per l'appartamento e Foglio 8, mappale 697, subalterno 30 e sub 31, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, per le due autorimesse, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato;
d. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo CP_1 Pt_1 dei benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita i n comune di CORTENO GOLGI, Via Nazionale n. 524,entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di Parte_1
La succitata unità immobiliare è così identificata NCEU di Corteno Golgi, via Nazonale 524, quanto all'appartamento: foglio 47 (quarantasette) mappale 161 (centosessantuno) subalterno 2
(tre) Strada Statale 39 del Passo di Aprica snc P.T-1 cat. A/2 cl. II vani 5 R.C. 335,70 e quanto al box: al foglio 47 (quarantasette) mappale 161 (centosessantuno) subalterno 21 (ventuno)
Strada Statale 39 del Passo di Aprica P.S1 cat. c/6 cl. VII mg. 18 R.C. 66,93; e. i coniugi convengono che la signora si impegni a trasferire al signor Pt_1 Parte_2 usufruendo dei benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, l'intera proprietà dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Galilei e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di così identificata nel N.C.E.U. di Muggiò: Foglio 4, particella 829, CP_1 subalterno 4, zona censuaria U, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 3,5 superficie catastale mq. 62, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 56, Rendita Catastale euro 325,37, Via Galileo Galilei n. SNC, Piano T-S1, scala B, per l'appartamento e Foglio 4, particella 829, subalterno 10, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, Rendita Catastale euro 54,23, Via Galileo, per l'autorimessa, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato Spese notarili a carico di CP_1
e la signora si impegna ad estinguere il mutuo gravante sul predetto immobile. Pt_1
f. A fronte delle cessioni immobiliari di cui sopra, si impegna a corrispondere a Parte_1 la complessiva somma di € 18.000,00 in unica soluzione al momento del rogito;
CP_1
g. con il puntuale adempimento delle condizioni di cui supra, i coniugi dichiarano reciprocamente di aver risolto i propri rapporti economici e patrimoniali discendenti e connessi al coniugio e di avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
h. i figli rimarranno collocati presso la madre e si accorderanno direttamente con il padre per le modalòità di visita al medesimo, ivi comprese le vacanze;
AT viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. i. i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi secondo le modalità previste dal protocollo in vigore avanti il Tribunale di Monza. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo, pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del
07.11.2024 (sent. n. 965/24 – pubbl. in data 13.11.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (06.09.2004) e AT (19.09.2008) Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 17/09/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
Muggiò (MB) in data 02/02/2002 (atto n. 1, Parte I, del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Muggiò (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel AT Ancona