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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2024, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14786/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. LUNA ALESSANDRO); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LUNA ALESSANDRO ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il P.M. non concludeva apponendo il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 03/04/1984;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-20/03/1984;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
“1. Gli odierni esponenti, di comune accordo, convengono che l'immobile sito in
Palermo, Via A. G. Cesareo n. 33, scala B, piano primo, interno 2, costituente l'originaria casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI.r , rimanga assegnato, insieme ai Parte_1 beni mobili che ne costituiscono l'arredo e il corredo, anch'essi di proprietà esclusiva della stessa SI.r , a quest'ultima, la quale dichiara di essere ivi residente. Parte_1
2. Il SI. dichiara di essere oggi residente in [...](Tunisia), Claire P_
Fontaine Citè Les Palmerais e si obbliga, sin d'ora, ove nel futuro dovesse trasferirsi altrove,
a comunicare alla SI.r il nuovo luogo di residenza. Parte_1
3. Il SI , a titolo di assegno divorzile, si obbliga a versare mensilmente alla SI.ra P_
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 (Euro Parte_1 quattrocento/00), somma questa che dovrà, di anno in anno essere rivalutata secondo l'intervenuta variazione del potere di acquisto della moneta, accertata dal , con Org_1 riferimento al mese di ottobre di ciascun anno.
4. Gli odierni esponenti si danno atto reciprocamente e, in tal senso, confermano e dichiarano che non vi è alcuna pretesa creditoria e/o risarcitoria che l'uno possa ritenere di vantare nei confronti dell'altro, avendo gli stessi già definito ogni rapporto di natura patrimoniale. Dichiarano, pertanto, di non aver l'uno nei confronti dell'altro alcuna pretesa dedotta e deducibile, nemmeno a titolo risarcitorio. Dichiarano, ancora, di aver già provveduto, in sede di separazione, di comune accordo, alla ripartizione degli oggetti e dei beni mobili tutti allora in comune e di rispettiva proprietà.
5. Alcuna previsione di natura patrimoniale viene convenuta tra gli esponenti e in favore dei di loro figl essendo questi ultimi, come già evidenziato, maggiorenni Pt_2 Per_1 ed economicamente indipendenti.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 07/12/1974, da , nata a Parte_1
PALERMO il 06/11/1948 e da , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 465, parte II, serie A, dell'anno
1974, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
18/03/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott.
Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14786/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. LUNA ALESSANDRO); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LUNA ALESSANDRO ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il P.M. non concludeva apponendo il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 03/04/1984;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-20/03/1984;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
“1. Gli odierni esponenti, di comune accordo, convengono che l'immobile sito in
Palermo, Via A. G. Cesareo n. 33, scala B, piano primo, interno 2, costituente l'originaria casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI.r , rimanga assegnato, insieme ai Parte_1 beni mobili che ne costituiscono l'arredo e il corredo, anch'essi di proprietà esclusiva della stessa SI.r , a quest'ultima, la quale dichiara di essere ivi residente. Parte_1
2. Il SI. dichiara di essere oggi residente in [...](Tunisia), Claire P_
Fontaine Citè Les Palmerais e si obbliga, sin d'ora, ove nel futuro dovesse trasferirsi altrove,
a comunicare alla SI.r il nuovo luogo di residenza. Parte_1
3. Il SI , a titolo di assegno divorzile, si obbliga a versare mensilmente alla SI.ra P_
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 (Euro Parte_1 quattrocento/00), somma questa che dovrà, di anno in anno essere rivalutata secondo l'intervenuta variazione del potere di acquisto della moneta, accertata dal , con Org_1 riferimento al mese di ottobre di ciascun anno.
4. Gli odierni esponenti si danno atto reciprocamente e, in tal senso, confermano e dichiarano che non vi è alcuna pretesa creditoria e/o risarcitoria che l'uno possa ritenere di vantare nei confronti dell'altro, avendo gli stessi già definito ogni rapporto di natura patrimoniale. Dichiarano, pertanto, di non aver l'uno nei confronti dell'altro alcuna pretesa dedotta e deducibile, nemmeno a titolo risarcitorio. Dichiarano, ancora, di aver già provveduto, in sede di separazione, di comune accordo, alla ripartizione degli oggetti e dei beni mobili tutti allora in comune e di rispettiva proprietà.
5. Alcuna previsione di natura patrimoniale viene convenuta tra gli esponenti e in favore dei di loro figl essendo questi ultimi, come già evidenziato, maggiorenni Pt_2 Per_1 ed economicamente indipendenti.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 07/12/1974, da , nata a Parte_1
PALERMO il 06/11/1948 e da , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 465, parte II, serie A, dell'anno
1974, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
18/03/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott.
Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.