Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/1981, n. 3246
CASS
Sentenza 16 maggio 1981

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Gli apprezzamenti del giudice del merito circa le modalita di un incidente stradale, il comportamento delle persone in esso coinvolte, le violazioni dalle medesime eventualmente compiute, la sussistenza o meno di loro colpa, nonche la valutazione dell'efficienza causale dei singoli comportamenti nella produzione del sinistro, si concretano in un giudizio di fatto, che e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione esente da vizi di logica e di diritto.*

La presunzione di pari concorso di colpa stabilita dal secondo comma dell'art 2054 cod civ ha funzione meramente sussidiaria e non opera nel caso in cui il giudice del merito abbia, attraverso la valutazione delle risultanze istruttorie, accertato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la responsabilita di uno solo dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.*

Ai sensi dell'art 107, primo comma, del DPR 15 giugno 1959 n 393, il conducente deve essere in grado di garantire 'in ogni caso' lo arresto tempestivo del veicolo, evitando la collisione di esso con quello che precede; pertanto, il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto d'inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che egli resta gravato dall'Onere di dare la prova totalmente o parzialmente liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause a lui totalmente o parzialmente non imputabili. ( Conf 1254/77, mass n 384945; ( Conf 713/76, mass n 379361).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/1981, n. 3246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3246
    Data del deposito : 16 maggio 1981

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