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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.c.p., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 846/2021 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Iozzia Vincenzo Parte_1
contro
con il patrocinio degli avv.ti Basile Vincenzo e Ficili Controparte_1
Laura
nonché
, con il patrocinio dell'avv. Galeano Manlio CP_2
avente ad oggetto: licenziamento orale;
differenze retributive
premesso che
in data 4.2.2025, è stata pronunciata sentenza non definitiva, che ha così
statuito:
1 1) dichiara che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
con mansioni di escavatorista di 5° livello del CCNL Controparte_1
per i contoterzisti in agricoltura, dal 20.6.2018 al 4.8.2020;
2) dichiara che il ricorrente ha prestato la propria attività per 50 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 17.30;
3) dichiara che il ricorrente ha ricevuto le somme esposte in busta paga,
eccezion fatta per quelle relative alle mensilità da giugno ad agosto
2020;
4) dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire le eventuali differenze tra
le retribuzioni percepite e quelle a lui spettanti in ragione della quantità
del lavoro prestato come accertato al punto 2);
5) dichiara che il ricorrente ha diritto a ricevere le differenze sul TFR
scaturenti dalla statuizione di cui al punto che precede;
6) dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere la regolarizzazione
contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, maturata sino al
6.12.2019;
7) rigetta, nel resto, il ricorso.
è stato nominato un C.T.U. al fine di quantificare le differenze retributive da lavoro straordinario e le conseguenti differenze sul TFR;
nell'ambito del presente giudizio, la sentenza non definitiva riveste valore vincolante, ragion per cui la disamina va circoscritta alla quantificazione degli importi dovuti al ricorrente per le riconosciute causali e non può
essere estesa alle questioni già decise con le statuizioni di cui sopra,
l'eventuale riforma delle quali potrà avere luogo solo in sede di gravame;
2 ritenuto che
vanno presi in considerazione gli importi che il C.T.U. ha calcolato avendo riguardo ai parametri stipendiali stabiliti dal CCNL del settore terzisti per l'agricoltura SENZA CIT, di cui parte ricorrente ha invocato l'applicazione
(cfr. p. 8 ricorso) senza che sul punto parte resistente abbia sollevato specifica contestazione;
quanto al TFR, parte ricorrente si è limitata a chiedere di quantificare il dovuto alla cessazione del rapporto e di computarvi la differenza per il dedotto lavoro straordinario, e non anche di condannare la datrice al relativo pagamento (sulla premessa della nullità del licenziamento orale e,
quindi, della esigibilità del TFR solo al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro);
dalla relazione peritale si ricava che le differenze retributive da lavoro straordinario ammontano a € 11.557,49, mentre la differenza sul TFR è pari a € 691,30; le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'uopo designato, dott.ssa e così pure le risposte date alle osservazioni mosse Persona_1
da parte ricorrente, sono condivisibili, in quanto immuni da censure di ordine logico e giuridico e fondate su criteri corretti adeguatamente illustrati ed argomentati;
parte resistente va dunque condannata al pagamento della somma di €
11.557,49 per differenze retributive da lavoro straordinario, oltre a quella di € 4.023,29 per le ultime tre mensilità rimaste impagate, per complessivi
€ 15.580,78; il TFR complessivamente dovuto al ricorrente va quantificato in € 3.499,16
(dovendosi aggiungere all'importo di € 2.807,86 già accantonato dalla datrice la differenza di € 691,30 calcolata dal C.T.U.);
3 in considerazione dell'accoglimento meramente parziale del ricorso, si stima equo porre a carico della solo i 2/3 delle spese di lite CP_1
sostenute dal ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto del valore accertato della causa, della media complessità della stessa, dell'attività in concreto svolta e del contegno processuale assunto dalla datrice in sede di tentativo di conciliazione (avendo essa rifiutato di transigere verso il pagamento dell'inferiore somma di € 13.000,00 oltre €
2.000 per contributo spese legali);
CP_ le spese relative alla disposta C.T.U. contabile e quelle sostenute dall'
da ultimo chiamato in causa vanno invece poste ad integrale carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna la a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
, la somma di € 15.580,78 (di cui € 4.023,29 per le mensilità
[...]
da giugno ad agosto 2020 e € 11.557,49 per differenze retributive da lavoro straordinario), oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al saldo;
2) accerta che la differenza sul TFR scaturente dall'accertato lavoro straordinario è pari a € 691,30 (e che, quindi, il TFR complessivamente dovuto al lavoratore ammonta a € 3.499,16, somma già esigibile attesa l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro);
CP_ 3) condanna la a pagare all' i contributi non coperti Controparte_1
da prescrizione, ossia quelli maturati dal 7.12.2019 al 4.8.2020;
4) condanna la a rifondere al ricorrente i 2/3 delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano per tale frazione in € 3.933,00, nonché le spese
4 CP_ sostenute dall' chiamato in causa, che si liquidano in € 2.109,00,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
5) compensa la residua parte delle spese di lite;
6) pone definitivamente a carico della le spese relative Controparte_1
alla C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 26.5.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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