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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . 4 7 7 3 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 17/04/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4773 del 2024, promossa da c.f. con l'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1
contro
Controparte_1
(c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DAL CIN ALBERTO P.IVA_1
* * *
OGGETTO: Mutuo;
CONCLUSIONI:
- per parte appellante:
a) Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi
di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
- per parte appellata:
Nel merito:
per le ragioni tutte di cui in narrativa, respingersi integralmente l'appello proposto dal signor Parte_1
, con condanna di quest'ultimo alla rifusione in favore di delle spese e competenze di lite del presente CP_1
giudizio.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello avvero sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1936 / 2023 è stato proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
lamentando che le spese di lite sono state liquidate secondo
[...]
2 parametri inferiori ai minimi, ovvero in misura di € 600,00 in luogo degli € 633,00 previsti applicando le varie fasi processuali.
L'attrice ha pertanto concluso come sopra indicato.
La convenuta si è costituita in giudizio, evidenziando: a) che non si è svolta alcuna istruttoria e che l'attività di trattazione di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. è mera riproposizione di pronunce giurisprudenziali riportate in modo seriale in tutta una seria di procedimenti gemelli patrocinati con cause separate dal medesimo procuratore nei confronti di;
b) che si applica alla fattispecie il CP_1
comma 4 di cui all'art. 4 del D.M. 10.3.2014, n. 55, in ragione del quale il Giudice può operare un'ulteriore riduzione del 30% quando il numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate nelle varie cause non riunite sia sempre lo stesso e la posizione processuale sia la medesima per tutti i vari assistiti (ovvero l'essere tutti ricorrenti contro la medesima società convenuta).
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per come richiamato dal combinato disposto di cui agli artt. 350 e 350 bis c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello proposto è infondato, per i motivi che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto premesso che l'appellante non contesta l'applicazione dei parametri minimi (cfr.
pagina 4 atto di appello) ma l'erronea applicazione matematica ad opera del Giudice di Pace.
L'assunto è infondato e la valutazione aritmetica effettuata nel corso del giudizio di primo grado va confermata, pur dovendosi integrare la motivazione nel senso che deve tenersi conto, per la fase di istruzione / trattazione, da liquidarsi anch'essa come le ulteriori fasi in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio, dei parametri minimi ridotti di un ulteriore 20% (con arrotondamento della riduzione, a favore della parte vittoriosa, da intendersi quantificato in misura di € 32,50).
A detta conclusione si perviene in applicazione della previsione di cui all'art. 4 comma 4 di cui al d.m. 55 / 14, per come successivamente modificato, essendo documentato (cfr. doc. 7, fascicolo di parte appellante) e peraltro non contestato che il procuratore attoreo ha patrocinato un importante
3 novero di diversi assistiti in una serie di procedimenti gemelli proposti con cause separate nei confronti di e radicate presso il medesimo ufficio giudiziario. CP_1
Per tale ragione, dovendo essere liquidate le somme di € 118,00 per la fase 1), di € 126,00 per la fase due, di € 143,50 per la fase 3 e di € 212,50 per la fase 4, sono stati correttamente liquidati complessivi
€ 600,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge, spese generali e rifusioni documentate).
L'appello va pertanto rigettato.
* * *
Le spese di lite di questo appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 332,00
complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle quattro fasi, in ragione della non particolare complessità del giudizio e delle sue modalità di svolgimento
(controversia istruita documentalmente e udienze celebrate ex art. 127 ter c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Treviso n. 1936 / 2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in complessivi € 332,00 complessivi
per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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