Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6176 / 2023
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ZANNINI SALVATORE ) che lo rapp.ta e difende C.F._2
in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. LUCA CUZZUPOLI CP_1
C.F._3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 04-10-2023 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 21-10-2021 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 Legge
n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito positivo per il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 con decorrenza dal
25-01-2023, ma negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di CP_1
spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La domanda é fondata e va accolta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da “Insufficienza respiratoria cronica da broncopneumopatia cronica ostruttiva in terapia con O2 liquido (18h/die).Cardiopatia ischemico ipertensiva . Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit cognitivo .Osteoartrosi in pregressa frattura radio sin. Odx visus percezione luce ,Occhio sx Visus 9/10.”
Tali patologie rendono il ricorrente incapace di compiere gli atti della vita quotidiana dal Settembre 2023
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01-
09-2023.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%
CP_ ponendo la quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1
previsto per l'indennità di accompagnamento dall'1-09-2023;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la CP_ quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in complessivi €.600,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Salvatore
Zannini dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)