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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 305 R.G. dell'anno 2022, proposta da
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari presso Parte_1 lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Maria Antonietta Piras e dall'Avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a firma del notaio rep. n. 37875, racc. 7313, elettivamente domiciliato Per_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, alla via P. Delitala 2
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte in parziale riforma della sentenza impugnata
“condannare l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di € 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge, o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei procuratori, antistatari”.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte “rigettare l'avverso appello perché infondato e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado;
con vittoria di spese e competenze legali come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.09.2022 davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' per rappresentare di avere proposto domanda amministrativa
[...] CP_2 CP_ all in data 3.07.2017 per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in quanto affetto da un quadro patologico gravemente invalidante e di essere stato, invece, riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 40%”, come da copia del verbale in atti.
Avverso tale valutazione aveva, quindi, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale Pt_1 di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro che, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con decreto di omologa depositato in data 2 agosto 2021, aveva accertato che la sua capacità era ridotta in misura pari al 80%, dalla data della domanda amministrativa (3.07.2017). CP_ Il decreto era stato da lui notificato all in data 29.09.2021, mentre in data 27.09.2021 aveva inviato CP_ all la documentazione comprovante il possesso degli altri requisiti rilevanti.
L' nonostante fosse ampiamente decorso il termine stabilito dalla legge, non aveva provveduto al CP_2 riconoscimento del diritto di percepire l'assegno mensile di assistenza ed al pagamento dei ratei maturati, pur a fronte del documentato possesso del necessario requisito reddituale. ha, pertanto, domandato al Tribunale di dichiarare che aveva diritto di percepire l'assegno Pt_1 mensile di assistenza, con decorrenza dal mese di gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, ed in misura di legge e la conseguente condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali fino al saldo.
*
L' si è costituito in giudizio con memoria datata 21 ottobre 2022, per rappresentare che l'ufficio CP_2 amministrativo aveva comunicato la liquidazione della prestazione al 14 ottobre 2022, ma con decorrenza dal 1 gennaio 2018, non potendosi riconoscere la stessa dalla data della domanda amministrativa del 3 luglio 2017 posto che, per l'anno 2017, aveva pacificamente percepito Pt_1
l'indennità Naspi per complessivi 9.057,24 € come da certificazione unica allegata, ovvero di importo superiore al limite reddituale previsto per godere delle prestazioni di invalidità civile parziale, precisando che era quindi cessata la materia del contendere e concludendo per la regolazione delle spese secondo giustizia.
**
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1043 del 22.11.2022, ha dichiarato cessata la materia del CP_ contendere e ha, quindi, condannato l al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi 1.300,00 €, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Più precisamente il primo giudice ha ritenuto accertato, alla luce del contenuto della memoria difensiva CP_ dell'istituto convenuto, che l successivamente all'introduzione del giudizio (ricorso del 21.09.2022), solo il 14 ottobre 2022, avesse provveduto al riconoscimento degli arretrati spettanti al ricorrente e al pagamento delle somme a tale titolo dovute, dichiarando perciò cessata la materia del contendere e condannando l'ente, siccome virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di
. Parte_1
Ha, peraltro, quantificato le stesse in un importo complessivo, specificando soltanto che, in ragione della semplicità della questione, potevano essere fissate al di sotto dei minimi tariffari.
Contro la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1 CP_2
* Con un unico motivo di appello ha censurato la statuizione sulle spese perché disposta Parte_1 dal Tribunale con “violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 91 del cod. proc. civ. e del Regolamento del
Ministero della Giustizia approvato con decreto n. 55 del 2014 che determina i parametri per la liquidazione dei compensi”.
Più precisamente il primo giudice aveva operato una liquidazione delle spese onnicomprensiva e unitaria, senza indicare i relativi compensi per ciascuna delle fasi del giudizio, priva perciò di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate, adottando provvedimento carente sotto il profilo della motivazione in quanto non idonea a dare conto della scelta effettuata, in violazione dell'obbligo di motivare espressamente la decisione, cui è tenuto il giudice, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non potendosi limitare ad una pedissequa enunciazione del criterio legale.
Tale modo di operare non solo era illegittimo, ma anche lesivo dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore, non potendo la liquidazione delle spese essere compiuta in modo globale, ma dovendo essere eseguita in modo da mettere la parte interessata in grado di controllare il rispetto da parte del giudice dei limiti delle tabelle.
Da ciò l'illegittimità della statuizione sulle spese nel caso di specie e il conseguente ricalcolo delle stesse, tenendo conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (da 5.200,01 a 26.000 €), nonché delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, oltre che dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, tanto più che la disputa riguardava una prestazione assistenziale, di vitale importanza per disabili non autosufficienti come la ricorrente, privi sostanzialmente di altri fonti di sostentamento.
L'appellante ha, quindi, concluso rilevando che i compensi minimi previsti dallo scaglione sopra indicato erano complessivamente pari a 2.695,50 €, considerando la fase di studio, introduttiva, di trattazione e/o istruttoria (definita ineludibile nelle note di trattazione scritta depositate il 3.03.2025) e decisionale, come previste dal D.M. 55 del 2014, con le modifiche successive, cui dovevano essere aggiunti il 15% per spese generali e gli accessori di legge.
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L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Va, infatti, condivisa la censura che attiene all'avvenuta violazione dei minimi tariffari, mentre non possono essere condivise le censure riferite alla non corretta liquidazione dei compensi previsti per la fase di trattazione e/o istruttoria perché ineludibile. CP_ Né può ritenersi pertinente il rilievo, formulato dall'appellante all'esito delle difese dell quando ha rassegnato le proprie conclusioni (note di trattazione scritta in data 3 marzo 2025), che per ottenere l'esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria l'istituto avrebbe dovuto proporre appello incidentale su questo specifico punto sulla considerazione che oggetto di appello principale fosse esclusivamente la liquidazione di compensi inferiori a quelli minimi previsti, con la conseguenza che, avuto conto del fatto che il primo giudice non aveva escluso dalla liquidazione alcuna delle quattro fasi CP_ previste dal DM 55 del 2014, in assenza di appello incidentale dell' di tale fase non era più possibile discutere. In realtà, con riferimento a tale ultimo rilievo, non può farsi a meno di osservare che il tema della fase di trattazione e/o istruttoria è stato specificamente introdotto, quale motivo di censura, con il ricorso in appello da , che ha lamentato che la somma liquidata in sentenza a titolo di spese non Parte_1 aveva tenuto conto dei minimi previsti per le quattro fasi previste dal DM 55/2014, con le successive modifiche, e quindi anche dei compensi previsti per la fase di trattazione e/o istruttoria.
E comunque il primo giudice, che ha liquidato le spese di lite in un importo complessivo, senza ulteriori specificazioni, non ha dato affatto atto del computo nelle stesse della fase di trattazione e/o istruttoria,
e tantomeno ha espressamente escluso una specifica fase, come per esempio quella decisionale, tanto da far ritenere implicitamente inclusa nella liquidazione la fase istruttoria, ipotesi nella quale CP_ effettivamente si sarebbe reso necessario l'appello incidentale dell' qualora l'appello principale avesse realmente avuto ad oggetto solo la questione dei minimi tariffari – e così non è in questo caso in cui la censura attiene anche alla non corretta liquidazione della fase di trattazione e/o istruttoria - ma si
è limitato a precisare di avere liquidato le spese sotto i minimi, nell'importo complessivo di 1.300,00 euro.
E tale importo è del tutto congruente con il mancato riconoscimento della fase istruttoria (i minimi senza fase istruttoria sono di 1.863,5 euro), che è poi quanto ha compreso la stessa parte appellante che ne ha, infatti, sostanzialmente lamentato l'omessa liquidazione, rilevando che si trattava di fase ineludibile.
La sentenza è stata pubblicata il 22 novembre 2022, epoca in cui era già entrato in vigore il decreto del
13 agosto 2022, n. 147 (con il quale sono state introdotte modifiche al decreto 10 Marzo 2014, n. 55), che
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 ottobre 2022, n. 236.
Trovavano perciò applicazione le tariffe previste dal DM 55 del 2014, come modificato con il DM
147/2022 ovvero per le cause di previdenza di valore compreso tra 5.200,01 € e 26.000,00 €, gli importi di 929,00 € per la fase di studio della controversia, di 777,00 € per la fase introduttiva del giudizio e di
2.021 € per la fase decisionale, nonché di 1.664,00 € per la fase di trattazione/istruttoria.
Tali compensi, se calcolati al minimo senza la fase di trattazione e/o istruttoria, avrebbero comportato la liquidazione dell'importo complessivo di 1.863,5 €, mentre con la fase di trattazione e/o istruttoria
(per la quale è prevista una riduzione del 50% per giungere ai valori minimi) il compenso minimo sarebbe stato di 2.695,50 €.
E', quindi, evidente che per quanto il primo giudice possa essere andato al di sotto dei minimi tariffari, la liquidazione del complessivo importo di 1.300 €, senza specificazione alcuna ulteriore in merito ai parametri utilizzati, non includeva la fase istruttoria, trattandosi di importo congruente con una riduzione sotto i minimi dell'importo di 1.863,5 euro, ma non di quello di 2.695,50 €, al quale avrebbe apportato una rilevante decurtazione, di circa la metà dei minimi tariffari previsti.
E ciò appare tanto più evidente se si considera che i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, nel caso di specie, non spettavano neppure in limiti estremamente ridotti, perché la stessa non si è effettivamente svolta, come reso evidente dall'esame delle attività che hanno caratterizzato la controversia.
Va al proposito evidenziato che, dopo il deposito del ricorso da parte di , con decreto Parte_1 del 23 settembre 2022, era stata fissata dal giudice assegnatario, per la discussione, la prima udienza del
22 novembre 2022, che è stata poi la prima ed unica udienza nella quale, come si evince dal verbale redatto dal primo giudice, le parti erano comparse per insistere nelle proprie difese e conclusioni, la parte ricorrente in particolare per insistere per la dichiarazione di cessazione della materia del CP_ contendere con condanna alle spese dell'
La controversia è stata, quindi, definita nella prima e unica udienza, che si è svolta in presenza delle parti, nella quale la difesa ricorrente ha solo precisato le proprie conclusioni, senza sostanzialmente compiere alcuna attività tra quelle ricomprese dal DM 55 del 2014 nella fase di trattazione e/o istruttoria ed in esito alla quale il giudice ha pronunciato la sentenza appellata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività che il DM 55/14 ricomprende nella fase in discussione, neppure in termini di trattazione (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello), è stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, che si è limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell' (attività ricompresa dall'art. CP_2
4, c. 5, lett. b del DM citato nella fase introduttiva), per confermarne i contenuti e a svolgere le restanti attività sopra indicate, cioè precisazione delle conclusioni, entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del DM 55/14 nella fase decisionale.
La sentenza si è, quindi, posta nel rispetto dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c, ultimo capoverso del DM 55/2014 vigente, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del 6.07.2022).
E se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del
2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere. E tanto ciò è vero che, per esempio, nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima
l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero
“nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso dello Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi che il primo giudice, se si considerano tali principi, seppure in quelle fattispecie declinati con riferimento al giudizio di appello, abbia liquidato i compensi evidentemente escludendo che fosse dovuto nel caso di specie il compenso per la fase di trattazione, ovvero per la fase istruttoria, come ben compreso dall'appellante cui, in ogni caso il compenso per tale fase comunque non spetta, non potendosi affatto ravvisare, a parere del Collegio, nelle attività in concreto svolte alcuna giustificazione per la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
Quanto, invece, alla liquidazione al di sotto dei minimi, operata dal primo giudice per le restanti fasi, di studio, introduttiva e decisionale, precisa il Collegio che la stessa non è più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023).
Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale
“appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui applicabile ratione temporis (la decisione è del 22. 11.2022) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea
l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass.
10438/2023 sopra citata).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, a parziale accoglimento dell'appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del DM 55/2014, nella versione vigente ratione temporis, considerando i parametri minimi previsti nella tabella per le controversie previdenziali di valore da 5.200,01 € al 26.000,00 € (il valore è pacifico tra le parti), per la fase di studio della controversia (929,00 euro), per la fase introduttiva del giudizio (777,00 euro) e per la fase decisionale (2.021,00 euro), senza fase di trattazione/istruttoria, i quali, liquidati secondo le tabelle allegate al Dm 55 del 2014, come modificato con DM 147/2022 vigente al 22 novembre 2022, risultano quindi pari complessivamente a 1.865,00 € (1.863,5 euro arrotondati a 1.865,00 euro), ottenuti riducendo del 50% i predetti importi previsti per le controversie di questo valore nella tabella delle cause di previdenza dal Dm 55/2014, come modificato con DM 147/2022, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Spettano a le spese del giudizio di appello, in merito alle quali va però considerata la Parte_1 sua parziale soccombenza, dato che le ragioni poste a fondamento del ricorso in appello sono state solo in parte riconosciute, come sopra evidenziato, con la conseguenza che appare, perciò, ragionevole disporne la compensazione per metà tra le parti.
La parte residua, liquidata come dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (1.865,00 euro)
e quella di 1.300,00 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore fino a 1.100,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n.
4159/2017), ed è pari a 123,5 euro, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(142+142+210, ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per metà tra le parti), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sora evidenziati dato che la causa è stata tenuta a decisione in prima udienza ovvero nell'udienza destinata alla discussione della causa, deponendo in tal senso anche le uniche note di trattazione scritta depositate dall'appellante, evidentemente attinenti, nei loro contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 22.11.2022, n. 1043 e, in parziale riforma della CP_ stessa, liquida in euro 1.865,00 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l' alla rifusione della restante metà in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 123,5,00, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Dispone che le spese di entrambi i gradi del giudizio siano distratte in favore dei procuratori anticipatari di . Parte_1
Cagliari, 15 maggio 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa