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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3633/2020
Il giorno 03/03/2025, nella causa iscritta al n RG 3633 /2020
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 27.2.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3633/2020 promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Mascherino n. 72, con l'avv. PALMITESSA MARIA INNOCENZA ), dal quale rappresentato e C.F._1 difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA LUNGARINA, 65 00153 ROMA con l'avv. CONTARDI
GENNARO ) e l'avv. VALENTINETTI MARINA, dai quali C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1012/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 14.10.2020, con cui le è stato
2 di 6 ingiunto il pagamento in favore di nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, della somma di € 12.782,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui €
584,00 per saldo 2° rata scadente il 31.7.2020 e 3° rata scadente il 15.8.2019 ed € 5.292,00 per saldo
4° rata scadente il 2.9.2019 relativamente al contratto vitto animatori del 30.6.2019; € 4.437,00 per cene spettacoli animazione ed € 2.469,01 per festa inaugurazione beverages.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello del destinatario e la nullità del decreto per erronea indicazione del codice fiscale della Comunione;
nel merito, ha sostenuto che le prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso monitorio sono state in parte pagate e in parte non sono state fornite dalla ditta opposta;
in particolare, ha evidenziato che la ditta non ha dimostrato di aver reso la prestazione di somministrazione di pasti per Controparte_1 tutti i giorni indicati e ha erroneamente calcolato l'importo dovuto sulla base di n. 16 animatori, mentre in realtà gli animatori destinatari del servizio erano complessivamente n. 14, che godevano a turno di giorni di riposo settimanale e hanno avuto giorni di assenza dal lavoro;
ha inoltre contestato la spettanza del credito per “cene spettacoli animazione” e per “festa inaugurazione beverages” per insussistenza del rapporto contrattuale.
Si è costituito contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 26.5.2021, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi ed è stata rinviata all'udienza a trattazione scritta del 27.2.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va ribadito che i vizi lamentati da parte opponente relativamente alla notifica del decreto ingiuntivo e alla erronea indicazione del codice fiscale della Parte_1
sono sanati ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che il decreto ingiuntivo è pervenuto al
[...] destinatario, che è stato in grado di spiegare nei termini l'opposizione che ci occupa, senza alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa.
3. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del
3 di 6 giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
Nel caso di specie, risulta pacifico e documentato che tra le parti è intervenuto il contratto datato 30.6.2019 relativo alla somministrazione del vitto in favore degli animatori impiegati presso la per l'anno 2019, con cui la ditta si è Parte_1 Controparte_1 obbligata alla somministrazione di n. 16 pasti giornalieri per n. 63 giorni dal 1.7.2019 al 1.9.2019, al prezzo di € 21,00 per persona al giorno e così per complessivi € 21.168,00, da corrispondersi in n. 4 rate di € 5.292,00 ciascuna, comprensive di Iva, con scadenza rispettivamente il 15.7.2019, il
31.7.2019, il 15.8.2019 e il 2.9.2019 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte convenuta, che risulta sottoscritto dalla e non disconosciuto). Parte_1
L'esecuzione della prestazione risulta sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi, sebbene i testi non abbiano saputo ricordare il numero degli animatori che giorno per giorno hanno effettivamente usufruito del pasto.
Sul punto, giova osservare che l'obbligazione assunta da riguardava, come Controparte_1 detto, la somministrazione del vitto per n. 16 persone e sulla scorta di tale dato numerico è stato calcolato dalle parti il corrispettivo, a nulla rilevando eventuali assenze degli animatori.
Inoltre, non rileva che la abbia impiegato un numero di animatori Parte_1 inferiore, non essendo in contestazione che il numero di pasti effettivamente somministrati fosse inferiore a quello dovuto. Peraltro, il contratto stipulato dalla Comunione Consortile con la
[...]
relativo all'impiego di n. 14 animatori, nulla prova ai fini che qui interessano, essendo Parte_2 comunque possibile che la Comunione abbia destinato i pasti di cui è causa ad altro Parte_1 personale, assunto con altre modalità.
Pertanto, la prestazione di cui al contratto del 30.6.2019 deve ritenersi adempiuta, con conseguente diritto al pagamento del corrispettivo.
4 di 6 Ciò posto, risulta pacifico il pagamento della prima rata, di cui alla fattura n. 1 del 30.7.2019, emessa per € 6.909,00 in quanto comprensiva anche dei pasti per il mese di giugno 2019 (il cui corrispettivo è stato calcolato con un diverso sistema), nonché il pagamento della seconda e terza rata limitatamente all'importo di € 10.000,00, essendo dovuto il residuo importo di € 584,00 (come dedotto nel ricorso monitorio).
Risulta altresì dovuto l'importo dell'ultima rata (€ 5.292,00) di cui alla fattura n. 5 del
22.10.2019.
Nel ricorso monitorio sono state poi incluse ulteriori somme, relative a rapporti diversi da quello di cui si è detto sino ad ora.
In particolare, la ditta ha preteso l'importo di € 4.437,00 di cui alla fattura n. 6 Controparte_1 del 22.10.2019 per “cene spettacoli ed attività di animazione” e l'importo di € 2.469,01 di cui alla fattura n. 7 del 22.10.2019 per “festa d'inaugurazione beverages”.
In merito a tali prestazioni non risulta dimostrata la sussistenza di un accordo tra le parti né il contenuto di un tale accordo, con particolare riferimento all'entità della prestazione a carico della ditta e al prezzo convenuto. Controparte_1
Sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese sono inconcludenti in quanto contraddittorie e sono comunque scarsamente circostanziate.
Pertanto, non può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito.
Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato, dovendosi condannare parte opponente al pagamento della minor somma di € 5.876,00 oltre interessi di legge dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1012/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 14.10.2020, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della ditta della somma di Controparte_1
€ 5.876,00 oltre interessi di legge dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
5 di 6 Civitavecchia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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