Sentenza 11 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2022, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00748/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2020, proposto da
Faeber Lighting System S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Tribolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
esecuzione del giudicato formatosi a seguito del decreto di condanna Cron. n. 729/19, R.G.V.G. 151/19, pronunciato in data 03.05.19 dalla Corte d’Appello di Lecce, notificato a mezzo PEC in pari data presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e divenuto definitivo dal 03.06.19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dall’odierna ricorrente, e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma precisata in atti, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (29/01/2019) al saldo ed oltre alle spese di lite liquidate in € 585,00 per compenso ed € 419,64 per esborsi, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%, e accessori di legge.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto, nonché, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, il pagamento delle “ penalità di mora ” o “ IN ”, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia, non essendo stato opposto.
- Quanto ai presupposti di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997 e ss.mm.ii., giova segnalare che in forza della notifica avvenuta in data 17.09.2021, risulta decorso invano anche il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, scaduto il 15.01.2022; in ogni caso parte ricorrente ha documentato di aver inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies , L. n. 89 del 2001 e che è decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine che, per la sua natura speciale, assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018): non sarebbe, dunque, necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del D.L. n. 669 del 1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), “ la “specialità” della disciplina contenuta nella L. n. 89 del 2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del D.L. n. 669 del 1996, e che - pertanto - gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del D.L. n. 669 del 1996 ” (Cons. Stato, Sez. IV, 16/02/2021, n. 1423).
- La ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
- Così come previsto dall’art 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso in data 09.12.2019 il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Lecce n. 729/2019, R.G.V.G. 151/2019, pronunciato in data 03/05/2019, passato in giudicato per mancata proposizione, nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., del ricorso in opposizione (come da attestazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Lecce in data 10/01/2020), provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Va, invece, disattesa la domanda di IN , in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Deve essere, infatti, evidenziato che, per il dettato della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014 (cfr. punto n. 6.5.1 della parte motiva), “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità … del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo ”. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il mancato pagamento è dipeso, più che dalla cattiva volontà dell’Amministrazione, dagli intuibili ritardi connessi alla necessità di evasione di un considerevole numero di domande aventi il medesimo oggetto, oltre che dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio. Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza sia di ragioni connesse allo stato attuale della finanza pubblica, e sia di impedimenti ostativi, rappresentati dalla obiettiva difficoltà di evasione di tali tipi di domande, che si pongono come altrettanti fattori ostativi al riconoscimento della chiesta penalità di mora. Il relativo capo di domanda deve essere quindi rigettato.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Per completezza espositiva, si dà atto che non è dovuto, nei giudizi di ottemperanza in materia di riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Respinge la richiesta di applicazione delle penalità di mora.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO