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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. IA AM Presidente relatore 3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere 2) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n°1149 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, elettivamente domiciliata in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Christian Alessi che la rappresenta e difende. Appellante CONTRO
Controparte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata
[...] presso il proprio procuratore costituito avv. Angelo La Mattina, con studio in
, via Maggiore Toselli, 87. CP_1
Appellata
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in , via Laurana, 59, , rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. Appellato
in persona del legale Controparte_3 rappresentante. Appellata - contumace OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro- opposizione a preavviso di fermo amministrativo e avvisi di addebito
1 All' udienza del 13 novembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il 10 marzo 2020 l'Avv.IA AN Davì aveva contestato l'iscrizione d'ufficio disposta dall' presso la Gestione Separata e proposto opposizione avverso il CP_2 preavviso di fermo amministrativo n. 29680201900001352000 notificatole il 3.2.2020, scaturente dagli avvisi di addebito n. 596 2016 00095759 73 e n. 596 2018 00086634 28, nonché dalla cartella di pagamento n. 296 2016 011035200200, per il mancato pagamento dei contributi dovuti alla Controparte_3 chiedendo, tra l'altro, di “dire e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata , nonché di “annullare, CP_2 conseguentemente, il preavviso di fermo n. 29680201900001352000 e le sottese cartelle di pagamento n. 296 2016 011035200200, 596 2016 00095759 73 e 596 2018 00086634 28 per intervenuta prescrizione del diritto e/o per la illegittimità della pretesa creditoria”. Aveva eccepito l'opponente l'omessa notifica della cartella e, in ogni caso, l'insussistenza della pretesa creditoria riferita agli anni 2014 e 2015- per intervenuta cancellazione dalla risalente al 2005 e la chiusura della p.Iva nel 2013 – CP_3 nonché la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito – per le annualità 2009 e 2011 - per il decorso del termine quinquennale e l'insussistenza della pretesa creditoria, nulla essendo tenuta a versare alla gestione separata presso l' in CP_2 quanto iscritta all'Albo professionale e alla Cassa previdenziale, alla quale versava il solo contributo integrativo, non svolgendo l'attività di avvocato e non producendo alcun reddito. Aveva resistito in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, CP_2 deducendo la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, ormai definitivi e, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs 46/99, con conseguente preclusione di ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva, compresa la prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi;
evidenziando, in subordine, che la ricorrente era tenuta al pagamento delle somme ingiunte in quanto obbligatoriamente iscritta anche alla gestione separata. Con sentenza n. 1865/2023 pubblicata il 26 maggio 2023 il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso gli avvisi di addebito dell' CP_2 perché la stessa risulta essere proposta oltre il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24, d.lgs. 46/1999, essendo pacifico, infatti, che gli avvisi di addebito
2 venivano notificati il 19 gennaio 2017 ed il 18 gennaio 2019, mentre il ricorso veniva depositato soltanto il 10 marzo 2020, con la conseguenza che ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria (compresa la prescrizione eventualmente maturata prima dell'atto impositivo) in questa sede non può essere esaminata. Ha annullato la cartella di pagamento n. 2962016011035200200 notificata dall'agente della riscossione per conto della Parte_2
, perché irritualmente notificata, in violazione dell'art.60 del Dpr
[...]
n.600/1973 e, ritenuta tempestiva l'opposizione e disattesa l'eccezione di prescrizione, non risultando decorso il termine decennale (stabilito dall'art.66 l.n.247/2012), ha condannato al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 1.943,04, oltre Parte_2 accessori nella misura legalmente dovuta, ritenendo che i crediti per gli anni 2014 e 2015 vanno ritenuti sussistenti in conseguenza della reinscrizione d'ufficio della dopo la sua cancellazione nel 2005, per la contestuale iscrizione all'albo Pt_1 professionale forense (cfr. art. 21, comma 8, L. 247/2012, secondo cui l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Parte_2
). L'iscrizione dell'odierna ricorrente all'albo professionale,
[...] dunque, porta con sé l'irrilevanza della cancellazione volontaria dalla Cassa del 2005 e la chiusura della partita iva nel 2013. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello IA AN Davì, con ricorso depositato in Cancelleria il 5.11.2023, sostenendo di avere proposto una opposizione all'esecuzione, sottratta alla disciplina del su citato art.24 c.5 D.lgs n.46/99; dolendosi, quindi, della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito in quanto, a suo dire, l'opposizione avverso gli avvisi di addebito, ove venga eccepita la prescrizione del credito, è sempre ammissibile poiché trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c. ; deduce che l'eventuale “interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, posto che quest'ultima è intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata non ha effetto” (cfr. Cass. n. 20867 del 2018; n.3121 del 2011), sicchè. la prescrizione sopravvenuta del credito è rilevabile ex officio in ogni momento (Cass. Civ. n, 6340/1995 e Cass. Civ. n. 23164/2007); aggiunge ancora che anche dopo la mancata opposizione di una cartella esattoriale regolarmente notificata, il contribuente può contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, ricorrendo allo strumento giurisdizionale dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. da proporre nelle
“forme ordinarie”.
3 Conclude, quindi, che per i contributi del 2009, esigibili entro il 6/07/2010, la prescrizione era maturata alla data di notificata dell'avviso avvenuta il 19/01/2017, e per i crediti relativi all'annualità 2011, esigibili dal 18/06/2012, la prescrizione era decorsa alla data di notifica dell'avviso avvenuta il 18/01/2019, in carenza di notifica di avvisi bonari precedenti.
Ribadisce, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata dell' e censura, in ultimo, la statuizione di condanna alle
CP_2 spese. Si è costituito in giudizio l con memoria del 3.11.2025, per il rigetto del
CP_2 gravame, ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione attesa la regolarità della notifica degli avvisi, documentata in atti e, quindi, la tardività dell'azione, sicché alcuno dei motivi di merito introdotti con il ricorso di prime cure (quali la prescrizione del credito iscritto negli avvisi o l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata) avrebbe potuto essere esaminato. Anche l si è costituita per eccepire il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria dell'
CP_2 aderendo, nel resto, alle eccezioni e difese dell' medesimo.
CP_2
Non si è costituita la , pur ritualmente evocata in giudizio Parte_2
e ne va, quindi, dichiarata la contumacia. All'udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti costituite, come da dispositivo steso in calce.
**** Deve darsi atto del passaggio in giudicato della decisione nella parte che riguarda l'opposizione avverso la cartella esattoriale. Rispetto agli avvisi di addebito, notificati dall' , non residua alcuna CP_2 legittimazione passiva dell Controparte_1
Quanto a detti avvisi di addebito vale premettere che l'art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99 – riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art.30, co.14, D.L. n.78/10 conv in L.n.122/2010 – prevede che: “contro l'iscrizione a ruolo [avviso di addebito, nda] il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Coerentemente con tale previsione normativa il Tribunale ha valutato che l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo in ragione della ritenuta prescrizione dei crediti contributi per le annualità 2009 e 2011 dovute a titolo di contributi per la gestione separata, fosse stata tardivamente proposta, dopo la rituale e non contestata notifica degli avvisi di addebito.
4 Come, d'altra parte, ammesso dalla stessa anche nell'atto di appello, il Pt_1 contribuente può contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, adducendo “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale la prescrizione, ricorrendo all'opposizione all'esecuzione. In altri termini la senza contestare di avere ricevuto la notifica degli Pt_1 avvisi impugnati, ha inteso esperire un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., eccependo l'inesistenza dei crediti contributivi per ragioni di merito ossia l'intervenuta prescrizione maturata tra la data di loro insorgenza e la notifica degli avvisi e l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva. Tuttavia, se è vero che nell'ipotesi di cui all'art.615 c.p.c. - in cui ci si oppone a cartella esattoriale o ad avviso di addebito per omissioni contributive, prodromici all'atto impugnato in giudizio- ove sia accertata la nullità della notifica del titolo esecutivo “ il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”.- v. Cass. lav., Ord. n.24506/2016) e che “ deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione in materia di riscossione di contributi previdenziali, quella (avverso l'avviso di mora) con la quale si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), in quanto essa ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.(così Cass Sez. L. Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018- conforme Cass. sez lav sent. n.4901/2021), ovvero si facciano valere eventi interruttivi sopravvenuti alla formazione del titolo ritualmente notificato, nella fattispecie la ricorrente/opponente, con l'opposizione all'esecuzione avverso il preavviso di fermo, ha contestato tardivamente il merito della pretesa azionata dall' compresa la prescrizione dei crediti contributivi ormai coperti dalla CP_2 definitività degli avvisi di addebito regolarmente notificati e, peraltro, preceduti anche dalla notifica, in date 30.06.2015 e 23.08.2017, di avvisi bonari. Ne deriva che è precluso l'esame delle questioni attinenti al merito della pretesa (quali la prescrizione del credito iscritto negli avvisi o l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata). Né, d'altra parte, il termine quinquennale di prescrizione risulta decorso nell'arco temporale fra la notifica degli avvisi e la data di ricezione del preavviso di fermo (3.02.2020). Nei termini su esposti la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell' con criterio di valore pari all'entità dei crediti, a carico dell'appellante. CP_2
Restano compensate nei rapporti fra l'appellante e l , Controparte_1 tenuto conto della posizione processuale di quest' ultima. Nulla è dovuto per spese alla rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia della Parte_2 conferma la sentenza n.1865/2023 emessa il 26 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell' in persona CP_2 del legale rappresentante, che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva cpa e spese generali come per legge. Compensa le spese nei rapporti fra l'appellante e l . Controparte_1
Nulla per spese nei confronti della . Controparte_3
Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025. Il Presidente Estensore
IA AM
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