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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 925/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BARBIERI
ANDREA GIANOLIO ALBERTO ARRIGO ( ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARBIERI ANDREA
Attore in impugnativa di lodo
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. BENASSI STEFANIA BENASSI ANTONELLA
( VIA CADOPPI 6 42121 REGGIO EMILIA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARLO CADOPPI 6 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BENASSI STEFANIA
pagina 1 di 34
Convenuto in impugnativa di lodo ed impugnante incidentale
e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024, avente ad oggetto:
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
In punto: impugnativa di lodi nazionali.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in impugnativa di lodo
NEL MERITO, IN VIA RESCINDENTE:
dichiararsi, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, la nullità del lodo arbitrale impugnato nei limiti di cui al gravame
NEL MERITO, IN VIA RESCISSORIA:
- condannarsi con socio unico, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere a Controparte_2
l'importo di Euro 150.879,99, pari all'IVA del 10% sull'imponibile di Euro
[...]
1.508.799,91, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c., dal dovuto al saldo;
- porsi le spese e le competenze del Collegio arbitrali e le spese di difesa,
integralmente, a carico di con socio unico, condannandosi la società Controparte_1
medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla società
concludente gli importi già dalla stessa corrisposti in esecuzione del lodo arbitrale,
per l'importo complessivo di Euro 26.755,08, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
NEL MERITO, CON RIFERIMENTO ALLA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE
pagina 2 di 34 DEL CP_3
respingersi l'impugnazione incidentale del lodo arbitrale proposta da Controparte_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese e onorari.
Per parte convenuta in impugnativa di lodo, impugnante incidentale
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Controparte_1
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del Lodo Arbitrale emesso dalla
Camera Arbitrale della di Controparte_4
Brescia in data 21/11/2021 e comunicato in data 22/11/2019 per i motivi sopra esposti;
• rigettare l'appello principale proposito da erché infondato in fatto Parte_1
e in diritto, per le ragioni illustrate e esposte in atti.
In subordine:
• riformare il Lodo Arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale della
[...]
di Brescia in data 21/11/2021 e Controparte_4
comunicato in data 22/11/2019, nella parte in cui ha accertato e dichiarato, e conseguentemente ha condannato al pagamento della somma di € CP_1
262.981,62 per sorte imponibile, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art.1284, comma 4 cod. civ. dal dovuto al saldo, con ogni conseguente pagina 3 di 34 provvedimento e statuizione all'esito della richiesta espletanda C.T.U. Tecnico-
contabile.
• Condannare l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio nonché alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale.
In via istruttoria:
Per tutte le causali esposte in atti, si chiede disporsi l'espletamento di una Consulenza
Tecnica-contabile volta ad accertare la presenza dei vizi, difetti e non conformità
delle opere appaltate di cui al contratto in data 03/02/2006, così come descritti in atti procedendo, all'effettuazione dei richiesti carotaggi e misurazioni degli spessori dei pacchetti stradali, operando infine, la comparazione dei dati che emergeranno dalle misurazioni con gli importi esposti nelle n.20 fatture emesse da ed Parte_1
oggetto del procedimento Arbitrale n.1/2018 avanti la Camera Arbitrale della di Brescia. Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di clausola n.20 di contratto d'appalto 3/02/2002 per la realizzazione di opere ricomprese nella lottizzazione “Olmo Lungo” in Comune di Mantova
(<Qualsiasi controversia concernente il presente contratto comprese quelle
relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione, inadempimento e
risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato
dalla di Brescia da un collegio Controparte_4
arbitrale nominato secondo detto regolamento i cui tre membri verranno
pagina 4 di 34 nominati ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di
accordo, dalla Camera Arbitrale della stessa. L'arbitro deciderà CP_4
secondo diritto in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili degli
art.816 seguenti del codice di procedura civile>>) l'appaltatrice
[...]
(sinteticamente “ ”) con Controparte_5 Parte_1
istanza in data 16/04/2018 ha avviato il procedimento arbitrale esponendo di aver regolarmente eseguito i lavori sino ad intervenuta sospensione per fatto imputabile alla committente che avrebbe poi giustificato il mancato pagamento del corrispettivo col minor spessore dei pacchetti rispetto al pattuito. Ha
dedotto di aver in precedenza promosso consulenza tecnica preventiva ex art. 696 cpc innanzi al tribunale di Mantova in esito alla quale il CTU nominato ing. aveva concluso la propria indagine affermando: a) che le Persona_1
opere erano state correttamente eseguite dall'appaltatrice sono la vigilanza e con la preventiva verifica del direttore dei lavori con conseguente liquidazione di per l'importo complessivo di € 1.733.037,85; b) che a seguito di Parte_2
successiva revisione l'importo dovuto veniva ricalcolato in riduzione in €
1.508.799,91, e ciò a seguito di rettifica dovuta all'erroneo computo nel S.A.L.
n.10 di importi già liquidati in precedenti S.A.L.; c) che non erano ravvisabili inadempienze esecutive dell'appaltatrice, essendo eventuali discordanze quantitative degli spessori ascrivibili unicamente ad un normale deterioramento causato dal tempo trascorso dalla posa del manto;
d) che il pagina 5 di 34 credito finale imponibile maturato dall'appaltatrice si determinava in €
262.981,62, somma pari alla differenza tra quanto liquidato, € 1.508.799,91, e quanto precedentemente percepito, € 1.245.818,29. Ha pertanto domandato,
previa acquisizione del fascicolo di CTP al procedimento arbitrale, accertarsi il suo credito nei confronti della committente nel predetto importo di €
1.245.818,29 oltre rivalutazione ed interessi ex art.1284 cc dal dovuto al saldo e disporsi la condanna della controparte al relativo pagamento nonché alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale nonché di quello per consulenza tecnica preventiva.
Con memoria di risposta in data 11/06/2018 la committente con CP_1
socio unico ha contestato il contenuto della relazione peritale depositata dal
CTU in CTP ex art.696 cpc e si è opposta alla relativa acquisizione agli atti del procedimento arbitrale;
ha chiesto disporsi nuova CTU volta all'accertamento dei vizi esecutivi contestati alla controparte, e segnatamente dei seguenti: a)
insufficiente spessore dello strato di fondazione;
b) insufficiente spessore dello stabilizzato;
c) insufficiente spessore della misura cementata;
d) insufficiente spessore dello strato di collegamento;
ha giustificato la richiesta di nuova CTU
lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale redatto in sede di CTP per aver il
CTU in tale sede escluso la possibilità di procedente, anche all'attualità, con la verifica degli spessori stradali mediante carotaggi e misurazioni dei pacchetti stradali, come proposto nella relazione del tecnico di BS Invest Geom.
pagina 6 di 34 nel merito la convenuta ha chiesto respingersi siccome infondate Parte_3
tutte le domande attoree.
Ritualmente composto il collegio arbitrale, con indicazione da parte attrice del proprio arbitro nella persona dell'avv. Carlo Barbieri, da parte convenuta del dott. e con scelta congiunta del terzo arbitro, presidente del CP_6
collegio, nella persona dell'avv. Emilio Midolo, il procedimento si sviluppava con la conferma degli arbitri, con l'accordo delle parti per il reciproco scambio di memorie con quesiti, eventuali produzioni e deduzioni istruttorie entro il
15/11/2018 e repliche entro il 19/11/2018; alla successiva udienza dell'11/01/2019, alla presenza dei difensori delle parti, gli arbitri accettavano il mandato arbitrale così consentendo la regolare costituzione del collegio che fissava la propria sede in Brescia;
con il consenso unanime delle parti il collegio arbitrale, dato atto del precedente scambio delle memorie, delle repliche e delle relative produzioni documentali, nonché della rituale acquisizione dei fascicoli di parte contenenti atti e documenti, effettuata a mezzo di trasmissione via pec, assegnava ai procuratori termine perentorio sino all'11/02/2019 per la definitiva formulazione delle domande e delle eccezioni,
per la deduzione dei mezzi di prova e per le eventuali produzioni ulteriori nonché termine perentorio sino al 4/03/2019 per le repliche e per l'eventuale articolazione di prova contraria anche con produzioni documentali occorrenti allo scopo, con facoltà di eventuale modifica delle domande in relazione alle pagina 7 di 34 deduzioni avversarie. Le parti depositavano quindi le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.
Prima memoria.
L'attrice ribadendo le proprie istanze e conclusioni, evidenziava il Parte_1
fatto che il CTU in CTP aveva già escluso la possibilità di verificare ex post –
con riferimento al tempo passato di esecuzione – la consistenza dei pacchetti stradali e che, costituendo la “verifica per piani quotati in corso d'opera”
l'unico metodo utilizzabile per il controllo degli spessori stradali, il preventivo controllo tecnico sul punto era stato effettivamente compiuto a tempo debito,
come da contratto, dal direttore dei lavori, con esito positivo. Tale era stata del resto la ragione del diniego da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza di estensione del quesito al punto specifico.
In sede di prima memoria la parte attrice indicava la presenza di un proprio maggior credito di € 433.040,75, da incrementare con rivalutazione ed interessi, in ragione del differenziale in eccesso, non considerato dal CTU,
corrispondente all'IVA versata sulle fatture emesse e non pagate.
***
La convenuta, ribadendo le contestazioni già sollevate, ha lamentato che l'appaltatrice avesse fornito un quantitativo di materiale inerte diverso rispetto a quanto previsto in contratto, come da indagine compiuta dal Geom. Per_2
pagina 8 di 34 Mantovaggi mediante carotaggio con conseguente non corrispondenza tra i
S.A.L. liquidati e le fatture emesse. Ha evidenziato doversi dapprima provvedere all'eliminazione dei vizi per poi procedere al collaudo mancante,
che avrebbe condizionato il pagamento di quanto dovuto all'appaltatrice per la corretta esecuzione delle opere. Ha ribadito la richiesta di nuova CTU
accertativa della qualità delle opere e degli spessori stradali, ritenendo non condivisibili i risultati della relazione peritale depositata in corso di CTP nel senso dell'insussistenza dei vizi lamentati né l'affermazione dell'impossibilità
di procedere ad indagine postuma con risultati attendibili e concludenti.
Seconda memoria
In replica l'attrice ha contestato la fondatezza dell'assunto di parte convenuta secondo cui la clausola n.18 del contratto di appalto subordinerebbe l'esigibilità del credito al corrispettivo al preventivo collaudo delle opere,
sostenendo che invece la clausola in discorso andrebbe interpretata nel senso della sua operatività con riferimento esclusivo al saldo finale, non valendo,
invece, per i precedenti acconti intermedi versati per stati di avanzamento dei lavori. Ha aggiunto che nella specie la condizione andrebbe considerata giuridicamente verificata ai sensi dell'art.1359 c.c., avendo la committente,
con la propria condotta successiva, manifestato disinteresse al suo avveramento ed inoltre avendo la committente tenuto una condotta non consona a buona fede, mentre la stessa, ai sensi dell'art.1358 c.c. avrebbe pagina 9 di 34 dovuto consentire la conservazione in integrità delle ragioni della controparte.
L'attrice, richiamati, a sostegno delle conclusioni del CTU, i passaggi salienti della relazione del proprio CTP ing. a supporto Persona_3
dell'impossibilità di esecuzione della verifica postuma degli spessori dei pacchetti stradali, ha chiesto in principalità disporsi la condanna della convenuta, attesa la regolare esecuzione delle opere, al pagamento del credito residuo, quantificato in € 262.981,62 oltre ad € 170.059,13, pari all'IVA
versata sulle fatture emesse, per complessivi € 433.040,75, oltre rivalutazione ed interessi ex art.1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo;
in subordine ha chiesto disporsi la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra indicate, con i relativi accessori, previo accertamento dell'avveramento della condizione di cui all'art.18 del contratto di appalto, ai sensi dell'art.1359 c.c., o in via ulteriormente subordinata al medesimo pagamento, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art.1359 c.c. Ha inoltre ribadito la richiesta di acquisizione agli atti del fascicolo di consulenza tecnica preventiva ed insistito per l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti,
aventi ad oggetto prova per testimoni su circostanze afferenti la sospensione dei lavori, le caratteristiche degli strati di materiale posato, la verifica in corso d'opera degli spessori e la decurtazione dell'importo liquidato con il S.A.L.
n.10.
***
pagina 10 di 34 La convenuta, ribadendo l'eccezione di mancato avveramento della condizione di pagamento posta dall'art.18 del contratto, si è opposta all'accoglimento della richiesta di parte attrice, volta ad ottenere (anche) la sua condanna al pagamento della somma di € 170.059,31, pari all'IVA versata sulle 20 fatture emesse, in quanto tale domanda era stata formulata soltanto nella prima memoria istruttoria, risolvendosi perciò in domanda “nuova”.
Ha inoltre osservato che l'importo da aggiungersi sarebbe stato erroneamente conteggiato sul fatturato così come inizialmente liquidato, pari ad €
1.733.037,85, anziché su quello rettificato, pari ad €.1.508.799,91, risultante dalla contabilità del DL Ing. per le opere di urbanizzazione e Persona_4
della relazione presentata al Comune di Mantova il 15/06.
Ha infine dichiarato di opporsi all'acquisizione della relazione resa in ATP
insistendo per la nomina di nuovo CTU che provveda all'accertamento di vizi e difetti, con indagine da esperirsi mediante carotaggi e misurazione aggiornata degli spessori dei pacchetti stradali.
Terza memoria
Con la terza memoria la parte attrice ha precisato le conclusioni di merito ed istruttorie come da seconda memoria
***
La convenuta, riproposti gli argomenti già svolti quanto a contestazione pagina 11 di 34 dell'esigibilità del credito per mancata esecuzione preventiva del collaudo;
ha ribadito la richiesta di ammissione di nuova CTU per l'accertamento di vizi e difetti a mezzo di carotaggi opponendosi all'acquisizione della relazione resa all'esito del procedimento radicato ex art.696 bis cpc., perché errata nella parte in cui aveva escluso la fattibilità di misurazioni aggiornate, nonché
all'ammissione della domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente all'IVA versata sulle fatture emesse, perché nuova e quindi tardiva.
Quarta memoria
L'attrice, ribadite le proprie argomentazioni in ordine all'impraticabilità
dell'indagine strumentale con carotaggi, ha replicato all'eccezione di inammissibilità per tardività della propria domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente all'IVA versata sulle fatture emesse osservando che la proposizione di tale domanda rientrava nelle facoltà assertive concesse nei termini assegnati dal collegio arbitrale.
In tale atto ha inoltre formulato istanza ex art.186 ter cpc di emissione di ordinanza ingiuntiva per il pagamento della somma di € 433.040,85, con rivalutazione monetaria ed interessi.
***
La convenuta ha ivi riproposto le argomentazioni, eccezioni e conclusioni già
pagina 12 di 34 precedentemente proposte e formulate.
***
Convenute in data 29/03/2019 le parti personalmente con i rispettivi procuratori innanzi al collegio arbitrale, si è proceduto al tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Il collegio arbitrale si è pertanto riservata la decisione. Con ordinanza 23/05/2019 il collegio ha disposto l'acquisizione agli atti della relazione del CTU Ing. e dei Persona_1
relativi allegati, rigettando nel contempo la richiesta di nuova CTU, data l'esaustività e la coerenza logica delle risposte date dal CTU ing. al Per_1
quesito peritale che gli era stato sottoposto e la condivisione delle argomentazioni fornite a sostegno delle conclusioni ivi raggiunte;
ha rigettato le istanze istruttorie di prova orale, ritenendo irrilevante la prova per testimoni su circostanze provabili documentalmente e comunque, per i profili ed i giudizi tecnici richiesti, già opportunamente chiarite con la risposta fornita dal CTU in sede di procedimento radicato ex art.696 bis;
ha inoltre rigettato l'istanza di emissione di ordinanza ingiuntiva;
ha infine dichiarato di ritenere la causa matura per la decisione ed ha pertanto assegnato alle parti i termini finali per la formulazione delle domande nonché per lo scambio di memorie conclusionali e di replica. Le parti hanno provveduto nei termini assegnati al deposito degli atti autorizzati.
Il lodo pagina 13 di 34 Il collegio, precisato trattarsi di arbitrato rituale e di diritto, definiti i termini per il deposito della determinazione arbitrale, illustrate le ragioni dell'ammissione quale mezzo di prova della relazione del CTU ing. Per_1
richiamate le considerazioni di quest'ultimo, già più sopra riportate,
[...]
ha poi preso posizione, per respingerla, sull'eccezione di inesigibilità del credito per mancata esecuzione del collaudo, sollevata in relazione al disposto di cui alla clausola n.18, ultimo capoverso, del contratto, ritenendone l'applicabilità al pagamento del saldo e non a quello degli acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, mentre nella specie proprio di questi si trattava, essendo pacifico che i lavori non erano stati ultimati;
il collegio, sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU, ha quindi escluso la presenza di vizi e difetti eccepiti dalla convenuta e con essi del diritto alla riduzione del prezzo dell'opera; ha in particolare ripreso l'affermazione del CTU secondo cui gli spessori dei vari strati del pacchetto stradale inerente ciascun tronco viario indicato nel SAL liquidato risultavano conformi al dato ivi previsto, ciò
risultando implicitamente dalla dichiarazione di regolarità dei lavori descritti nei 10 SAL resa da parte del Direttore dei Lavori Ing. in conformità al Per_4
disposto di cui all'art.17 del contratto d'appalto (<la contabilità dei lavori
dovrà essere preventivamente controllata dalla direzione e dal committente.
La direzione lavori dovrà esprimere in merito il proprio benestare nei 30
giorni successivi al ricevimento dello stato di avanzamento. Gli stati di
pagina 14 di 34 avanzamento lavori dovranno essere redatti sulla base delle misure e delle
opere svolte rilevate in contraddittorio>>). Il collegio ha comunque esaminato
(pagg.25 e segg relazione) la richiesta di nuova CTU “volta ad accertare i vizi
delle opere appaltate procedendo, conseguentemente, all'effettuazione dei
richiesti carotaggi e misurazioni degli spessori dei pacchetti stradali
realizzati”, osservando che la richiesta di ulteriori accertamenti mediante carotaggio era già stata avanzata al CTU ing. il quale, tuttavia, aveva Per_1
risposto negativamente a tale sollecitazione, e ciò in quanto: 1) aveva escluso che a distanza di oltre 10 anni dalla realizzazione dei pacchetti stradali fosse ancora possibile verificare con prove penetrometriche la corrispondenza degli spessori dei materiali inerti posati rispetto alle misure previste dal contratto di appalto, dando conto delle ragioni di tale convincimento (pagg.23-24 della relazione); 2) aveva specificamente confutato, sul piano tecnico-scientifico, il contenuto e le conclusioni della relazione del CTP geom. Parte_3
richiamato dalla convenuta, ribadendo che il cosiddetto “piano quotato” è
l'unico sistema impiegabile in quanto probante della esatta dimensione degli spessori in sede di costruzione di una strada;
infatti la misurazione degli strati di inerte (sabbia, ghiaia e ghiaiotto di cava per strato di fondazione e per strato di ripartizione in misto cementato) non può essere desunta da indagini penetrometriche effettuate con rotopercussore, in quanto tale modalità di indagine è relativa ad indagini da effettuarsi su terreni naturalmente pagina 15 di 34 consolidati, ma non è idonea a rilevare gli spessori dei pacchetti stradali,
costituiti da materiale incoerente compattati solo per apposita azione indotta
(ossia per compattazione meccanica da parte di rulli statici e/o vibranti).
Il collegio ha pertanto concluso accertando e dichiarando, sulla scorta delle risultanze della CTU che , in esecuzione del contratto Per_1 Parte_1
d'appalto del 3/02/2006, aveva realizzato opere per l'importo di €
1.508.799,91 oltre IVA ed aveva percepito acconti per € 1.245.818,29 restando pertanto creditrice dell'importo di € 262.981,62 per sorte capitale, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art.1284, 4° comma, dal dovuto al saldo.
***
Ha poi preso in esame la domanda da parte di di condanna di Parte_1
al pagamento dell'ulteriore importo di € 170.059,13, pari all'IVA CP_1
versata sulle 20 fatture emesse per le quali non era stato riconosciuto il diritto al pagamento del corrispettivo siccome parzialmente ridotto, rilevando come da parte attrice si fosse sostenuto che il fatto che il CTU, nella determinazione del credito di non avesse computato l'IVA sulle fatture emesse non Parte_1
avrebbe precluso l'accoglimento della domanda, posto che l'IVA è dovuta per legge ed era stata regolarmente pagata e che sarebbe erronea ed infondata la tesi di parte convenuta secondo cui l'IVA avrebbe dovuto essere calcolata considerandosi la riduzione dell'imponibile totale fatturato (da € 1.733.037,84 pagina 16 di 34 ad € 1.508.799,91) operata dal DL con la relazione 15/06/2013, a seguito della riduzione di € 213.548,74 dell'importo del decimo SAL, sia perché tale relazione non le era stata comunicata, sia perché in ogni caso non avrebbe potuto recuperare l'IVA versata in eccedenza essendo decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
Esclusa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità di tale domanda perché
nuova, non operando nel procedimento arbitrale le preclusioni stabilite dal codice di rito per il procedimento ordinario innanzi al tribunale, il collegio arbitrale, rilevato che aveva regolarmente versato l'IVA di € Parte_1
170.059,13 inerente le 20 fatture emesse e che aveva registrato tali CP_1
fatture tra i suoi acquisti, con conseguente possibilità di detrazione dai versamenti verso l'Erario di tale importo, ha anzitutto premesso non potersi comprendere per quale motivo l'attrice avrebbe dovuto limitare la domanda di rimborso alla sola IVA da determinarsi sull'importo (imponibile) di €
1.508.799,91, quale risultante dalla contabilità e dalle risultanze del Direttore
dei Lavori, piuttosto che all'IVA effettivamente corrisposta sulle 20 fatture per l'importo imponibile di € 1.733.037,85.
Tanto premesso, il collegio ha tuttavia concluso per l'infondatezza nel merito di tale domanda.
A tale proposito ne ha individuato il presupposto logico-giuridico nell'affermazione di parte attrice secondo cui la stessa non avrebbe avuto la pagina 17 di 34 possibilità di recuperare l'imposta sulla parte eccedente e sul fatto che detto recupero non sarebbe stato possibile neppure se essa fosse stata tempestivamente notiziata della riduzione operata dal Direttore dei Lavori, in quanto, in base alla normativa di riferimento (DPR 633/1972) l'imposta corrispondente alla variazione operata non può più essere portata in detrazione decorso in anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
Il collegio arbitrale ha rilevato a tale proposito che <
formulata dall'attrice potrebbe essere correttamente qualificata come di rivalsa
IVA, per cui “Nell'ipotesi di accertata riduzione dell'imponibile di
un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione e per effetto di dichiarazione giudiziale di risoluzione, si
applica l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale il cedente del
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta
corrispondente alla variazione, mentre il cessionario o committente, che
abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione,
salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa;
ne consegue che l'IVA già pagata va
retrocessa al titolare del diritto al rimborso, comprendendo tale diritto
l'intera prestazione ricevuta e divenuta indebita” (Cass., sez. III, 18.09.2008
n.23849), è altrettanto vero che, nel caso di specie, essendo la variazione in diminuzione della base imponibile determinata dall'accertamento contenuto pagina 18 di 34 nel presente lodo depositato (parificato a quello giudiziale), ai sensi del comma 3 dell'art.26 del d.p.r. n.633/1972, il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile per l'emissione della nota di variazione non si applica, non essendo relativo ad una variazione volontaria delle parti (eventi contrattuali)>>.
Il collegio arbitrale, considerato che la stessa Agenzia delle Entrate, con risposta n.55/2019 del 14/02/2019, aveva avuto modo di precisare che il lodo arbitrale rituale è riconducibile alle ipotesi di revoca, rescissione,
risoluzione e recesso del contratto, che legittima l'emissione della nota di variazione senza limiti temporali ai sensi dell'art.26, comma 2, d.p.r.
633/1972, ha pertanto concluso affermando <
formulata dall'attrice, astrattamente fondata giuridicamente nei rapporti interni tra le parti cedente e cessionaria,>> manca <
presupposto di accoglimento>> ed è <
all'esito del deposito del presente lodo che costituirà il dies a Parte_1
quo del termine annuale, potrà emettere direttamente la nota di variazione ed inviarla a per la sua registrazione, chiedendo per l'effetto CP_1
proprio la detrazione dell'imposta (IVA) corrispondente versata in eccesso>>.
***
pagina 19 di 34 Da ultimo il collegio arbitrale ha regolato le spese tenuto conto della soccombenza parziale e del complessivo esito del procedimento, ponendole a carico della convenuta in ragione del 60% con compensazione tra le parti per il restante 40%. Allo stesso modo ha regolato le competenze del collegio
Co arbitrale ed il compenso forfettario dovuto alla per Controparte_4
ponendole a carico della soccombente Controparte_4 CP_1
nella misura del 60% con compensazione per il restante 40%, ferma la solidarietà delle parti verso il collegio arbitrale e la ai sensi CP_4
dell'art.27 del Regolamento.
***
Il Collegio Arbitrale così pertanto ha statuito:
<Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
eccezione e deduzione assorbita o comunque disattesa, in parziale
accoglimento della domanda formulata dall'attrice nel merito in via
principale,
- accerta e dichiara che , in esecuzione del contratto d'appalto Parte_1
del 03.02.2006, ha realizzato opere per l'importo di € 1.508.799,91 oltre Iva e
percepito acconti per € 1.245.818,29 e pertanto dichiara tenuta e condanna la
convenuta al pagamento in suo favore della somma di € CP_1
262.981,62 per sorte imponibile, maggiorata della rivalutazione monetaria e
pagina 20 di 34 degli interessi ex art.1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo;
- in ragione della soccombenza parziale della convenuta, pone le spese di
difesa, le spese le competenze del Collegio Arbitrale e il compenso forfettario
dovuto a favore della per gli Controparte_7 Controparte_4
determinate come in motivazione, in via definitiva a carico della soccombente
nella misura del 60% e le compensa integralmente per il restante CP_1
40%, ferma la solidarietà delle parti verso il collegio arbitrale e la
ai sensi dell'art.27 del Regolamento.>> CP_4
***
In data 9/12/2019 la difesa di ha proposto istanza di correzione Parte_1
del lodo arbitrale.
Premesso che il Collegio Arbitrale aveva respinto, per le ragioni sopra esposte,
la domanda inerente il rimborso dell'IVA versata in eccedenza rispetto a quella dovuta sull'importo dei lavori rideterminato dal CTU, e ritenuto che detta decisione riguardasse, come detto, l'IVA versata in eccedenza, non anche invece l'IVA versata sull'importo di € 1.508.799,91, che il Collegio Arbitrale
aveva ritenuto essere dovuta, la difesa di , ha sostenuto che il Parte_1
dispositivo del lodo sarebbe risultato incompleto, in quanto, dopo aver accertato l'esecuzione di opere per l'importo di € 1.508.799,91 oltre IVA e la corresponsione di acconti per € 1.245.818,29, e conseguentemente dichiarato pagina 21 di 34 tenuta al pagamento a della somma di € CP_1 Parte_1
262.981,62 per sorte imponibile, il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto disporre la condanna di anche al pagamento a dell'IVA CP_1 Parte_1
sull'importo di € 1.508.799,91 e cioè di € 150.879,99.
La difesa di ha pertanto chiesto, ai sensi dell'art.826 cpc, Parte_1
disporsi la correzione del dispositivo del lodo arbitrale aggiungendo alla condanna al pagamento della somma di € 262.981,62 per sorte imponibile quella della somma di € 150.879,99 pari all'IVA del 10% sull'importo di €
1.508.799,91, fermi gli accessori indicati in lodo.
***
Con ordinanza riservata il Collegio Arbitrale, rilevata l'opposizione della difesa di ha respinto l'istanza di correzione. CP_1
Premesso che l'art.29 del Regolamento della Camera Arbitrale prevede,
diversamente dall'art.826 cpc, il quale consente la correzione del lodo anche in caso di “omissioni”, che la determinazione arbitrale possa essere corretta, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che l'avevano pronunciata, qualora essi fossero incorsi in “errori materiali” e “di calcolo”, e che con la “correzione”
richiesta l'istante aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo dell'IVA in tesi dovuta sull'importo di € 1.508.799,91, e così di €
150.879,99, il Collegio Arbitrale ha ritenuto che tale domanda costituisse, di pagina 22 di 34 fatto, la riproposizione, seppure per il minore importo di lavori riconosciuto pari ad € 1.508.799,91, rispetto al maggiore importo riportato nelle 20 fatture emesse, della domanda già motivatamente respinta nel responso arbitrale e che nel dispositivo del responso arbitrale finale non fosse dato ravvisare né errori materiali o di calcolo emendabili con la correzione prevista dall'art.29 del
Regolamento né omissioni emendabili ai sensi della lett.a) dell'art.826 cpc.
Le impugnazioni
L'impugnazione principale
ha proposto tempestiva impugnazione ex art.828 cpc avverso la Parte_1
pronuncia del Collegio Arbitrale deducendone:
- col primo motivo la nullità parziale per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della convenuta alla rivalsa IVA nel limite dell'importo CP_1
di € 150.879,99, risultante in relazione al minore importo di lavori riconosciuto dal DL e quindi dal CTU in € 1.508.799,91 e
- col secondo motivo la nullità ex art. 829, comma terzo, vecchio testo
(<l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare
non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero
autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile>>, applicabile alla fattispecie - giusta il disposto di cui all'art.27,
comma 4, d.lgs 2/02/2006 n.40, così come interpretato dalla SC di Cassazione,
pagina 23 di 34 7201/2023, 24450/2016, 19075/2015, - per essere la convenzione di arbitrato antecedente rispetto all'entrata in vigore, in data 2/03/2006, del nuovo testo),
per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ed in particolare degli articoli 18 e 26 DPR 633/1972, al fine di ottenere il medesimo risultato, nel caso in cui, anche avuto riguardo al contenuto dell'ordinanza con cui il
Collegio Arbitrale aveva respinto il ricorso per correzione di errore materiale,
la corte d'appello ritenga essersi il espresso nel senso del rigetto di tale CP_3
domanda (con ciò rigettando il primo motivo di impugnazione);
- col terzo motivo, correlato ai primi due, ha denunciato la Parte_1
nullità della sentenza sempre per violazione di legge, ex art.829, comma terzo,
cpc, vecchio testo, sul presupposto della ritenuta fondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di € 150.879,99, a titolo di rivalsa IVA, e della conseguente prevalente soccombenza di parte convenuta.
L'impugnazione incidentale
ha proposto impugnazione incidentale avverso la pronuncia Controparte_8
del Collegio Arbitrale deducendone:
col primo motivo la nullità per violazione di norme di diritto, ex art.829
comma 3, per violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.1665
c.c., il quale subordina il diritto dell'appaltatore al compenso per le opere eseguite alla relativa accettazione da parte del committente, che si realizza pagina 24 di 34 mediante il collaudo con esito positivo, nella specie certamente non verificatisi;
col secondo motivo la nullità per violazione del contraddittorio, ex art.829,
comma 1, n.9, per non aver dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
In comparsa conclusionale ha poi eccepito la nullità del lodo per CP_1
invalidità del procedimento, avendo appreso a seguito del rigetto dell'istanza di esecutività del lodo ex art.825 cpc che non è nel possesso Parte_1
dell'originale del contratto di appalto recante clausola compromissoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fase rescindente
Ritiene la corte opportuna la trattazione preliminare delle questioni poste con impugnazione incidentale in quanto, se accolte, potrebbero determinare l'assorbimento di quelle poste con impugnazione principale.
1. Prendendo le mosse dalla questione posta in sede di comparsa conclusionale deve anzitutto dichiararsi l'inammissibilità del motivo di impugnazione in quanto introdotto non in sede di comparsa di costituzione e risposta bensì in comparsa conclusionale, pur riferendosi a circostanza - l'attivazione della procedura arbitrale sulla base di una clausola compromissoria compresa in un contratto prodotto in copia fotostatica – ben nota alla parte convenuta, la quale pagina 25 di 34 non ha mosso alcuna contestazione in proposito, anzi partecipando alla formazione del collegio arbitrale con la nomina del proprio arbitro (e quindi con quella del terzo arbitro, presidente, designato dai due arbitri nominati dalle parti).
In ogni caso l'eccezione non appare meritevole di accoglimento, in quanto il deposito in originale, o in copia conforme, del lodo e dell'atto contenente la convenzione di arbitrato è prevista dall'art.825 cpc ai fini della richiesta di apposizione dell'esecutività al lodo, mentre per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, ex artt.807 e 808 cpc, è sufficiente che tali atti siano stati stipulati per iscritto, e per l'attivazione del procedimento arbitrale non viene richiesto dall'art.810 cpc il deposito in originale dell'atto contenente la convenzione di arbitrato.
2. La richiesta di declaratoria di nullità del lodo per violazione del contraddittorio in correlazione al mancato accoglimento della richiesta di nomina di CTU appare priva di giuridico fondamento, posto che, come risulta chiaramente dall'esposizione in fatto che precede, il Collegio Arbitrale è
pervenuto motivatamente a tale determinazione, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento peritale attesa la chiarezza e persuasività delle valutazioni espresse dal CTU nominato in sede di CTP, dopo che sulla predetta richiesta si era largamente sviluppato un dibattito nel contraddittorio tra le parti, articolato in ben quattro memorie, oltre che nei precedenti atti pagina 26 di 34 introduttivi del giudizio.
3. La richiesta di declaratoria di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, in relazione al disposto di cui all'art.1655
c.c., non può ritenersi fondata.
Se è vero, infatti, che in virtù del principio di post-numerazione la spettanza del corrispettivo pattuito per l'appalto è di regola correlata e conseguente al completamento dell'opera, alla sua consegna al committente ed alla relativa accettazione da parte di quest'ultimo, è altrettanto vero che in determinati casi il rapporto contrattuale di appalto può cessare prima del completamento dell'opera e della sua consegna al committente, così che non può in tal caso determinarsene l'accettazione, appunto perché l'opera resta incompiuta;
ebbene, in tali casi con ogni evidenza all'appaltatore compete un compenso proporzionato all'opera realizzata al momento della cessazione del rapporto;
il disposto in tal senso dell'art.1671 c.c. codice civile, per il caso di cessazione del contratto a seguito di recesso del committente, deve infatti ritenersi espressione di un principio generale, quello che vuole comunque remunerata la prestazione effettuata dall'appaltatore per lo meno allorché il mancato completamento dell'opera sia dipeso da causa a lui non imputabile, in coerenza del resto con i principi generali in tema di obbligazioni, di cui agli articoli 1218
e 1453 c.c.
Nel nostro caso è pacifico che il rapporto contrattuale tra le parti dopo pagina 27 di 34 l'esecuzione delle opere indicate nei primi dieci stati di avanzamento dei lavori
è stato sospeso e non è più ripreso. Dalla CTU resa in sede di CTP ha trovato pieno riscontro l'assunto dell'impresa appaltatrice secondo il quale essa avrebbe esattamente eseguito tutte le opere risultanti dagli stati di avanzamento approvati dalla Direzione Lavori. Non può pertanto dubitarsi del diritto dell'impresa appaltatrice a vedersi remunerata l'esecuzione delle prestazioni ivi risultanti, così come liquidati, per conto della committente, dal Direttore dei
Lavori.
4. Venendo ai motivi dell'impugnazione principale, va senz'altro respinto il primo col quale chiede dichiararsi parzialmente nullo il lodo Parte_1
per non aver pronunciato sulla sua richiesta di condanna di al CP_1
pagamento in suo favore di quanto dovuto a titolo di rivalsa IVA. La pronuncia al riguardo c'è stata, ed è stata negativa, come emerge dal testo del Lodo e come confermato dallo stesso Collegio Arbitrale a seguito di istanza di correzione di errore materiale.
5. E' invece fondato il secondo motivo col quale l'impugnante principale chiede dichiararsi parzialmente nullo il lodo per violazione delle norme di diritto, con riguardo al disposto di cui agli articoli 181 e 262 DPR 633/1972, per non aver accolto la sua domanda di rivalsa nei confronti della committente con riguardo all'IVA non recuperabile perché non riferibile alla variazione in diminuzione della base imponibile come da lodo depositato ai sensi del comma
3 dell'art.26 del DPR 633/1972.
Nel lodo impugnato è stato infatti accertato: 1) che aveva Parte_1
specificatamente individuato e prodotto le 20 fatture sui era stato calcolato l'importo richiesto a titolo di IVA;
2) che essa aveva inoltre prodotto il mastrino fornitori di e la certificazione notarile di conformità CP_1
inerente le pagine del registro delle fatture di vendita da essa emesse;
3) che essa aveva regolarmente versato l'IVA di € 170.059,13, inerente le 20 fatture emesse;
4) che come si evince dal “mastrino fornitori” della società, CP_1
aveva registrato le fatture in oggetto tra i suoi acquisti, con conseguente possibilità di detrazione dai versamenti verso l'Erario di detto importo.
Si è ivi al riguardo affermato, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di legittimità, che <Nell'ipotesi di accertata riduzione dell'imponibile di
un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione e per effetto di dichiarazione giudiziale di risoluzione, si applica
l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale il cedente del bene o
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. (184) ((223)) 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.>> pagina 29 di 34 prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta
corrispondente alla variazione, mentre il cessionario o committente, che abbia
già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, salvo il
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo
di rivalsa;
ne consegue che l'IVA già pagata va retrocessa al titolare del
diritto al rimborso, comprendendo tale diritto l'intera prestazione ricevuta e
divenuta indebita.>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23849 del 18/09/2008)
Si è tuttavia ivi rilevato <che, nel caso di specie, essendo la variazione in
diminuzione della base imponibile determinata dall'accertamento contenuto
nel presente lodo depositato (parificato a quello giudiziale), ai sensi del
comma 3 dell'art.26 del d.p.r. n.633/1972, il termine di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile per l'emissione della nota di
variazione non si applica, non essendo relativo ad una variazione volontaria
delle parti (eventi contrattuali)>>, aggiungendosi che <anche l'Agenzia delle
Entrate, di recente, con risposta n.55/2019 del 14.02.2019, ha avuto modo di
precisare che il lodo arbitrale rituale è riconducibile alle ipotesi di revoca,
rescissione, risoluzione e recesso del contratto, che legittima l'emissione della
nota di variazione senza limiti temporali ai sensi dell'art.2 comma 2 d.p.r.
633/1972>>.
Da ciò il Collegio Arbitrale ha tratto la conclusione <che la domanda di
rivalsa formulata dall'attrice, astrattamente fondata giuridicamente nei
pagina 30 di 34 rapporti interni tra le parti cedente e cessionaria,>> manca <in concreto del
presupposto di accoglimento>> ed è <superata dal momento che Parte_1
all'esito del deposito del presente lodo che costituirà il dies a quo del termine
annuale, potrà emettere direttamente la nota di variazione ed inviarla a
[...]
per la sua registrazione, chiedendo per l'effetto proprio la detrazione CP_1
dell'imposta (IVA) corrispondente versata in eccesso>>.
Sennonché la detrazione correlata alla nota di variazione riguarda, appunto,
l'imposta (IVA) versata in eccesso, non invece quella afferente all'imponibile di € 1.508.799,91, per la quale permane integro il diritto di rivalsa di cui al citato art.18 d.p.r. 633/1972.
Il lodo impugnato deve pertanto esser dichiarato parzialmente nullo nella parte in cui non ha ritenuto operante ed applicabile il diritto dell'attrice alla rivalsa nei confronti della convenuta, secondo il disposto di cui al citato art.18 d.p.r.
633/1972, con riferimento all'imponibile di € 1.508.799,91, non interessato alla nota di variazione relativa all'imposta (IVA) versata in eccesso, riferibile esclusivamente all'IVA relativa all'imponile di € 224.237,94, costituito dalla differenza tra l'importo delle 20 fatture emesse, € 1.733.037,85, e quello del corrispettivo accertato come dovuto, appunto di € 1.508.709,91.
6. L'accoglimento del secondo motivo di impugnazione principale porta con sé
anche quello relativo al terzo motivo, afferente alla disciplina sulle spese di lite, che va effettuata riconoscendosi la prevalente soccombenza di CP_1
pagina 31 di 34 La fase rescissoria
Per le considerazioni sopra esposte con riguardo al secondo motivo di impugnazione principale va riconosciuto il diritto di alla rivalsa Parte_1
IVA nei confronti di per Euro 150.879,99, pari all'IVA del 10% CP_1
sull'imponibile di Euro 1.508.799,91, oltre agli interessi ex art. 1284, comma
4, c.c., dalla data della domanda a quella del saldo.
Non compete rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta.
è tenuta a rifondere a i quattro quinti delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano per l'intero quanto al procedimento camerale nell'importo stabilito nel lodo e quanto al presente giudizio di impugnazione in complessivi € 12.154,00 per compenso professionale tabellare, determinato alla stregua dei parametri di cui alle tabelle 2022 (dpr 147/2022 del
13/08/2022), scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, di cui €
2.977,00 per studio della controversia (valore medio), € 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio (valore medio), € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione (valore minimo) ed € 5.103,00 per fase decisionale(valore medio),
oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti;
il restante quinto delle spese stesse è compensato.
Per le medesime considerazioni le spese del procedimento (competenze del collegio arbitrale e compenso forfettario dovuti alla per Controparte_4
pagina 32 di 34 gli , liquidate nell'importo indicato nel Lodo Controparte_4
impugnato, vanno poste per quattro quinti a carico di e per un CP_1
quinto a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in fase rescindente:
dichiara la nullità parziale del lodo impugnato, emesso in data 21/11/2019 e depositato in data 22/11/2019, nella parte in cui non ha ritenuto operante ed applicabile il diritto dell'attrice alla rivalsa nei confronti della convenuta,
secondo il disposto di cui al citato art.18 d.p.r. 633/1972, con riferimento all'imponibile di € 1.508.799,91, e nella parte in cui, sulla base di tale premessa, ha regolato le spese di lite e di procedimento ponendole al 60% a carico di parte convenuta con compensazione per il restante 40%;
in fase rescissoria:
condanna con socio unico a corrispondere a CP_1 [...]
anche la somma di € 150.879,99, pari Controparte_9
all'IVA del 10% sull'imponibile di Euro 1.508.799,91, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda a quella del saldo;
condanna, inoltre, con socio unico a rifondere a CP_1
i quattro quinti delle Controparte_10
pagina 33 di 34 spese di lite, liquidate per l'intero quanto al procedimento camerale nell'importo stabilito nel lodo e quanto al presente giudizio di impugnazione in complessivi € 12.154,00 per compenso professionale tabellare, oltre ad accessori di legge, se dovuti;
il restante quinto delle spese stesse è compensato
Pone le spese del procedimento (competenze del collegio arbitrale e compenso forfettario dovuti alla Controparte_11
, liquidate nell'importo indicato nel Lodo impugnato, per quattro
[...]
quinti a carico di e per un quinto a carico di . CP_1 Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quanto qui rileva: < imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.>> 2 Per quanto qui rileva: <<
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del pagina 28 di 34
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 925/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BARBIERI
ANDREA GIANOLIO ALBERTO ARRIGO ( ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARBIERI ANDREA
Attore in impugnativa di lodo
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. BENASSI STEFANIA BENASSI ANTONELLA
( VIA CADOPPI 6 42121 REGGIO EMILIA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARLO CADOPPI 6 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BENASSI STEFANIA
pagina 1 di 34
Convenuto in impugnativa di lodo ed impugnante incidentale
e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024, avente ad oggetto:
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
In punto: impugnativa di lodi nazionali.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in impugnativa di lodo
NEL MERITO, IN VIA RESCINDENTE:
dichiararsi, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, la nullità del lodo arbitrale impugnato nei limiti di cui al gravame
NEL MERITO, IN VIA RESCISSORIA:
- condannarsi con socio unico, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere a Controparte_2
l'importo di Euro 150.879,99, pari all'IVA del 10% sull'imponibile di Euro
[...]
1.508.799,91, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c., dal dovuto al saldo;
- porsi le spese e le competenze del Collegio arbitrali e le spese di difesa,
integralmente, a carico di con socio unico, condannandosi la società Controparte_1
medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla società
concludente gli importi già dalla stessa corrisposti in esecuzione del lodo arbitrale,
per l'importo complessivo di Euro 26.755,08, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
NEL MERITO, CON RIFERIMENTO ALLA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE
pagina 2 di 34 DEL CP_3
respingersi l'impugnazione incidentale del lodo arbitrale proposta da Controparte_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese e onorari.
Per parte convenuta in impugnativa di lodo, impugnante incidentale
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Controparte_1
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del Lodo Arbitrale emesso dalla
Camera Arbitrale della di Controparte_4
Brescia in data 21/11/2021 e comunicato in data 22/11/2019 per i motivi sopra esposti;
• rigettare l'appello principale proposito da erché infondato in fatto Parte_1
e in diritto, per le ragioni illustrate e esposte in atti.
In subordine:
• riformare il Lodo Arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale della
[...]
di Brescia in data 21/11/2021 e Controparte_4
comunicato in data 22/11/2019, nella parte in cui ha accertato e dichiarato, e conseguentemente ha condannato al pagamento della somma di € CP_1
262.981,62 per sorte imponibile, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art.1284, comma 4 cod. civ. dal dovuto al saldo, con ogni conseguente pagina 3 di 34 provvedimento e statuizione all'esito della richiesta espletanda C.T.U. Tecnico-
contabile.
• Condannare l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio nonché alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale.
In via istruttoria:
Per tutte le causali esposte in atti, si chiede disporsi l'espletamento di una Consulenza
Tecnica-contabile volta ad accertare la presenza dei vizi, difetti e non conformità
delle opere appaltate di cui al contratto in data 03/02/2006, così come descritti in atti procedendo, all'effettuazione dei richiesti carotaggi e misurazioni degli spessori dei pacchetti stradali, operando infine, la comparazione dei dati che emergeranno dalle misurazioni con gli importi esposti nelle n.20 fatture emesse da ed Parte_1
oggetto del procedimento Arbitrale n.1/2018 avanti la Camera Arbitrale della di Brescia. Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di clausola n.20 di contratto d'appalto 3/02/2002 per la realizzazione di opere ricomprese nella lottizzazione “Olmo Lungo” in Comune di Mantova
(<Qualsiasi controversia concernente il presente contratto comprese quelle
relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione, inadempimento e
risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato
dalla di Brescia da un collegio Controparte_4
arbitrale nominato secondo detto regolamento i cui tre membri verranno
pagina 4 di 34 nominati ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di
accordo, dalla Camera Arbitrale della stessa. L'arbitro deciderà CP_4
secondo diritto in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili degli
art.816 seguenti del codice di procedura civile>>) l'appaltatrice
[...]
(sinteticamente “ ”) con Controparte_5 Parte_1
istanza in data 16/04/2018 ha avviato il procedimento arbitrale esponendo di aver regolarmente eseguito i lavori sino ad intervenuta sospensione per fatto imputabile alla committente che avrebbe poi giustificato il mancato pagamento del corrispettivo col minor spessore dei pacchetti rispetto al pattuito. Ha
dedotto di aver in precedenza promosso consulenza tecnica preventiva ex art. 696 cpc innanzi al tribunale di Mantova in esito alla quale il CTU nominato ing. aveva concluso la propria indagine affermando: a) che le Persona_1
opere erano state correttamente eseguite dall'appaltatrice sono la vigilanza e con la preventiva verifica del direttore dei lavori con conseguente liquidazione di per l'importo complessivo di € 1.733.037,85; b) che a seguito di Parte_2
successiva revisione l'importo dovuto veniva ricalcolato in riduzione in €
1.508.799,91, e ciò a seguito di rettifica dovuta all'erroneo computo nel S.A.L.
n.10 di importi già liquidati in precedenti S.A.L.; c) che non erano ravvisabili inadempienze esecutive dell'appaltatrice, essendo eventuali discordanze quantitative degli spessori ascrivibili unicamente ad un normale deterioramento causato dal tempo trascorso dalla posa del manto;
d) che il pagina 5 di 34 credito finale imponibile maturato dall'appaltatrice si determinava in €
262.981,62, somma pari alla differenza tra quanto liquidato, € 1.508.799,91, e quanto precedentemente percepito, € 1.245.818,29. Ha pertanto domandato,
previa acquisizione del fascicolo di CTP al procedimento arbitrale, accertarsi il suo credito nei confronti della committente nel predetto importo di €
1.245.818,29 oltre rivalutazione ed interessi ex art.1284 cc dal dovuto al saldo e disporsi la condanna della controparte al relativo pagamento nonché alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale nonché di quello per consulenza tecnica preventiva.
Con memoria di risposta in data 11/06/2018 la committente con CP_1
socio unico ha contestato il contenuto della relazione peritale depositata dal
CTU in CTP ex art.696 cpc e si è opposta alla relativa acquisizione agli atti del procedimento arbitrale;
ha chiesto disporsi nuova CTU volta all'accertamento dei vizi esecutivi contestati alla controparte, e segnatamente dei seguenti: a)
insufficiente spessore dello strato di fondazione;
b) insufficiente spessore dello stabilizzato;
c) insufficiente spessore della misura cementata;
d) insufficiente spessore dello strato di collegamento;
ha giustificato la richiesta di nuova CTU
lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale redatto in sede di CTP per aver il
CTU in tale sede escluso la possibilità di procedente, anche all'attualità, con la verifica degli spessori stradali mediante carotaggi e misurazioni dei pacchetti stradali, come proposto nella relazione del tecnico di BS Invest Geom.
pagina 6 di 34 nel merito la convenuta ha chiesto respingersi siccome infondate Parte_3
tutte le domande attoree.
Ritualmente composto il collegio arbitrale, con indicazione da parte attrice del proprio arbitro nella persona dell'avv. Carlo Barbieri, da parte convenuta del dott. e con scelta congiunta del terzo arbitro, presidente del CP_6
collegio, nella persona dell'avv. Emilio Midolo, il procedimento si sviluppava con la conferma degli arbitri, con l'accordo delle parti per il reciproco scambio di memorie con quesiti, eventuali produzioni e deduzioni istruttorie entro il
15/11/2018 e repliche entro il 19/11/2018; alla successiva udienza dell'11/01/2019, alla presenza dei difensori delle parti, gli arbitri accettavano il mandato arbitrale così consentendo la regolare costituzione del collegio che fissava la propria sede in Brescia;
con il consenso unanime delle parti il collegio arbitrale, dato atto del precedente scambio delle memorie, delle repliche e delle relative produzioni documentali, nonché della rituale acquisizione dei fascicoli di parte contenenti atti e documenti, effettuata a mezzo di trasmissione via pec, assegnava ai procuratori termine perentorio sino all'11/02/2019 per la definitiva formulazione delle domande e delle eccezioni,
per la deduzione dei mezzi di prova e per le eventuali produzioni ulteriori nonché termine perentorio sino al 4/03/2019 per le repliche e per l'eventuale articolazione di prova contraria anche con produzioni documentali occorrenti allo scopo, con facoltà di eventuale modifica delle domande in relazione alle pagina 7 di 34 deduzioni avversarie. Le parti depositavano quindi le memorie autorizzate nei termini loro assegnati.
Prima memoria.
L'attrice ribadendo le proprie istanze e conclusioni, evidenziava il Parte_1
fatto che il CTU in CTP aveva già escluso la possibilità di verificare ex post –
con riferimento al tempo passato di esecuzione – la consistenza dei pacchetti stradali e che, costituendo la “verifica per piani quotati in corso d'opera”
l'unico metodo utilizzabile per il controllo degli spessori stradali, il preventivo controllo tecnico sul punto era stato effettivamente compiuto a tempo debito,
come da contratto, dal direttore dei lavori, con esito positivo. Tale era stata del resto la ragione del diniego da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza di estensione del quesito al punto specifico.
In sede di prima memoria la parte attrice indicava la presenza di un proprio maggior credito di € 433.040,75, da incrementare con rivalutazione ed interessi, in ragione del differenziale in eccesso, non considerato dal CTU,
corrispondente all'IVA versata sulle fatture emesse e non pagate.
***
La convenuta, ribadendo le contestazioni già sollevate, ha lamentato che l'appaltatrice avesse fornito un quantitativo di materiale inerte diverso rispetto a quanto previsto in contratto, come da indagine compiuta dal Geom. Per_2
pagina 8 di 34 Mantovaggi mediante carotaggio con conseguente non corrispondenza tra i
S.A.L. liquidati e le fatture emesse. Ha evidenziato doversi dapprima provvedere all'eliminazione dei vizi per poi procedere al collaudo mancante,
che avrebbe condizionato il pagamento di quanto dovuto all'appaltatrice per la corretta esecuzione delle opere. Ha ribadito la richiesta di nuova CTU
accertativa della qualità delle opere e degli spessori stradali, ritenendo non condivisibili i risultati della relazione peritale depositata in corso di CTP nel senso dell'insussistenza dei vizi lamentati né l'affermazione dell'impossibilità
di procedere ad indagine postuma con risultati attendibili e concludenti.
Seconda memoria
In replica l'attrice ha contestato la fondatezza dell'assunto di parte convenuta secondo cui la clausola n.18 del contratto di appalto subordinerebbe l'esigibilità del credito al corrispettivo al preventivo collaudo delle opere,
sostenendo che invece la clausola in discorso andrebbe interpretata nel senso della sua operatività con riferimento esclusivo al saldo finale, non valendo,
invece, per i precedenti acconti intermedi versati per stati di avanzamento dei lavori. Ha aggiunto che nella specie la condizione andrebbe considerata giuridicamente verificata ai sensi dell'art.1359 c.c., avendo la committente,
con la propria condotta successiva, manifestato disinteresse al suo avveramento ed inoltre avendo la committente tenuto una condotta non consona a buona fede, mentre la stessa, ai sensi dell'art.1358 c.c. avrebbe pagina 9 di 34 dovuto consentire la conservazione in integrità delle ragioni della controparte.
L'attrice, richiamati, a sostegno delle conclusioni del CTU, i passaggi salienti della relazione del proprio CTP ing. a supporto Persona_3
dell'impossibilità di esecuzione della verifica postuma degli spessori dei pacchetti stradali, ha chiesto in principalità disporsi la condanna della convenuta, attesa la regolare esecuzione delle opere, al pagamento del credito residuo, quantificato in € 262.981,62 oltre ad € 170.059,13, pari all'IVA
versata sulle fatture emesse, per complessivi € 433.040,75, oltre rivalutazione ed interessi ex art.1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo;
in subordine ha chiesto disporsi la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra indicate, con i relativi accessori, previo accertamento dell'avveramento della condizione di cui all'art.18 del contratto di appalto, ai sensi dell'art.1359 c.c., o in via ulteriormente subordinata al medesimo pagamento, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art.1359 c.c. Ha inoltre ribadito la richiesta di acquisizione agli atti del fascicolo di consulenza tecnica preventiva ed insistito per l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti,
aventi ad oggetto prova per testimoni su circostanze afferenti la sospensione dei lavori, le caratteristiche degli strati di materiale posato, la verifica in corso d'opera degli spessori e la decurtazione dell'importo liquidato con il S.A.L.
n.10.
***
pagina 10 di 34 La convenuta, ribadendo l'eccezione di mancato avveramento della condizione di pagamento posta dall'art.18 del contratto, si è opposta all'accoglimento della richiesta di parte attrice, volta ad ottenere (anche) la sua condanna al pagamento della somma di € 170.059,31, pari all'IVA versata sulle 20 fatture emesse, in quanto tale domanda era stata formulata soltanto nella prima memoria istruttoria, risolvendosi perciò in domanda “nuova”.
Ha inoltre osservato che l'importo da aggiungersi sarebbe stato erroneamente conteggiato sul fatturato così come inizialmente liquidato, pari ad €
1.733.037,85, anziché su quello rettificato, pari ad €.1.508.799,91, risultante dalla contabilità del DL Ing. per le opere di urbanizzazione e Persona_4
della relazione presentata al Comune di Mantova il 15/06.
Ha infine dichiarato di opporsi all'acquisizione della relazione resa in ATP
insistendo per la nomina di nuovo CTU che provveda all'accertamento di vizi e difetti, con indagine da esperirsi mediante carotaggi e misurazione aggiornata degli spessori dei pacchetti stradali.
Terza memoria
Con la terza memoria la parte attrice ha precisato le conclusioni di merito ed istruttorie come da seconda memoria
***
La convenuta, riproposti gli argomenti già svolti quanto a contestazione pagina 11 di 34 dell'esigibilità del credito per mancata esecuzione preventiva del collaudo;
ha ribadito la richiesta di ammissione di nuova CTU per l'accertamento di vizi e difetti a mezzo di carotaggi opponendosi all'acquisizione della relazione resa all'esito del procedimento radicato ex art.696 bis cpc., perché errata nella parte in cui aveva escluso la fattibilità di misurazioni aggiornate, nonché
all'ammissione della domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente all'IVA versata sulle fatture emesse, perché nuova e quindi tardiva.
Quarta memoria
L'attrice, ribadite le proprie argomentazioni in ordine all'impraticabilità
dell'indagine strumentale con carotaggi, ha replicato all'eccezione di inammissibilità per tardività della propria domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente all'IVA versata sulle fatture emesse osservando che la proposizione di tale domanda rientrava nelle facoltà assertive concesse nei termini assegnati dal collegio arbitrale.
In tale atto ha inoltre formulato istanza ex art.186 ter cpc di emissione di ordinanza ingiuntiva per il pagamento della somma di € 433.040,85, con rivalutazione monetaria ed interessi.
***
La convenuta ha ivi riproposto le argomentazioni, eccezioni e conclusioni già
pagina 12 di 34 precedentemente proposte e formulate.
***
Convenute in data 29/03/2019 le parti personalmente con i rispettivi procuratori innanzi al collegio arbitrale, si è proceduto al tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Il collegio arbitrale si è pertanto riservata la decisione. Con ordinanza 23/05/2019 il collegio ha disposto l'acquisizione agli atti della relazione del CTU Ing. e dei Persona_1
relativi allegati, rigettando nel contempo la richiesta di nuova CTU, data l'esaustività e la coerenza logica delle risposte date dal CTU ing. al Per_1
quesito peritale che gli era stato sottoposto e la condivisione delle argomentazioni fornite a sostegno delle conclusioni ivi raggiunte;
ha rigettato le istanze istruttorie di prova orale, ritenendo irrilevante la prova per testimoni su circostanze provabili documentalmente e comunque, per i profili ed i giudizi tecnici richiesti, già opportunamente chiarite con la risposta fornita dal CTU in sede di procedimento radicato ex art.696 bis;
ha inoltre rigettato l'istanza di emissione di ordinanza ingiuntiva;
ha infine dichiarato di ritenere la causa matura per la decisione ed ha pertanto assegnato alle parti i termini finali per la formulazione delle domande nonché per lo scambio di memorie conclusionali e di replica. Le parti hanno provveduto nei termini assegnati al deposito degli atti autorizzati.
Il lodo pagina 13 di 34 Il collegio, precisato trattarsi di arbitrato rituale e di diritto, definiti i termini per il deposito della determinazione arbitrale, illustrate le ragioni dell'ammissione quale mezzo di prova della relazione del CTU ing. Per_1
richiamate le considerazioni di quest'ultimo, già più sopra riportate,
[...]
ha poi preso posizione, per respingerla, sull'eccezione di inesigibilità del credito per mancata esecuzione del collaudo, sollevata in relazione al disposto di cui alla clausola n.18, ultimo capoverso, del contratto, ritenendone l'applicabilità al pagamento del saldo e non a quello degli acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, mentre nella specie proprio di questi si trattava, essendo pacifico che i lavori non erano stati ultimati;
il collegio, sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU, ha quindi escluso la presenza di vizi e difetti eccepiti dalla convenuta e con essi del diritto alla riduzione del prezzo dell'opera; ha in particolare ripreso l'affermazione del CTU secondo cui gli spessori dei vari strati del pacchetto stradale inerente ciascun tronco viario indicato nel SAL liquidato risultavano conformi al dato ivi previsto, ciò
risultando implicitamente dalla dichiarazione di regolarità dei lavori descritti nei 10 SAL resa da parte del Direttore dei Lavori Ing. in conformità al Per_4
disposto di cui all'art.17 del contratto d'appalto (<la contabilità dei lavori
dovrà essere preventivamente controllata dalla direzione e dal committente.
La direzione lavori dovrà esprimere in merito il proprio benestare nei 30
giorni successivi al ricevimento dello stato di avanzamento. Gli stati di
pagina 14 di 34 avanzamento lavori dovranno essere redatti sulla base delle misure e delle
opere svolte rilevate in contraddittorio>>). Il collegio ha comunque esaminato
(pagg.25 e segg relazione) la richiesta di nuova CTU “volta ad accertare i vizi
delle opere appaltate procedendo, conseguentemente, all'effettuazione dei
richiesti carotaggi e misurazioni degli spessori dei pacchetti stradali
realizzati”, osservando che la richiesta di ulteriori accertamenti mediante carotaggio era già stata avanzata al CTU ing. il quale, tuttavia, aveva Per_1
risposto negativamente a tale sollecitazione, e ciò in quanto: 1) aveva escluso che a distanza di oltre 10 anni dalla realizzazione dei pacchetti stradali fosse ancora possibile verificare con prove penetrometriche la corrispondenza degli spessori dei materiali inerti posati rispetto alle misure previste dal contratto di appalto, dando conto delle ragioni di tale convincimento (pagg.23-24 della relazione); 2) aveva specificamente confutato, sul piano tecnico-scientifico, il contenuto e le conclusioni della relazione del CTP geom. Parte_3
richiamato dalla convenuta, ribadendo che il cosiddetto “piano quotato” è
l'unico sistema impiegabile in quanto probante della esatta dimensione degli spessori in sede di costruzione di una strada;
infatti la misurazione degli strati di inerte (sabbia, ghiaia e ghiaiotto di cava per strato di fondazione e per strato di ripartizione in misto cementato) non può essere desunta da indagini penetrometriche effettuate con rotopercussore, in quanto tale modalità di indagine è relativa ad indagini da effettuarsi su terreni naturalmente pagina 15 di 34 consolidati, ma non è idonea a rilevare gli spessori dei pacchetti stradali,
costituiti da materiale incoerente compattati solo per apposita azione indotta
(ossia per compattazione meccanica da parte di rulli statici e/o vibranti).
Il collegio ha pertanto concluso accertando e dichiarando, sulla scorta delle risultanze della CTU che , in esecuzione del contratto Per_1 Parte_1
d'appalto del 3/02/2006, aveva realizzato opere per l'importo di €
1.508.799,91 oltre IVA ed aveva percepito acconti per € 1.245.818,29 restando pertanto creditrice dell'importo di € 262.981,62 per sorte capitale, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art.1284, 4° comma, dal dovuto al saldo.
***
Ha poi preso in esame la domanda da parte di di condanna di Parte_1
al pagamento dell'ulteriore importo di € 170.059,13, pari all'IVA CP_1
versata sulle 20 fatture emesse per le quali non era stato riconosciuto il diritto al pagamento del corrispettivo siccome parzialmente ridotto, rilevando come da parte attrice si fosse sostenuto che il fatto che il CTU, nella determinazione del credito di non avesse computato l'IVA sulle fatture emesse non Parte_1
avrebbe precluso l'accoglimento della domanda, posto che l'IVA è dovuta per legge ed era stata regolarmente pagata e che sarebbe erronea ed infondata la tesi di parte convenuta secondo cui l'IVA avrebbe dovuto essere calcolata considerandosi la riduzione dell'imponibile totale fatturato (da € 1.733.037,84 pagina 16 di 34 ad € 1.508.799,91) operata dal DL con la relazione 15/06/2013, a seguito della riduzione di € 213.548,74 dell'importo del decimo SAL, sia perché tale relazione non le era stata comunicata, sia perché in ogni caso non avrebbe potuto recuperare l'IVA versata in eccedenza essendo decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
Esclusa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità di tale domanda perché
nuova, non operando nel procedimento arbitrale le preclusioni stabilite dal codice di rito per il procedimento ordinario innanzi al tribunale, il collegio arbitrale, rilevato che aveva regolarmente versato l'IVA di € Parte_1
170.059,13 inerente le 20 fatture emesse e che aveva registrato tali CP_1
fatture tra i suoi acquisti, con conseguente possibilità di detrazione dai versamenti verso l'Erario di tale importo, ha anzitutto premesso non potersi comprendere per quale motivo l'attrice avrebbe dovuto limitare la domanda di rimborso alla sola IVA da determinarsi sull'importo (imponibile) di €
1.508.799,91, quale risultante dalla contabilità e dalle risultanze del Direttore
dei Lavori, piuttosto che all'IVA effettivamente corrisposta sulle 20 fatture per l'importo imponibile di € 1.733.037,85.
Tanto premesso, il collegio ha tuttavia concluso per l'infondatezza nel merito di tale domanda.
A tale proposito ne ha individuato il presupposto logico-giuridico nell'affermazione di parte attrice secondo cui la stessa non avrebbe avuto la pagina 17 di 34 possibilità di recuperare l'imposta sulla parte eccedente e sul fatto che detto recupero non sarebbe stato possibile neppure se essa fosse stata tempestivamente notiziata della riduzione operata dal Direttore dei Lavori, in quanto, in base alla normativa di riferimento (DPR 633/1972) l'imposta corrispondente alla variazione operata non può più essere portata in detrazione decorso in anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
Il collegio arbitrale ha rilevato a tale proposito che <
formulata dall'attrice potrebbe essere correttamente qualificata come di rivalsa
IVA, per cui “Nell'ipotesi di accertata riduzione dell'imponibile di
un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione e per effetto di dichiarazione giudiziale di risoluzione, si
applica l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale il cedente del
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta
corrispondente alla variazione, mentre il cessionario o committente, che
abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione,
salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa;
ne consegue che l'IVA già pagata va
retrocessa al titolare del diritto al rimborso, comprendendo tale diritto
l'intera prestazione ricevuta e divenuta indebita” (Cass., sez. III, 18.09.2008
n.23849), è altrettanto vero che, nel caso di specie, essendo la variazione in diminuzione della base imponibile determinata dall'accertamento contenuto pagina 18 di 34 nel presente lodo depositato (parificato a quello giudiziale), ai sensi del comma 3 dell'art.26 del d.p.r. n.633/1972, il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile per l'emissione della nota di variazione non si applica, non essendo relativo ad una variazione volontaria delle parti (eventi contrattuali)>>.
Il collegio arbitrale, considerato che la stessa Agenzia delle Entrate, con risposta n.55/2019 del 14/02/2019, aveva avuto modo di precisare che il lodo arbitrale rituale è riconducibile alle ipotesi di revoca, rescissione,
risoluzione e recesso del contratto, che legittima l'emissione della nota di variazione senza limiti temporali ai sensi dell'art.26, comma 2, d.p.r.
633/1972, ha pertanto concluso affermando <
formulata dall'attrice, astrattamente fondata giuridicamente nei rapporti interni tra le parti cedente e cessionaria,>> manca <
presupposto di accoglimento>> ed è <
all'esito del deposito del presente lodo che costituirà il dies a Parte_1
quo del termine annuale, potrà emettere direttamente la nota di variazione ed inviarla a per la sua registrazione, chiedendo per l'effetto CP_1
proprio la detrazione dell'imposta (IVA) corrispondente versata in eccesso>>.
***
pagina 19 di 34 Da ultimo il collegio arbitrale ha regolato le spese tenuto conto della soccombenza parziale e del complessivo esito del procedimento, ponendole a carico della convenuta in ragione del 60% con compensazione tra le parti per il restante 40%. Allo stesso modo ha regolato le competenze del collegio
Co arbitrale ed il compenso forfettario dovuto alla per Controparte_4
ponendole a carico della soccombente Controparte_4 CP_1
nella misura del 60% con compensazione per il restante 40%, ferma la solidarietà delle parti verso il collegio arbitrale e la ai sensi CP_4
dell'art.27 del Regolamento.
***
Il Collegio Arbitrale così pertanto ha statuito:
<Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
eccezione e deduzione assorbita o comunque disattesa, in parziale
accoglimento della domanda formulata dall'attrice nel merito in via
principale,
- accerta e dichiara che , in esecuzione del contratto d'appalto Parte_1
del 03.02.2006, ha realizzato opere per l'importo di € 1.508.799,91 oltre Iva e
percepito acconti per € 1.245.818,29 e pertanto dichiara tenuta e condanna la
convenuta al pagamento in suo favore della somma di € CP_1
262.981,62 per sorte imponibile, maggiorata della rivalutazione monetaria e
pagina 20 di 34 degli interessi ex art.1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo;
- in ragione della soccombenza parziale della convenuta, pone le spese di
difesa, le spese le competenze del Collegio Arbitrale e il compenso forfettario
dovuto a favore della per gli Controparte_7 Controparte_4
determinate come in motivazione, in via definitiva a carico della soccombente
nella misura del 60% e le compensa integralmente per il restante CP_1
40%, ferma la solidarietà delle parti verso il collegio arbitrale e la
ai sensi dell'art.27 del Regolamento.>> CP_4
***
In data 9/12/2019 la difesa di ha proposto istanza di correzione Parte_1
del lodo arbitrale.
Premesso che il Collegio Arbitrale aveva respinto, per le ragioni sopra esposte,
la domanda inerente il rimborso dell'IVA versata in eccedenza rispetto a quella dovuta sull'importo dei lavori rideterminato dal CTU, e ritenuto che detta decisione riguardasse, come detto, l'IVA versata in eccedenza, non anche invece l'IVA versata sull'importo di € 1.508.799,91, che il Collegio Arbitrale
aveva ritenuto essere dovuta, la difesa di , ha sostenuto che il Parte_1
dispositivo del lodo sarebbe risultato incompleto, in quanto, dopo aver accertato l'esecuzione di opere per l'importo di € 1.508.799,91 oltre IVA e la corresponsione di acconti per € 1.245.818,29, e conseguentemente dichiarato pagina 21 di 34 tenuta al pagamento a della somma di € CP_1 Parte_1
262.981,62 per sorte imponibile, il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto disporre la condanna di anche al pagamento a dell'IVA CP_1 Parte_1
sull'importo di € 1.508.799,91 e cioè di € 150.879,99.
La difesa di ha pertanto chiesto, ai sensi dell'art.826 cpc, Parte_1
disporsi la correzione del dispositivo del lodo arbitrale aggiungendo alla condanna al pagamento della somma di € 262.981,62 per sorte imponibile quella della somma di € 150.879,99 pari all'IVA del 10% sull'importo di €
1.508.799,91, fermi gli accessori indicati in lodo.
***
Con ordinanza riservata il Collegio Arbitrale, rilevata l'opposizione della difesa di ha respinto l'istanza di correzione. CP_1
Premesso che l'art.29 del Regolamento della Camera Arbitrale prevede,
diversamente dall'art.826 cpc, il quale consente la correzione del lodo anche in caso di “omissioni”, che la determinazione arbitrale possa essere corretta, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che l'avevano pronunciata, qualora essi fossero incorsi in “errori materiali” e “di calcolo”, e che con la “correzione”
richiesta l'istante aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo dell'IVA in tesi dovuta sull'importo di € 1.508.799,91, e così di €
150.879,99, il Collegio Arbitrale ha ritenuto che tale domanda costituisse, di pagina 22 di 34 fatto, la riproposizione, seppure per il minore importo di lavori riconosciuto pari ad € 1.508.799,91, rispetto al maggiore importo riportato nelle 20 fatture emesse, della domanda già motivatamente respinta nel responso arbitrale e che nel dispositivo del responso arbitrale finale non fosse dato ravvisare né errori materiali o di calcolo emendabili con la correzione prevista dall'art.29 del
Regolamento né omissioni emendabili ai sensi della lett.a) dell'art.826 cpc.
Le impugnazioni
L'impugnazione principale
ha proposto tempestiva impugnazione ex art.828 cpc avverso la Parte_1
pronuncia del Collegio Arbitrale deducendone:
- col primo motivo la nullità parziale per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della convenuta alla rivalsa IVA nel limite dell'importo CP_1
di € 150.879,99, risultante in relazione al minore importo di lavori riconosciuto dal DL e quindi dal CTU in € 1.508.799,91 e
- col secondo motivo la nullità ex art. 829, comma terzo, vecchio testo
(<l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare
non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero
autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile>>, applicabile alla fattispecie - giusta il disposto di cui all'art.27,
comma 4, d.lgs 2/02/2006 n.40, così come interpretato dalla SC di Cassazione,
pagina 23 di 34 7201/2023, 24450/2016, 19075/2015, - per essere la convenzione di arbitrato antecedente rispetto all'entrata in vigore, in data 2/03/2006, del nuovo testo),
per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ed in particolare degli articoli 18 e 26 DPR 633/1972, al fine di ottenere il medesimo risultato, nel caso in cui, anche avuto riguardo al contenuto dell'ordinanza con cui il
Collegio Arbitrale aveva respinto il ricorso per correzione di errore materiale,
la corte d'appello ritenga essersi il espresso nel senso del rigetto di tale CP_3
domanda (con ciò rigettando il primo motivo di impugnazione);
- col terzo motivo, correlato ai primi due, ha denunciato la Parte_1
nullità della sentenza sempre per violazione di legge, ex art.829, comma terzo,
cpc, vecchio testo, sul presupposto della ritenuta fondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di € 150.879,99, a titolo di rivalsa IVA, e della conseguente prevalente soccombenza di parte convenuta.
L'impugnazione incidentale
ha proposto impugnazione incidentale avverso la pronuncia Controparte_8
del Collegio Arbitrale deducendone:
col primo motivo la nullità per violazione di norme di diritto, ex art.829
comma 3, per violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.1665
c.c., il quale subordina il diritto dell'appaltatore al compenso per le opere eseguite alla relativa accettazione da parte del committente, che si realizza pagina 24 di 34 mediante il collaudo con esito positivo, nella specie certamente non verificatisi;
col secondo motivo la nullità per violazione del contraddittorio, ex art.829,
comma 1, n.9, per non aver dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
In comparsa conclusionale ha poi eccepito la nullità del lodo per CP_1
invalidità del procedimento, avendo appreso a seguito del rigetto dell'istanza di esecutività del lodo ex art.825 cpc che non è nel possesso Parte_1
dell'originale del contratto di appalto recante clausola compromissoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fase rescindente
Ritiene la corte opportuna la trattazione preliminare delle questioni poste con impugnazione incidentale in quanto, se accolte, potrebbero determinare l'assorbimento di quelle poste con impugnazione principale.
1. Prendendo le mosse dalla questione posta in sede di comparsa conclusionale deve anzitutto dichiararsi l'inammissibilità del motivo di impugnazione in quanto introdotto non in sede di comparsa di costituzione e risposta bensì in comparsa conclusionale, pur riferendosi a circostanza - l'attivazione della procedura arbitrale sulla base di una clausola compromissoria compresa in un contratto prodotto in copia fotostatica – ben nota alla parte convenuta, la quale pagina 25 di 34 non ha mosso alcuna contestazione in proposito, anzi partecipando alla formazione del collegio arbitrale con la nomina del proprio arbitro (e quindi con quella del terzo arbitro, presidente, designato dai due arbitri nominati dalle parti).
In ogni caso l'eccezione non appare meritevole di accoglimento, in quanto il deposito in originale, o in copia conforme, del lodo e dell'atto contenente la convenzione di arbitrato è prevista dall'art.825 cpc ai fini della richiesta di apposizione dell'esecutività al lodo, mentre per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, ex artt.807 e 808 cpc, è sufficiente che tali atti siano stati stipulati per iscritto, e per l'attivazione del procedimento arbitrale non viene richiesto dall'art.810 cpc il deposito in originale dell'atto contenente la convenzione di arbitrato.
2. La richiesta di declaratoria di nullità del lodo per violazione del contraddittorio in correlazione al mancato accoglimento della richiesta di nomina di CTU appare priva di giuridico fondamento, posto che, come risulta chiaramente dall'esposizione in fatto che precede, il Collegio Arbitrale è
pervenuto motivatamente a tale determinazione, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento peritale attesa la chiarezza e persuasività delle valutazioni espresse dal CTU nominato in sede di CTP, dopo che sulla predetta richiesta si era largamente sviluppato un dibattito nel contraddittorio tra le parti, articolato in ben quattro memorie, oltre che nei precedenti atti pagina 26 di 34 introduttivi del giudizio.
3. La richiesta di declaratoria di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, in relazione al disposto di cui all'art.1655
c.c., non può ritenersi fondata.
Se è vero, infatti, che in virtù del principio di post-numerazione la spettanza del corrispettivo pattuito per l'appalto è di regola correlata e conseguente al completamento dell'opera, alla sua consegna al committente ed alla relativa accettazione da parte di quest'ultimo, è altrettanto vero che in determinati casi il rapporto contrattuale di appalto può cessare prima del completamento dell'opera e della sua consegna al committente, così che non può in tal caso determinarsene l'accettazione, appunto perché l'opera resta incompiuta;
ebbene, in tali casi con ogni evidenza all'appaltatore compete un compenso proporzionato all'opera realizzata al momento della cessazione del rapporto;
il disposto in tal senso dell'art.1671 c.c. codice civile, per il caso di cessazione del contratto a seguito di recesso del committente, deve infatti ritenersi espressione di un principio generale, quello che vuole comunque remunerata la prestazione effettuata dall'appaltatore per lo meno allorché il mancato completamento dell'opera sia dipeso da causa a lui non imputabile, in coerenza del resto con i principi generali in tema di obbligazioni, di cui agli articoli 1218
e 1453 c.c.
Nel nostro caso è pacifico che il rapporto contrattuale tra le parti dopo pagina 27 di 34 l'esecuzione delle opere indicate nei primi dieci stati di avanzamento dei lavori
è stato sospeso e non è più ripreso. Dalla CTU resa in sede di CTP ha trovato pieno riscontro l'assunto dell'impresa appaltatrice secondo il quale essa avrebbe esattamente eseguito tutte le opere risultanti dagli stati di avanzamento approvati dalla Direzione Lavori. Non può pertanto dubitarsi del diritto dell'impresa appaltatrice a vedersi remunerata l'esecuzione delle prestazioni ivi risultanti, così come liquidati, per conto della committente, dal Direttore dei
Lavori.
4. Venendo ai motivi dell'impugnazione principale, va senz'altro respinto il primo col quale chiede dichiararsi parzialmente nullo il lodo Parte_1
per non aver pronunciato sulla sua richiesta di condanna di al CP_1
pagamento in suo favore di quanto dovuto a titolo di rivalsa IVA. La pronuncia al riguardo c'è stata, ed è stata negativa, come emerge dal testo del Lodo e come confermato dallo stesso Collegio Arbitrale a seguito di istanza di correzione di errore materiale.
5. E' invece fondato il secondo motivo col quale l'impugnante principale chiede dichiararsi parzialmente nullo il lodo per violazione delle norme di diritto, con riguardo al disposto di cui agli articoli 181 e 262 DPR 633/1972, per non aver accolto la sua domanda di rivalsa nei confronti della committente con riguardo all'IVA non recuperabile perché non riferibile alla variazione in diminuzione della base imponibile come da lodo depositato ai sensi del comma
3 dell'art.26 del DPR 633/1972.
Nel lodo impugnato è stato infatti accertato: 1) che aveva Parte_1
specificatamente individuato e prodotto le 20 fatture sui era stato calcolato l'importo richiesto a titolo di IVA;
2) che essa aveva inoltre prodotto il mastrino fornitori di e la certificazione notarile di conformità CP_1
inerente le pagine del registro delle fatture di vendita da essa emesse;
3) che essa aveva regolarmente versato l'IVA di € 170.059,13, inerente le 20 fatture emesse;
4) che come si evince dal “mastrino fornitori” della società, CP_1
aveva registrato le fatture in oggetto tra i suoi acquisti, con conseguente possibilità di detrazione dai versamenti verso l'Erario di detto importo.
Si è ivi al riguardo affermato, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di legittimità, che <Nell'ipotesi di accertata riduzione dell'imponibile di
un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione e per effetto di dichiarazione giudiziale di risoluzione, si applica
l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale il cedente del bene o
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. (184) ((223)) 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.>> pagina 29 di 34 prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta
corrispondente alla variazione, mentre il cessionario o committente, che abbia
già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, salvo il
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo
di rivalsa;
ne consegue che l'IVA già pagata va retrocessa al titolare del
diritto al rimborso, comprendendo tale diritto l'intera prestazione ricevuta e
divenuta indebita.>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23849 del 18/09/2008)
Si è tuttavia ivi rilevato <che, nel caso di specie, essendo la variazione in
diminuzione della base imponibile determinata dall'accertamento contenuto
nel presente lodo depositato (parificato a quello giudiziale), ai sensi del
comma 3 dell'art.26 del d.p.r. n.633/1972, il termine di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile per l'emissione della nota di
variazione non si applica, non essendo relativo ad una variazione volontaria
delle parti (eventi contrattuali)>>, aggiungendosi che <anche l'Agenzia delle
Entrate, di recente, con risposta n.55/2019 del 14.02.2019, ha avuto modo di
precisare che il lodo arbitrale rituale è riconducibile alle ipotesi di revoca,
rescissione, risoluzione e recesso del contratto, che legittima l'emissione della
nota di variazione senza limiti temporali ai sensi dell'art.2 comma 2 d.p.r.
633/1972>>.
Da ciò il Collegio Arbitrale ha tratto la conclusione <che la domanda di
rivalsa formulata dall'attrice, astrattamente fondata giuridicamente nei
pagina 30 di 34 rapporti interni tra le parti cedente e cessionaria,>> manca <in concreto del
presupposto di accoglimento>> ed è <superata dal momento che Parte_1
all'esito del deposito del presente lodo che costituirà il dies a quo del termine
annuale, potrà emettere direttamente la nota di variazione ed inviarla a
[...]
per la sua registrazione, chiedendo per l'effetto proprio la detrazione CP_1
dell'imposta (IVA) corrispondente versata in eccesso>>.
Sennonché la detrazione correlata alla nota di variazione riguarda, appunto,
l'imposta (IVA) versata in eccesso, non invece quella afferente all'imponibile di € 1.508.799,91, per la quale permane integro il diritto di rivalsa di cui al citato art.18 d.p.r. 633/1972.
Il lodo impugnato deve pertanto esser dichiarato parzialmente nullo nella parte in cui non ha ritenuto operante ed applicabile il diritto dell'attrice alla rivalsa nei confronti della convenuta, secondo il disposto di cui al citato art.18 d.p.r.
633/1972, con riferimento all'imponibile di € 1.508.799,91, non interessato alla nota di variazione relativa all'imposta (IVA) versata in eccesso, riferibile esclusivamente all'IVA relativa all'imponile di € 224.237,94, costituito dalla differenza tra l'importo delle 20 fatture emesse, € 1.733.037,85, e quello del corrispettivo accertato come dovuto, appunto di € 1.508.709,91.
6. L'accoglimento del secondo motivo di impugnazione principale porta con sé
anche quello relativo al terzo motivo, afferente alla disciplina sulle spese di lite, che va effettuata riconoscendosi la prevalente soccombenza di CP_1
pagina 31 di 34 La fase rescissoria
Per le considerazioni sopra esposte con riguardo al secondo motivo di impugnazione principale va riconosciuto il diritto di alla rivalsa Parte_1
IVA nei confronti di per Euro 150.879,99, pari all'IVA del 10% CP_1
sull'imponibile di Euro 1.508.799,91, oltre agli interessi ex art. 1284, comma
4, c.c., dalla data della domanda a quella del saldo.
Non compete rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta.
è tenuta a rifondere a i quattro quinti delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano per l'intero quanto al procedimento camerale nell'importo stabilito nel lodo e quanto al presente giudizio di impugnazione in complessivi € 12.154,00 per compenso professionale tabellare, determinato alla stregua dei parametri di cui alle tabelle 2022 (dpr 147/2022 del
13/08/2022), scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, di cui €
2.977,00 per studio della controversia (valore medio), € 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio (valore medio), € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione (valore minimo) ed € 5.103,00 per fase decisionale(valore medio),
oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti;
il restante quinto delle spese stesse è compensato.
Per le medesime considerazioni le spese del procedimento (competenze del collegio arbitrale e compenso forfettario dovuti alla per Controparte_4
pagina 32 di 34 gli , liquidate nell'importo indicato nel Lodo Controparte_4
impugnato, vanno poste per quattro quinti a carico di e per un CP_1
quinto a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in fase rescindente:
dichiara la nullità parziale del lodo impugnato, emesso in data 21/11/2019 e depositato in data 22/11/2019, nella parte in cui non ha ritenuto operante ed applicabile il diritto dell'attrice alla rivalsa nei confronti della convenuta,
secondo il disposto di cui al citato art.18 d.p.r. 633/1972, con riferimento all'imponibile di € 1.508.799,91, e nella parte in cui, sulla base di tale premessa, ha regolato le spese di lite e di procedimento ponendole al 60% a carico di parte convenuta con compensazione per il restante 40%;
in fase rescissoria:
condanna con socio unico a corrispondere a CP_1 [...]
anche la somma di € 150.879,99, pari Controparte_9
all'IVA del 10% sull'imponibile di Euro 1.508.799,91, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda a quella del saldo;
condanna, inoltre, con socio unico a rifondere a CP_1
i quattro quinti delle Controparte_10
pagina 33 di 34 spese di lite, liquidate per l'intero quanto al procedimento camerale nell'importo stabilito nel lodo e quanto al presente giudizio di impugnazione in complessivi € 12.154,00 per compenso professionale tabellare, oltre ad accessori di legge, se dovuti;
il restante quinto delle spese stesse è compensato
Pone le spese del procedimento (competenze del collegio arbitrale e compenso forfettario dovuti alla Controparte_11
, liquidate nell'importo indicato nel Lodo impugnato, per quattro
[...]
quinti a carico di e per un quinto a carico di . CP_1 Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quanto qui rileva: < imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.>> 2 Per quanto qui rileva: <<
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del pagina 28 di 34