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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 18.03.2024 al n. 1468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco Strocchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Saviano (NA) alla via
Strocchia n. 132;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Luigi C.F._2
Lagioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2024, il signor premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 11.09.2006 a Brusciano (NA) con la signora e che Controparte_1
dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] ad [...], e Per_1
, nato il [...] a [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con Per_2
addebito al coniuge, affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre o presso il padre o, in subordine, collocare presso la madre e Per_1 Per_2
presso il padre prevedendo il mantenimento diretto degli stessi da parte del genitore collocatario, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Si costituiva la resistente la quale, preliminarmente, rappresentava la pendenza del giudizio di separazione introdotto dalla signora nei confronti del signor CP_1 Pt_1
pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante rgn. 2386/2024; eccepiva, altresì,
l'inammissibilità della domanda e, nel merito, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido condiviso dei minori e con collocazione esclusiva Per_1 Per_2
presso la residenza della madre con regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, contribuito al mantenimento dei minori, da porre a carico del ricorrente, nella misura complessiva di € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 09.10.2024, il Giudice, vista la richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 06.11.2024 per il deposito dell'accordo di separazione.
All'udienza del 06.11.2024, il Giudice, preso atto del mancato accordo, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ed rinviava la causa al 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 09.11.2024, il Presidente Dott.ssa Vincenza Barbalucca disponeva la riunione del procedimento recante rgn 2386/2024 a quello recante rgn 1468/2024, di più antica iscrizione.
All'udienza del 12.03.2025, le parti deducevano di essere addivenute ad un accordo, depositato nel fascicolo telematico in data 11.02.2025, e concludevano in conformità allo stesso.
Indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida i minori ad entrambi i genitori con collocazione di presso il padre in Per_1
OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b e di presso la madre in Castello Per_2
di NA (NA) alla via Selva n. 74;
2) assegna la casa coniugale sita in OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b al padre;
Parte_1
3) le parti eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, verranno assunte d'intesa tra i due genitori;
4) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio ,
[...] Per_1
3 l'importo mensile di € 100,00 (euro cento/00); tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno cinque
(5) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra o mediante altra modalità concordata tra i coniugi;
CP_1
5) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra loro, salvo i casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale.
Prende atto che le parti hanno concordato che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, nella suddetta misura, alla semplice presentazione dei giustificativi di spesa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui l'esborso è avvenuto. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie, le parti hanno concordato che faranno riferimento al "Protocollo di Intesa tra Tribunale di Nola e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 20.05.21;
6) prende atto che le parti hanno concordato di presentare autonoma domanda di assegno unico e universale erogato dall' di cui al d.lgs. n. 230/2021 e che l'importo sarà CP_2
percepito nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
7) il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio mentre la sig.ra Pt_1 Per_1 CP_1
potrà vedere e tenere con sé il minore , compatibilmente con l'attività lavorativa Per_2
dagli stessi svolta e secondo gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, almeno due pomeriggi infrasettimanali;
a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, con relativo pernottamento;
quanto alle vacanze natalizie, i coniugi concorderanno i periodi di permanenza dei figli con i genitori, alternandosi di anno in anno e, in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno il Capodanno
(31.12/01.01) con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale (24.12/25.12); quanto alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza; i minori trascorreranno con il padre l'intera giornata, fino alle ore 20.00, del suo compleanno, onomastico ed il giorno della festa del papà mentre trascorreranno con la madre l'intera giornata, fino alle ore 20.00, del suo compleanno, onomastico ed il giorno della festa della mamma;
il compleanno e l'onomastico di e verranno possibilmente Per_1 Per_2
festeggiati con la presenza di entrambi i genitori o, in mancanza di accordo, secondo il seguente criterio: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, ad anni
4 alterni;
relativamente alle vacanze estive, i genitori terranno con sé i minori almeno 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, da comunicare all'altro con congruo preavviso. I coniugi potranno apportare, se previamente concordate, delle modifiche alle modalità di esercizio del diritto di visita come innanzi riportato, per sopravvenute esigenze lavorative e, comunque, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi/sportivi dei minori;
8) prende atto che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, stante la dichiarata rispettiva condizione di indipendenza economica;
9) prende atto che le parti hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per i figli minori.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida i minori ad entrambi i genitori con collocazione di presso il padre in Per_1
OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b e di presso la madre in Castello Per_2
di NA (NA) alla via Selva n. 74;
c) assegna la casa coniugale sita in OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b al padre;
Parte_1
d) le parti eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, verranno assunte d'intesa tra i due genitori;
e) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio ,
[...] Per_1
l'importo mensile di € 100,00 (euro cento/00); tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno cinque
(5) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra o mediante altra modalità concordata tra i coniugi;
CP_1
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra loro, salvo i
5 casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale.
Prende atto che le parti hanno concordato che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, nella suddetta misura, alla semplice presentazione dei giustificativi di spesa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui l'esborso è avvenuto. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie, le parti hanno concordato che faranno riferimento al "Protocollo di Intesa tra Tribunale di Nola e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 20.05.21;
g) prende atto che le parti hanno concordato di presentare autonoma domanda di assegno unico e universale erogato dall' di cui al d.lgs. n. 230/2021 e che l'importo sarà CP_2
percepito nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
h) disciplina i tempi di permanenza dei minori con i genitori in conformità alla parte motiva;
i) prende atto che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, stante la dichiarata rispettiva condizione di indipendenza economica;
l) prende atto che le parti hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per i figli minori;
m) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 18.03.2024 al n. 1468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco Strocchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Saviano (NA) alla via
Strocchia n. 132;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Luigi C.F._2
Lagioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2024, il signor premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 11.09.2006 a Brusciano (NA) con la signora e che Controparte_1
dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] ad [...], e Per_1
, nato il [...] a [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con Per_2
addebito al coniuge, affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre o presso il padre o, in subordine, collocare presso la madre e Per_1 Per_2
presso il padre prevedendo il mantenimento diretto degli stessi da parte del genitore collocatario, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Si costituiva la resistente la quale, preliminarmente, rappresentava la pendenza del giudizio di separazione introdotto dalla signora nei confronti del signor CP_1 Pt_1
pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante rgn. 2386/2024; eccepiva, altresì,
l'inammissibilità della domanda e, nel merito, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, affido condiviso dei minori e con collocazione esclusiva Per_1 Per_2
presso la residenza della madre con regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, contribuito al mantenimento dei minori, da porre a carico del ricorrente, nella misura complessiva di € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 09.10.2024, il Giudice, vista la richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 06.11.2024 per il deposito dell'accordo di separazione.
All'udienza del 06.11.2024, il Giudice, preso atto del mancato accordo, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ed rinviava la causa al 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 09.11.2024, il Presidente Dott.ssa Vincenza Barbalucca disponeva la riunione del procedimento recante rgn 2386/2024 a quello recante rgn 1468/2024, di più antica iscrizione.
All'udienza del 12.03.2025, le parti deducevano di essere addivenute ad un accordo, depositato nel fascicolo telematico in data 11.02.2025, e concludevano in conformità allo stesso.
Indi, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo e viste le conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida i minori ad entrambi i genitori con collocazione di presso il padre in Per_1
OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b e di presso la madre in Castello Per_2
di NA (NA) alla via Selva n. 74;
2) assegna la casa coniugale sita in OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b al padre;
Parte_1
3) le parti eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, verranno assunte d'intesa tra i due genitori;
4) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio ,
[...] Per_1
3 l'importo mensile di € 100,00 (euro cento/00); tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno cinque
(5) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra o mediante altra modalità concordata tra i coniugi;
CP_1
5) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra loro, salvo i casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale.
Prende atto che le parti hanno concordato che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, nella suddetta misura, alla semplice presentazione dei giustificativi di spesa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui l'esborso è avvenuto. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie, le parti hanno concordato che faranno riferimento al "Protocollo di Intesa tra Tribunale di Nola e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 20.05.21;
6) prende atto che le parti hanno concordato di presentare autonoma domanda di assegno unico e universale erogato dall' di cui al d.lgs. n. 230/2021 e che l'importo sarà CP_2
percepito nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
7) il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio mentre la sig.ra Pt_1 Per_1 CP_1
potrà vedere e tenere con sé il minore , compatibilmente con l'attività lavorativa Per_2
dagli stessi svolta e secondo gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, almeno due pomeriggi infrasettimanali;
a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, con relativo pernottamento;
quanto alle vacanze natalizie, i coniugi concorderanno i periodi di permanenza dei figli con i genitori, alternandosi di anno in anno e, in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno il Capodanno
(31.12/01.01) con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale (24.12/25.12); quanto alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza; i minori trascorreranno con il padre l'intera giornata, fino alle ore 20.00, del suo compleanno, onomastico ed il giorno della festa del papà mentre trascorreranno con la madre l'intera giornata, fino alle ore 20.00, del suo compleanno, onomastico ed il giorno della festa della mamma;
il compleanno e l'onomastico di e verranno possibilmente Per_1 Per_2
festeggiati con la presenza di entrambi i genitori o, in mancanza di accordo, secondo il seguente criterio: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, ad anni
4 alterni;
relativamente alle vacanze estive, i genitori terranno con sé i minori almeno 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, da comunicare all'altro con congruo preavviso. I coniugi potranno apportare, se previamente concordate, delle modifiche alle modalità di esercizio del diritto di visita come innanzi riportato, per sopravvenute esigenze lavorative e, comunque, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi/sportivi dei minori;
8) prende atto che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, stante la dichiarata rispettiva condizione di indipendenza economica;
9) prende atto che le parti hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per i figli minori.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida i minori ad entrambi i genitori con collocazione di presso il padre in Per_1
OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b e di presso la madre in Castello Per_2
di NA (NA) alla via Selva n. 74;
c) assegna la casa coniugale sita in OM SU (NA) alla via Misciò n. 17/b al padre;
Parte_1
d) le parti eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, verranno assunte d'intesa tra i due genitori;
e) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio ,
[...] Per_1
l'importo mensile di € 100,00 (euro cento/00); tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno cinque
(5) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra o mediante altra modalità concordata tra i coniugi;
CP_1
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra loro, salvo i
5 casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale.
Prende atto che le parti hanno concordato che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate, nella suddetta misura, alla semplice presentazione dei giustificativi di spesa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui l'esborso è avvenuto. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie, le parti hanno concordato che faranno riferimento al "Protocollo di Intesa tra Tribunale di Nola e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 20.05.21;
g) prende atto che le parti hanno concordato di presentare autonoma domanda di assegno unico e universale erogato dall' di cui al d.lgs. n. 230/2021 e che l'importo sarà CP_2
percepito nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
h) disciplina i tempi di permanenza dei minori con i genitori in conformità alla parte motiva;
i) prende atto che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, stante la dichiarata rispettiva condizione di indipendenza economica;
l) prende atto che le parti hanno prestato il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per i figli minori;
m) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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