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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VICHI Parte_1 C.F._1
STEFANO presso il cui studio in Pesaro, Via San Francesco 52 elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies cpc, in data 14.11.2023, notificato il 21.06.2024, l'Avv. chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1 CP_1
920,00 oltre iva e cap, dovuti a titolo di compenso della sua attività di difensore d'ufficio nel Proc. pen. n. 2202/2017 RGPM (M21) avanti il Tribunale di Pesaro.
Esponeva a tal fine la ricorrente di avere difeso il convenuto in un procedimento penale per truffa, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela.
Veniva esposta la seguente parcella, contenuta al di sotto dei minimi tabellari: Fase di studio € 200,00 Fase introduttiva € 300,00 Fase Istruttoria e dibattimentale € 300,00 per un importo complessivo di euro 800,00 da maggiorarsi del 15% ( € 120,00)
Stante l'inadempimento del resistente, che neppure riscontrava la richiesta di pagamento del
19.04.2022, la ricorrente agiva in questa sede per sentire accertare il proprio credito e, quindi per sentire condannare il resistente al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta.
Nessuno si costituiva per il resistente seppure ritualmente notiziato del presente procedimento che, quindi, si svolgeva in sua contumacia.
La domanda merita accoglimento.
pagina 1 di 2 La ricorrente infatti ha dato prova documentale della nomina a difensore d'ufficio e dell'attività svolta
(doc. 1-6). Peraltro, né l'attività professionale svolta, né l'entità del compenso richiesto per essa sono state oggetto di contestazione.
La richiesta di pagamento rimane al di sotto dei minimi previsti per il processo penale avanti il
Tribunale monocratico;
sicchè il resistente signor dovrà essere condannato al pagamento della CP_1 somma di euro 920,00 oltre iva e cpa come per legge, nonché stante la soccombenza alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate nei minimi di legge per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della questione) come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2024 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto condanna al pagamento in favore CP_1 dell'avv. della somma di euro 920,00 oltre iva cpa come per legge nonché al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate per la fase di studio introduttiva e decisionale in euro 852,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VICHI Parte_1 C.F._1
STEFANO presso il cui studio in Pesaro, Via San Francesco 52 elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies cpc, in data 14.11.2023, notificato il 21.06.2024, l'Avv. chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1 CP_1
920,00 oltre iva e cap, dovuti a titolo di compenso della sua attività di difensore d'ufficio nel Proc. pen. n. 2202/2017 RGPM (M21) avanti il Tribunale di Pesaro.
Esponeva a tal fine la ricorrente di avere difeso il convenuto in un procedimento penale per truffa, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela.
Veniva esposta la seguente parcella, contenuta al di sotto dei minimi tabellari: Fase di studio € 200,00 Fase introduttiva € 300,00 Fase Istruttoria e dibattimentale € 300,00 per un importo complessivo di euro 800,00 da maggiorarsi del 15% ( € 120,00)
Stante l'inadempimento del resistente, che neppure riscontrava la richiesta di pagamento del
19.04.2022, la ricorrente agiva in questa sede per sentire accertare il proprio credito e, quindi per sentire condannare il resistente al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta.
Nessuno si costituiva per il resistente seppure ritualmente notiziato del presente procedimento che, quindi, si svolgeva in sua contumacia.
La domanda merita accoglimento.
pagina 1 di 2 La ricorrente infatti ha dato prova documentale della nomina a difensore d'ufficio e dell'attività svolta
(doc. 1-6). Peraltro, né l'attività professionale svolta, né l'entità del compenso richiesto per essa sono state oggetto di contestazione.
La richiesta di pagamento rimane al di sotto dei minimi previsti per il processo penale avanti il
Tribunale monocratico;
sicchè il resistente signor dovrà essere condannato al pagamento della CP_1 somma di euro 920,00 oltre iva e cpa come per legge, nonché stante la soccombenza alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate nei minimi di legge per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della questione) come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2024 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto condanna al pagamento in favore CP_1 dell'avv. della somma di euro 920,00 oltre iva cpa come per legge nonché al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate per la fase di studio introduttiva e decisionale in euro 852,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 2 di 2