TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5152/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
16/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Controparte_1 proc. dom. avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decisione del Giudice delegato del
17/01/2025 (n. 330/2025) – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] – KHEMISSET (MAROCCO) il 24/06/1974; CP_2 con ultima residenza nota in Desenzano del Garda, via Pratomaggiore n. 139 – non costituito – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come da ricorso introduttivo: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/10/2007 a Desenzano del Garda (BS) tra i sig.ri
[...]
e e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere CP_1 CP_2 all'annotazione dell'emananda sentenza sul relativo atto di matrimonio. In ogni caso:
Spese e compenso professionale del presente procedimento interamente rifusi”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, – premettendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio civile con in data 25/10/2007 a Desenzano del Garda CP_2
(BS), dalla cui unione non è nata prole – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di causa.
Verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto al convenuto non comparso né costituito, all'udienza di prima comparizione rinviata al giorno 13/05/2025 veniva dichiarata la contumacia di Essendo impossibile esperire il tentativo CP_2 di riconciliazione tra i coniugi, sentita liberamente, la parte ricorrente confermava che dal tempo della separazione non era stata ripristinata la convivenza con il coniuge, dichiarando testualmente: “Dopo che è andato via non l'ho più visto. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che dopo che ci siamo sposati sul lago di Garda, siamo stati insieme qualche giorno senza neanche consumare il nostro matrimonio e poi non l'ho più visto e io non so dove rintracciarlo.
Tramite una sua sorella devo dire che lo conoscevo da parecchio tempo;
poi anche la sorella di mio marito è sparita, ho saputo che si è trasferita in Olanda”.
Senza pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente in data 16/03/2023 dal Presidente delegato di questo Tribunale, nell'ambito del giudizio di separazione che si celebrava nella contumacia del convenuto.
La separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale
pagina 2 di 3 n. 15/07/2023, pubblicata il 12/07/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo, così, i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Stante la natura necessaria della pronuncia sullo status, le spese di giudizio debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Controparte_1
e in data 25/10/2007 a Desenzano del Garda (BS), iscritto nei CP_2 registri di Stato civile del medesimo Comune (anno 2007, n. 42, Parte I);
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESENZANO DEL GARDA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
16/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Controparte_1 proc. dom. avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decisione del Giudice delegato del
17/01/2025 (n. 330/2025) – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] – KHEMISSET (MAROCCO) il 24/06/1974; CP_2 con ultima residenza nota in Desenzano del Garda, via Pratomaggiore n. 139 – non costituito – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come da ricorso introduttivo: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/10/2007 a Desenzano del Garda (BS) tra i sig.ri
[...]
e e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere CP_1 CP_2 all'annotazione dell'emananda sentenza sul relativo atto di matrimonio. In ogni caso:
Spese e compenso professionale del presente procedimento interamente rifusi”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, – premettendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio civile con in data 25/10/2007 a Desenzano del Garda CP_2
(BS), dalla cui unione non è nata prole – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di causa.
Verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto al convenuto non comparso né costituito, all'udienza di prima comparizione rinviata al giorno 13/05/2025 veniva dichiarata la contumacia di Essendo impossibile esperire il tentativo CP_2 di riconciliazione tra i coniugi, sentita liberamente, la parte ricorrente confermava che dal tempo della separazione non era stata ripristinata la convivenza con il coniuge, dichiarando testualmente: “Dopo che è andato via non l'ho più visto. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che dopo che ci siamo sposati sul lago di Garda, siamo stati insieme qualche giorno senza neanche consumare il nostro matrimonio e poi non l'ho più visto e io non so dove rintracciarlo.
Tramite una sua sorella devo dire che lo conoscevo da parecchio tempo;
poi anche la sorella di mio marito è sparita, ho saputo che si è trasferita in Olanda”.
Senza pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente in data 16/03/2023 dal Presidente delegato di questo Tribunale, nell'ambito del giudizio di separazione che si celebrava nella contumacia del convenuto.
La separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza di questo Tribunale
pagina 2 di 3 n. 15/07/2023, pubblicata il 12/07/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo, così, i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Stante la natura necessaria della pronuncia sullo status, le spese di giudizio debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Controparte_1
e in data 25/10/2007 a Desenzano del Garda (BS), iscritto nei CP_2 registri di Stato civile del medesimo Comune (anno 2007, n. 42, Parte I);
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESENZANO DEL GARDA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3