Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 18. (Presidi e servizi multizonali)
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.
Giurisprudenza • 12
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/09/2013, n. 4519Provvedimento: […] I ricorrenti in primo grado sostenevano che l'abrogazione delle norme regolamentari non spiegherebbe effetti nei loro confronti, in quanto erano transitati nel Presidio Ospedaliero Multizonale “Ospedale San RD di Monza”. Ma, ribatte l'Azienda, esso era una di quelle strutture organizzative istituite dalla regione, in base all'art. 18 della legge 833/1978, in relazione a finalità specifiche e a caratteristiche tecniche e specialistiche, ed operava pur sempre nell'ambito della USL, alla quale era attribuita la gestione, e comunque al personale dei Presidi Municipali in base all'art. 10 della l.r. Lombardia 41/1984 si applicava il d.P.R. 761/1979.Leggi di più...
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