Sentenza 15 maggio 2023
Improcedibile
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/12/2025, n. 9466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9466 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09466/2025REG.PROV.COLL.
N. 09935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9935 del 2023, proposto dallo Studio di Diagnostica per Immagini e Terapia Fisica di dell'GE MA & C. s.a.s., e dal Centro Radiologico Verrengia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Carbone e Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1127 del 15 maggio 2023, resa tra le parti, concernente una nota di credito di nota per prestazioni di radiologia rese nel 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il consigliere OL D'GE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Studio di diagnostica per immagini e terapia fisica di DEGE MA & c., la Casa di Cura Tortorella, il Centro Radiologico Verrengia, il Campolongo Hospital e la Polidiagnostica Alfaterna, centri operanti nell’ambito territoriale dell’AS di Salerno ed accreditati con il servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni di radiologia, unitamente alla Associazione SNR- Campania- Settore Liberi Professionisti (che ha per scopo la tutela degli interessi morali, sociali e professionali dei medici operanti nell’Area Radiologica) hanno impugnato con un unico ricorso le note della AS di Salerno con le quali è stata richiesta a ciascun centro accreditato l'emissione di una nota di credito per prestazioni rese nell’anno 2018 “ oltre la data comunicata ” e con “ incremento costo medio oltre il 10% ” , con indicazione del relativo importo dovuto.
1.1. In particolare, relativamente allo Studio di diagnostica per immagini e terapia fisica di DEGE MA & c. la nota prot. 68470 del 24 marzo 2021 per un importo di euro 47.970,10, e per il Centro Radiologico Verrengia la nota prot. n. 68503 del 24 marzo 2021 per importo di euro 75.951,65.
2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1127 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Secondo lo stesso Tribunale, non sarebbe stata fondata la doglianza relativa all’esatto computo dello sforamento del tetto assegnato ai fini del calcolo delle prestazioni rese in eccedenza (tenuto conto della natura presuntiva della data di esaurimento del limite di spesa) e le richieste di emissioni delle note di credito sarebbero state correttamente assunte dalla AS sia con riferimento al procedimento seguito, sia per i termini temporali di adozione dei provvedimenti impugnati.
3. Contro la suddetta decisione hanno proposto appello la Studio di diagnostica per immagini e terapia fisica di DEGE MA & c. e il Centro Radiologico Verrengia sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) le decurtazioni oggetto della richiesta di note di credito sono state operate dall’Amministrazione sulla base della presunta data di esaurimento del budget di radiodiagnostica al 31 agosto 2018. La mancata indicazione della data definitiva di esaurimento del tetto di spesa e la mancata determinazione del consuntivo del 2018, con conseguente mancata applicazione del meccanismo di Regressione Tariffaria Unica (“RTU”) su base trimestrale, avrebbe però reso le stesse illegittime;
ii) la mancanza delle comunicazioni (preventive e periodiche) del valore medio delle prestazioni di branca avrebbe impedito alle ricorrenti di essere messe concretamente in grado di conoscere la percentuale di superamento del proprio valore medio e quindi di regolamentare le proprie attività imprenditoriali;
iii) la previa applicazione della RTU trimestrale avrebbe consentito un graduale contenimento della spesa sanitaria da parte delle strutture appellanti attraverso i tempestivi riequilibri di spesa e l’allungamento della data di esaurimento del budget, grazie anche ad un controllo ravvicinato e tempestivo da parte dell’AS.
4. La AS di Salerno si è costituita in giudizio il 17 maggio 2024, chiedendo il rigetto dell’appello. Nella sua costituzione la AS ha anche dedotto l’improcedibilità del gravame in ragione di sopravvenute determine relative all’esercizio 2018.
5. Le strutture appellanti, dopo aver confermato il loro interesse alla decisione del ricorso, hanno depositato documenti e per ultimo una memoria il 7 settembre 2025 nella quale hanno evidenziato che successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado la AS ha adottato la delibera n. 492 del 7 aprile 2022 con la quale ha rideterminato la produzione per la branca della Radiodiagnostica per l’anno 2018 e prolungato l’ out data a tutto il 20 settembre 2018, rendendo di fatto inefficaci le richieste di emissione delle note di credito che erano state impugnate in primo grado. Inoltre, con successiva delibera n. 1 del 2024 la AS avrebbe poi concluso la ricognizione sul 2018 senza peraltro aver mai formalmente annullato le determine oggetto del presente contenzioso.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025.
7. Va, innanzitutto, rilevato che l’assunzione della sopra citata delibera n. 1 del 2024 da parte della AS di Salerno ha determinato il superamento delle delibere impugnate ed oggetto della sentenza appellata (le quali pertanto non produrrebbero più alcun effetto). Per questa ragione, secondo l’Amministrazione, il presente appello sarebbe improcedibile.
8. D’altra parte, le stesse parti appellanti evidenziano che, prima della sentenza impugnata, la AS aveva adottato la delibera n. 492 del 2022 con la quale aveva rideterminato la produzione per la branca della radiodiagnostica per il 2018, con l’effetto di rendere le note di credito inefficaci (erano state emanate sul presupposto dell’esaurimento del budget 2018).
8.1. Con la successiva delibera n. 1 del 2024 la AS avrebbe poi concluso la ricognizione sul 2018 e queste circostanze per le ricorrenti avrebbero dimostrato che l’Amministrazione aveva adottato a suo tempo note di credito senza verificare i relativi dati e senza poi formalmente annullarle.
9. Va, tuttavia, rilevato che le strutture appellanti hanno impugnato la sentenza del Tar n. 1127 del 15 maggio 2023 con la quale è stato respinto il ricorso avverso la richiesta di note di credito del 24 marzo 2021 concernenti una somma, per eccedenze relative al 2018, pari per DEGE MA & c. ad un importo di euro 47.970,10 e per il Centro Radiologico Verrengia ad un importo di euro 75.951,65.
9.1. Dalla tabella allegata alla delibera n. 1 del 9 gennaio 2024 risulta che la AS di Salerno ha ridotto la richiesta nei confronti delle ricorrenti rispettivamente ad una somma pari per la prima a euro 28.813,71 ed uro 54.786,57 per la seconda (cfr. sub allegato 2 produzione documentale dell’appellante).
9.2. Cosicché, per la differenza tra l’originaria somma e quella richiesta nel 2024 è certamente intervenuta la cessata materia del contendere, mentre per la differenza che residua deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse in ragione del nuovo e sostitutivo provvedimento che eventualmente dovrebbe essere autonomamente contestato.
10. In conclusione, per parte del presente appello va dichiarata la cessata materia del contendere ed in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto degli sviluppi della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De IS, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
OL D'GE, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL D'GE | AN De IS |
IL SEGRETARIO