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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1120/23 R.G.
È comparso, per la società ricorrente, l'avv. BAMBACI LUIGI il quale precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto e chiesto nell'atto introduttivo e chiede che la presente causa venga decisa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il Giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1120 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
SA. con sede in Messina, Via Ugo Bassi, n. 31, (P.IVA n. Parte_1
, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, sig. P.IVA_1 CP_1
, nato a [...] P.G. il 21 luglio 1958, elettivamente domiciliata in Barcellona
[...]
P.G., Via Mandanici, n. 109 presso lo studio dell'avv. Luigi BAMBACI che la rappresenta e difende RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: domande di risoluzione contrattuale, rilascio di immobile e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Co Oggetto del procedimento sono le domande, formulate dalla .
[...]
nei confronti di finalizzate all'accertamento Parte_1 Controparte_2 dell'inadempimento della resistente rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare
2 TRIBUNALE di MESSINA sottoscritto dalle parti in data 22.03.2016 – avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà “…dell'unità immobiliare contraddistinta con il n.4 CORPO “B” Piano pilotis e precisamente, Box di superficie di mq. 125,00, con annesse verande di superficie totale di circa mq. 30,00” – e dell'occupazione abusiva, da parte della resistente, del predetto immobile con conseguente condanna alla sua restituzione e, infine, al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda di risoluzione di diritto avanzata dalla società attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'art. 1454, comma 1, c.c. prevede che “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.”; parte attrice ha notificato la diffida ad adempiere alla convenuta con missiva del 19.07.2022, perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.09.2022.
Premessi i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. 3373/10; Cass. 15677/09; Cass. 9439/08; Cass. SS.UU.
13533/01), è compito del Giudice verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'allegato altrui inadempimento imputabile e di non scarsa importanza.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, corretto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto di credito (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha provato la fonte negoziale del suo diritto attraverso il deposito in giudizio del contratto preliminare di compravendita ed ha allegato l'inadempimento della concretizzatosi nel non aver provveduto al pagamento delle CP_2 3 TRIBUNALE di MESSINA somme indicate nell'art. 6; a fronte di questa allegazione, la resistente contumace non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo su di lei gravante o, comunque, che l'inadempimento non era a lei imputabile.
Sussistendo il requisito oggettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza tenuto conto dell'importo da corrispondere e quello soggettivo dell'imputabilità dell'inadempimento alla resistente va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto preliminare del 22.03.2016 per inadempimento della resistente.
In ordine alla domanda di restituzione, si ricorda che è azione di rivendicazione quella "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass.
Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Per contro, l'azione personale di restituzione “…come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
Orbene, prescindendo dalla qualificazione giuridica della domanda, osserva il
Tribunale che la società attrice non ha dimostrato la sussistenza del presupposto oggettivo della domanda di rilascio, ovvero l'effettiva occupazione dell'immobile da parte della convenuta. 4 TRIBUNALE di MESSINA Al riguardo si evidenzia che la SA. non ha articolato alcun Parte_1
capitolato di prova finalizzato a dimostrare l'effettiva ed attuale occupazione dell'immobile da parte della che nel contratto preliminare non è stato previsto il trasferimento CP_2
della materiale disponibilità dell'immobile alla convenuta e, infine, che la contumacia della non costituisce prova della fondatezza dei fatti allegati dall'attrice, come depone CP_2
inequivocabilmente il dato testuale dell'art. 115 c.p.c. che limita l'operatività del principio di non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
Per le ragioni sopra esposte, le domande di rilascio e di risarcimento del danno – quest'ultima collegata a quella di rilascio dell'immobile della quale non può che condividere l'esito negativo stante il comune presupposto dell'effettiva occupazione dell'immobile – devono essere rigettate.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della parzialmente compensate nella misura del 50% stante la parziale CP_2
soccombenza della società attrice su alcune domande e, avuto riguardo natura della controversia, del valore e delle questioni trattate, liquidate per la restante parte sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso in favore della società ricorrente in complessivi € 3.917,90 di cui € 17,90 per spese vive ed € 3.900,00 per onorari di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla SA. ei confronti di Parte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risoluzione di diritto articolata dalla SA
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
2) per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento di del contratto preliminare sottoscritto in data Controparte_2
22.03.2016; 5 TRIBUNALE di MESSINA 3) rigetta le domande di restituzione di immobile e di risarcimento del danno
Co articolate dalla . ei confronti di Parte_1 Controparte_2
4) compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna
[...]
Contr
a rifondere le residue spese del giudizio in favore della CP_2 Parte_1 che liquida in complessivi € 3.917,90 di cui € 17,90 per spese vive ed € 3.900,00 per
[...]
onorari di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, €
900,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.03.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1120/23 R.G.
È comparso, per la società ricorrente, l'avv. BAMBACI LUIGI il quale precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto e chiesto nell'atto introduttivo e chiede che la presente causa venga decisa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il Giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1120 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
SA. con sede in Messina, Via Ugo Bassi, n. 31, (P.IVA n. Parte_1
, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, sig. P.IVA_1 CP_1
, nato a [...] P.G. il 21 luglio 1958, elettivamente domiciliata in Barcellona
[...]
P.G., Via Mandanici, n. 109 presso lo studio dell'avv. Luigi BAMBACI che la rappresenta e difende RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: domande di risoluzione contrattuale, rilascio di immobile e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Co Oggetto del procedimento sono le domande, formulate dalla .
[...]
nei confronti di finalizzate all'accertamento Parte_1 Controparte_2 dell'inadempimento della resistente rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare
2 TRIBUNALE di MESSINA sottoscritto dalle parti in data 22.03.2016 – avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà “…dell'unità immobiliare contraddistinta con il n.4 CORPO “B” Piano pilotis e precisamente, Box di superficie di mq. 125,00, con annesse verande di superficie totale di circa mq. 30,00” – e dell'occupazione abusiva, da parte della resistente, del predetto immobile con conseguente condanna alla sua restituzione e, infine, al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda di risoluzione di diritto avanzata dalla società attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'art. 1454, comma 1, c.c. prevede che “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.”; parte attrice ha notificato la diffida ad adempiere alla convenuta con missiva del 19.07.2022, perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.09.2022.
Premessi i principi generali in materia di inadempimento contrattuale e di riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass. 3373/10; Cass. 15677/09; Cass. 9439/08; Cass. SS.UU.
13533/01), è compito del Giudice verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'allegato altrui inadempimento imputabile e di non scarsa importanza.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto, corretto, adempimento dell'obbligazione o da altri fatti cui la legge attribuisce efficacia estintiva del diritto di credito (prescrizione, compensazione, ecc.) o, in alternativa, della non imputabilità dell'inadempimento allegato.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha provato la fonte negoziale del suo diritto attraverso il deposito in giudizio del contratto preliminare di compravendita ed ha allegato l'inadempimento della concretizzatosi nel non aver provveduto al pagamento delle CP_2 3 TRIBUNALE di MESSINA somme indicate nell'art. 6; a fronte di questa allegazione, la resistente contumace non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo su di lei gravante o, comunque, che l'inadempimento non era a lei imputabile.
Sussistendo il requisito oggettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza tenuto conto dell'importo da corrispondere e quello soggettivo dell'imputabilità dell'inadempimento alla resistente va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto preliminare del 22.03.2016 per inadempimento della resistente.
In ordine alla domanda di restituzione, si ricorda che è azione di rivendicazione quella "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass.
Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Per contro, l'azione personale di restituzione “…come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
Orbene, prescindendo dalla qualificazione giuridica della domanda, osserva il
Tribunale che la società attrice non ha dimostrato la sussistenza del presupposto oggettivo della domanda di rilascio, ovvero l'effettiva occupazione dell'immobile da parte della convenuta. 4 TRIBUNALE di MESSINA Al riguardo si evidenzia che la SA. non ha articolato alcun Parte_1
capitolato di prova finalizzato a dimostrare l'effettiva ed attuale occupazione dell'immobile da parte della che nel contratto preliminare non è stato previsto il trasferimento CP_2
della materiale disponibilità dell'immobile alla convenuta e, infine, che la contumacia della non costituisce prova della fondatezza dei fatti allegati dall'attrice, come depone CP_2
inequivocabilmente il dato testuale dell'art. 115 c.p.c. che limita l'operatività del principio di non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
Per le ragioni sopra esposte, le domande di rilascio e di risarcimento del danno – quest'ultima collegata a quella di rilascio dell'immobile della quale non può che condividere l'esito negativo stante il comune presupposto dell'effettiva occupazione dell'immobile – devono essere rigettate.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della parzialmente compensate nella misura del 50% stante la parziale CP_2
soccombenza della società attrice su alcune domande e, avuto riguardo natura della controversia, del valore e delle questioni trattate, liquidate per la restante parte sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso in favore della società ricorrente in complessivi € 3.917,90 di cui € 17,90 per spese vive ed € 3.900,00 per onorari di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla SA. ei confronti di Parte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risoluzione di diritto articolata dalla SA
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
2) per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento di del contratto preliminare sottoscritto in data Controparte_2
22.03.2016; 5 TRIBUNALE di MESSINA 3) rigetta le domande di restituzione di immobile e di risarcimento del danno
Co articolate dalla . ei confronti di Parte_1 Controparte_2
4) compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna
[...]
Contr
a rifondere le residue spese del giudizio in favore della CP_2 Parte_1 che liquida in complessivi € 3.917,90 di cui € 17,90 per spese vive ed € 3.900,00 per
[...]
onorari di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, €
900,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.03.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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