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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.10.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1731 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese, per procura generale alle liti prodotte unitamente ai ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, depositata telematicamente insieme al ricorso ex art. 414 c.p.c., dagli avv.ti Claudio
ZA, ZI NG e IA DELI, con i quali e presso i quali elettivamente domiciliate.
-APPELLANTI-
E
Controparte_1
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4263/2024 pronunciata dal Tribunale del Lavoro di
Roma, pubblicata in data 23.04.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello e come da verbale di udienza del
23.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale del Lavoro di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, pronuncia nella contumacia dell'Amministrazione scolastica, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado da
, , e ha così Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 statuito: «dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto MINISTERO a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per ciascun anno scolastico in cui hanno svolto servizio in virtù dei contratti a tempo
Pag. 1 a 5 determinato indicati nei ricorsi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado»
, , e si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 appellano contro questa decisione, limitatamente alla compensazione delle spese del grado, che assumono ingiusta e disposta al di fuori delle ipotesi dell'art. 92 c.p.c.
Ne chiedono la parziale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: «condannare il
[...] Controparte_
al pagamento delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, come da note spesa depositate o comunque in conformità delle tabelle di cui al D.M. 55/2014.»
Il resta contumace in appello e tale è dichiarato. Controparte_1
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza di discussione del 23.10.2025, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Premesso che la statuizione di merito (e gli accertamenti in fatto che la sostengono), in assenza di impugnazione, sono coperti da giudicato interno, rimane in discussione in questa sede esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite che il Tribunale ha ritenuto di compensare «in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del
Giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate»
L'appello è fondato, per le ragioni già espresse da questo stesso Collegio in fattispecie similare
(App. Roma, I sez., 21.10.2025 Sentenza n. 3276/2025 ), alle quali si rinvia ex art. 118 att. c.p.c. e che qui di seguito si trascrivono per chiarezza espositiva: «Premesso che la statuizione di merito in assenza di impugnazione è coperta da giudicato interno, rimane in discussione in questa sede esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite che il Tribunale ha ritenuto di compensare.
4.1. Si tratta di statuizione che non può essere condivisa per come motivata, così come già ritenuto in identiche fattispecie nei precedenti anche di questa Sezione prodotti dall'appellante le cui ragioni vanno qui riproposte (in specie C.d.A. Roma n 2276/2025).
4.2 Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.,
“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge
10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nella parte motiva di tale sentenza si legge, fermo il principio generale della soccombenza, che “… è ben possibile - ha affermato questa Corte
Pag. 2 a 5 (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. Il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che
“ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”
Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione), “riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte
Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.77/2018 sopra illustrata, e che, tantomeno, tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata, non emergendo, in particolare, alcuna complessità e novità delle questioni trattate.
4.4 Nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado <in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto pronunce corte di giustizia e del giudice amministrativo, nonché recentissima sentenza
Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni
Pag. 3 a 5 effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate>.
4.5 Osserva in merito il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data 9.1.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di
Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del
27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al
31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno. Al momento, quindi, in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i principi di diritto sui quali il Tribunale ha fondato la propria decisione.
4.6. Nessuna delle ragioni addotte dal Tribunale concretizza i giusti motivi per compensare le spese di lite. La questione discussa nel giudizio non era invero nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole alla lavoratrice, comprovata dagli stessi precedenti richiamati in sentenza, ed anche la sentenza di legittimità richiamata dal Tribunale (sentenza del 27.10.2023) è stata pronunziata prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per cui non ricorre l'ipotesi della “novità delle questioni trattate”.
4.7. Non sussisteva neppure una “coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate” proprio per la ritenuta illegittimità della condotta del , CP_1 sicché la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata, con condanna del al CP_2 rimborso delle spese del primo grado.».
Tali principi si applicano appieno alla presente fattispecie, nella quale le domande delle lavoratrice sono state proposte quando il giudice di legittimità si era già pronunciata sulla questione di diritto oggetto di lite.
3. Alle considerazioni che precedono consegue la parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto deve essere confermata, nel senso di condannare il a Controparte_1 rifondere alle appellanti le spese del giudizio innanzi al Tribunale.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe fissate dal DM n.
55/2014 per come modificate dal DM n. 147/2022 applicabile ratione temporis tenendo conto dell'effettivo valore della lite, e quindi del relativo scaglione di riferimento, della pluralità di parto assistite dall'unico difensore della serialità del contenzioso, dell'assenza di particolari questioni già risolte in altre sedi e dell'assenza di particolari attività processuali, e dell'assenza di attività difensiva riconducibile alla fase istruttoria
Non spetta, infine, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014, perché l'utilizzo della tecnica redazionale indicata da detta disposizione non ha nel concreto agevolato in nessun modo la lettura del ricorso introduttivo della lite o degli atti con esso depositati, in ragione della stringatezza
Pag. 4 a 5 dello stesso e dell'esiguità dei documenti offerti in comunicazione, tali da poter essere agevolmente consultati anche in assenza di navigabilità ipertestuale (Cass. 27.7.2023 n. 22762).
I sopra riportati criteri, dunque, portano a determinare in € 1.000,00 le spese del primo grado.
Il compenso professionale deve essere maggiorato delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre che dell'IVA e della CPA come per legge.
Dette spese debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
4. Anche le spese di lite del grado di appello seguono il principio di soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del devoluto e quindi del solo capo relativo alle spese per come qui quantificate e quindi della relativa fascia di riferimento, spese anche in questo grado da distrarre ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, condanna il appellato a rifondere alle appellanti le spese del giudizio di primo grado, che liquida CP_1 in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
b) condanna il a rifondere alle appellanti le spese del presente Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 350,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, il 23.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 5 a 5