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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1022/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento iscritto al n. 1022/2025 R.G./ Volontaria Giurisdizione avente per oggetto: adozione di maggiorenni
promossa da:
, nata in [...] il [...], CF , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NO), Via Mameli n. 50, assistito dall'avv. Gabriele Fortuna del Foro di Novara, presso il quale è elettivamente domiciliato,
- adottante- per l'adozione di
nata in [...] il [...] Persona_1
--adottanda- con l'intervento del Pubblico Ministero
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di voler adottare la cugina;
Persona_1
- che i genitori dell'adottanda hanno manifestato il loro assenso all'adozione;
- che anche la adottanda ha manifestato la propria volontà di essere adottata dalla ricorrente;
- che la adottante ha più di 35 anni di età e tra la medesima e l'adottanda sussiste la differenza di età di più di 18 anni;
- che il coniuge e i figli della ricorrente hanno manifestato il proprio assenso all'adozione;
- che il coniuge dell'adottanda ha manifestato il proprio assenso all'adozione;
- che i genitori dell'adottanda hanno prestato il loro assenso;
* Ritiene il Collegio che il ricorso meriti pieno accoglimento. All'udienza del 29.04.2025, le parti hanno ribadito il consenso all'adozione; in particolare è stato sentita la ricorrente, i figli, il coniuge, l'adottanda, il marito di lei. Sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art. 291 c.c. e dall'art. 312, n. 2, cc.; a tale proposito deve rilevarsi, in generale, che, secondo l'interpretazione di tale norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 2426 del 03/02/2006), la convenienza dell'adozione all'adottando sussiste se l'interesse di quest'ultimo trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. In particolare, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, infatti, non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma viene utilizzato, altresì, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta che sia in base alla documentazione prodotta, che in base alle dichiarazioni rese in udienza, che l'adottanda sia già parte integrante del nucleo familiare della ricorrente. L'adozione della stessa, dunque, persegue il proprio precipuo fine di dare veste giuridica ad un'unità familiare già realizzatasi in fatto. A ciò si aggiunga che il P.M. in data 02.05.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi l'adozione di da parte di Persona_1 [...]
. Pt_1
P.Q.M.
Visti gli artt. artt. 291, co. 1, 296, 297, co. 1, 311, co. 1, 312 e 313, co. 1, cc, DICHIARA l'adozione da parte di;
Persona_1 Parte_1
DISPONE che assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Persona_1 Pt_1 nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Estensore Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento iscritto al n. 1022/2025 R.G./ Volontaria Giurisdizione avente per oggetto: adozione di maggiorenni
promossa da:
, nata in [...] il [...], CF , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NO), Via Mameli n. 50, assistito dall'avv. Gabriele Fortuna del Foro di Novara, presso il quale è elettivamente domiciliato,
- adottante- per l'adozione di
nata in [...] il [...] Persona_1
--adottanda- con l'intervento del Pubblico Ministero
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di voler adottare la cugina;
Persona_1
- che i genitori dell'adottanda hanno manifestato il loro assenso all'adozione;
- che anche la adottanda ha manifestato la propria volontà di essere adottata dalla ricorrente;
- che la adottante ha più di 35 anni di età e tra la medesima e l'adottanda sussiste la differenza di età di più di 18 anni;
- che il coniuge e i figli della ricorrente hanno manifestato il proprio assenso all'adozione;
- che il coniuge dell'adottanda ha manifestato il proprio assenso all'adozione;
- che i genitori dell'adottanda hanno prestato il loro assenso;
* Ritiene il Collegio che il ricorso meriti pieno accoglimento. All'udienza del 29.04.2025, le parti hanno ribadito il consenso all'adozione; in particolare è stato sentita la ricorrente, i figli, il coniuge, l'adottanda, il marito di lei. Sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art. 291 c.c. e dall'art. 312, n. 2, cc.; a tale proposito deve rilevarsi, in generale, che, secondo l'interpretazione di tale norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 2426 del 03/02/2006), la convenienza dell'adozione all'adottando sussiste se l'interesse di quest'ultimo trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. In particolare, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, infatti, non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma viene utilizzato, altresì, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta che sia in base alla documentazione prodotta, che in base alle dichiarazioni rese in udienza, che l'adottanda sia già parte integrante del nucleo familiare della ricorrente. L'adozione della stessa, dunque, persegue il proprio precipuo fine di dare veste giuridica ad un'unità familiare già realizzatasi in fatto. A ciò si aggiunga che il P.M. in data 02.05.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi l'adozione di da parte di Persona_1 [...]
. Pt_1
P.Q.M.
Visti gli artt. artt. 291, co. 1, 296, 297, co. 1, 311, co. 1, 312 e 313, co. 1, cc, DICHIARA l'adozione da parte di;
Persona_1 Parte_1
DISPONE che assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Persona_1 Pt_1 nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Estensore Dott. Niccolò Bencini