Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 355 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1411/2020(RG 3591/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rendita da morte e assegno una tantum, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. DEL VECCHIO
- Appellante -
contro in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. D. ROTUNNO
-Appellata-
OGGETTO: "Rendita per morte e assegno una tantum”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 7/9/2020 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di concessione di rendita per morte ex art 85 T.U. n. 1124/65 proposta a seguito del decesso del marito a causa di un carcinoma gastrico. Ha assunto l'appellante l'erroneità della Persona_1
sentenza impugnata, avendo il giudice condiviso e fatto proprio l'errato convincimento del ctu, il quale ha escluso la natura professionale della malattia, nonostante il coniuge, a causa delle mansioni svolte (operaio presso il siderurgico di Taranto per molti anni), fosse stato esposto all'amianto, che
L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Il ctu ha escluso la natura professionale della patologia che ha condotto il coniuge dell'istante al decesso, ritenendo che la causa del tumore gastrico sia ancora oggi sostanzialmente ignota, potendo ricondursi solo con limitata probabilità all'esposizione ad amianto.
Nel caso di specie, infatti, trattasi di un tumore abbastanza raro, tuttora ad eziopatologia sconosciuta, che si ritiene riconducibile alle abitudini alimentari del soggetto. Non è nota la influenza che su tale malattia abbia l'esposizione all'amianto, la quale viene classificata nelle tabelle relative alle malattie professionali nella lista II tra i tumori associati all'amianto con limitata probabilità.
Tuttora vi è contrasto nella comunità scientifica in ordine alla possibile riconducibilità di tale tumore, così come di quello al colon, all'esposizione ad amianto e non è possibile allora ricondurre con una adeguata probabilità il tumore all'attività lavorativa svolta.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni"¹. Più di recente si è sostenuto che "Nell'ipotesi di malattia ad
1 Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore) "2.
Non è sufficiente pertanto, in presenza di una limitata probabilità di ricondurre la malattia all'esposizione ad amianto, ritenere provato il nesso eziologico. Non è emersa, peraltro,
l'esposizione a radiazioni ionizzanti e alle altre sostanze nocive potenzialmente coinvolte nella patogenesi di questo tumore, peraltro secondo le tabelle dello Iarc, sempre con limitata probabilità.
L'appello deve pertanto essere respinto. La complessità della materia e l'incertezza scientifica che sussiste, ancora, in ordine alla riconducibilità di gravi malattie come quella che ha portato al decesso il de cuius e l'esposizione all'amianto, giustificano senz'altro la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 11/6/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cass. Sez. L , Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017