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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1567/2024 con OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
VA AN, AC IC, NE RO e TO
SILVIA
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
CO DR
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1956/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 18/06/2024
CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 1956/2024 del 18 giugno 2024 (Rep. n.
3450/2024), pronunciata dal Tribunale di Firenze a definizione del procedimento civile sub R.G. n. 11894/2023, notificata da controparte in pari data, e in accoglimento dei motivi di impugnazione: in via pregiudiziale
− dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperi- mento del tentativo di mediazione obbligatoria;
− accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso formulata in ragione dell'illegittimo frazionamento di domande dalla stessa determinato e/o in for- za della carenza d'interessa ad agire;
nel merito
− respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente, condannare il Sig. alla rifu- CP_1 sione di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori, di entrambi i gradi di giudizio;
condannare l'Avv. Andrea Ruocco, quale delegato all'incasso, o comunque il
Sig. , alla ripetizione dell'importo di Euro 3.043,31 versato in suo favore a CP_1 titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, oltre ritenuta d'acconto e interessi.”
2
Per : CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze CP_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che in data 15 giugno 2005, in occasione dell'acquisto di un motociclo, aveva sot- toscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1956/2024 pubblicata il 18/06/2024 così statuiva:
“1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorren- te e;
Parte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3 3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 2.356,00 per compensi, € 145,50 per esborsi oltre spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda;
2) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sul fra- zionamento delle domande e sussistente l'interesse ad agire in capo al Sig. ; CP_1
3) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto violato l'art. 3 D.Lgs. 374/1999;
4) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un'ipotesi di nulli- tà;
5) la Sentenza è errata in punto di spese.
Si costituiva in giudizio parte appellata che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con la memoria di replica ha sollevato eccezione di legittimità costi- Parte_1 tuzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1999 in riferimento agli artt. 76 e 77
Cost. e in relazione all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge di delegazione n. 52 del
1996.
Secondo l'appellante, «[l]a delega così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 si ri- tiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di sub- delega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata». In particola- re, non sarebbe «conforme al dettato degli artt. 76 e 77 cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci in-
4 determinati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislati- va dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con conseguente mancata as- sunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum».
L'eccezione è manifestamente infondata.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., evochi anche l'art. 77 Cost. Parte_1
Tuttavia, «quest'ultima disposizione riguarda non già i decreti legislativi, come la prima, bensì indica i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni. Si tratta, dun- que, di un parametro inconferente, poiché la disposizione censurata non è stata ema- nata con decreto-legge» (Corte cost. n. 96 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preven- tivamente dar conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 374 del 1999 reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
La legge n. 52 del 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o ri- sultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La for-
5 mazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli even- tuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legisla- tivi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999 ha previsto che
«[l]e disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta su- bordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero al- la preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate»; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indica- to come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC»
(comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi- ca, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività pro- fessionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
6 Il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanzia- ria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene sta- bilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prez- zi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regola- mento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, com- ma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla ba- se di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legisla- tivo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
L'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999, in attuazione della delega, ha previsto che le di- sposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n.
197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle atti- vità annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art. 106 t.u.b., in relazione alla quale lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
7 In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promo- zione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, t.u.b.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo ab- bia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che perfettamente compatibile con il pa- rametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)»
(Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già previ- sta e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del 2017 Parte_1 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era so- stanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi presso- ché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in prece- denza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamen- tali a livello di fonte primaria.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
8 4. Con il primo motivo (“la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto proce- dibile la domanda”) parte appellante censura la pronunzia di primo grado per aver rite- nuto non necessaria la mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Il motivo è fondato, dovendo correggersi la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la controversia non soggetta a mediazione;
il motivo non è comunque idoneo a scalfire la pronunzia impugnata, posto che la mediazione è stata co- munque esperita, con integrazione della condizione di procedibilità.
4.1. La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attra- verso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenu- ta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque
9 denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di cre- dito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
4.2. È tuttavia documentale che la mediazione è stata esperita anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, sia pure su richiesta “cumulativa” di più soggetti che avevano sottoscritto i contratti con la e che avevano rilasciato tutti la Parte_1 delega al medesimo rappresentante, tale Rag. . Persona_1
(vedi anche note di trattazione scritta depositate da parte convenuta in sostituzione della prima udienza del giudizio di primo grado: “si insiste inoltre nelle eccezioni formu- late in via pregiudiziale e preliminare e, in particolare, nell'improcedibilità della do- manda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, irregolar- mente svoltosi in maniera cumulativa”).
4.2.1. Ciò posto osserva la Corte che la mediazione “cumulativa” o “congiunta”, non espressamente esclusa dal D. Lgs. 28/2010, deve ritenersi generalmente consentita, specie quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di controversie che presentano esatta identità delle questioni di fatto e di diritto e nei confronti della medesima
contro
- parte. In simili ipotesi, anche in sede giudiziale, è certamente consentito che la domanda introduttiva sia proposta sin dall'inizio congiuntamente da più soggetti con litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. ovvero che sia disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. anche per mere ragioni di opportunità ed economia processuale delle cause separatamente proposte;
anzi nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenza la riunione di cause connesse anche solo per “identità delle questioni” è addirittura normativamente imposta ex art. 151 disp. att. c.p.c; non si vede perché a fronte della legittimità (se non addirittura opportunità) di un litisconsorzio facoltativo giudiziale o riunione di cause con identità di questioni e di controparte debba essere preclusa la preliminare mediazione in forma congiunta.
4.2.2. Il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che le persone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, “in presenza di giustificati motivi”.
10 Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezional- mente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattan- dosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della media- zione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass. 16/10/2023, n.28695 :
“in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di me- diazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperi- ta, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudi- ce d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'im- procedibilità della domanda giudiziale”).
Ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instau- randa controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione le- gittimamente instaurata da più soggetti con residenze diverse ed obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale), che obbiettivamente sussistessero i “giustificati motivi” per il conferimento di una delega.
Peraltro difetta l'interesse di posto che la stessa nell'ambito Parte_1 dell'incontro svoltosi aveva dato atto che la controversia non era “mediabile”
(vedi verbale di mediazione prodotto da parte attrice in primo grado).
11 5. Il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione (“2) la Sentenza è errata nel- la parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sul frazionamento delle domande e sus- sistente l'interesse ad agire in capo al Sig. ; 3) la Sentenza è errata nella parte in CP_1 cui ha ritenuto violato l'art. 3 D.Lgs. 374/1999; 4) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un'ipotesi di nullità”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
5.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_2
12 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […].
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte
13 del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
5.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
5.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co- me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere
14 nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
5.4. Parte appellante evidenzia che la controparte, pur lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo posses- so;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt. 1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asserita- mente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito
è destituita di fondamento.
15 È stato precisato che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme impera- tive che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi
Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338
c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affi- damento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto dan- neggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invo- cata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe- rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto esse- re superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020,
n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
6. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado (vedi atto di appello: “la Sentenza è errata in punto di spese. Con riferimento al quinto motivo d'appello, basti osservare che
16 dall'accoglimento dei predetti motivi di appello non potrà che discendere la riforma del capo relativo alle spese, posto che la condanna per tale causale è stata disposta in base al principio di soccombenza”; Cass. 13/06/2024, n.16526: “il potere del giudice d'appel- lo di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conse- guenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in par- te della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragio- ne del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relati- vo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; vedi anche Cass. 13/07/2020 n. 14916, Cass. 14/10/2013 n. 23226).
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il
DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa in euro 4.342,00
(fase di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro;
fase decisionale: 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nel- la misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge è posto a carico della soccombente, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
17 - dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1567/2024 con OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
VA AN, AC IC, NE RO e TO
SILVIA
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
CO DR
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1956/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 18/06/2024
CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 1956/2024 del 18 giugno 2024 (Rep. n.
3450/2024), pronunciata dal Tribunale di Firenze a definizione del procedimento civile sub R.G. n. 11894/2023, notificata da controparte in pari data, e in accoglimento dei motivi di impugnazione: in via pregiudiziale
− dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperi- mento del tentativo di mediazione obbligatoria;
− accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso formulata in ragione dell'illegittimo frazionamento di domande dalla stessa determinato e/o in for- za della carenza d'interessa ad agire;
nel merito
− respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente, condannare il Sig. alla rifu- CP_1 sione di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori, di entrambi i gradi di giudizio;
condannare l'Avv. Andrea Ruocco, quale delegato all'incasso, o comunque il
Sig. , alla ripetizione dell'importo di Euro 3.043,31 versato in suo favore a CP_1 titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, oltre ritenuta d'acconto e interessi.”
2
Per : CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze CP_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che in data 15 giugno 2005, in occasione dell'acquisto di un motociclo, aveva sot- toscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1956/2024 pubblicata il 18/06/2024 così statuiva:
“1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorren- te e;
Parte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3 3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 2.356,00 per compensi, € 145,50 per esborsi oltre spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda;
2) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sul fra- zionamento delle domande e sussistente l'interesse ad agire in capo al Sig. ; CP_1
3) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto violato l'art. 3 D.Lgs. 374/1999;
4) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un'ipotesi di nulli- tà;
5) la Sentenza è errata in punto di spese.
Si costituiva in giudizio parte appellata che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con la memoria di replica ha sollevato eccezione di legittimità costi- Parte_1 tuzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 374 del 1999 in riferimento agli artt. 76 e 77
Cost. e in relazione all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge di delegazione n. 52 del
1996.
Secondo l'appellante, «[l]a delega così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 si ri- tiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di sub- delega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata». In particola- re, non sarebbe «conforme al dettato degli artt. 76 e 77 cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci in-
4 determinati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislati- va dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con conseguente mancata as- sunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum».
L'eccezione è manifestamente infondata.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., evochi anche l'art. 77 Cost. Parte_1
Tuttavia, «quest'ultima disposizione riguarda non già i decreti legislativi, come la prima, bensì indica i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanare decreti-legge immediatamente in vigore, sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni. Si tratta, dun- que, di un parametro inconferente, poiché la disposizione censurata non è stata ema- nata con decreto-legge» (Corte cost. n. 96 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preven- tivamente dar conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 374 del 1999 reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
La legge n. 52 del 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o ri- sultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La for-
5 mazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli even- tuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legisla- tivi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999 ha previsto che
«[l]e disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: “legge n. 197/1991” si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta su- bordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero al- la preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate»; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indica- to come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC»
(comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi- ca, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività pro- fessionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
6 Il d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanzia- ria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene sta- bilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prez- zi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regola- mento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, com- ma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla ba- se di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legisla- tivo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
L'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1999, in attuazione della delega, ha previsto che le di- sposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n.
197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle atti- vità annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art. 106 t.u.b., in relazione alla quale lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
7 In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promo- zione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, t.u.b.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo ab- bia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che perfettamente compatibile con il pa- rametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)»
(Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già previ- sta e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del 2017 Parte_1 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era so- stanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi presso- ché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in prece- denza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamen- tali a livello di fonte primaria.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
8 4. Con il primo motivo (“la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto proce- dibile la domanda”) parte appellante censura la pronunzia di primo grado per aver rite- nuto non necessaria la mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Il motivo è fondato, dovendo correggersi la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la controversia non soggetta a mediazione;
il motivo non è comunque idoneo a scalfire la pronunzia impugnata, posto che la mediazione è stata co- munque esperita, con integrazione della condizione di procedibilità.
4.1. La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attra- verso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenu- ta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque
9 denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di cre- dito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
4.2. È tuttavia documentale che la mediazione è stata esperita anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, sia pure su richiesta “cumulativa” di più soggetti che avevano sottoscritto i contratti con la e che avevano rilasciato tutti la Parte_1 delega al medesimo rappresentante, tale Rag. . Persona_1
(vedi anche note di trattazione scritta depositate da parte convenuta in sostituzione della prima udienza del giudizio di primo grado: “si insiste inoltre nelle eccezioni formu- late in via pregiudiziale e preliminare e, in particolare, nell'improcedibilità della do- manda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, irregolar- mente svoltosi in maniera cumulativa”).
4.2.1. Ciò posto osserva la Corte che la mediazione “cumulativa” o “congiunta”, non espressamente esclusa dal D. Lgs. 28/2010, deve ritenersi generalmente consentita, specie quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di controversie che presentano esatta identità delle questioni di fatto e di diritto e nei confronti della medesima
contro
- parte. In simili ipotesi, anche in sede giudiziale, è certamente consentito che la domanda introduttiva sia proposta sin dall'inizio congiuntamente da più soggetti con litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. ovvero che sia disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. anche per mere ragioni di opportunità ed economia processuale delle cause separatamente proposte;
anzi nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenza la riunione di cause connesse anche solo per “identità delle questioni” è addirittura normativamente imposta ex art. 151 disp. att. c.p.c; non si vede perché a fronte della legittimità (se non addirittura opportunità) di un litisconsorzio facoltativo giudiziale o riunione di cause con identità di questioni e di controparte debba essere preclusa la preliminare mediazione in forma congiunta.
4.2.2. Il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che le persone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, “in presenza di giustificati motivi”.
10 Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezional- mente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattan- dosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della media- zione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass. 16/10/2023, n.28695 :
“in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di me- diazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperi- ta, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudi- ce d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'im- procedibilità della domanda giudiziale”).
Ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instau- randa controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione le- gittimamente instaurata da più soggetti con residenze diverse ed obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale), che obbiettivamente sussistessero i “giustificati motivi” per il conferimento di una delega.
Peraltro difetta l'interesse di posto che la stessa nell'ambito Parte_1 dell'incontro svoltosi aveva dato atto che la controversia non era “mediabile”
(vedi verbale di mediazione prodotto da parte attrice in primo grado).
11 5. Il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione (“2) la Sentenza è errata nel- la parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione sul frazionamento delle domande e sus- sistente l'interesse ad agire in capo al Sig. ; 3) la Sentenza è errata nella parte in CP_1 cui ha ritenuto violato l'art. 3 D.Lgs. 374/1999; 4) la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un'ipotesi di nullità”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
5.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_2
12 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […].
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte
13 del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
5.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
5.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co- me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere
14 nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
5.4. Parte appellante evidenzia che la controparte, pur lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo posses- so;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt. 1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asserita- mente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito
è destituita di fondamento.
15 È stato precisato che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme impera- tive che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi
Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338
c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affi- damento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto dan- neggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invo- cata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe- rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto esse- re superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020,
n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
6. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado (vedi atto di appello: “la Sentenza è errata in punto di spese. Con riferimento al quinto motivo d'appello, basti osservare che
16 dall'accoglimento dei predetti motivi di appello non potrà che discendere la riforma del capo relativo alle spese, posto che la condanna per tale causale è stata disposta in base al principio di soccombenza”; Cass. 13/06/2024, n.16526: “il potere del giudice d'appel- lo di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conse- guenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in par- te della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragio- ne del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relati- vo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”; vedi anche Cass. 13/07/2020 n. 14916, Cass. 14/10/2013 n. 23226).
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il
DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa in euro 4.342,00
(fase di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro;
fase decisionale: 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021,
n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nel- la misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge è posto a carico della soccombente, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
17 - dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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