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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7353/2024 R.G. promossa da:
( ) nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.11.1975, con il patrocinio dell'avv. ADRIANA CICCARONE, con elezione di domicilio in Milano, Via Ciro Menotti n. 6 presso lo studio del difensore, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE
contro
:
( ) nato in [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MARTINI, con elezione di domicilio in Monza, Via Passerini n. 9 presso lo studio del difensore come da procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI per : Parte_1
Pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi per : Parte_2
Pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale da Parte_2
, con il quale aveva contratto matrimonio al Cairo (Egitto) il 19.09.2000 e dalla cui unione
[...] sono nati i figli (il 21.08.2002), (il Persona_1 Persona_2
07.09.2005) e (il 17.12.2009). Per_3
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento esclusivo della figlia minore a sè, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in € 2.400,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie e oltre ad € 1.000,00 per il proprio mantenimento. Si costituiva con memoria depositata in data 28.02.2025 il Parte_2 quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva, peraltro, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata dalla ricorrente, l'affidamento condiviso di ai genitori, l'assegnazione della Per_3 casa coniugale alla ricorrente, che venisse contenuto in € 600,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al dei figli e che venisse respinta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente. All'esito dell'udienza del 01.04.2025 il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava all'udienza del 6.11.2025 al fine di verificare l'andamento dei rapporti tra le parti alla luce del mandato conferito ai servizi sociali competenti. Con ordinanza resa in pari data il Giudice provvedeva sul prosieguo del giudizio e, in seguito a istanza della ricorrente del 28.11.2025, instaurato il contraddittorio sul punto, trasmetteva gli atti al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione. II. Sussiste la giurisdizione italiana, a norma del Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio dell'Unione Europea, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora il ricorrente. Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio - attesa la rilevata contumacia della resistente- che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio. Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento per cui, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, tra le altre, dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ossia quella italiana. III. Tanto premesso, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario al Cairo (Egitto) il 19.09.2000. Dalla loro unione sono nati i figli (il 21.08.2002), Persona_1 Persona_2
(il 07.09.2005) e (il 17.12.2009).
[...] Per_3
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. IV. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. IV. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 4593/2018, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: I. Dichiara la separazione personale, di e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio al Cairo (Egitto) il Parte_2
19.09.2000; II. Rimette la causa in istruttoria davanti al Giudice Delegato per l'ulteriore corso. III. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
( ) nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.11.1975, con il patrocinio dell'avv. ADRIANA CICCARONE, con elezione di domicilio in Milano, Via Ciro Menotti n. 6 presso lo studio del difensore, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE
contro
:
( ) nato in [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MARTINI, con elezione di domicilio in Monza, Via Passerini n. 9 presso lo studio del difensore come da procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI per : Parte_1
Pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi per : Parte_2
Pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale da Parte_2
, con il quale aveva contratto matrimonio al Cairo (Egitto) il 19.09.2000 e dalla cui unione
[...] sono nati i figli (il 21.08.2002), (il Persona_1 Persona_2
07.09.2005) e (il 17.12.2009). Per_3
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento esclusivo della figlia minore a sè, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in € 2.400,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie e oltre ad € 1.000,00 per il proprio mantenimento. Si costituiva con memoria depositata in data 28.02.2025 il Parte_2 quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva, peraltro, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata dalla ricorrente, l'affidamento condiviso di ai genitori, l'assegnazione della Per_3 casa coniugale alla ricorrente, che venisse contenuto in € 600,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al dei figli e che venisse respinta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente. All'esito dell'udienza del 01.04.2025 il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava all'udienza del 6.11.2025 al fine di verificare l'andamento dei rapporti tra le parti alla luce del mandato conferito ai servizi sociali competenti. Con ordinanza resa in pari data il Giudice provvedeva sul prosieguo del giudizio e, in seguito a istanza della ricorrente del 28.11.2025, instaurato il contraddittorio sul punto, trasmetteva gli atti al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione. II. Sussiste la giurisdizione italiana, a norma del Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio dell'Unione Europea, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora il ricorrente. Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio - attesa la rilevata contumacia della resistente- che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio. Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento per cui, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, tra le altre, dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ossia quella italiana. III. Tanto premesso, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario al Cairo (Egitto) il 19.09.2000. Dalla loro unione sono nati i figli (il 21.08.2002), Persona_1 Persona_2
(il 07.09.2005) e (il 17.12.2009).
[...] Per_3
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. IV. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. IV. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 4593/2018, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: I. Dichiara la separazione personale, di e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio al Cairo (Egitto) il Parte_2
19.09.2000; II. Rimette la causa in istruttoria davanti al Giudice Delegato per l'ulteriore corso. III. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi