Art. 4. ((Le aliquote di maggiorazione relative ai compensi per lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, al guadagno del cottimo ed ai soprassoldi di responsabilita' sono fissate come segue:
a) nella misura del 5% della paga oraria per il lavoro straordinario diurno;
b) nella misura del 10% della paga oraria per il lavoro notturno e festivo;
c) in misura non eccedente il 10% della paga ordinaria per il guadagno del cottimo. Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali, e' consentito elevare detta aliquota fino al massimo del 15%;
d) in misura non eccedente il 10% della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai capi operai, sorveglianti e simili;
e) in misura non eccedente il 5% della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai salariati capi squadra o capi gruppo, che siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 ha disposto (con l'art. 25) che tali modifiche hanno effetto dal 1 settembre 1955.
a) nella misura del 5% della paga oraria per il lavoro straordinario diurno;
b) nella misura del 10% della paga oraria per il lavoro notturno e festivo;
c) in misura non eccedente il 10% della paga ordinaria per il guadagno del cottimo. Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali, e' consentito elevare detta aliquota fino al massimo del 15%;
d) in misura non eccedente il 10% della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai capi operai, sorveglianti e simili;
e) in misura non eccedente il 5% della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai salariati capi squadra o capi gruppo, che siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 ha disposto (con l'art. 25) che tali modifiche hanno effetto dal 1 settembre 1955.