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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/11/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
LAVORO
N.R.G. 172/2025
Il Giudice VE TI, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(CF: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MANFREDI ALBERTO e CAMPAGNOLI CLAUDIA presso i quali ha eletto domicilio;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 6/3/2025 la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiararsi tenuta e condannarsi parte convenuta al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto dalla sig.ra prima della sua assunzione a tempo indeterminato. Parte_1
Dichiararsi inoltre tenuta e condannarsi parte convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata a seguito del riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonchè a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate e maturande in ragione di tale riconosci-mento, così come la sig.ra si riserva di specificare Pt_1 se del caso con autonoma domanda. In ogni caso, con interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di lite e forfettarie.”. Veniva, quindi, fissata udienza, ex art. 420 cpc, al 26.06.2025, successivamente rinviata d'ufficio a quella del 16/10/2025.
A detta udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
la difesa di CP_1 parte ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo stati corrisposti alla sig.ra gli arretrati da ricostruzione di carriera con il cedolino di Pt_1 marzo 2025 ed insisteva per il riconoscimento in proprio favore delle spese di lite.
****
Ciò premesso, è pacifico che, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente all'ottenimento del provvedimento giudiziale richiesto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese processuali vanno regolamentate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, sul punto, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio posto che, da un lato, come dichiarato e documentato dalla ricorrente, gli arretrati sono stati accreditati dalla amministrazione competente già nel mese di marzo 2025 (con ricorso notificato il
19/3/2025), dall'altro, il resistente, rimanendo contumace, non ha espletato alcuna attività processuale né ha sopportato spese delle quali debba essere rimborsato.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Si comunichi
Il Giudice
VE TI
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LAVORO
N.R.G. 172/2025
Il Giudice VE TI, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(CF: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MANFREDI ALBERTO e CAMPAGNOLI CLAUDIA presso i quali ha eletto domicilio;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 6/3/2025 la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiararsi tenuta e condannarsi parte convenuta al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto dalla sig.ra prima della sua assunzione a tempo indeterminato. Parte_1
Dichiararsi inoltre tenuta e condannarsi parte convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata a seguito del riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonchè a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate e maturande in ragione di tale riconosci-mento, così come la sig.ra si riserva di specificare Pt_1 se del caso con autonoma domanda. In ogni caso, con interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di lite e forfettarie.”. Veniva, quindi, fissata udienza, ex art. 420 cpc, al 26.06.2025, successivamente rinviata d'ufficio a quella del 16/10/2025.
A detta udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
la difesa di CP_1 parte ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo stati corrisposti alla sig.ra gli arretrati da ricostruzione di carriera con il cedolino di Pt_1 marzo 2025 ed insisteva per il riconoscimento in proprio favore delle spese di lite.
****
Ciò premesso, è pacifico che, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente all'ottenimento del provvedimento giudiziale richiesto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese processuali vanno regolamentate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, sul punto, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio posto che, da un lato, come dichiarato e documentato dalla ricorrente, gli arretrati sono stati accreditati dalla amministrazione competente già nel mese di marzo 2025 (con ricorso notificato il
19/3/2025), dall'altro, il resistente, rimanendo contumace, non ha espletato alcuna attività processuale né ha sopportato spese delle quali debba essere rimborsato.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Si comunichi
Il Giudice
VE TI
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