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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 628/2018 RG
promossa da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., dagli Avv.ti Maria Filiberta Lallai, del Foro di Cagliari e
Ruggero Barile del Foro di Milano, con domicilio eletto presso la prima, in Cagliari, in Via
Emanuele Gianturco, 6;
attrice in riassunzione
CONTRO
Cagliari, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari, in Via Dante Alighieri, 23.
convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
nell'interesse della attrice in riassunzione: Si chiede la Corte di Appello, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 09826 depositata il
20/07/2018: respinga l'appello dell' avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Cagliari n. 1810/2012 depositata in data 6/7/2012; in ogni caso accerti e dichiari che la garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1369529, emessa dalla Compagnie Francaise
1 D'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A. nell'interesse della Parte_2
e a favore dell' di Cagliari, ha perso ogni
[...] Controparte_2
efficacia e si è estinta alla data del 24/02/2007; accerti e dichiari che nulla era ed è dovuto dalla all' Parte_1 [...]
di Cagliari in dipendenza della polizza fideiussoria n. Controparte_2
1369529; accerti e dichiari che l è CP_2 Controparte_3
tenuta a restituire alla Compagnia Francaise D'Assurance Pour le Commerce Extérieur
S.A. le somme versate e non dovute e conseguentemente dichiari tenuta e condanni l in persona del suo Direttore - CP_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Compagnia Francaise D'Assurance
Pour le Commerce Extérieur S.A. la somma di € 45.005,43, oltre agli interessi al tasso legale dal 1/5/2008, o dalla diversa rata meglio ritenuta, e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio di merito, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, gravato di I.V.A. e C.P.A.;
nell'interesse della convenuta in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto: 1) previa totale riforma dell'impugnata sentenza, in quanto illegittima e ingiusta, accogliere le conclusioni già formulate nel primo grado del giudizio nell'interesse dell'Agenzia appellante che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in via pregiudiziale, rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile, anche per i rilevati profili di nullità della citazione, difetto di giurisdizione e incompetenza territoriale del giudice adito e carenza di legittimazione attiva della ricorrente e intervenuta acquiescenza della stessa società attrice;
in via subordinata,
nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
in tutti i casi, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. 2) con vittoria di spese,
diritti e onorari dei due gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Compagnia Francaise D'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A., in prosieguo denominata “ ”, emise polizza fideiussoria n. 1369529 nell'interesse di CP_4 Parte_2
e a favore dell' , di Cagliari, a
[...] CP_2 CP_2 Controparte_2
2 garanzia della restituzione totale o parziale delle somme rimborsate alla garantita contribuente a titolo di eccedenza d'imposta ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n.
633/1972, per l'anno di imposta 2001.
, con nota del 24 dicembre 2007, comunicò alla di Controparte_1 CP_4
avere notificato, il 7 ottobre 2007, a avviso di accertamento n. Parte_2
804030300369 con il quale, sempre in relazione all'anno di imposta 2001, aveva revocato il rimborso I.V.A. erogato, richiedendole il pagamento in restituzione della somma di €
91.069,43.
La riscontrò la richiesta dell' rilevando che nulla CP_4 Controparte_1
doveva in quanto la garanzia era scaduta, poiché l'avviso di accertamento era stato emesso oltre il termine di durata della polizza, fissato nel contratto al 24 febbraio 2007,
evidenziando l'irrilevanza, ai fini della operatività della garanzia, della proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della l. n. 289/2002: la società chiese, quindi, all'
di rinunciare alla escussione della polizza. Controparte_1
respinse i rilievi di , asserendo che la mancata Controparte_1 CP_4
adesione di al condono tributario previsto dalla l. n. 289/2002 Parte_2
aveva determinato la proroga biennale per l'accertamento, con conseguente estensione della durata della garanzia oltre il termine stabilito nel contratto e, quindi, sino al 31
dicembre 2008; intimò, quindi, la compagnia a pagare la somma garantita minacciandola di adottare nei suoi confronti provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n.
2440/1923.
pagò ad l'importo di € 45.005,43, ma, come dichiarato CP_4 Controparte_1
in missive di accompagnamento, al solo fine di non incorrere nel fermo amministrativo e con espressa riserva di ripetizione.
Coface introdusse, poi, il giudizio per la ripetizione dell'indebito, in cui CP_1
si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 6 luglio 2012, in accoglimento della domanda, condannò , in restituzione della somma erogata dalla Controparte_1
garante, al pagamento, in favore di , della somma di € 43.005,43, oltre interessi CP_4
3 dall'1 giugno 2008, nonché alla rifusione delle spese processuali a beneficio della attrice.
Avverso tale sentenza fu proposto appello da , che la censurò: Controparte_1
per non avere ritenuto che il giudizio avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'Amministrazione centrale dell' e non dell'ufficio periferico di Controparte_1
Cagliari e, quindi, il difetto di legittimazione passiva dell' di Cagliari;
Controparte_1
per non avere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda,
determinato, a suo dire, dall'involgere, la stessa, l'esame della tempestività dell'avviso di accertamento tributario, estraneo alla giurisdizione ordinaria;
per avere trascurato che l'azione di ripetizione dell'indebito era inammissibile, sia perché il pagamento era stato effettuato dalla compagnia non per errore ma nella consapevolezza di non essere debitrice, sia perché la garante era surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e soltanto contro questo ultimo l'azione avrebbe potuto essere esercitata;
per avere errato, violando i criteri ermeneutici del codice civile, nella interpretazione del contratto per cui è causa che ancorava, in realtà, la durata della garanzia sino al termine finale di decadenza dall'accertamento, anche differito da eventuali successive disposizioni normative, coerentemente alla intenzione delle parti che fosse assicurato all'amministrazione il ristoro della somma per tutto tale arco temporale, avendo valenza meramente indicativa quella indicata nel testo negoziale del 31 dicembre 2006; per non avere considerato che opererebbe, nel caso in esame, coerentemente alla finalità del legislatore di garantire all'amministrazione la restituzione del rimborso per tutto il periodo in cui poteva essere effettuato l'accertamento, il principio della inserzione automatica di clausole di legge nel contratto - art. 10 della l. 289/2002, prevedente la proroga di due anni per l'accertamento finale - ; per non avere, infine, considerato che la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza in esame implicherebbe che il garante potrebbe opporre al garantito soltanto l'avvenuto pagamento da parte del debitore e non altre eccezioni e che quando il legislatore aveva inteso sganciare la durata della garanzia dal termine di legge per l'accertamento lo aveva espressamente previsto, come avvenuto con il d.lgs. 269/2003.
In secondo grado si costituì , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
4 La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 485 pubblicata il 23 luglio 2014,
accolse l'appello e condannò la appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, oltre che alla restituzione della somma ad . Controparte_1
La Corte preliminarmente rigettò le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di difetto di legittimazione passiva e di legittimazione attiva sollevate dall'appellante. In particolare con riguardo a tale ultima eccezione, escluse che il pagamento della fideiussione che era stato effettuato al fine di evitare che venisse assunto un provvedimento di fermo amministrativo, avendo essa più volte contestato di essere tenuta al pagamento della fideiussione essendo scaduta la garanzia, configurasse un riconoscimento di debito.
Nel merito accolse gli assunti difensivi dell' . Controparte_1
Avverso la sentenza di secondo grado propose ricorso per cassazione, CP_4
articolato in sei motivi:
“1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e
1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui alle premesse della polizza fideiussoria come integrate dall'appendice del 25/6/2002 ed agli artt. 1 e 2 della polizza fideiussoria in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti con riferimento all'erronea interpretazione dell'art. 5 delle condizioni di polizza;
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1322 cod. civ. e 1936, 1938, 1939 e 1941 cod. civ., nell'individuazione della polizza fideiussoria in esame alla stregua di negozio fideiussorio e non di contratto autonomo di garanzia;
il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 bis e 57 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. modd.; violazione delle disposizioni di cui al decreto dirigenziale n. 1998/9178 del
20/2/1998 pubblicato in G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle
Finanze n. 146 del 10/6/1998; in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
4) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al decreto dirigenziale n. 1998/9178 del 20/2/1998 pubblicato in
G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10/6/1998, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1368, 1370 e 1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui in particolare all'Appendice 1 alla
5 Polizza a formarne parte integrante del 25/6/2002, conseguente alla comunicazione del
Concessionario della Riscossione di Cagliari 19/6/2002, in relazione all'art. 360 comma 1
n. 3 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. 27/12/2002 n. 289 e degli artt. 38 bis e 57
D.P.R. 633/1972 nonché dell'art. 3 comma 3 L. 2012/2000 e dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale dettate in premessa del Codice Civile, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..” (così ricorso in riassunzione).
Nel giudizio di legittimità si costituì , resistendo con Controparte_1
controricorso.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9826 del 20 aprile 2018, in accoglimento del primo, terzo, quinto e sesto motivo da esaminarsi congiuntamente per connessione – ritenendo assorbiti gli altri – cassò la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte di
Appello di Cagliari affinché si pronunciasse anche sulle spese del grado di legittimità.
Il giudizio fu, quindi, ritualmente riassunto da , che concluse come sopra CP_4
trascritto.
Si costituì, nel giudizio riassunto, , insistendo sui motivi di Controparte_1
appello inerenti la improponibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e, nonché sulla propugnata interpretazione del contratto, ribadendo le conclusioni formulate nell'atto di appello.
Sulle conclusioni sopra trascritte a causa è stata trattenuta in decisione nella udienza dell'1 luglio 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono ritenersi definitivamente rigettate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di difetto di legittimazione attiva e passiva e di improponibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, quest'ultima rigettata implicitamente avendo la Corte d'Appello deciso nel merito della domanda di ripetizione, sollevate dall' in quanto la relativa decisione di questa Corte e di cui sentenza Controparte_1
n. 185/2014 non è stata censurata davanti alla Corte di Cassazione.
Devono pertanto essere dichiarate inammissibili, in quanto oramai definitivamente
6 coperte dal giudicato, le eccezioni di improponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito riproposte nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio dall' . Controparte_1
Venendo ad esaminare nel merito la domanda proposta dall'odierna ricorrente, pare opportuno riportare i principi sanciti dalla Corte di legittimità nella motivazione dell'ordinanza n. 9826/2018:
“Va premesso che, come pacifico tra le stesse parti, correttamente la Corte di
Appello ha qualificato la polizza in esame come contratto autonomo di garanzia”.
“Secondo la costante e condivisibile nomofilachia, infatti, la polizza fideiussoria
prevista dagli artt. 38 bis D.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentire al contribuente il
rimborso delle eccedenze Iva risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata,
ossia senza preventivo riscontro della spettanza, e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'Ufficio Iva, a meno che non vi abbia già
provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente
dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita (Cass., Sez. U., 15/10/1998, n. 10188, e
Cass., 01/01/2015, n. 19609)”.
“La conclusione è confermata dal testo della polizza qui in esame quale trascritta in ossequio all'autosufficienza e quindi specificità del motivo, che espressamente chiarisce
l'obbligazione della società di pagare “senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il contraente, le somme richieste dall ”. Controparte_1
La Corte di Cassazione prosegue rilevando che “Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, concludendo nel senso che la polizza fideiussoria di cui all'art. 38
bis costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è, sì, normalmente
collegata ai tempi di accertamento fiscali, ma qualora una norma di legge, sopravvenuta
rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini per il medesimo
accertamento in favore dell'amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette
automaticamente sulla durata della suddetta di garanzia, a meno che non risulti una
diversa previsione (Cass., 28/03/2017, n. 7884; conf. Cass., 28/07/2017, n. 18773)”;
7 precisando, altresì, che opinando diversamente, si “viola il primo canone di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c.), ossia quello emergente dall'inequivoco testo del contratto (Cass.
n. 7884 del 2017, pagg. 5, secondo capoverso, e 8, ultimo capoverso)”.
La Corte di legittimità rilevò poi che “È vero che non si può limitare l'interpretazione
al senso letterale delle parole, essendo necessario ricercare la comune intenzione delle
parti. Ma è altrettanto vero che l'evidenziato testo univoco del contratto può essere letto
come esemplificativo, così da svincolare le obbligazioni dal suo esplicito perimetro,
quando ciò emerga dall'intenzione comune delle parti e non di una sola di esse,
ricostruita inoltre secondo buona fede (art. 1366 c.c.). Con conseguente necessità di
tenere conto dell'affidamento, fatto dalla parte controinteressata al superamento del senso letterale delle parole, nella chiarezza dei patti che andava a sottoscrivere”.
“Lo stesso comportamento successivo dell'amministrazione depone in senso contrario, e il profilo non è stato approfondito nella sentenza gravata. Infatti, dall'appendice contrattuale (pag. 9 del ricorso) risulta un'estensione della polizza dal 31 dicembre 2006 al
24 febbraio 2007, pacificamente dovuta alla sospensione istruttoria dei tempi di accertamento, in coerenza con l'art. 57, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633
del 1972. Se la durata della garanzia era determinabile, come non previsto esplicitamente
nel testo della polizza, di rimando a qualsiasi modifica dei tempi di decadenza per
l'accertamento, questa seconda specificazione temporale, dopo quella iniziale, non avrebbe avuto e non troverebbe alcuna plausibile spiegazione.”
“Al contempo (…) in assenza di un'esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l'accertamento tributario,
l'obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente
definiti, trattandosi di atto di autonomia privata che la legge non ha indicato di volere
eterointegrare nel senso operato dalla pronuncia qui censurata. In questa chiave ne
risultano violati gli artt. 38 bis e 10 citati, da cui non è dato evincere tale eterointegrazione,
infatti declinata in termini interpretativi dalla corte territoriale eccedendo, però, il perimetro
oggettivamente assegnabile all'ermeneutica, e plausibilmente attribuibile a quella inerente allo specifico contratto stipulato”.
8 “In altre parole, deve ribadirsi che non è pensabile che si costruisca un'obbligazione
di garanzia destinata a durare per un tempo imprecisato in ragione di una normativa
sopravvenuta e concernente il distinto rapporto tributario. Infine, poiché il beneficiario della
garanzia è l'amministrazione finanziaria, si perverrebbe all'assurdo risultato di consentire,
in sostanza, a una delle parti contraenti di protrarre unilateralmente e a proprio vantaggio
la durata dell'obbligazione di garanzia.
Pertanto, il dilatarsi dei tempi posti all'amministrazione per i propri accertamenti
non può tradursi, in assenza di una chiara previsione contrattuale o di una altrettanto
puntuale eterointegrazione normativa negoziale (in tesi possibile), in una conseguente
dilatazione della validità temporale dell'obbligazione di garanzia, venendo meno la stessa prevedibilità delle obbligazioni contrattuali, e del loro peso economico, in capo al garante”.
Ciò premesso, questa Corte di merito, coerentemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e richiamando le argomentazioni da questa espresse e sopra trascritte, non può che ritenere che la garanzia prevista nella polizza fideiussoria n. 1369529 fosse scaduta nel momento, 24 dicembre 2007, della richiesta di escussione dell' , conseguente all'accertamento effettuato il 7 ottobre 2007, in Controparte_1
virtù:
- della natura di contratto autonomo di garanzia della polizza in esame e, quindi, della sua autonomia, e non accessorietà, rispetto alle vicende del rapporto principale - nella fattispecie è indicativa in tal senso la previsione dell'obbligazione, del garante, di pagare
“senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il contraente, le somme richieste dall ” - , natura che depone per la vigenza del termine Controparte_1
convenuto tra le parti poiché il contratto è svincolato dalle vicende del rapporto tributario;
- della corretta applicazione del criterio ermeneutico principale costituito dall'art. 1362 c.c.,
sia per il non equivoco dato letterale del contratto - contemplante una data di specifica scadenza - sia per il comportamento posteriore delle parti – appendice contrattuale prevedente la estensione della garanzia dal 31 dicembre 2006 al 24 febbraio 2007, che non avrebbe avuto senso logico se i contraenti avessero inteso convenirne la durata a fino alla decadenza dal potere di accertamento di – per la inoperatività Controparte_1
9 della garanzia al momento dell'accertamento;
- della impossibilità di ricostruire la comune intenzione delle parti oltre il testo contrattuale,
contemplante la scadenza del 24 febbraio 2007, con incongrua attribuzione, a entrambe le parti, della inverosimile volontà di protrarre la garanzia “sine die” e per un tempo indeterminato in ragione di una normativa sopravvenuta, con violazione, nondimeno, del criterio sussidiario dell'art. 1366 c.c. della interpretazione secondo buona fede, anche sotto il profilo dell'affidamento del garante su una certa scadenza, sì da essere, prevedibile, per lo stesso, l'obbligazione contratta e il suo peso economico;
- dalla inesistenza, nella normativa di riferimento (artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n. 633/1972),
di un'eterointegrazione della volontà delle parti.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme versate dalla oltre interessi legali dall' 1 giugno 2008 al saldo. CP_4
Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Per le spese del giudizio di primo grado si aderisce alla quantificazione di cui alla sentenza n.
1810/2012 del Tribunale di Cagliari non censurata sul punto.
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio sono liquidate in dispositivo secondo i valori dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00
del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
Per il giudizio di appello le spese si liquidano applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale, senza alcun compenso per la fase di trattazione, non tenutasi.
Per il giudizio di rinvio le spese si liquidano applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione,
1) Condanna l 1- al pagamento in favore della Controparte_5
della somma di euro Parte_1
43.005,43, oltre interessi in misura legale dall'1.6.2008 al saldo;
10 2) Condanna l 1 alla rifusione delle spese di lite Controparte_5
in favore della Controparte_6
che liquida per il
[...] Controparte_7
giudizio di primo grado in euro 7263,20 cui euro 2097,00 per diritti ed euro 4805,00 per onorari oltre accessori, per il giudizio di appello in euro 5211,00, per il giudizio di legittimità in euro 5513,00, per il giudizio di rinvio in euro 6734,00 oltre spese vive, spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2024
La Presidente
Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 628/2018 RG
promossa da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., dagli Avv.ti Maria Filiberta Lallai, del Foro di Cagliari e
Ruggero Barile del Foro di Milano, con domicilio eletto presso la prima, in Cagliari, in Via
Emanuele Gianturco, 6;
attrice in riassunzione
CONTRO
Cagliari, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari, in Via Dante Alighieri, 23.
convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
nell'interesse della attrice in riassunzione: Si chiede la Corte di Appello, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 09826 depositata il
20/07/2018: respinga l'appello dell' avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Cagliari n. 1810/2012 depositata in data 6/7/2012; in ogni caso accerti e dichiari che la garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1369529, emessa dalla Compagnie Francaise
1 D'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A. nell'interesse della Parte_2
e a favore dell' di Cagliari, ha perso ogni
[...] Controparte_2
efficacia e si è estinta alla data del 24/02/2007; accerti e dichiari che nulla era ed è dovuto dalla all' Parte_1 [...]
di Cagliari in dipendenza della polizza fideiussoria n. Controparte_2
1369529; accerti e dichiari che l è CP_2 Controparte_3
tenuta a restituire alla Compagnia Francaise D'Assurance Pour le Commerce Extérieur
S.A. le somme versate e non dovute e conseguentemente dichiari tenuta e condanni l in persona del suo Direttore - CP_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Compagnia Francaise D'Assurance
Pour le Commerce Extérieur S.A. la somma di € 45.005,43, oltre agli interessi al tasso legale dal 1/5/2008, o dalla diversa rata meglio ritenuta, e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio di merito, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, gravato di I.V.A. e C.P.A.;
nell'interesse della convenuta in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto: 1) previa totale riforma dell'impugnata sentenza, in quanto illegittima e ingiusta, accogliere le conclusioni già formulate nel primo grado del giudizio nell'interesse dell'Agenzia appellante che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in via pregiudiziale, rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile, anche per i rilevati profili di nullità della citazione, difetto di giurisdizione e incompetenza territoriale del giudice adito e carenza di legittimazione attiva della ricorrente e intervenuta acquiescenza della stessa società attrice;
in via subordinata,
nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
in tutti i casi, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. 2) con vittoria di spese,
diritti e onorari dei due gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Compagnia Francaise D'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A., in prosieguo denominata “ ”, emise polizza fideiussoria n. 1369529 nell'interesse di CP_4 Parte_2
e a favore dell' , di Cagliari, a
[...] CP_2 CP_2 Controparte_2
2 garanzia della restituzione totale o parziale delle somme rimborsate alla garantita contribuente a titolo di eccedenza d'imposta ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n.
633/1972, per l'anno di imposta 2001.
, con nota del 24 dicembre 2007, comunicò alla di Controparte_1 CP_4
avere notificato, il 7 ottobre 2007, a avviso di accertamento n. Parte_2
804030300369 con il quale, sempre in relazione all'anno di imposta 2001, aveva revocato il rimborso I.V.A. erogato, richiedendole il pagamento in restituzione della somma di €
91.069,43.
La riscontrò la richiesta dell' rilevando che nulla CP_4 Controparte_1
doveva in quanto la garanzia era scaduta, poiché l'avviso di accertamento era stato emesso oltre il termine di durata della polizza, fissato nel contratto al 24 febbraio 2007,
evidenziando l'irrilevanza, ai fini della operatività della garanzia, della proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della l. n. 289/2002: la società chiese, quindi, all'
di rinunciare alla escussione della polizza. Controparte_1
respinse i rilievi di , asserendo che la mancata Controparte_1 CP_4
adesione di al condono tributario previsto dalla l. n. 289/2002 Parte_2
aveva determinato la proroga biennale per l'accertamento, con conseguente estensione della durata della garanzia oltre il termine stabilito nel contratto e, quindi, sino al 31
dicembre 2008; intimò, quindi, la compagnia a pagare la somma garantita minacciandola di adottare nei suoi confronti provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n.
2440/1923.
pagò ad l'importo di € 45.005,43, ma, come dichiarato CP_4 Controparte_1
in missive di accompagnamento, al solo fine di non incorrere nel fermo amministrativo e con espressa riserva di ripetizione.
Coface introdusse, poi, il giudizio per la ripetizione dell'indebito, in cui CP_1
si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 6 luglio 2012, in accoglimento della domanda, condannò , in restituzione della somma erogata dalla Controparte_1
garante, al pagamento, in favore di , della somma di € 43.005,43, oltre interessi CP_4
3 dall'1 giugno 2008, nonché alla rifusione delle spese processuali a beneficio della attrice.
Avverso tale sentenza fu proposto appello da , che la censurò: Controparte_1
per non avere ritenuto che il giudizio avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'Amministrazione centrale dell' e non dell'ufficio periferico di Controparte_1
Cagliari e, quindi, il difetto di legittimazione passiva dell' di Cagliari;
Controparte_1
per non avere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda,
determinato, a suo dire, dall'involgere, la stessa, l'esame della tempestività dell'avviso di accertamento tributario, estraneo alla giurisdizione ordinaria;
per avere trascurato che l'azione di ripetizione dell'indebito era inammissibile, sia perché il pagamento era stato effettuato dalla compagnia non per errore ma nella consapevolezza di non essere debitrice, sia perché la garante era surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e soltanto contro questo ultimo l'azione avrebbe potuto essere esercitata;
per avere errato, violando i criteri ermeneutici del codice civile, nella interpretazione del contratto per cui è causa che ancorava, in realtà, la durata della garanzia sino al termine finale di decadenza dall'accertamento, anche differito da eventuali successive disposizioni normative, coerentemente alla intenzione delle parti che fosse assicurato all'amministrazione il ristoro della somma per tutto tale arco temporale, avendo valenza meramente indicativa quella indicata nel testo negoziale del 31 dicembre 2006; per non avere considerato che opererebbe, nel caso in esame, coerentemente alla finalità del legislatore di garantire all'amministrazione la restituzione del rimborso per tutto il periodo in cui poteva essere effettuato l'accertamento, il principio della inserzione automatica di clausole di legge nel contratto - art. 10 della l. 289/2002, prevedente la proroga di due anni per l'accertamento finale - ; per non avere, infine, considerato che la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza in esame implicherebbe che il garante potrebbe opporre al garantito soltanto l'avvenuto pagamento da parte del debitore e non altre eccezioni e che quando il legislatore aveva inteso sganciare la durata della garanzia dal termine di legge per l'accertamento lo aveva espressamente previsto, come avvenuto con il d.lgs. 269/2003.
In secondo grado si costituì , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
4 La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 485 pubblicata il 23 luglio 2014,
accolse l'appello e condannò la appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, oltre che alla restituzione della somma ad . Controparte_1
La Corte preliminarmente rigettò le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di difetto di legittimazione passiva e di legittimazione attiva sollevate dall'appellante. In particolare con riguardo a tale ultima eccezione, escluse che il pagamento della fideiussione che era stato effettuato al fine di evitare che venisse assunto un provvedimento di fermo amministrativo, avendo essa più volte contestato di essere tenuta al pagamento della fideiussione essendo scaduta la garanzia, configurasse un riconoscimento di debito.
Nel merito accolse gli assunti difensivi dell' . Controparte_1
Avverso la sentenza di secondo grado propose ricorso per cassazione, CP_4
articolato in sei motivi:
“1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e
1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui alle premesse della polizza fideiussoria come integrate dall'appendice del 25/6/2002 ed agli artt. 1 e 2 della polizza fideiussoria in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti con riferimento all'erronea interpretazione dell'art. 5 delle condizioni di polizza;
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1322 cod. civ. e 1936, 1938, 1939 e 1941 cod. civ., nell'individuazione della polizza fideiussoria in esame alla stregua di negozio fideiussorio e non di contratto autonomo di garanzia;
il tutto in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 bis e 57 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. modd.; violazione delle disposizioni di cui al decreto dirigenziale n. 1998/9178 del
20/2/1998 pubblicato in G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle
Finanze n. 146 del 10/6/1998; in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
4) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al decreto dirigenziale n. 1998/9178 del 20/2/1998 pubblicato in
G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10/6/1998, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1368, 1370 e 1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui in particolare all'Appendice 1 alla
5 Polizza a formarne parte integrante del 25/6/2002, conseguente alla comunicazione del
Concessionario della Riscossione di Cagliari 19/6/2002, in relazione all'art. 360 comma 1
n. 3 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. 27/12/2002 n. 289 e degli artt. 38 bis e 57
D.P.R. 633/1972 nonché dell'art. 3 comma 3 L. 2012/2000 e dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale dettate in premessa del Codice Civile, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..” (così ricorso in riassunzione).
Nel giudizio di legittimità si costituì , resistendo con Controparte_1
controricorso.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9826 del 20 aprile 2018, in accoglimento del primo, terzo, quinto e sesto motivo da esaminarsi congiuntamente per connessione – ritenendo assorbiti gli altri – cassò la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte di
Appello di Cagliari affinché si pronunciasse anche sulle spese del grado di legittimità.
Il giudizio fu, quindi, ritualmente riassunto da , che concluse come sopra CP_4
trascritto.
Si costituì, nel giudizio riassunto, , insistendo sui motivi di Controparte_1
appello inerenti la improponibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e, nonché sulla propugnata interpretazione del contratto, ribadendo le conclusioni formulate nell'atto di appello.
Sulle conclusioni sopra trascritte a causa è stata trattenuta in decisione nella udienza dell'1 luglio 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono ritenersi definitivamente rigettate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di difetto di legittimazione attiva e passiva e di improponibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, quest'ultima rigettata implicitamente avendo la Corte d'Appello deciso nel merito della domanda di ripetizione, sollevate dall' in quanto la relativa decisione di questa Corte e di cui sentenza Controparte_1
n. 185/2014 non è stata censurata davanti alla Corte di Cassazione.
Devono pertanto essere dichiarate inammissibili, in quanto oramai definitivamente
6 coperte dal giudicato, le eccezioni di improponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito riproposte nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio dall' . Controparte_1
Venendo ad esaminare nel merito la domanda proposta dall'odierna ricorrente, pare opportuno riportare i principi sanciti dalla Corte di legittimità nella motivazione dell'ordinanza n. 9826/2018:
“Va premesso che, come pacifico tra le stesse parti, correttamente la Corte di
Appello ha qualificato la polizza in esame come contratto autonomo di garanzia”.
“Secondo la costante e condivisibile nomofilachia, infatti, la polizza fideiussoria
prevista dagli artt. 38 bis D.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentire al contribuente il
rimborso delle eccedenze Iva risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata,
ossia senza preventivo riscontro della spettanza, e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'Ufficio Iva, a meno che non vi abbia già
provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente
dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita (Cass., Sez. U., 15/10/1998, n. 10188, e
Cass., 01/01/2015, n. 19609)”.
“La conclusione è confermata dal testo della polizza qui in esame quale trascritta in ossequio all'autosufficienza e quindi specificità del motivo, che espressamente chiarisce
l'obbligazione della società di pagare “senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il contraente, le somme richieste dall ”. Controparte_1
La Corte di Cassazione prosegue rilevando che “Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, concludendo nel senso che la polizza fideiussoria di cui all'art. 38
bis costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è, sì, normalmente
collegata ai tempi di accertamento fiscali, ma qualora una norma di legge, sopravvenuta
rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini per il medesimo
accertamento in favore dell'amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette
automaticamente sulla durata della suddetta di garanzia, a meno che non risulti una
diversa previsione (Cass., 28/03/2017, n. 7884; conf. Cass., 28/07/2017, n. 18773)”;
7 precisando, altresì, che opinando diversamente, si “viola il primo canone di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c.), ossia quello emergente dall'inequivoco testo del contratto (Cass.
n. 7884 del 2017, pagg. 5, secondo capoverso, e 8, ultimo capoverso)”.
La Corte di legittimità rilevò poi che “È vero che non si può limitare l'interpretazione
al senso letterale delle parole, essendo necessario ricercare la comune intenzione delle
parti. Ma è altrettanto vero che l'evidenziato testo univoco del contratto può essere letto
come esemplificativo, così da svincolare le obbligazioni dal suo esplicito perimetro,
quando ciò emerga dall'intenzione comune delle parti e non di una sola di esse,
ricostruita inoltre secondo buona fede (art. 1366 c.c.). Con conseguente necessità di
tenere conto dell'affidamento, fatto dalla parte controinteressata al superamento del senso letterale delle parole, nella chiarezza dei patti che andava a sottoscrivere”.
“Lo stesso comportamento successivo dell'amministrazione depone in senso contrario, e il profilo non è stato approfondito nella sentenza gravata. Infatti, dall'appendice contrattuale (pag. 9 del ricorso) risulta un'estensione della polizza dal 31 dicembre 2006 al
24 febbraio 2007, pacificamente dovuta alla sospensione istruttoria dei tempi di accertamento, in coerenza con l'art. 57, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633
del 1972. Se la durata della garanzia era determinabile, come non previsto esplicitamente
nel testo della polizza, di rimando a qualsiasi modifica dei tempi di decadenza per
l'accertamento, questa seconda specificazione temporale, dopo quella iniziale, non avrebbe avuto e non troverebbe alcuna plausibile spiegazione.”
“Al contempo (…) in assenza di un'esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l'accertamento tributario,
l'obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente
definiti, trattandosi di atto di autonomia privata che la legge non ha indicato di volere
eterointegrare nel senso operato dalla pronuncia qui censurata. In questa chiave ne
risultano violati gli artt. 38 bis e 10 citati, da cui non è dato evincere tale eterointegrazione,
infatti declinata in termini interpretativi dalla corte territoriale eccedendo, però, il perimetro
oggettivamente assegnabile all'ermeneutica, e plausibilmente attribuibile a quella inerente allo specifico contratto stipulato”.
8 “In altre parole, deve ribadirsi che non è pensabile che si costruisca un'obbligazione
di garanzia destinata a durare per un tempo imprecisato in ragione di una normativa
sopravvenuta e concernente il distinto rapporto tributario. Infine, poiché il beneficiario della
garanzia è l'amministrazione finanziaria, si perverrebbe all'assurdo risultato di consentire,
in sostanza, a una delle parti contraenti di protrarre unilateralmente e a proprio vantaggio
la durata dell'obbligazione di garanzia.
Pertanto, il dilatarsi dei tempi posti all'amministrazione per i propri accertamenti
non può tradursi, in assenza di una chiara previsione contrattuale o di una altrettanto
puntuale eterointegrazione normativa negoziale (in tesi possibile), in una conseguente
dilatazione della validità temporale dell'obbligazione di garanzia, venendo meno la stessa prevedibilità delle obbligazioni contrattuali, e del loro peso economico, in capo al garante”.
Ciò premesso, questa Corte di merito, coerentemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e richiamando le argomentazioni da questa espresse e sopra trascritte, non può che ritenere che la garanzia prevista nella polizza fideiussoria n. 1369529 fosse scaduta nel momento, 24 dicembre 2007, della richiesta di escussione dell' , conseguente all'accertamento effettuato il 7 ottobre 2007, in Controparte_1
virtù:
- della natura di contratto autonomo di garanzia della polizza in esame e, quindi, della sua autonomia, e non accessorietà, rispetto alle vicende del rapporto principale - nella fattispecie è indicativa in tal senso la previsione dell'obbligazione, del garante, di pagare
“senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il contraente, le somme richieste dall ” - , natura che depone per la vigenza del termine Controparte_1
convenuto tra le parti poiché il contratto è svincolato dalle vicende del rapporto tributario;
- della corretta applicazione del criterio ermeneutico principale costituito dall'art. 1362 c.c.,
sia per il non equivoco dato letterale del contratto - contemplante una data di specifica scadenza - sia per il comportamento posteriore delle parti – appendice contrattuale prevedente la estensione della garanzia dal 31 dicembre 2006 al 24 febbraio 2007, che non avrebbe avuto senso logico se i contraenti avessero inteso convenirne la durata a fino alla decadenza dal potere di accertamento di – per la inoperatività Controparte_1
9 della garanzia al momento dell'accertamento;
- della impossibilità di ricostruire la comune intenzione delle parti oltre il testo contrattuale,
contemplante la scadenza del 24 febbraio 2007, con incongrua attribuzione, a entrambe le parti, della inverosimile volontà di protrarre la garanzia “sine die” e per un tempo indeterminato in ragione di una normativa sopravvenuta, con violazione, nondimeno, del criterio sussidiario dell'art. 1366 c.c. della interpretazione secondo buona fede, anche sotto il profilo dell'affidamento del garante su una certa scadenza, sì da essere, prevedibile, per lo stesso, l'obbligazione contratta e il suo peso economico;
- dalla inesistenza, nella normativa di riferimento (artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n. 633/1972),
di un'eterointegrazione della volontà delle parti.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme versate dalla oltre interessi legali dall' 1 giugno 2008 al saldo. CP_4
Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Per le spese del giudizio di primo grado si aderisce alla quantificazione di cui alla sentenza n.
1810/2012 del Tribunale di Cagliari non censurata sul punto.
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio sono liquidate in dispositivo secondo i valori dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00
del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
Per il giudizio di appello le spese si liquidano applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale, senza alcun compenso per la fase di trattazione, non tenutasi.
Per il giudizio di rinvio le spese si liquidano applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione,
1) Condanna l 1- al pagamento in favore della Controparte_5
della somma di euro Parte_1
43.005,43, oltre interessi in misura legale dall'1.6.2008 al saldo;
10 2) Condanna l 1 alla rifusione delle spese di lite Controparte_5
in favore della Controparte_6
che liquida per il
[...] Controparte_7
giudizio di primo grado in euro 7263,20 cui euro 2097,00 per diritti ed euro 4805,00 per onorari oltre accessori, per il giudizio di appello in euro 5211,00, per il giudizio di legittimità in euro 5513,00, per il giudizio di rinvio in euro 6734,00 oltre spese vive, spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2024
La Presidente
Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
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