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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 807/2024 promossa da:
e AU difesi dall'avv. Lorenzo Melani;
Parte_1 Pt_2
RICORRENTE
Nei confronti
HE HR
RESISTENTE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, e coniugati, Parte_1 Parte_3 prima personalmente e poi con l'assistenza del difensore, hanno adito il Tribunale di
Prato per sentir pronunciare l'adozione di HR HE, n. Prato il 9 maggio 2006.
A sostegno della domanda hanno allegato che ricorrono le condizioni di legge per l'adozione.
All'udienza del 22 ottobre 2024 sono comparsi gli adottanti e l'adottando, che hanno espresso il consenso all'adozione; la madre dell'adottando ha prestato il
Cont consenso all'adozione al di Prato;
il padre del ragazzo è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto Trib,. minori Firenze n.
2076\2017.
La causa è stata trattenuta in decisione per il collegio.
***
E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione '...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame risulta che tale requisito è rispettato, considerando che i ricorrenti sono nati nel 1971 e nel 1975 e l'adottando nel 2006, sussistendo quindi una differenza di età tra le parti di più di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione.
Gli adottanti e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che le lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà. La madre del HE ha riferito al Servizio sociale di aver portato il figlio in Italia nel 2014 perché ha potuto beneficiare del sostegno dei ricorrenti che hanno avuto ed hanno un buon rapporto con il figlio.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e pagina 2 di 3 reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006).
In sede di audizione, il HE ha chiesto di posticipare il cognome al Parte_1 proprio;
la domanda non può essere accolta, stante il disposto di cui all'art. 299 c.c. per cui il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome dell'adottato.
In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di , n. il 5 agosto 1971 a Cassino (FR), Parte_1
e nata a [...], il [...] di TI CHEN, Parte_3 nato a [...] il [...], che antepone il cognome ” Parte_1 dell'adottante al proprio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Prato dove l'atto di nascita è stato formato.
Nulla sulle spese.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 807/2024 promossa da:
e AU difesi dall'avv. Lorenzo Melani;
Parte_1 Pt_2
RICORRENTE
Nei confronti
HE HR
RESISTENTE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, e coniugati, Parte_1 Parte_3 prima personalmente e poi con l'assistenza del difensore, hanno adito il Tribunale di
Prato per sentir pronunciare l'adozione di HR HE, n. Prato il 9 maggio 2006.
A sostegno della domanda hanno allegato che ricorrono le condizioni di legge per l'adozione.
All'udienza del 22 ottobre 2024 sono comparsi gli adottanti e l'adottando, che hanno espresso il consenso all'adozione; la madre dell'adottando ha prestato il
Cont consenso all'adozione al di Prato;
il padre del ragazzo è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto Trib,. minori Firenze n.
2076\2017.
La causa è stata trattenuta in decisione per il collegio.
***
E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione '...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame risulta che tale requisito è rispettato, considerando che i ricorrenti sono nati nel 1971 e nel 1975 e l'adottando nel 2006, sussistendo quindi una differenza di età tra le parti di più di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione.
Gli adottanti e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che le lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà. La madre del HE ha riferito al Servizio sociale di aver portato il figlio in Italia nel 2014 perché ha potuto beneficiare del sostegno dei ricorrenti che hanno avuto ed hanno un buon rapporto con il figlio.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e pagina 2 di 3 reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006).
In sede di audizione, il HE ha chiesto di posticipare il cognome al Parte_1 proprio;
la domanda non può essere accolta, stante il disposto di cui all'art. 299 c.c. per cui il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome dell'adottato.
In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di , n. il 5 agosto 1971 a Cassino (FR), Parte_1
e nata a [...], il [...] di TI CHEN, Parte_3 nato a [...] il [...], che antepone il cognome ” Parte_1 dell'adottante al proprio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Prato dove l'atto di nascita è stato formato.
Nulla sulle spese.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili.
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