Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 4
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Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Prato in composizione collegiale, riguarda la richiesta di adozione di un maggiorenne da parte di due coniugi. Le parti hanno sostenuto che sussistono le condizioni legali per l'adozione, evidenziando il lungo e positivo rapporto affettivo con l'adottando, il quale ha espresso il proprio consenso. La madre dell'adottando ha anch'essa fornito il consenso, mentre il padre era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Il Tribunale ha esaminato preliminarmente la sussistenza dei requisiti di legge, in particolare il requisito dell'età, confermando che la differenza di età tra gli adottanti e l'adottando era superiore ai diciotto anni, come previsto dall'art. 291 c.c. Inoltre, il giudice ha ritenuto che l'adozione fosse nel migliore interesse dell'adottando, in linea con l'art. 312 c.c., considerando la comunione di intenti tra le parti. Tuttavia, la richiesta dell'adottando di posticipare il cognome è stata respinta, in quanto contraria all'art. 299 c.c. In conclusione, il Tribunale ha dichiarato l'adozione, ritenendo soddisfatti tutti i presupposti normativi, e ha disposto che ciascuna parte sostenesse le proprie spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 4
    Giurisdizione : Trib. Prato
    Numero : 4
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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