Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.
Articolo 1 della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Articolo 2
- Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Articolo 1 della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Versione
5 marzo 2005
5 marzo 2005
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