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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Christian NDO' ZOAO NSUNDI ZOLA
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato Jenny MARCHIORI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: I coniugi chiedono che al Tribunale l'emanazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1. Separazione
Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo fissare ove ciascuno riterrà la propria residenza e ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della pronuncianda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sarcedo affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge.
2. Casa familiare
1 Disporsi che la casa familiare, sita in Sarcedo (VI), via Schio n. 26, ed i relativi arredi rimangano nella esclusiva disponibilità e godimento del sig. che ne è pieno proprietario, Parte_1 dandosi atto altresì che la sig.ra si è già trasferita presso un immobile di sua Controparte_1 proprietà, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali e si impegna a trasferire anche la propria residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della pronuncia di separazione con relativa omologa.
3. Affidamento del figlio minore
3.1 Disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con l'obbligo Persona_1 per gli stessi di esercitare la potestà in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute, nonché tenendo sempre in debita considerazione le sue inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3.2 Darsi atto che il figlio minore manterrà la propria residenza in Sarcedo (VI), Persona_1 via Schio n. 26, presso l'abitazione del padre, avrà collocazione paritetica con entrambi i genitori e, conseguentemente, che: a) il minore settimanalmente trascorrerà, in via alternata, con un genitore dalla domenica sera, alle 20.00, sino al mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola, ovvero fino alle ore 18.00 della sera durante i periodi di vacanze scolastiche, momento dal quale resterà con l'altro genitore fino al venerdì sera alle ore 18.00; b) il minore trascorrerà conseguentemente con ciascun genitore i fine settimana, in via alternata, dalle ore 18.00 del venerdì sera sino alle ore 20.00 della domenica sera;
c) il minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, 2 (due) settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive, in periodi da stabilirsi con congruo anticipo tra i genitori, indicativamente entro 31 maggio di ogni anno, e comunque compatibilmente con i periodi di ferie consentiti dai rispettivi impegni di lavoro;
d) il minore trascorrerà poi con ciascun genitore alternativamente, di anno in anno, le festività, anche se infrasettimanali, del 25 Aprile, del
01 Maggio, del 02 Giugno, del 01 Novembre e del 08 Dicembre;
e) qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due genitori non potesse tenere con sé il figlio per impegni di lavoro ovvero per altre motivate ragioni, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni di entrambi, i giorni e gli orari di permanenza potranno essere modificati e recuperati;
f) ciascun genitore curerà e seguirà lo svolgimento dei compiti scolastici e delle attività extra-scolastiche del figlio nei tempi di permanenza presso di sé. g) i ricorrenti potranno ciascuno avvalersi per la “gestione” del minore della collaborazione dei rispettivi prossimi congiunti e, in particolare, dei loro genitori (i.e. i
“nonni”) e dei fratelli/sorelle (i.e. gli “zii”), ovvero di persone di loro fiducia, che potranno, pertanto, nello specifico, accompagnare e/o prelevare il figlio , per i suoi impegni connessi alla Per_1
2 frequentazione scolastica e/o ricreativa e/o extrascolastica (ad esempio attività sportive, culturali, catechismo, etc.); h) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a fare in modo che in occasione delle ricorrenze più significative – quali i giorni del Natale, del Capodanno e dell'Epifania nonché per il compleanno del minore - vi sarà facoltà per ognuno di essi di visitare il figlio durante la permanenza presso l'altro per lo scambio degli auguri.
4. Mantenimento del figlio
4.1 Disporsi l'obbligo per ciascun genitore di provvedere direttamente al mantenimento del figlio nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, secondo la relativa collocazione Persona_1 paritetica concordata tra gli stessi ricorrenti, disponendo altresì a) l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese da sostenere nell'interesse del figlio per l'acquisto di vestiario per cambio stagione, del materiale di cancelleria per l'inizio dell'anno scolastico, di buoni pasto per la mensa scolastica, nonché alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo
d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Vicenza e il Tribunale di Vicenza, sinché il figlio stesso non sarà economicamente autosufficiente;
b) che il rimborso della quota parte delle spese così anticipate da ciascun genitore dovrà avvenire, mediante conguagli ed eventuali rimborsi reciproci, da eseguire entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla presentazione di copia della documentazione attestante dette spese.
4.2 Darsi atto che le prestazioni economiche legate all'Assegno Unico e Universale istituito con
D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, rimarranno ripartite tra i ricorrenti in pari misura, ex art. 6, comma
4, D.Lgs. 230/2021, avendo essi richiesto che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio
. Per_1
4.3 Darsi atto che le prestazioni economiche spettanti per l'indennità mensile di frequenza erogata dall'INPS e di cui è attualmente beneficiario il figlio minore e accreditate su conto Persona_1 intestato al minore, verranno integralmente gestite dal padre sig. fintantoché Parte_1 ricorreranno, rispetto alla posizione del medesimo minore, i presupposti di legge per beneficiare di tale prestazione, con obbligo tuttavia per il padre di impiegare gli importi così percepiti per il pagamento delle spese da sostenersi mensilmente per le prestazioni medico-specialistiche di assistenza di cui fruisce e fruirà ordinariamente il minore e alle quali è funzionalmente destinata tale indennità, dandosi atto altresì che il costo di tali prestazioni verrà pertanto ripartito tra i ricorrenti nella misura del 50% per la sola quota parte non coperta dall'importo delle indennità percepite.
5. Mantenimento dell'altro coniuge
Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, reciproche pretese di contributo al proprio mantenimento.
6. Disposizioni patrimoniali
3 Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già regolamentato anche tutti i loro rapporti patrimoniali nati e/o derivati dal rapporto di coniugio e che, pertanto, non hanno alcuna ulteriore pretesa, né ragione di credito, da vantare l'uno nei confronti dell'altra.
7. Spese legali
Dichiararsi le spese legali della procedura di separazione personale congiuntamente promossa integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SARCEDO (VI) in data 26/07/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) con collocazione paritetica tra padre e madre;
Per_1
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio come previsto nelle conclusioni rassegnate;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a
4 tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in SARCEDO (VI) in data 26/07/2015 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie
A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SARCEDO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Christian NDO' ZOAO NSUNDI ZOLA
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato Jenny MARCHIORI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: I coniugi chiedono che al Tribunale l'emanazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1. Separazione
Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo fissare ove ciascuno riterrà la propria residenza e ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della pronuncianda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sarcedo affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge.
2. Casa familiare
1 Disporsi che la casa familiare, sita in Sarcedo (VI), via Schio n. 26, ed i relativi arredi rimangano nella esclusiva disponibilità e godimento del sig. che ne è pieno proprietario, Parte_1 dandosi atto altresì che la sig.ra si è già trasferita presso un immobile di sua Controparte_1 proprietà, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali e si impegna a trasferire anche la propria residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della pronuncia di separazione con relativa omologa.
3. Affidamento del figlio minore
3.1 Disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con l'obbligo Persona_1 per gli stessi di esercitare la potestà in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute, nonché tenendo sempre in debita considerazione le sue inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3.2 Darsi atto che il figlio minore manterrà la propria residenza in Sarcedo (VI), Persona_1 via Schio n. 26, presso l'abitazione del padre, avrà collocazione paritetica con entrambi i genitori e, conseguentemente, che: a) il minore settimanalmente trascorrerà, in via alternata, con un genitore dalla domenica sera, alle 20.00, sino al mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola, ovvero fino alle ore 18.00 della sera durante i periodi di vacanze scolastiche, momento dal quale resterà con l'altro genitore fino al venerdì sera alle ore 18.00; b) il minore trascorrerà conseguentemente con ciascun genitore i fine settimana, in via alternata, dalle ore 18.00 del venerdì sera sino alle ore 20.00 della domenica sera;
c) il minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, 2 (due) settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive, in periodi da stabilirsi con congruo anticipo tra i genitori, indicativamente entro 31 maggio di ogni anno, e comunque compatibilmente con i periodi di ferie consentiti dai rispettivi impegni di lavoro;
d) il minore trascorrerà poi con ciascun genitore alternativamente, di anno in anno, le festività, anche se infrasettimanali, del 25 Aprile, del
01 Maggio, del 02 Giugno, del 01 Novembre e del 08 Dicembre;
e) qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due genitori non potesse tenere con sé il figlio per impegni di lavoro ovvero per altre motivate ragioni, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni di entrambi, i giorni e gli orari di permanenza potranno essere modificati e recuperati;
f) ciascun genitore curerà e seguirà lo svolgimento dei compiti scolastici e delle attività extra-scolastiche del figlio nei tempi di permanenza presso di sé. g) i ricorrenti potranno ciascuno avvalersi per la “gestione” del minore della collaborazione dei rispettivi prossimi congiunti e, in particolare, dei loro genitori (i.e. i
“nonni”) e dei fratelli/sorelle (i.e. gli “zii”), ovvero di persone di loro fiducia, che potranno, pertanto, nello specifico, accompagnare e/o prelevare il figlio , per i suoi impegni connessi alla Per_1
2 frequentazione scolastica e/o ricreativa e/o extrascolastica (ad esempio attività sportive, culturali, catechismo, etc.); h) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a fare in modo che in occasione delle ricorrenze più significative – quali i giorni del Natale, del Capodanno e dell'Epifania nonché per il compleanno del minore - vi sarà facoltà per ognuno di essi di visitare il figlio durante la permanenza presso l'altro per lo scambio degli auguri.
4. Mantenimento del figlio
4.1 Disporsi l'obbligo per ciascun genitore di provvedere direttamente al mantenimento del figlio nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, secondo la relativa collocazione Persona_1 paritetica concordata tra gli stessi ricorrenti, disponendo altresì a) l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese da sostenere nell'interesse del figlio per l'acquisto di vestiario per cambio stagione, del materiale di cancelleria per l'inizio dell'anno scolastico, di buoni pasto per la mensa scolastica, nonché alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo
d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Vicenza e il Tribunale di Vicenza, sinché il figlio stesso non sarà economicamente autosufficiente;
b) che il rimborso della quota parte delle spese così anticipate da ciascun genitore dovrà avvenire, mediante conguagli ed eventuali rimborsi reciproci, da eseguire entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla presentazione di copia della documentazione attestante dette spese.
4.2 Darsi atto che le prestazioni economiche legate all'Assegno Unico e Universale istituito con
D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, rimarranno ripartite tra i ricorrenti in pari misura, ex art. 6, comma
4, D.Lgs. 230/2021, avendo essi richiesto che venga disposto l'affidamento condiviso del figlio
. Per_1
4.3 Darsi atto che le prestazioni economiche spettanti per l'indennità mensile di frequenza erogata dall'INPS e di cui è attualmente beneficiario il figlio minore e accreditate su conto Persona_1 intestato al minore, verranno integralmente gestite dal padre sig. fintantoché Parte_1 ricorreranno, rispetto alla posizione del medesimo minore, i presupposti di legge per beneficiare di tale prestazione, con obbligo tuttavia per il padre di impiegare gli importi così percepiti per il pagamento delle spese da sostenersi mensilmente per le prestazioni medico-specialistiche di assistenza di cui fruisce e fruirà ordinariamente il minore e alle quali è funzionalmente destinata tale indennità, dandosi atto altresì che il costo di tali prestazioni verrà pertanto ripartito tra i ricorrenti nella misura del 50% per la sola quota parte non coperta dall'importo delle indennità percepite.
5. Mantenimento dell'altro coniuge
Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, reciproche pretese di contributo al proprio mantenimento.
6. Disposizioni patrimoniali
3 Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già regolamentato anche tutti i loro rapporti patrimoniali nati e/o derivati dal rapporto di coniugio e che, pertanto, non hanno alcuna ulteriore pretesa, né ragione di credito, da vantare l'uno nei confronti dell'altra.
7. Spese legali
Dichiararsi le spese legali della procedura di separazione personale congiuntamente promossa integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SARCEDO (VI) in data 26/07/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) con collocazione paritetica tra padre e madre;
Per_1
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio come previsto nelle conclusioni rassegnate;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a
4 tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in SARCEDO (VI) in data 26/07/2015 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie
A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SARCEDO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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