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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2986/2024 R.G. sez. lav. Vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Buonocore n. 24, CF , elett.te domiciliato in Ischia alla via C.F._1
Fasolara n. 4 nello studio dell'avv. Domenico Puca ( ) che lo C.F._2 rapp.ta e difende giusta mandato in calce al ricorso di primo grado espressamente esteso alla seguente fase, (comunicazioni a mezzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., sig. , nata il Controparte_1 Controparte_2
13.09.1982 ad Aversa CF con sede legale in C.F._3
Aversa (CE) alla via Raffaello Sanzio n. 66, P.I. , presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Consiglia Anna Sepe, C.F. che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura apposta su foglio separato;
per comunicazioni n. di fax 081.5027885, pec: Email_2
APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2023. presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro premesso: Parte_1
- di aver lavorato, nell'ambito delle attività svolte dalla resistente, con contratti a termine a partire dal 2018, dapprima con contratto della durata di mesi tre e poi con ulteriori contratti per periodi più lunghi per le mansioni di Ausiliario della Sosta, inquadrato dapprima nel livello IV del CCNL Terziario Commercio e poi nel livello 2 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi e destinato al cantiere di Ischia dapprima per ore 3,5 giornaliere poi aumentate a 5 giornaliere per 6 giorni a settimana;
-di aver proposto impugnativa stragiudiziale con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 12.07.2023, chiedendo la conversione a tempo indeterminato ed il pagamento di spettanze maturate, con contestuale offerta della propria prestazione lavorativa;
dedusse che: la società, attraverso tali assunzioni, aveva soddisfatto un bisogno di personale permanente, e non occasionale;
la reiterazione segnalava, in maniera inequivocabile, una esigenza stabile della posizione professionale e lavorativa impegnata dal ricorrente, anche in ragione dell'esiguità dell'organico rispetto alle reali esigenze;
per quanto concerne l'attività di gestione delle strisce blu, affidata alla società per 60 mesi, alcuna esigenza non programmabile ed imprevista poteva ipotizzarsi: e difatti la causale era espressa in maniera del tutto generica.
Denunciò l'illegittimità delle proroghe contrattuali e dell'assunzione per l'anno 2022 attraverso una società di intermediazione di manodopera (Randstat) con destinazione presso l'utilizzatore dal 04.01.2022 al 31.03.2023; Controparte_1 sottolineò l'intento fraudolento di evitare la trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che la stipula di un ulteriore contratto avrebbe comportato il superamento del limite massimo consentito.
Eccepì inoltre la mancata adozione da parte della società del Documento di valutazione dei rischi
Argomentò sull'applicazione dell'art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010, per ottenere, in uno con la conversione del contratto a tempo determinato, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del lavoratore mediante una indennità nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €uro 1.595,42, come da ultima busta paga in atti).
Infine invocò la corresponsione di differenze retributive per effetto dell'adeguamento del minimo costituzionale ex art. 36 Costituzione: la società, dopo aver inizialmente applicato il CCNL terziario, aveva poi adottato il CNNL Multiservizi, erogando una retribuzione inferiore pur essendo rimaste inalterate le
2 mansioni. Quantificò le spettanze in complessivi euro 20.959,00, come da analitici conteggi.
Concluse chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare, per le causali sopraindicate, la nullità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare che tra parte ricorrente e società si è Controparte_1 instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 01.04.2018, o comunque dalla data ritenuta dal Tribunale adito ordinando alla società CP_1 di riammettere in servizio il ricorrente nella qualificata sede e mansioni
[...] originarie;
2.condannare la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di una indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604;
3. Accertata inoltre la corresponsione di una retribuzione inferiore al dovuto per tutti i motivi sopra esposti condannare la soc. resistente al pagamento della somma di euro 20.959,00 oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”.
Vinte le spese.
Si costituì in giudizio la società resistendo e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 6888/2024 pubbl. il 18/10/2024 rigettò il ricorso, ritenendo maturata la decadenza, atteso che “è pacifico che l'unica impugnativa stragiudiziale effettuata dal ricorrente è quella inviata alla
il 12.7.2023….tardiva rispetto a tutti i contratti stipulati dal CP_1 ricorrente con la convenuta”. Rilevò anche “la genericità delle allegazioni attoree in relazione al diverso inquadramento vantato, ed in ogni caso la mancata richiesta di prova orale al riguardo, ostative ad “ogni accertamento al riguardo”:
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.11.2024 parte appellante, con il primo motivo, ha lamentato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto la decadenza, sebbene prevista solo in ipotesi di nullità del termine, vertendosi nella specie in caso di abusiva reiterazione.
Ha denunciato poi il travisamento della domanda di differenze retributive, rilevando di non aver mai richiesto alcun inquadramento nella qualifica superiore, ma di aver dedotto invece di essere stato assunto per lo svolgimento delle medesime mansioni (ausiliario della sosta) con inquadramento dapprima sulla base del CCNL Terziario e successivamente sulla base del CCNL Multiservizi.
Ha concluso come in atti, per l'accoglimento delle pretese spiegate in primo grado in riforma della gravata sentenza, con vittoria di spese.
La parte appellata, evocata in giudizio, si è costituita e, con varie argomentazioni, ha resistito all'impugnazione.
3 Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte
– all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
1.Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità in quanto l'atto di gravame contiene l'individuazione delle statuizioni sottoposte a censura ed un'adeguata esposizione dei motivi di doglianza.
2.Osserva il collegio che la decisione del primo Giudice in punto di decadenza appare corretta: è pacifico che il ricorrente non abbia impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine stipulati con la e che l'unica CP_1 impugnativa stragiudiziale effettuata dal ricorrente è quella inviata alla il 12.7.2023, tardiva rispetto ai singoli contratti stipulati con la CP_1 resistente fino all'anno 2021.
L'impugnativa risulta formulata unitariamente con riguardo a tutti i contratti succedutisi nel periodo di precariato ed appare tempestiva solo con riferimento all'ultimo che tuttavia è un contratto di somministrazione intercorso con la AN, società di intermediazione di manodopera che aveva inviato l' Pt_1 presso la . CP_1
Correttamente il Tribunale ha escluso di poter considerare il contratto da ultimo stipulato con la AN ed il relativo atto di impugnativa stragiudiziale, atteso che si tratta di un contratto di somministrazione diverso da quelli a termine oggetto del presente giudizio: il ricorrente non aveva chiesto l'emissione di una pronuncia di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, quale utilizzatrice, con effetto dall'inizio di tale contratto.
La domanda giudiziale, come chiaramente ed inequivocabilmente espressa al capo 1. delle conclusioni del ricorso, era tesa ad ottenere di accertare la nullità dell'apposizione del termine “ai contratti di lavoro stipulati tra il sig. Parte_1
e la ”. Il primo punto della parte espositiva del ricorso verteva Controparte_1 proprio “sulla nullità del termine apposto ai contratti”; quindi era stata posta anche la questione dell'illegittima reiterazione e dell'assenza di motivazione delle proroghe.
3. Tanto premesso la fattispecie va esaminata con riguardo alla questione del superamento del termine massimo tollerabile di durata, non ostando a tali fini la maturata decadenza per la mancata impugnativa del termine imposto dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Quest'ultimo è stato rispettato solo con riferimento all'ultimo contratto che aveva ad oggetto il lavoro in somministrazione, che comunque si pone al termine di una sequenza di reiterato utilizzo del ricorrente per esigenze asseritamente transitorie. I contratti precedenti (quelli per i quali è inutilmente decorso il termine di decadenza) devono essere valutati come antecedente storico per verificare l'abusiva reiterazione contestata sin dal ricorso di primo grado.
4 In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, in una fattispecie di reiterazione di contratti di somministrazione (ove l'impugnazione stragiudiziale era stata rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie), ha ritenuto che “il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione…atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice ” (C. Cass. sez. lav. 21/7/2022 n. 22861).
La Corte di Cassazione, pur ammettendo che la decadenza preclude al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi, ha infatti affermato:
“30.1. Ciò non impedisce che la vicenda contrattuale insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza possa, invece, rilevare fattualmente ad altri fini: in particolare, come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104. 30.2. Così come la decadenza dall'impugnativa di un licenziamento non preclude un'azione giudiziale volta a far accertare, ad esempio, profili di danno che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti e che si traducano quindi in un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro, come il carattere ingiurioso del recesso (v. Cass. n. 18732 del 2013). 31. L'accolta interpretazione è, peraltro, coerente con la sentenza della Corte di giustizia 17 marzo 2022, C- 232/20, Daimler, cit., secondo cui la Direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l'entrata in vigore di una siffatta normativa, non consentendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale al fine di determinare se tale messa a disposizione abbia avuto luogo «temporaneamente», ai sensi di tale Direttiva (punto 83).
32. Ne discende, coerentemente, che l'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. 33. Pertanto può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite
5 somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea.
34. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti a considerare l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione considerati, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale. 34.1. Una interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione” (v. anche C. Cass. Ordinanza n. 4960 del 16/02/2023; n. 3491/2025, entrambe in tema di contratti a termine).
4.Ciò posto, la causa può essere definita alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, con riguardo alla verifica dell'eventuale superamento di un limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE.
La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», prevede, al suo punto 1 che: «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
Nel caso di specie, come dedotto, dal 2018 al 2022 risultano stipulati tra le parti in causa numerosi contratti a termine e relative proroghe per circa 4 anni di precariato, prima del ricorso alla somministrazione (allo scopo di eludere il limite di durata della reiterazione, secondo quanto dedotto dal ricorrente: tale accertamento tuttavia esula dal presente giudizio, non involgendo la pretesa di parte anche la costituzione di un rapporto con quale utilizzatore). CP_1
In particolare, secondo quanto allegato e documentato, il ricorrente era stato assunto dapprima con contratto del 01.04.2018 con termine al 30.06.2018, poi prorogato fino al 30.09.2018; quindi dal 01.11.2018 al 30.11.2018; dal 03.04.2019 al 30.09.2019, con proroga al 31.1.2020; dal 02.11.2020 al 31.1.2021 con proroga al 30.04.2021; dal 05.07.2021 al 30.09.2021 con proroga al 31.12.2021.
I contratti in contestazione sono stati stipulati nella vigenza del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81: il primo rientra nella disciplina che fissava, al primo comma dell'art. 19, la durata massima complessiva in 36 mesi. I successivi invece sono sottoposti alla suddetta disciplina come novellata : “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
6 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi…….
4………L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato”.
Il limite di durata massima fissato dalla legge, nella misura ritenuta ragionevole e tollerabile nella reiterazione dei rapporti a tempo determinato, all'evidenza è stato superato.
La sequenza, intervallata da brevi periodi, è incontestata e dimostra come l'utilizzo del ricorrente rispondesse ad esigenze non temporanee ma strutturali del servizio, rappresentando una presenza stabile nell'organico della società per provvedere ad un servizio rispetto al quale verosimilmente non sembra ci possano essere punte stagionali, incremento di esigenze, ovvero altre necessità contingenti. La quasi totalità dei contratti infatti richiama le esigenze temporanee non programmabili connesse a significativi incrementi dell'attività lavorativa in relazione all'affidamento da parte del Comune di Ischia delle aree adibite alla sosta dei veicoli, laddove è documentato che il contratto di servizi con l'Ente locale era stato registrato il 6-3- 2017 per una durata di mesi 60: non è dunque coerente con tale dato di fatto l'utilizzo, circa un anno dopo l'assunzione dell'appalto, dello strumento contrattuale in contestazione, e la sua successiva reiterazione negli anni a seguire, atteso che verosimilmente la società - dopo i primi mesi di adattamento ed organizzazione durante i quali poteva ammettersi il ricorso a risorse umane integrative a termine - avrebbe dovuto strutturare il servizio in maniera stabile, in ragione della lunga durata concordata con il committente.
L'indagine sulla causale dei contratti si estende anche alle proroghe, tutte redatte con formula generica ed insufficiente per consentire una seria verifica delle esigenze.
Con le clausole di questo tipo non è delimitato, con sufficiente precisione, l'ambito delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la cui peculiarità possa giustificare, nel citato quadro normativo, l'assunzione con apposizione del termine;
esse quindi non sono in linea con la ratio della disposizione, dettata affinché si possa effettuare una concreta ricognizione di quelle esigenze, obiettiva, puntuale e
7 dai parametri verificabili, al fine di reprimere fenomeni di abuso in termini di utilizzo sistematico e costante di personale generico precario per esigenze stabili..
La reiterazione di tale tipologia di contratti inficia definitivamente la tesi della riconducibilità dell'apposizione del termine ad esigenze temporanee effettive e consente di configurare un'ipotesi di ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per porre rimedio alla carenza strutturale di personale da adibire a mansioni rientranti nella ordinaria attività della società, in contrasto con le indicazioni della Corte di Giustizia.
5. Esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato, per quanto sopra esposto in punto di decadenza, devono esaminarsi le sole conseguenze economiche (ex art. 32 della legge 4 novembre 2010 o n. 183, successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81).
Nel caso di specie – per effetto della nullità dovuta alla causale ed all'abusiva reiterazione, avuto riguardo alla qualità delle parti, ai servizi affidati in appalto alla società da enti pubblici, alla durata del periodo di precariato - deve riconoscersi il risarcimento del danno in misura di OTTO (8) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai soli contratti a termine. Resta estraneo a tale valutazione il contratto di somministrazione stipulato con la Randstat evocato nella parte espositiva del ricorso soltanto quale indice rivelatore di un uso fraudolento degli strumenti di lavoro flessibile ma non costituente oggetto di richieste nelle conclusioni. Non è stato allegato né provato un maggior danno.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, va accolto per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, la va condannata, per Controparte_1
l'abusiva reiterazione dei contratti, al pagamento, in favore di di Parte_1 un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (euro €uro 1.595,42) per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza (cfr. C. Cass. 21969/2018).
6. La domanda relativa alle differenze retributiva rivendicate sul presupposto dell'applicazione di un CCNL non pertinente è da reputarsi infondata, sia pur per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo Giudice.
Il ricorrente, nel lamentare l'inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto all'art. 36 della Costituzione, aveva dedotto che la convenuta, a decorrere dal secondo contratto stipulato, aveva applicato erroneamente il CCNL Multiservizi, in luogo del CCNL Terziario.
Rileva il collegio che il ricorrente, sin dal secondo contratto, ha sottoscritto senza riserve le condizioni di assunzione contenenti l'espresso richiamo del CCNL, prestando il proprio consenso all'applicazione della normativa del Multiservizi.
Il rapporto tra le parti ha avuto esecuzione nel periodo dal 1.11.2018, anche in seguito alla stipula di ulteriori contratti del medesimo tenore e delle relative proroghe, senza che alcun rilievo venisse sollevato dal ricorrente che -si ribadisce
8 – non ha impugnato stragiudizialmente i contratti né ha dedotto il vizio delle relative clausole.
E' orientamento consolidato della S.C. che “Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass. Sez. L. n. 11372 dell'8/5/2008; Cass. Sez. L. n. 10002 del 29/7/2000; Cass. Sez. Un. n. 2665 16/1/1997; v. anche Cass. Sez. L. n. 26742 del 18/12/2014 e n. 24160 del 26/11/2015).
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole: nella specie la parti non solo hanno concordato l'applicazione del CCNL Multiservizi (e ribadito di volta in volta, all'atto di sottoscrizione di ciascuno contratto, il consenso sul punto) ma hanno anche attuato il rapporto nel pedissequo rispetto delle relative prescrizioni.
Le condizioni sopra descritte, di reiterato accordo scritto e di prolungata applicazione senza riserve delle clausole, forniscono evidenza della costante applicazione degli istituti del contratto collettivo in esame, in assenza di contestazione esplicita delle disposizioni che vengono in evidenza ai fini delle voci retributive qui rivendicate. Può dunque concludersi nel senso dell'adesione, anche tacita per comportamento concludente, al medesimo c.c.n.l.. di cui va affermata la vincolatività nell'intero suo contenuto, compresi gli istituti oggetto di domanda.
Inoltre la parte si è limitata ad effettuare un raffronto di singole voci retributive, rilevando che il CCNL terziario prevedeva come paga oraria i seguenti elementi: minimo base 6,50274; Indennità di contingenza;
Terzo elemento Nume_1 provinciale 0,01232 il tutto per un totale di paga oraria di €uro 9,63542, mentre il CCNL Multiservizi prevede una paga oraria composta dai seguenti elementi: Minimo base;
Indennità di contingenza 2,97087; Terzo elemento Nume_2 provinciale 0,05971. Il tutto per un totale di retribuzione oraria di €uro 6,84104.
Manca un raffronto del trattamento economico-normativo complessivo, per come disciplinato nell'uno e nell'altro CCNL, al fine di desumere, all'esito della comparazione, la prova dell'applicazione al ricorrente di un trattamento economico complessivamente deteriore in concreto rispetto a quello previsto dal Terziario.
9 In considerazione del complessivo esito della lite e dell'accoglimento molto limitato del ricorso, le spese del doppio grado di giudizio sono compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di di un'indennità onnicomprensiva pari ad 8 (OTTO) Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione (pari ad € 1.595,42) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2986/2024 R.G. sez. lav. Vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Buonocore n. 24, CF , elett.te domiciliato in Ischia alla via C.F._1
Fasolara n. 4 nello studio dell'avv. Domenico Puca ( ) che lo C.F._2 rapp.ta e difende giusta mandato in calce al ricorso di primo grado espressamente esteso alla seguente fase, (comunicazioni a mezzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., sig. , nata il Controparte_1 Controparte_2
13.09.1982 ad Aversa CF con sede legale in C.F._3
Aversa (CE) alla via Raffaello Sanzio n. 66, P.I. , presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Consiglia Anna Sepe, C.F. che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura apposta su foglio separato;
per comunicazioni n. di fax 081.5027885, pec: Email_2
APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2023. presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro premesso: Parte_1
- di aver lavorato, nell'ambito delle attività svolte dalla resistente, con contratti a termine a partire dal 2018, dapprima con contratto della durata di mesi tre e poi con ulteriori contratti per periodi più lunghi per le mansioni di Ausiliario della Sosta, inquadrato dapprima nel livello IV del CCNL Terziario Commercio e poi nel livello 2 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi e destinato al cantiere di Ischia dapprima per ore 3,5 giornaliere poi aumentate a 5 giornaliere per 6 giorni a settimana;
-di aver proposto impugnativa stragiudiziale con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 12.07.2023, chiedendo la conversione a tempo indeterminato ed il pagamento di spettanze maturate, con contestuale offerta della propria prestazione lavorativa;
dedusse che: la società, attraverso tali assunzioni, aveva soddisfatto un bisogno di personale permanente, e non occasionale;
la reiterazione segnalava, in maniera inequivocabile, una esigenza stabile della posizione professionale e lavorativa impegnata dal ricorrente, anche in ragione dell'esiguità dell'organico rispetto alle reali esigenze;
per quanto concerne l'attività di gestione delle strisce blu, affidata alla società per 60 mesi, alcuna esigenza non programmabile ed imprevista poteva ipotizzarsi: e difatti la causale era espressa in maniera del tutto generica.
Denunciò l'illegittimità delle proroghe contrattuali e dell'assunzione per l'anno 2022 attraverso una società di intermediazione di manodopera (Randstat) con destinazione presso l'utilizzatore dal 04.01.2022 al 31.03.2023; Controparte_1 sottolineò l'intento fraudolento di evitare la trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che la stipula di un ulteriore contratto avrebbe comportato il superamento del limite massimo consentito.
Eccepì inoltre la mancata adozione da parte della società del Documento di valutazione dei rischi
Argomentò sull'applicazione dell'art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010, per ottenere, in uno con la conversione del contratto a tempo determinato, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del lavoratore mediante una indennità nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €uro 1.595,42, come da ultima busta paga in atti).
Infine invocò la corresponsione di differenze retributive per effetto dell'adeguamento del minimo costituzionale ex art. 36 Costituzione: la società, dopo aver inizialmente applicato il CCNL terziario, aveva poi adottato il CNNL Multiservizi, erogando una retribuzione inferiore pur essendo rimaste inalterate le
2 mansioni. Quantificò le spettanze in complessivi euro 20.959,00, come da analitici conteggi.
Concluse chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare, per le causali sopraindicate, la nullità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare che tra parte ricorrente e società si è Controparte_1 instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 01.04.2018, o comunque dalla data ritenuta dal Tribunale adito ordinando alla società CP_1 di riammettere in servizio il ricorrente nella qualificata sede e mansioni
[...] originarie;
2.condannare la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di una indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604;
3. Accertata inoltre la corresponsione di una retribuzione inferiore al dovuto per tutti i motivi sopra esposti condannare la soc. resistente al pagamento della somma di euro 20.959,00 oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”.
Vinte le spese.
Si costituì in giudizio la società resistendo e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 6888/2024 pubbl. il 18/10/2024 rigettò il ricorso, ritenendo maturata la decadenza, atteso che “è pacifico che l'unica impugnativa stragiudiziale effettuata dal ricorrente è quella inviata alla
il 12.7.2023….tardiva rispetto a tutti i contratti stipulati dal CP_1 ricorrente con la convenuta”. Rilevò anche “la genericità delle allegazioni attoree in relazione al diverso inquadramento vantato, ed in ogni caso la mancata richiesta di prova orale al riguardo, ostative ad “ogni accertamento al riguardo”:
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.11.2024 parte appellante, con il primo motivo, ha lamentato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto la decadenza, sebbene prevista solo in ipotesi di nullità del termine, vertendosi nella specie in caso di abusiva reiterazione.
Ha denunciato poi il travisamento della domanda di differenze retributive, rilevando di non aver mai richiesto alcun inquadramento nella qualifica superiore, ma di aver dedotto invece di essere stato assunto per lo svolgimento delle medesime mansioni (ausiliario della sosta) con inquadramento dapprima sulla base del CCNL Terziario e successivamente sulla base del CCNL Multiservizi.
Ha concluso come in atti, per l'accoglimento delle pretese spiegate in primo grado in riforma della gravata sentenza, con vittoria di spese.
La parte appellata, evocata in giudizio, si è costituita e, con varie argomentazioni, ha resistito all'impugnazione.
3 Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte
– all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
1.Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità in quanto l'atto di gravame contiene l'individuazione delle statuizioni sottoposte a censura ed un'adeguata esposizione dei motivi di doglianza.
2.Osserva il collegio che la decisione del primo Giudice in punto di decadenza appare corretta: è pacifico che il ricorrente non abbia impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine stipulati con la e che l'unica CP_1 impugnativa stragiudiziale effettuata dal ricorrente è quella inviata alla il 12.7.2023, tardiva rispetto ai singoli contratti stipulati con la CP_1 resistente fino all'anno 2021.
L'impugnativa risulta formulata unitariamente con riguardo a tutti i contratti succedutisi nel periodo di precariato ed appare tempestiva solo con riferimento all'ultimo che tuttavia è un contratto di somministrazione intercorso con la AN, società di intermediazione di manodopera che aveva inviato l' Pt_1 presso la . CP_1
Correttamente il Tribunale ha escluso di poter considerare il contratto da ultimo stipulato con la AN ed il relativo atto di impugnativa stragiudiziale, atteso che si tratta di un contratto di somministrazione diverso da quelli a termine oggetto del presente giudizio: il ricorrente non aveva chiesto l'emissione di una pronuncia di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, quale utilizzatrice, con effetto dall'inizio di tale contratto.
La domanda giudiziale, come chiaramente ed inequivocabilmente espressa al capo 1. delle conclusioni del ricorso, era tesa ad ottenere di accertare la nullità dell'apposizione del termine “ai contratti di lavoro stipulati tra il sig. Parte_1
e la ”. Il primo punto della parte espositiva del ricorso verteva Controparte_1 proprio “sulla nullità del termine apposto ai contratti”; quindi era stata posta anche la questione dell'illegittima reiterazione e dell'assenza di motivazione delle proroghe.
3. Tanto premesso la fattispecie va esaminata con riguardo alla questione del superamento del termine massimo tollerabile di durata, non ostando a tali fini la maturata decadenza per la mancata impugnativa del termine imposto dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Quest'ultimo è stato rispettato solo con riferimento all'ultimo contratto che aveva ad oggetto il lavoro in somministrazione, che comunque si pone al termine di una sequenza di reiterato utilizzo del ricorrente per esigenze asseritamente transitorie. I contratti precedenti (quelli per i quali è inutilmente decorso il termine di decadenza) devono essere valutati come antecedente storico per verificare l'abusiva reiterazione contestata sin dal ricorso di primo grado.
4 In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, in una fattispecie di reiterazione di contratti di somministrazione (ove l'impugnazione stragiudiziale era stata rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie), ha ritenuto che “il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione…atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice ” (C. Cass. sez. lav. 21/7/2022 n. 22861).
La Corte di Cassazione, pur ammettendo che la decadenza preclude al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi, ha infatti affermato:
“30.1. Ciò non impedisce che la vicenda contrattuale insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza possa, invece, rilevare fattualmente ad altri fini: in particolare, come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104. 30.2. Così come la decadenza dall'impugnativa di un licenziamento non preclude un'azione giudiziale volta a far accertare, ad esempio, profili di danno che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti e che si traducano quindi in un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro, come il carattere ingiurioso del recesso (v. Cass. n. 18732 del 2013). 31. L'accolta interpretazione è, peraltro, coerente con la sentenza della Corte di giustizia 17 marzo 2022, C- 232/20, Daimler, cit., secondo cui la Direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l'entrata in vigore di una siffatta normativa, non consentendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale al fine di determinare se tale messa a disposizione abbia avuto luogo «temporaneamente», ai sensi di tale Direttiva (punto 83).
32. Ne discende, coerentemente, che l'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. 33. Pertanto può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite
5 somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea.
34. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti a considerare l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione considerati, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale. 34.1. Una interpretazione conforme della normativa interna impone, quindi, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, nonostante l'intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione” (v. anche C. Cass. Ordinanza n. 4960 del 16/02/2023; n. 3491/2025, entrambe in tema di contratti a termine).
4.Ciò posto, la causa può essere definita alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, con riguardo alla verifica dell'eventuale superamento di un limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE.
La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», prevede, al suo punto 1 che: «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
Nel caso di specie, come dedotto, dal 2018 al 2022 risultano stipulati tra le parti in causa numerosi contratti a termine e relative proroghe per circa 4 anni di precariato, prima del ricorso alla somministrazione (allo scopo di eludere il limite di durata della reiterazione, secondo quanto dedotto dal ricorrente: tale accertamento tuttavia esula dal presente giudizio, non involgendo la pretesa di parte anche la costituzione di un rapporto con quale utilizzatore). CP_1
In particolare, secondo quanto allegato e documentato, il ricorrente era stato assunto dapprima con contratto del 01.04.2018 con termine al 30.06.2018, poi prorogato fino al 30.09.2018; quindi dal 01.11.2018 al 30.11.2018; dal 03.04.2019 al 30.09.2019, con proroga al 31.1.2020; dal 02.11.2020 al 31.1.2021 con proroga al 30.04.2021; dal 05.07.2021 al 30.09.2021 con proroga al 31.12.2021.
I contratti in contestazione sono stati stipulati nella vigenza del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81: il primo rientra nella disciplina che fissava, al primo comma dell'art. 19, la durata massima complessiva in 36 mesi. I successivi invece sono sottoposti alla suddetta disciplina come novellata : “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
6 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi…….
4………L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato”.
Il limite di durata massima fissato dalla legge, nella misura ritenuta ragionevole e tollerabile nella reiterazione dei rapporti a tempo determinato, all'evidenza è stato superato.
La sequenza, intervallata da brevi periodi, è incontestata e dimostra come l'utilizzo del ricorrente rispondesse ad esigenze non temporanee ma strutturali del servizio, rappresentando una presenza stabile nell'organico della società per provvedere ad un servizio rispetto al quale verosimilmente non sembra ci possano essere punte stagionali, incremento di esigenze, ovvero altre necessità contingenti. La quasi totalità dei contratti infatti richiama le esigenze temporanee non programmabili connesse a significativi incrementi dell'attività lavorativa in relazione all'affidamento da parte del Comune di Ischia delle aree adibite alla sosta dei veicoli, laddove è documentato che il contratto di servizi con l'Ente locale era stato registrato il 6-3- 2017 per una durata di mesi 60: non è dunque coerente con tale dato di fatto l'utilizzo, circa un anno dopo l'assunzione dell'appalto, dello strumento contrattuale in contestazione, e la sua successiva reiterazione negli anni a seguire, atteso che verosimilmente la società - dopo i primi mesi di adattamento ed organizzazione durante i quali poteva ammettersi il ricorso a risorse umane integrative a termine - avrebbe dovuto strutturare il servizio in maniera stabile, in ragione della lunga durata concordata con il committente.
L'indagine sulla causale dei contratti si estende anche alle proroghe, tutte redatte con formula generica ed insufficiente per consentire una seria verifica delle esigenze.
Con le clausole di questo tipo non è delimitato, con sufficiente precisione, l'ambito delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la cui peculiarità possa giustificare, nel citato quadro normativo, l'assunzione con apposizione del termine;
esse quindi non sono in linea con la ratio della disposizione, dettata affinché si possa effettuare una concreta ricognizione di quelle esigenze, obiettiva, puntuale e
7 dai parametri verificabili, al fine di reprimere fenomeni di abuso in termini di utilizzo sistematico e costante di personale generico precario per esigenze stabili..
La reiterazione di tale tipologia di contratti inficia definitivamente la tesi della riconducibilità dell'apposizione del termine ad esigenze temporanee effettive e consente di configurare un'ipotesi di ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per porre rimedio alla carenza strutturale di personale da adibire a mansioni rientranti nella ordinaria attività della società, in contrasto con le indicazioni della Corte di Giustizia.
5. Esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato, per quanto sopra esposto in punto di decadenza, devono esaminarsi le sole conseguenze economiche (ex art. 32 della legge 4 novembre 2010 o n. 183, successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81).
Nel caso di specie – per effetto della nullità dovuta alla causale ed all'abusiva reiterazione, avuto riguardo alla qualità delle parti, ai servizi affidati in appalto alla società da enti pubblici, alla durata del periodo di precariato - deve riconoscersi il risarcimento del danno in misura di OTTO (8) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai soli contratti a termine. Resta estraneo a tale valutazione il contratto di somministrazione stipulato con la Randstat evocato nella parte espositiva del ricorso soltanto quale indice rivelatore di un uso fraudolento degli strumenti di lavoro flessibile ma non costituente oggetto di richieste nelle conclusioni. Non è stato allegato né provato un maggior danno.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, va accolto per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, la va condannata, per Controparte_1
l'abusiva reiterazione dei contratti, al pagamento, in favore di di Parte_1 un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (euro €uro 1.595,42) per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza (cfr. C. Cass. 21969/2018).
6. La domanda relativa alle differenze retributiva rivendicate sul presupposto dell'applicazione di un CCNL non pertinente è da reputarsi infondata, sia pur per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo Giudice.
Il ricorrente, nel lamentare l'inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto all'art. 36 della Costituzione, aveva dedotto che la convenuta, a decorrere dal secondo contratto stipulato, aveva applicato erroneamente il CCNL Multiservizi, in luogo del CCNL Terziario.
Rileva il collegio che il ricorrente, sin dal secondo contratto, ha sottoscritto senza riserve le condizioni di assunzione contenenti l'espresso richiamo del CCNL, prestando il proprio consenso all'applicazione della normativa del Multiservizi.
Il rapporto tra le parti ha avuto esecuzione nel periodo dal 1.11.2018, anche in seguito alla stipula di ulteriori contratti del medesimo tenore e delle relative proroghe, senza che alcun rilievo venisse sollevato dal ricorrente che -si ribadisce
8 – non ha impugnato stragiudizialmente i contratti né ha dedotto il vizio delle relative clausole.
E' orientamento consolidato della S.C. che “Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass. Sez. L. n. 11372 dell'8/5/2008; Cass. Sez. L. n. 10002 del 29/7/2000; Cass. Sez. Un. n. 2665 16/1/1997; v. anche Cass. Sez. L. n. 26742 del 18/12/2014 e n. 24160 del 26/11/2015).
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole: nella specie la parti non solo hanno concordato l'applicazione del CCNL Multiservizi (e ribadito di volta in volta, all'atto di sottoscrizione di ciascuno contratto, il consenso sul punto) ma hanno anche attuato il rapporto nel pedissequo rispetto delle relative prescrizioni.
Le condizioni sopra descritte, di reiterato accordo scritto e di prolungata applicazione senza riserve delle clausole, forniscono evidenza della costante applicazione degli istituti del contratto collettivo in esame, in assenza di contestazione esplicita delle disposizioni che vengono in evidenza ai fini delle voci retributive qui rivendicate. Può dunque concludersi nel senso dell'adesione, anche tacita per comportamento concludente, al medesimo c.c.n.l.. di cui va affermata la vincolatività nell'intero suo contenuto, compresi gli istituti oggetto di domanda.
Inoltre la parte si è limitata ad effettuare un raffronto di singole voci retributive, rilevando che il CCNL terziario prevedeva come paga oraria i seguenti elementi: minimo base 6,50274; Indennità di contingenza;
Terzo elemento Nume_1 provinciale 0,01232 il tutto per un totale di paga oraria di €uro 9,63542, mentre il CCNL Multiservizi prevede una paga oraria composta dai seguenti elementi: Minimo base;
Indennità di contingenza 2,97087; Terzo elemento Nume_2 provinciale 0,05971. Il tutto per un totale di retribuzione oraria di €uro 6,84104.
Manca un raffronto del trattamento economico-normativo complessivo, per come disciplinato nell'uno e nell'altro CCNL, al fine di desumere, all'esito della comparazione, la prova dell'applicazione al ricorrente di un trattamento economico complessivamente deteriore in concreto rispetto a quello previsto dal Terziario.
9 In considerazione del complessivo esito della lite e dell'accoglimento molto limitato del ricorso, le spese del doppio grado di giudizio sono compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di di un'indennità onnicomprensiva pari ad 8 (OTTO) Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione (pari ad € 1.595,42) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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