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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2265/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, AR RE, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2265/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata l'[...] a [...] (U.S.A.); Parte_1
Jr., nato il [...] a [...] (U.S.A.), in proprio e Persona_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
III, nato il [...] a [...] (U.S.A.), e Pt_1 Persona_1
nata il [...] a [...] (U.S.A.); Parte_2
pagina 1 di 9 , nato il [...] ad [...] (U.S.A.); Parte_3
, nata l'[...] a [...] (U.S.A.); Parte_4
, nata il [...] a [...] (U.S.A.); Persona_2 nata il [...] a [...] (U.S.A.), in proprio e nella qualità di genitore Persona_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata il [...] a [...] (U.S.A.); Persona_4 con il patrocinio dell'avv. Antonio Rossi del foro di Salerno, p.e.c.: Email_1 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, domiciliano
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana Persona_5 nata il [...] nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB), successivamente traferitasi negli Stati Uniti d'America; costei, il 30.06.1924, aveva contratto matrimonio con , cittadino italiano nato il [...] Persona_6
(naturalizzatosi statunitense il 19.04.1943); dall'unione dei due era nata, il 22.09.1929, la figlia;
questa aveva sposato il Persona_7 CP_2
27.04.1957 e dalla loro unione nascevano l'8.02.1959 le ricorrenti Parte_5
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi e Parte_1
il 10.04.1960; Persona_2
pagina 2 di 9 - da coniugatasi con il Parte_1 Persona_1
13.04.1985, erano poi nati i ricorrenti il 16.03.1992, Parte_3
l'11.11.1994 e il 15.06.1988; Parte_4 Persona_8 quest'ultimo si era unito in matrimonio con il 2.04.2016 e dalla loro Persona_9 unione erano nati i ricorrenti il 4.05.2018 e Persona_10 Parte_2
il 10.01.2022;
[...]
- da , coniugatasi con il 15.08.1981, era nata il Persona_2 Persona_11
15.03.1984 la ricorrente dall'unione di quest'ultima con Persona_3 [...] ra nata il [...] la ricorrente Pt_6 Persona_4
- che aveva acquisito la cittadinanza statunitense per Persona_5 effetto della naturalizzazione del marito (avvenuta l'19.04.1943), secondo la normativa allora vigente negli USA, senza mai rinunciare espressamente alla cittadinanza italiana, così trasmettendo iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria discendenza ex art. 1, c. 1, l. n. 91/1992;
- trattandosi di trasmissione per linea materna in epoca anteriore all'1.01.1948, il riconoscimento deve avvenire in sede giurisdizionale, alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 e dell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, nn. 4466 e 4467 del 2009.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha pagina 3 di 9 inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente , cittadina italiana Persona_5 nata il [...] nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB). si era trasferita negli Per_12
Stati Uniti d'America ed ivi si era sposata, il 30.06.1924, con Persona_6
, cittadino italiano (naturalizzatosi statunitense il 19.04.1943), dall'unione dei due, il
[...]
22.09.1929, era nata , dando inizio alla linea di discendenza in Persona_7 esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_5 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”). Non può invece essere desunta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da pagina 4 di 9 rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a Sezioni Unite n. 25317 e n. 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta non ha Persona_5 mai compiuto alcun atto volontario di rinuncia alla cittadinanza italiana, avendo acquisito la cittadinanza statunitense unicamente per effetto della naturalizzazione del marito in data 19.04.1943, secondo la normativa Persona_6 statunitense allora vigente, senza che fosse richiesta né possibile una manifestazione di volontà in tal senso.
Tale circostanza, pertanto, non osta all'accoglimento della presente domanda.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure Persona_5 sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_5 Persona_7
- da a (successivamente al Persona_7 Parte_5 matrimonio passata a chiamarsi ) e;
Parte_1 Persona_2
- da a , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
Persona_8
- da a e;
Persona_8 Persona_10 Parte_2
- da a Persona_2 Persona_3
- da Persona_3 Persona_4
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo pagina 5 di 9 dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01). pagina 6 di 9 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava alla figlia (nata nel Persona_5 Persona_7
1929), sulla quale trova applicazione l'interpretazione estensiva che le Sezioni Unite hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983; né in relazione alle ulteriori trasmissioni da alle figlie e Persona_7 Parte_1 [...]
, nonché da queste ultime due rispettivamente ai figli della prima Per_2 Persona_8
e ed alla figlia della seconda
[...] Parte_3 Parte_4
FUCHS e da quest'ultima alla figlia tutte verificatesi dopo Per_3 Persona_4
l'entrata in vigore della Costituzione.
Parimenti non vi sono condizioni preclusive in relazione alla trasmissione da Persona_1
Jr. ai figli III e , avvenuta per parte di
[...] Persona_1 Parte_2 padre.
In particolare, non può ritenersi che l'ava indicata dai ricorrenti, prima dell'19.04.1943 - data della naturalizzazione statunitense del marito - abbia Persona_6 perso la cittadinanza italiana per essersi sposata, il 30.06.1924, quindi prima dell'entrata in vigore della Costituzione e nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino poi naturalizzatosi straniero. Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quanto risulta dai documenti allegati - non ha compiuto alcun atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
In relazione alle ultime trasmissioni di cittadinanza per parte di madre non si pongono questioni giuridiche, poiché tutte si collocano in epoca successiva all'1.01.1948. Per tali passaggi trovano, infatti, piena applicazione le sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
pagina 7 di 9 Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la piena legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, infatti, in data anteriore all'1.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza - quella da Persona_5 alla figlia - dalla quale sarebbe verosimilmente disceso il rigetto Persona_7 della domanda qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4466/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983 devono estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Ne consegue che i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del Controparte_1 competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2265/2024 R.G., così provvede: pagina 8 di 9 1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
AR RE
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, AR RE, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2265/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata l'[...] a [...] (U.S.A.); Parte_1
Jr., nato il [...] a [...] (U.S.A.), in proprio e Persona_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
III, nato il [...] a [...] (U.S.A.), e Pt_1 Persona_1
nata il [...] a [...] (U.S.A.); Parte_2
pagina 1 di 9 , nato il [...] ad [...] (U.S.A.); Parte_3
, nata l'[...] a [...] (U.S.A.); Parte_4
, nata il [...] a [...] (U.S.A.); Persona_2 nata il [...] a [...] (U.S.A.), in proprio e nella qualità di genitore Persona_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata il [...] a [...] (U.S.A.); Persona_4 con il patrocinio dell'avv. Antonio Rossi del foro di Salerno, p.e.c.: Email_1 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, domiciliano
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana Persona_5 nata il [...] nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB), successivamente traferitasi negli Stati Uniti d'America; costei, il 30.06.1924, aveva contratto matrimonio con , cittadino italiano nato il [...] Persona_6
(naturalizzatosi statunitense il 19.04.1943); dall'unione dei due era nata, il 22.09.1929, la figlia;
questa aveva sposato il Persona_7 CP_2
27.04.1957 e dalla loro unione nascevano l'8.02.1959 le ricorrenti Parte_5
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi e Parte_1
il 10.04.1960; Persona_2
pagina 2 di 9 - da coniugatasi con il Parte_1 Persona_1
13.04.1985, erano poi nati i ricorrenti il 16.03.1992, Parte_3
l'11.11.1994 e il 15.06.1988; Parte_4 Persona_8 quest'ultimo si era unito in matrimonio con il 2.04.2016 e dalla loro Persona_9 unione erano nati i ricorrenti il 4.05.2018 e Persona_10 Parte_2
il 10.01.2022;
[...]
- da , coniugatasi con il 15.08.1981, era nata il Persona_2 Persona_11
15.03.1984 la ricorrente dall'unione di quest'ultima con Persona_3 [...] ra nata il [...] la ricorrente Pt_6 Persona_4
- che aveva acquisito la cittadinanza statunitense per Persona_5 effetto della naturalizzazione del marito (avvenuta l'19.04.1943), secondo la normativa allora vigente negli USA, senza mai rinunciare espressamente alla cittadinanza italiana, così trasmettendo iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria discendenza ex art. 1, c. 1, l. n. 91/1992;
- trattandosi di trasmissione per linea materna in epoca anteriore all'1.01.1948, il riconoscimento deve avvenire in sede giurisdizionale, alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 e dell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, nn. 4466 e 4467 del 2009.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha pagina 3 di 9 inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente , cittadina italiana Persona_5 nata il [...] nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB). si era trasferita negli Per_12
Stati Uniti d'America ed ivi si era sposata, il 30.06.1924, con Persona_6
, cittadino italiano (naturalizzatosi statunitense il 19.04.1943), dall'unione dei due, il
[...]
22.09.1929, era nata , dando inizio alla linea di discendenza in Persona_7 esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_5 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”). Non può invece essere desunta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da pagina 4 di 9 rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a Sezioni Unite n. 25317 e n. 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta non ha Persona_5 mai compiuto alcun atto volontario di rinuncia alla cittadinanza italiana, avendo acquisito la cittadinanza statunitense unicamente per effetto della naturalizzazione del marito in data 19.04.1943, secondo la normativa Persona_6 statunitense allora vigente, senza che fosse richiesta né possibile una manifestazione di volontà in tal senso.
Tale circostanza, pertanto, non osta all'accoglimento della presente domanda.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure Persona_5 sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_5 Persona_7
- da a (successivamente al Persona_7 Parte_5 matrimonio passata a chiamarsi ) e;
Parte_1 Persona_2
- da a , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
Persona_8
- da a e;
Persona_8 Persona_10 Parte_2
- da a Persona_2 Persona_3
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È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo pagina 5 di 9 dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01). pagina 6 di 9 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava alla figlia (nata nel Persona_5 Persona_7
1929), sulla quale trova applicazione l'interpretazione estensiva che le Sezioni Unite hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983; né in relazione alle ulteriori trasmissioni da alle figlie e Persona_7 Parte_1 [...]
, nonché da queste ultime due rispettivamente ai figli della prima Per_2 Persona_8
e ed alla figlia della seconda
[...] Parte_3 Parte_4
FUCHS e da quest'ultima alla figlia tutte verificatesi dopo Per_3 Persona_4
l'entrata in vigore della Costituzione.
Parimenti non vi sono condizioni preclusive in relazione alla trasmissione da Persona_1
Jr. ai figli III e , avvenuta per parte di
[...] Persona_1 Parte_2 padre.
In particolare, non può ritenersi che l'ava indicata dai ricorrenti, prima dell'19.04.1943 - data della naturalizzazione statunitense del marito - abbia Persona_6 perso la cittadinanza italiana per essersi sposata, il 30.06.1924, quindi prima dell'entrata in vigore della Costituzione e nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino poi naturalizzatosi straniero. Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quanto risulta dai documenti allegati - non ha compiuto alcun atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
In relazione alle ultime trasmissioni di cittadinanza per parte di madre non si pongono questioni giuridiche, poiché tutte si collocano in epoca successiva all'1.01.1948. Per tali passaggi trovano, infatti, piena applicazione le sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
pagina 7 di 9 Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la piena legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, infatti, in data anteriore all'1.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza - quella da Persona_5 alla figlia - dalla quale sarebbe verosimilmente disceso il rigetto Persona_7 della domanda qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4466/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983 devono estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Ne consegue che i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del Controparte_1 competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2265/2024 R.G., così provvede: pagina 8 di 9 1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
AR RE
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