Art. 5. Spese ammissibili alle agevolazioni 1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali spese possono riguardare:
a) studi di fattibilita', progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10 per cento del programma di investimenti;
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualita', certificazione di qualita', ricerca e sviluppo;
c) le opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica;
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robottizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.
2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale puo' concedere contributi a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione dalla data dell'ultima fattura del progetto alla data termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di attivita' non superiore a due anni.
3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi.
Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai rimborsi ai soci.
4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilita' economicofinanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.
5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda; non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.
6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.
7. L'amministrazione comunale puo' prevedere la concessione di contributi, nel limite di cui all'art. 4, comma 1, per acquisto di beni con locazione finanziaria.
a) studi di fattibilita', progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10 per cento del programma di investimenti;
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualita', certificazione di qualita', ricerca e sviluppo;
c) le opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica;
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robottizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.
2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale puo' concedere contributi a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione dalla data dell'ultima fattura del progetto alla data termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di attivita' non superiore a due anni.
3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi.
Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai rimborsi ai soci.
4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilita' economicofinanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.
5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda; non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.
6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.
7. L'amministrazione comunale puo' prevedere la concessione di contributi, nel limite di cui all'art. 4, comma 1, per acquisto di beni con locazione finanziaria.