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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8338 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14493/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/04/2025 da ata a MILANO (MI) il 01/09/1973Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]110/C 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. PALLINI LORENA
ATTORE
Nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]110/C 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. TRAMIS DANIEL
CONVENUTO Con comunicazione all' Controparte_2 MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8.5.2025 e 9.5.2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI ( accordi raggiunti all'ideina ex art. 473bis.21 c.p.c. del 21.10.2025)
Affidamento condiviso con residenza anagrafica presso la madre conferma della regolamentazione in essere, 2 settimane in agosto e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a pasqua ad anni alternati;
350 euro mensili oltre al 50% delle spese extra di cui alle linee guida del giugno 2025 assegno unico universale al 100% alla signora Pt 1
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte 1 e intercorsa dal 2011 al 2024
Dalla loro unione è nata il [...] Per 1 riconosciuta da entrambi i genitori
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/04/2025 a chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla minore con affidamento condiviso della stessa, collocamento presso di sé, regolamentazione del diritto di visita in favore del padre stabilendo che lo stesso fosse tenuto a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento della minore l'importo di € 700,00 oltre al 70% delle spese extra assegno alla medesima riferibili
Controparte 1 si è costituito in giudizio e, aderendo alla richiesta di affidamento condiviso di Per 1 ha chiesto che la stessa potesse frequentare i genitori per tempi sostanzialmente paritetici con onere per entrambi i genitori di provvedere in via diretta al suo mantenimento con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata ha chiesto che venisse contenuto in € 200,00 mensili l'assegno indiretto per il mantenimento di Per_1
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21.10.2025 nel corso della quale le parti venivano sentite dal Giudice Delegato rendendo le loro dichiarazioni, le stesse dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi:
Affidamento condiviso con residenza anagrafica presso la madre conferma della regolamentazione in essere (ossia il padre potrà tenere con sé Per 1 a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì' mattina e 2 giorni infrasettimanali il mercoledì' e giovedì nel fine settimana che terminano con il we di spettanza materna e il lunedì e martedì nei we che terminano con quelli di spettanza paterna).
2 settimane in agosto e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio a pasqua ad anni alternati;
350 euro mensili oltre al 50% delle spese extra di cui alle linee guida del giugno 2025 assegno unico universale al 100% alla signora Pt 1
Spese di lite compensate.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
21.10.2025 pochi giorni fa- nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per 1
Detti accordi possono, pertanto, essere ratificati e fatti propri dal Collegio.
Di conseguenza Per_1 sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via preferenziale - ai fini delle residenza anagrafica- presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé Per 1 a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì' mattina con riaccompagnamelo a scuola, e 2 giorni infrasettimanali il mercoledì' e giovedì (con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei fine settimana che terminano con il we di spettanza materna e il lunedì e martedì ( con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei we che terminano con quelli di spettanza paterna.
2 settimane in agosto ( alternando le prime 2 settimane o la terza e quarta settimana) e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze scolastiche estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alternati per le interesse vacanze scolastiche pasquali a pasqua ad anni alternati;
Quanto ai profili economici, il sig. CP_1 verserà alla sig.ra Pt 1 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento di Per 1 350 euro mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025
L'assegno unico universale spetterà al 100% alla signora Pt 1
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14493 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dispone che la minore Per 1 sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via preferenziale – ai fini delle residenza anagrafica- presso la madre.-
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamelo a scuola, e 2 giorni infrasettimanali ossia il mercoledì' e giovedì ( con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei fine settimana che terminano con il fine settimana di spettanza materna e il lunedì e martedì ( con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei fine settimana che terminano con quelli di spettanza paterna.
2 settimane in agosto ( alternando di anno in anno le prime 2 settimane o la terza e quarta
-
settimana) e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze scolastiche estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
-
ad anni alternati per le interesse vacanze scolastiche pasquali a pasqua ad anni alternati;
3) Dispone che il sig. CP_1 versi alla sig.ra Pt 1 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento di Per 1 € 350 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'ottobre 2026 ( base di calcolo ottobre 2025) -oltre al
50% delle spese extra di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno
2025 qui ritrascritte: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4) Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla signora Pt 1
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/04/2025 da ata a MILANO (MI) il 01/09/1973Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]110/C 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. PALLINI LORENA
ATTORE
Nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]110/C 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. TRAMIS DANIEL
CONVENUTO Con comunicazione all' Controparte_2 MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8.5.2025 e 9.5.2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI ( accordi raggiunti all'ideina ex art. 473bis.21 c.p.c. del 21.10.2025)
Affidamento condiviso con residenza anagrafica presso la madre conferma della regolamentazione in essere, 2 settimane in agosto e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a pasqua ad anni alternati;
350 euro mensili oltre al 50% delle spese extra di cui alle linee guida del giugno 2025 assegno unico universale al 100% alla signora Pt 1
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte 1 e intercorsa dal 2011 al 2024
Dalla loro unione è nata il [...] Per 1 riconosciuta da entrambi i genitori
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/04/2025 a chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla minore con affidamento condiviso della stessa, collocamento presso di sé, regolamentazione del diritto di visita in favore del padre stabilendo che lo stesso fosse tenuto a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento della minore l'importo di € 700,00 oltre al 70% delle spese extra assegno alla medesima riferibili
Controparte 1 si è costituito in giudizio e, aderendo alla richiesta di affidamento condiviso di Per 1 ha chiesto che la stessa potesse frequentare i genitori per tempi sostanzialmente paritetici con onere per entrambi i genitori di provvedere in via diretta al suo mantenimento con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata ha chiesto che venisse contenuto in € 200,00 mensili l'assegno indiretto per il mantenimento di Per_1
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21.10.2025 nel corso della quale le parti venivano sentite dal Giudice Delegato rendendo le loro dichiarazioni, le stesse dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi:
Affidamento condiviso con residenza anagrafica presso la madre conferma della regolamentazione in essere (ossia il padre potrà tenere con sé Per 1 a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì' mattina e 2 giorni infrasettimanali il mercoledì' e giovedì nel fine settimana che terminano con il we di spettanza materna e il lunedì e martedì nei we che terminano con quelli di spettanza paterna).
2 settimane in agosto e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio a pasqua ad anni alternati;
350 euro mensili oltre al 50% delle spese extra di cui alle linee guida del giugno 2025 assegno unico universale al 100% alla signora Pt 1
Spese di lite compensate.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
21.10.2025 pochi giorni fa- nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per 1
Detti accordi possono, pertanto, essere ratificati e fatti propri dal Collegio.
Di conseguenza Per_1 sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via preferenziale - ai fini delle residenza anagrafica- presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé Per 1 a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì' mattina con riaccompagnamelo a scuola, e 2 giorni infrasettimanali il mercoledì' e giovedì (con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei fine settimana che terminano con il we di spettanza materna e il lunedì e martedì ( con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei we che terminano con quelli di spettanza paterna.
2 settimane in agosto ( alternando le prime 2 settimane o la terza e quarta settimana) e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze scolastiche estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alternati per le interesse vacanze scolastiche pasquali a pasqua ad anni alternati;
Quanto ai profili economici, il sig. CP_1 verserà alla sig.ra Pt 1 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento di Per 1 350 euro mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025
L'assegno unico universale spetterà al 100% alla signora Pt 1
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14493 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dispone che la minore Per 1 sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via preferenziale – ai fini delle residenza anagrafica- presso la madre.-
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamelo a scuola, e 2 giorni infrasettimanali ossia il mercoledì' e giovedì ( con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei fine settimana che terminano con il fine settimana di spettanza materna e il lunedì e martedì ( con pernottamento e riaccompagnamelo a scuola la mattina successiva) nei fine settimana che terminano con quelli di spettanza paterna.
2 settimane in agosto ( alternando di anno in anno le prime 2 settimane o la terza e quarta
-
settimana) e una ulteriore settimana durante le ulteriori vacanze scolastiche estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
-
ad anni alternati per le interesse vacanze scolastiche pasquali a pasqua ad anni alternati;
3) Dispone che il sig. CP_1 versi alla sig.ra Pt 1 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento di Per 1 € 350 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'ottobre 2026 ( base di calcolo ottobre 2025) -oltre al
50% delle spese extra di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno
2025 qui ritrascritte: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4) Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla signora Pt 1
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai