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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2021 + 2253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1866/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIULIA TRONCONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE nella causa 1866/21 contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. , in proprio e nella C.F._2 CP_3 C.F._3 qualità di eredi legittimi di , nata a [...] l'[...] e deceduta Persona_1 in data 6.11.2016, nonché (C.F. ), con il Controparte_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. FILIPPO BUSONI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI e APPELLANTI nella causa 2253/23
e nei confronti di
C.F. ) Controparte_5 C.F._5
(C.F. ) Controparte_6 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
Per Vittoria:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di RE, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 2679/2021 non notificata ed emessa in data 19.10.2021 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di RE,
- dichiarare che il danno biologico terminale da morte è carente di prova quanto alla sussistenza del nesso di causa fra il sinistro ed il decesso della SI.ra e PE conseguentemente dichiarare congrua e satisfattorea la somma di €. 30.000,00 corrisposta agli eredi alla prima udienza a titolo di risarcimento del danno alla persona;
- Si chiede inoltre che i SIg.ri e siano CP_1 CP_2 CP_3 condannati a ripetere e restituire quanto percepito e/o quanto percepito in eccesso nell'ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado.
- Vinte le spese di lite”.
Voglia altresì codesta Ecc.ma Corte di Appello di RE (quanto al procedimento riunito
R.G. 2253/2023), ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere il gravame proposto dai SIg.ri e e dalla SI.ra e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 confermare la sentenza 1051/2023.
Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria la comparente si oppone alle richieste”
Per i sigg. CP_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE:
a) in relazione alla causa RG 1866/2021 (appellante : Parte_1 respingere il gravame, dichiarando l'appello inammissibile ovvero, ma in subordine, infondato. Con vittoria di spese ed onorari e distrazione a favore dello scrivente;
b) in relazione alla causa RG 2253/2023 (appellanti gli odierni concludenti): nel merito, dichiarare i convenuti tenuti in solido tra loro e quindi condannarli a pagare: in tesi ritenendo i danni conseguenza del fatto evento ed in ipotesi ritenendo i danni medesimi conseguenza della perdita delle chance di guarigione, per i titoli indicati appresso, i seguenti importi:
(marito) €. 263.340,00 iure proprio. CP_1
(figlio convivente) €. 263.340,00 iure proprio. CP_2
(figlio non convivente) €. 225.340,00 iure proprio. CP_3
(sorella non convivente) €. 103.455,00 (iure proprio). Controparte_4
O quelle diverse maggiori o minori somme che venissero dimostrate o in subordine venissero riconosciute di giustizia, in ogni caso:
2 In oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della notifica Pt_2 dell'atto di citazione al saldo per ogni singola posta.
In ipotesi oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal giorno del sinistro al giorno del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede che il CTU della seconda perizia Dr. sia chiamata a Persona_2 chiarimenti.
Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze.
1. D.c.v. se la SI.ra prima dell'incidente del 12.2.2016 ha mai sofferto Persona_1 di stati di ansia, di depressione o di tachicardia.
2. D.c.v. che la SI.ra odierna attrice e sorella della defunta Controparte_4 Persona_1
era solita avere con quest'ultima una frequentazione quotidiana, fin dalla giovane
[...] età.
3. D.c.v. che le due sorelle erano solite trascorrere i fine settimana assieme ai propri congiunti.
4. D.c.v. che tra le due sorelle vi è sempre stato un rapporto affiatato ed armonico.
5. D.c.v. che le due sorelle hanno sempre gestito in modo armonioso e pacifico la comproprietà della casa in campagna.
6. D.c.v. che la SI.ra era solita sentirsi quotidianamente con il figlio Persona_1
. CP_3
7. D.c.v. che era solito trascorrere i fine settimana nella casa dei propri CP_3 genitori.
8. D.c.v. che la SI.ra si è sempre occupata della gestione della casa familiare, era PE lei che curava le incombenze domestiche e quelle familiari, era lei che si occupava pure della gestione economica della vita familiare.
9. D.c.v. che la SI.ra nell'anno 1993, lasciò il proprio posto di lavoro e Persona_1 decise di dedicarsi completamente alla famiglia, all'educazione dei figli e alla loro crescita sia personale che scolastica prima, e professionale poi.
10. D.c.v. che nell'ultimo periodo antecedente il decesso, in concomitanza con il secondo ricovero in ospedale, è emersa nella una forte ed ulteriore sofferenza d'animo PE derivante anche dalla consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
11. D.c.v. che nel periodo indicato nel precedente capitolo, più volte, la SI.ra le ha PE confidato che la sua vita era giunta alla fine e che era convinta che non avrebbe potuto partecipare al matrimonio del figlio (già fissato per il mese di luglio 2017).” CP_2
3 OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 2679/2021 (non definitiva) e n. 1051/23
(definitiva) del Tribunale di RE, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, e , in proprio e nella qualità di eredi legittimi di CP_1 CP_2 CP_3
, nonché avevano convenuto innanzi al Tribunale di Persona_1 Controparte_4
RE , in qualità di conducente, , in qualità di Controparte_6 Controparte_8 proprietario, e , in qualità di assicuratore, della vettura che in Parte_1 data 12.2.2016 aveva investito violentemente sulle strisce pedonali , Persona_1 rispettivamente moglie, madre e sorella dei medesimi. Avevano esposto che a seguito dell'urto la loro congiunta aveva riportato una contusione polmonare ed una frattura femorale e che le sue condizioni erano andate via via a peggiorare fino a giungere al decesso avvenuto nove mesi dopo, in data 6.11.2016; in particolare, avevano dedotto che la medesima, a causa del sinistro, non aveva potuto usufruire dei trattamenti diagnostici e terapeutici utili ad indagare e curare una neoformazione sottocostale che l'aveva condotta alla morte, di talché sussisteva un collegamento causale fra le lesioni derivate dal sinistro stradale e il decesso. Dunque, avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, per spese mediche, e non patrimoniali, iure successionis (biologico terminale e morale della vittima primaria), tenuto conto dei nove mesi di sopravvivenza,
e iure proprio, da perdita della congiunta, madre, sorella e coniuge.
e erano rimasti contumaci, mentre s'era costituita, non CP_6 CP_8 Pt_1 contestando la responsabilità dell'assicurato per il sinistro, ma contestando il nesso di causa tra il sinistro e la morte del pedone;
specificamente, aveva dedotto che la morte era dipesa dalla recidiva di una patologia tumorale (carcinoma), per la quale la era PE stata già operata al seno nel 2012, e che, se il sinistro poteva aver determinato l'impossibilità di accesso alle cure radioterapiche, comunque quella radioterapia non avrebbe potuto impedire la morte, stante le metastasi insorte.
Con sentenza non definitiva n. 2679/2021, il tribunale, espletata una ctu medico-legale, ha liquidato il danno patrimoniale, ovvero le spese sostenute da , coniuge, CP_1 per spese sanitarie, nonché il danno biologico terminale da morte subìto dalla SI.ra
, quantificandolo in € 1.500,00 al giorno per 200 giorni di inabilità Persona_1 assoluta, per complessivi € 300.000,00 (dunque 100.000,00 per ciascuno degli eredi, coniuge e due figli), motivando che si trattava di inabilità temporanea assoluta esitata in morte, posto che il ctu aveva attribuito al sinistro un'efficienza causale di 2/3, rispetto
4 alla morte, e che quindi era infondata la pretesa dell'assicuratore di liquidare un danno intermittente, ovvero un danno rapportato ad un'invalidità permanente seguita da un decesso intervenuto per altre cause. Ha al contempo rimesso la causa sul ruolo per un approfondimento del caso con esperto in oncologia, al fine di stabilire se la terapia omessa dopo il sinistro avrebbe salvato la vita della al fine di decidere della PE domanda risarcitoria iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
Tale sentenza, per il capo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, è stata impugnata da , che ha rilevato: Pt_1
I. la contraddittorietà della decisione, che aveva liquidato il danno iure hereditario come danno biologico terminale, nel presupposto che la lesione dell'integrità fisica fosse esitata nella morte, quando, al contempo, il giudice aveva riconosciuto che la controversia aveva necessità di essere ulteriormente istruita circa l'aspetto centrale del giudizio - ovvero la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso - senza rendersi conto che tale questione era rilevante anche per la liquidazione del danno non patrimoniale iure successionis;
II. l'incongruenza della determinazione di una diaria per il danno biologico terminale di € 2.500,00, senza motivazione alcuna, se non per un generico riferimento ad una non meglio precisata giurisprudenza.
Tale giudizio di secondo grado ha preso il numero di ruolo 1866/21 e i danneggiati si sono in esso costituiti chiedendo il rigetto dell'impugnazione, mentre e CP_8 CP_6 sono rimasti contumaci anche in appello.
Nelle more del giudizio d'impugnazione, è intervenuta la sentenza definitiva n. 1051/23, che ha escluso che la morte della congiunta degli attori fosse imputabile al sinistro, respingendo dunque la domanda risarcitoria per lesione del rapporto parentale, e riconosciuto però un ulteriore danno agli attori iure hereditatis, che ha liquidato nella somma di euro 70.000,00, per lesione della libertà di di autodeterminarsi Persona_1 nell'ultima fase della sua vita essendo essa impedita “nel vivere i suoi ultimi mesi come avrebbe voluto, levandosi gli ultimi desideri e vivendo in un modo migliore;
d'altra parte
(la camminava con le sue gambe e faceva una vita normale prima del sinistro per PE cui si potrebbe configurare un ventaglio di possibili attività divenute impossibili”.
e nonché hanno appellato tale CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 sentenza, facendo valere i seguenti motivi:
I Motivo. Violazione del ne bis in idem: il giudice di primo grado con la sentenza parziale n. 2679/2021 nel liquidare il danno biologico terminale aveva accertato che l'evento morte era stato provocato dalle lesioni riportate nel sinistro;
tale profilo non era
5 stato oggetto di specifico gravame da parte di nel proprio atto Parte_1
d'appello e dunque era divenuto incontrovertibile;
II . In via subordinata, erroneità della sentenza definitiva per non aver CP_9 ritenuto il sinistro causa della morte: la prima ctu a firma della dott.ssa aveva CP_10 affermato che il trauma aveva scompensato in modo preponderante l'equilibrio cardio- respiratorio della paziente e che pertanto la morte della sig. seppur Persona_1 imputabile a cause multifattoriali, verosimilmente era stata concausata anche dalle conseguenze delle lesioni riportate in seguito all'investimento del 12 febbraio 2016, lesioni da ritenersi concause predominanti sull'exitus finale, almeno nella misura di 2/3; anche la seconda ctu, redatta dall'oncologa dott.ssa aveva evidenziato che R_
l'incidente stradale aveva precluso un approccio diagnostico-terapeutico tempestivo “che avrebbe ridotto le dimensioni della massa tumorale”, in rari casi fino alla scomparsa, e che da ciò sarebbe conseguito un allungamento della sopravvivenza complessiva mediana della paziente in termini di mesi (in casi sporadici di anni). Inoltre, il primo giudice aveva omesso d'indagare sul danno da perdita di chances, sicuramente ravvisabile in via subordinata.
III Motivo. I danni risarcibili: accertato che la morte della SI.ra era Persona_1 stata causata dalle lesioni riportate nel sinistro, la sentenza impugnata era errata per aver negato agli attori i danni da essi invocati iure proprio, per la perdita del congiunto.
Gli appellati hanno quindi concluso affinché questa Corte riconoscesse a CP_1
(marito), la somma di € 263.340,00 iure proprio;
a (figlio convivente), la CP_2 somma di € 263.340,00 iure proprio; a (figlio non convivente), la somma di CP_3
€ 225.340,00 iure proprio; a (sorella non convivente), la somma di €. Controparte_4
103.455,00 iure proprio.
e sono rimasti contumaci anche in questo giudizio, mentre CP_8 CP_6
l'assicuratore appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Tale secondo giudizio d'appello ha preso il numero di ruolo 2253/23, ed è stato riunito al primo.
Mutato il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 13.12.2024, rilevando che, mentre nella causa 1866/21
[...]
aveva citato in giudizio, oltre ai congiunti di , attori Parte_1 Persona_1 in primo grado, anche e rispettivamente Controparte_6 Controparte_8 conducente e proprietario del mezzo, nella causa riunita 2253/23, , CP_1 [...]
e avevano citato in giudizio soltanto CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , non anche , salvo però poi Parte_1 Controparte_8 Controparte_6 concludere per la condanna di tutti i convenuti a risarcire loro il danno iure proprio, per la
6 perdita della congiunta (senza chiarire se si riferissero ai soggetti da loro convenuti in primo grado e/o convenuti da in appello, o ai soggetti da loro convenuti in Pt_1 appello) e in comparsa conclusionale in appello espressamente domandato la condanna solidale di , e . Questa Corte ha quindi revocato la dichiarazione Pt_1 CP_6 CP_8 di contumacia di nella causa riunita e, ritenuto che il contegno degli appellanti CP_6 avesse determinato dubbi ed incertezze in merito all'ampiezza della loro CP_7 impugnazione, ha assegnato ai medesimi un termine perentorio per chiarire la propria domanda e, qualora essi avessero inteso rivolgere la loro impugnazione anche nei confronti di , per notificare al medesimo atto di citazione in Controparte_6 rinnovazione.
Gli appellanti hanno integrato il contraddittorio nei confronti di CP_7 CP_6
notificando al medesimo atto di citazione in appello in rinnovazione, col quale
[...] ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale
(o da perdita di chances di sopravvivenza), e questi è rimasto contumace.
Dunque, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa (avente ad oggetto i due appelli riuniti)
è stata trattenuta in decisione con ordinanza 13.5.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità CP_7 dell'impugnazione di , ex art. 342 c.p.c., deducendo che l'appellante non aveva Pt_1 impugnato nel merito la sentenza parziale di primo grado, né affermato che essa era errata, ma semplicemente che era contraddittoria, e non aveva in particolare contestato che la morte della loro congiunta fosse stata causata dalle lesioni riportate nel sinistro, né la quantificazione del danno accertato in sentenza. Infine, non aveva neppure indicato una diversa ricostruzione fattuale da contrapporre a quella del tribunale.
Tale eccezione è infondata.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum,
7 formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come ben si desume dal fatto che gli appellati hanno preso chiara posizione sui motivi d'impugnazione.
Non è poi affatto vero che si sia limitata a rilevare la contraddittorietà della Pt_1 sentenza;
essa ha sì rilevato che inopinatamente il tribunale, pur ammettendo di non essere in grado di decidere in merito al nesso di causalità fra il sinistro e il decesso della tanto da dover rimettere la causa sul ruolo per un approfondimento peritale, aveva PE comunque liquidato un danno terminale che presupponeva proprio l'esistenza di quel nesso, ma ha anche chiaramente propeso per una ricostruzione che escludeva la sussistenza di tale nesso, tanto da concludere affinché questa Corte dichiarasse che il danno biologico terminale da morte era carente di prova quanto alla sussistenza del nesso di causa fra il sinistro ed il decesso della de cuius (v. p. 12 dell'atto d'appello). Al contempo, ha espressamente contestato la quantificazione del danno in oggetto, deducendo che essa era arbitraria ed immotivata.
3. Il perimetro della decisione.
Fin dal primo grado, è incontestato che il sinistro oggetto di causa sia interamente ascrivibile a responsabilità dei convenuti in primo grado (conducente, proprietario ed assicuratore dell'auto che aveva investito la congiunta degli attori).
Non è poi stata oggetto d'impugnazione da parte di la liquidazione del danno Pt_1 patrimoniale in favore degli attori, che è dunque divenuta definitiva.
Il punto centrale della presente controversia - sia in relazione all'appello di Pt_1 avverso la sentenza non definitiva che in relazione all'appello dei congiunti della sig. avverso la sentenza definitiva - è piuttosto rappresentato Persona_1 dall'accertamento della sussistenza, o non, del nesso di causalità fra il sinistro e l'evento morte.
In particolare, il tribunale, con la sentenza non definitiva n. 2679/2021 impugnata da
, ha: Pt_1 CP_1
prima affermato che: “Tanto premesso, si rileva che la dott.ssa ha riferito che la donna - di anni 67 al momento del sinistro del febbraio 2016 – ancor prima nell'anno 2013 aveva subito una
8 quadrantectomia SE mammella sinistra e svuotamento ascellare omolaterale per neoplasia bifocale (K duttale infiltrante e K duttale in situ) + trattamento radioterapico postoperatorio e terapia ormonale per 5 anni, in follow-up oncologico con riscontro di neoformazione sovraclaveare sinistra (come riportato nella cartella clinica degenza ortopedia e chirurgia in data 13 febbraio 2016 ove venne segnalato l'ultimo controllo onco-ematologico eseguito l'8.02.2016. La ctu riferisce che qualche giorno dopo sempre nel mese di febbraio fu sottoposta ad un esame Ecografico dei tessuti molli (dietro richiesta onco-ematologica) che conferma la presenza “a livello” sottoclaveare a sinistra, a livello delle catene mammarie interne sinistre, all'altezza dello spazio tra I e II costa una tumefazione ipoecogena a profili polilobati di circa 34X24X25 cm. La ctu condivisibilmente rileva come sia “del tutto incomprensibile la assenza di indagini diagnostiche o visite specialistiche oncologiche tendenti ad inquadrare la natura della tumefazione ascellare già da mesi evidenziata fortemente sospetta per ripresa di malattia”. La ctu scrive: “durante la degenza si manifestò una ingravescente insufficienza respiratoria ad eziologia multifattoriale (trauma toracico diretto con contusioni polmonari, obesità, allettamento, emotrasfusioni) che richiese una terapia idonea mediante ossigeno terapia e successiva NIV eseguita presso la Medicina ad alta intensità dell'Ospedale di Empoli. Nel prosieguo della degenza, durata complessivamente oltre otto mesi, persistendo l'immobilità coatta dovuta alla mancata guarigione in tempi congrui della frattura del femore, si manifestarono episodi di difficoltà respiratoria ingravescenti favoriti soprattutto dall'allettamento. In un soggetto obeso e cardiopatico,
l'allettamento, ovvero il protrarsi dello stato di immobilizzazione, fu determinante nell'insorgenza delle complicanze respiratorie in comorbidità ad un progressivo incremento e diffusione della recidiva tumorale localizzata a livello ascellare (in corso di definizione diagnostica ma comunque già segnalata all'ingresso in ospedale il 13 febbraio 2016) . Tant'è che nel mese di agosto la situazione clinica generale peggiorò a causa della recrudescenza della insufficienza respiratoria dovuta alla presenza di versamento pleurico e di addensamenti polmonari e per le caratteristiche delle lesioni descritte alla TAC risultò evidente che l'origine delle complicanze polmonari era anche attribuibile a metastasi pleuro- polmonare da cancro della mammella. A pag. 18 il ctu scrive: Si può quindi affermare con certezza che il trauma abbia scompensato in modo preponderante L'equilibrio cardiorespiratorio della paziente e pertanto la morte della RA , seppur imputabile a cause multifattoriali, verosimilmente è stata Persona_1 concausata anche dalle conseguenze delle lesioni riportate in seguito all'investimento pedonale del 12 febbraio
2016, lesioni da ritenersi concause non uniche ma predominanti sull'exitus finale, almeno nella misura di 2/3.
Omissis;
9 poi sottolineato che: “Orbene il ctu medico legale, non avvalendosi di alcun ausiliario esperto in oncologia, ha così scritto nella sua relazione: “premesso che la recidiva tumorale era già presente al momento del trauma subito, se adeguatamente e tempestivamente indagata, nel periodo di “relativo benessere”, durante il ricovero nella U.O. di Ortopedia dell'Ospedale di Empoli e durante la degenza iniziale presso la Casa di Accoglienza di Comeana, sarebbe stato ancora possibile un trattamento efficace ma presumibilmente palliativo”;
dunque, ha rilevato che: “È evidente che il ctu non aveva le competenze per valutare la formazione evidenziata in data 9.2.2016 e confermata 13.2.2016, concludendo con una frase contraddittoria (“trattamento efficace e palliativo” messi insieme) e quindi del tutto inadeguata a fornire al giudice elementi utili per decidere l'aspetto centrale della causa, vista anche la distanza degli importi indicati dalle parti (risarcimento milionario chiesto dagli attori, e somme contenute entro le 50.000,00 euro per la ). Dunque deve Pt_1
Per_ assolutamente indagarsi l'aspetto oncologico della alla data del sinistro, con valutazione oncologica, sulla base dei dati disponibili, delle caratteristiche e dimensioni della neoformazione registrata in epoca coeva al sinistro, al fine di valutarne la “stadiazione” e la possibilità di evoluzione in senso o progressivo o invece recessivo, con la radioterapia o altre cure, se tempestivamente e adeguatamente trattata, cioè trattata con la sollecitudine che imponeva il precedente carcinoma del 2013, apprezzando che anche la ctu riferisce come Per_ prima del sinistro la non si trascurasse ma eseguisse tutta la prevenzione richiesta per neutralizzare e prendere per tempo eventuali recidive tumorali. La causa deve dunque proseguire mediante un approfondimento di esperto in oncologia e rivalutazione medico legale successiva” - rimettendo la causa sul ruolo;
al contempo, però, affermato che: “Tuttavia, può già in questa sentenza statuirsi sul danno patrimoniale (spese sostenute da ) che il ctu ha giudicato congrue: “Le spese sanitarie (spese di CP_1 degenza, visite specialistiche, tickets, scontrini farmaceutici e perizia medico-legale) allegate risultano essere congrue e corrispondenti al lungo periodo di degenza pari ad € 25.773,39”.
Tali spese devono essere rimborsate da con interessi compensativi al tasso di legge, dal 12 febbraio 2016 CP_11 fino all'effettivo soddisfo.
Può inoltre attribuirsi già in questa sentenza agli attori anche il danno biologico terminale, rapportato come riferisce il ctu a 200 giorni di inabilità assoluta, al valore, ritenuto congruo dalla suprema Corte di Cassazione, di euro 1500,00 per ogni giorno di inabilità assoluta così attribuendo iure sucessionis agli attori, esclusa (sorella che non CP_4 succede all'eredità per la presenza di coniuge e figli), la somma di euro 300.000,00 (euro 100.000,00 a , CP_1
10 euro 100.000,00 a ciascuno dei due figli superstiti), da devalutare al 12.2.2016 e rivalutare annualmente aggiungendo gli interessi al taso di legge, sulla somma via via rivalutata.
Tale danno include anche il danno morale sofferto dalla vittima perché si fa ricorso alle tabelle milanesi sull'ITA, con equitativo appesantimento del valore trattandosi di inabilità temporanea assoluta esitata in morte, inabilità determinata dal sinistro stradale con totale immobilizzazione fino al decesso (si noti che il ctu dice anche che le lesioni determinando l'allettamento della paziente sono per 2/3 la causa delle difficoltà cardio-respiratorie esitate in morte, sia per la contusione polmonare direttamente inferta dal convenuto conducente dell'auto investitrice, assicurata
, sia per l'imposto allettamento per mesi in un soggetto obeso). Pt_1
Dunque si sottolinea che in giurisprudenza in questi casi viene liquidata la somma di euro 2500,00 per ITA che precede la morte, ma in questo caso vista la natura multifattoriale di cause e comunque la prevalenza per morte hic et inde delle lesioni da fatto illecito, si stima equo in questo caso attribuire euro 1500,00 al giorno e tale somma copre il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale, incluso sempre nel valore dell'ITA giornaliero e Per_ comunque provato dalla documentazione agli atti e dallo stravolgimento della passata a 67 anni da una condizione di normalità di vita, donna che camminava sulle sue gambe senza grossi problemi, ad un totale allettamento per frattura femorale e contusione polmonare, con successivi ripetuti interventi chirurgici come ripercorsi dalla ctu e dunque con un vero e proprio calvario che va adeguatamente risarcito anche sull'aspetto delle sofferenze psichiche, morali, esistenziali e relazionali (visto che per 8 mesi, gli ultimi mesi di vita, fu sottratta ai suoi cari ricoverata in RSA, e ciò ha presumibilmente creato un significativo danno anche relazionale oltre che esistenziale e morale;
inoltre non va sottovalutato anche il fatto che gli ultimi 9 mesi di vita sono stati vissuti senza alcuna libertà di autodeterminazione in merito al “come” vivere il fine vita (vd. cass. Ordinanza n. 7260 del 23/03/2018 recita: “L violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa. (vd. conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019).
Si noti che qui non si può ricorrere alle nuove tabelle di Milano e all'istituto del danno terminale da premorienza, o danno intermittente, che corrispondere alla somma di euro 52.332,00 e non alla minor somma indicata dalla di Pt_1
5600,00 euro circa, in quanto il danno intermittente da premorienza è si un danno biologico terminale, ma rapportato ad IP (e non IT) del 100% (o diversa percentuale), allorquando però intervenga un decesso per altre cause;
dunque quell'istituto, inapplicabile al caso di specie dove il ctu parla di efficienza causale di 2/3 del sinistro e delle sue
11 conseguenze, con malattia ininterrotta ITA al 100% cui ha fatto seguito il decesso hic et inde;
con quell'istituto del danno intermittente o da premorienza, invece, si è inteso trovare un contemperamento in caso di decesso e premorte della vittima per cause del tutto indipendenti dal fatto illecito altrui, mirando ad attribuirsi un risarcimento alla vittima primaria per il periodo di invalidità permanente conseguente ad un sinistro, tenendosi conto che la durata della sua esistenza è divenuta “nota” per intervento di fattore estraneo efficiente alla morte e non potrebbe dunque attribuirsi un risarcimento rapportato alla speranza di vita a 100 anni.
Dunque nel caso di specie si applica quella giurisprudenza che utilizza per la stima del periodo di malattia antecedente al decesso, che non è risultato del tutto scollegato alle lesioni da sinistro stradale, un importo corrispondente all'inabilità temporanea giornaliera al 100% con adeguato appesantimento visto l'exitus della vittima, utilizzandosi l'importo equitativo di euro 1500,00 die comprensivo di danno biologico e danno morale, relazionale ed esistenziale, così come d'altra parte nell'importo di inabilità temporanea le stesse tabelle meneghine ricomprendono tutte le voci del danno patrimoniale.”
Poi, con la sentenza definitiva n. 1051/23, impugnata invece dai congiunti del pedone investito, il primo giudice ha affermato che: “Resta la valutazione delle altre domande (danno da perdita parentale, danno da perdita di chances di guarigione).
Gli attori hanno sostenuto a seguito della seconda ctu che secondo orientamento costante della Cassazione se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita” (Cass. 11.10.2021 n. 27526). Abbiamo più volte posto in luce come entrambe le CTU abbiano chiarito come la condotta umana e quindi le lesioni da sinistro abbiano, con assoluta prevalenza causale, precluso un approccio diagnostico-terapeutico tempestivo che avrebbe potuto in linea teorica consentire la sopravvivenza;
- contribuito a ridurre le possibilità di allungamento della sopravvivenza globale mediana. La concorrenza di cause naturali, dunque, non esclude, né limita il risarcimento danni chiesto dagli attori.
Hanno anche osservato che dagli elaborati peritali più sopra ricordati emerge con evidenza come i CTU abbiano Per_ accertato che la morte della SI.ra ha una natura multifattoriale di cause con una prevalenza imputabile hic et inde alle lesioni da fatto illecito. Per stabilire quali conseguenze siano derivate dall'evento di danno, secondo i criteri che guidano la causalità giuridica. Il principio generale da seguire in quest'accertamento è quello secondo il quale il nesso di causalità debba essere giuridicamente certo, tenendo ben conto che la “certezza giuridica”, in materia di causalità, sussiste in tutti i casi in cui il fatto dannoso appaia essere una conseguenza ragionevolmente probabile della condotta illecita [...].
Tanto premesso si osserva.
12 Per_ Effettivamente le due ctu svolte in causa non consentono di porre il sinistro come causa del decesso della decesso che sarebbe avvenuto comunque di lì a poco per la recidiva tumorale collocata a ridosso del sistema vascolare;
quindi della perdita del rapporto parentale non possono rispondere i convenuti con le esose somme richieste dagli attori.
In particolare a pag. 14 la ctu così sta scritto: “l' “efficacia” di eventuali trattamenti oncologici, nel setting di R_ recidiva di un carcinoma mammario, si traduce in una riduzione delle dimensioni della massa tumorale, in rari casi alla scomparsa, da cui può conseguire un allungamento della sopravvivenza libera da una nuova progressione della patologia neoplastica ed un allungamento della sopravvivenza complessiva mediana della paziente in termini di mesi, ed in casi sporadici di anni. L' “efficacia”, come sopra espressa è strettamente legata alla fattibilità delle terapie
(radioterapia e/o chemioterapia) ed all'assenza di insorgenza di complicazioni internistiche cardio-vascolari con rischio di morte, che nel caso specifico potevano essere connesse alla dislocazione della malattia a ridosso del sistema vascolare. Il trattamento oncologico alla recidiva di malattia non ha pertanto le stesse finalità del trattamento all'esordio di una neoplasia mammaria operata, e le prospettive terapeutiche e prognostiche sono legate alla dimensione della malattia, al tempo in cui si presenta la recidiva della malattia (nel caso specifico della paziente circa 38 mesi dalla prima diagnosi, facendo intuire uno scarso controllo da parte della terapia ormonale in corso a scopo preventivo della recidiva, altrimenti detta ormono- resistenza), dalle caratteristiche biomolecolari della recidiva”.
Quanto al danno da perdita di chances effettivamente la giurisprudenza della Cassazione pare sfumare il distinguo tra perdita di chances di sopravvivenza e di guarigione, e sottare alla preclusione asserita e probatoria la stessa perdita della libertà di autodeterminazione nella fase finale della vita, sia che nell'ipotesi in cui il ritardo diagnostico avesse impedito una terapia efficace e suscettibile di portare a guarigione, sia che invece avrebbe consentito di vivere un pò di piu' o diversamente e meglio.
Ne sono espressione ad es. la pronuncia della sez. 3 - , Ordinanza n. 7260 del 23/03/2018 “L violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa”.
Anche sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019 si pone nella stessa linea: “In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni
13 con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi).
Dunque la Cassazione non richiede l'onere di una specifica allegazione della lesione del diritto di autodeterminarsi nelle fasi finali della vita, essendo uno dei danni conseguenza che il giudice deve d'ufficio verificare e riconoscere con liquidazione equitativa, divenendo una delle possibili poste risarcitorie rientranti comunque nella domanda di perdita di chances latamente intesa e dove va a sfumarsi quel distinguo tra chances si sopravvivenza o di guarigione come fondatamente sostenuto dagli attori.
Dunque applicando siffatti principi, poiché le due ctu concordano nell'escludere la natura efficace di cure nel caso concreto qualora non si fosse verificato il sinistro, per la tipologia stadiazione e collocazione della recidiva tumorale di cui esisteva evidenza poco prima del sinistro, si deve riconoscere esclusivamente un danno alla libertà di Per_ autodeterminarsi nell'ultima fase di vita della liquidandolo in modo equitativo in una somma, che, tenuto conto delle peculiarità del caso e delle concrete vicissitudini patite dalla vittima, costretta dal sinistro ad un precoce allettamento, si è vista sopprimere qualunque libertà di autodeterminazione, si è vista ad esempio impedita nel vivere i suoi ultimi mesi come avrebbe voluto, levandosi gli ultimi desideri e vivendo in un modo migliore;
d'altra parte camminava con le sue gambe e faceva una vita normale prima del sinistro per cui si potrebbe configurare un ventaglio di possibili attività divenute impossibili.
Rilevato che la ctu parla di una chances di sopravvivenza più probabilmente che non, di mesi piuttosto che di R_ anni, si ritiene di riconoscere 60.000,00 euro oltre rivalutazione e interessi dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo giusta sent cass. S.u 1712/95; viene così monetizzato il risarcimento della libertà di autodeterminazione negli ultimi mesi della vita, in raffronto ad es. con la monetizzazione della lesione della reputazione che giunge ad un massimo di euro 50.000,00 secondo le tabelle di Milano, o tenuto conto di quanto viene riconosciuto per la morte di un fratello;
dunque facendo un bilanciamento tra le varie monetizzazioni di beni che sono tabellate, si stima equo riconoscere una
14 somma pari ad euro 70.000,00 alla vittima primaria e ora ai suoi eredi, essendo stata costretta dagli esiti del sinistro a stare a letto, limitata in ogni spostamento, ricoverata 9 mesi in RSA, mentre prima del sinistro a 67 anni camminava e faceva una vita normale per cui vi è prova che la sig.ra sarebbe stata in grado di vivere meglio questo scorcio di Pt_3 vita.
Tutto ciò premesso si liquida agli attori la somma di euro 60.000,00 con equità, da devalutare alla data del fatto e successivamente rivalutare applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge fino al soddisfo.”
In dispositivo, il tribunale ha dunque “condannato i convenuti a risarcire agli attori iure hereditatis la somma di euro 70.000,00 liquidata con equità, da devalutare alla data del fatto e successivamente rivalutare applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge fino al soddisfo”, oltre che a corrispondere le spese di lite a tutti gli attori.
Nello scindere la pronuncia in punto di danno biologico terminale da quella in punto di danno da lesione del rapporto parentale - in conseguenza di un'asserita necessità di disporre un supplemento peritale relativamente alla sopravvivenza, o non, al tumore della sig. qualora essa non fosse stata investita - il primo giudice è effettivamente PE entrato in contraddizione, posto che entrambe tali voci risarcitorie condividono quale presupposto l'accertamento che il sinistro ha concausato il decesso della congiunta degli attori.
Per il danno da perdita del rapporto parentale ciò è evidente, ma lo stesso vale anche per il danno biologico terminale, che si fonda comunque sul presupposto che la lesione della salute sia evoluta nella morte della danneggiata, ché altrimenti, ove la morte fosse sopravvenuta per ragioni autonome, non di danno biologico terminale si dovrebbe discettare, ma di danno intermittente - tanto che il tribunale nel liquidare il primo ha espressamente escluso che ricorresse questa seconda ipotesi (in particolare, ha evidenziato che nel caso di specie non si poteva ricorrere all'istituto del danno da premorienza, o danno intermittente, posto che il ctu parlava di efficienza causale di 2/3 del sinistro e delle sue conseguenze, e che nel caso di specie il decesso non era risultato
“del tutto scollegato alle lesioni da sinistro stradale”).
Si deve, dunque, comprendere, in forza dei contrapposti motivi d'appello, se la morte della sig. sia o non stata concausata dal sinistro, ovvero se, in assenza del Persona_1 sinistro, tale morte, hic et nunc, più probabilmente che non, non si sarebbe verificata.
Peraltro, poiché tale questione non incide sul capo della sentenza definitiva che ha liquidato agli attori iure hereditario il danno patito dalla de cuius per non aver potuto vivere, a causa del sinistro, i suoi ultimi mesi come avrebbe voluto, levandosi gli ultimi desideri ed autodeterminandosi - essendo tale danno ravvisabile tanto nel caso in cui al sinistro sia conseguita la morte tanto nel caso in cui difetti tale nesso causale, posto che
15 a rilevare è unicamente il nesso causale tra le lesioni e la libertà di autodeterminazione -
e poiché tale capo della decisione non è stato autonomamente impugnato da , si Pt_1 deve rilevare che anch'esso è ormai divenuto definitivo e dunque la controversia verte unicamente sulla riconoscibilità, o non, di un danno biologico terminale (anziché biologico temporaneo standard, come dovrebbe essere se il sinistro non avesse concorso alla morte ma, solo, determinato un'invalidità temporanea per il politraumatismo) e di un danno da lesione del rapporto parentale.
4. Il primo motivo dell'appello dei danneggiati avverso la sentenza definitiva.
Preliminarmente, perché in stretta connessione con quanto appena evidenziato, appare opportuno valutare il primo motivo d'appello dei danneggiati (avverso la sentenza definitiva, nel giudizio riunito), secondo il quale, poiché la sentenza parziale aveva accertato che l'evento morte era stato provocato dalle lesioni riportate nel sinistro e poiché tale decisione era passata in giudicato in difetto di uno specifico motivo d'appello sul punto dell'assicuratore (in sede d'impugnazione della sentenza parziale), allora con la sentenza definitiva il tribunale non avrebbe potuto smentire tale affermazione, rigettando la domanda di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale.
Il motivo è infondato.
Anche a prescindere dal fatto che la contraddittorietà del contegno del giudice di prime cure - che ha riconosciuto un danno biologico terminale fondato sulla ritenuta sussistenza di un collegamento causale tra la morte ed il sinistro stradale, al contempo dichiarando di non poter ancora decidere del danno da lesione del rapporto parentale perché non era chiaro se la morte della sig. fosse o non riconducibile al sinistro,e per Persona_1 questo disposto ulteriori accertamenti peritali (laddove avrebbe semplicemente dovuto disporre l'approfondimento istruttorio senza pronunciare alcuna sentenza non definitiva, oppure limitare la pronuncia parziale al danno patrimoniale per spese mediche, di cura e degenza, certamente connesse al sinistro) - farebbe comunque dubitare dell'ampiezza del dictum e dell'incontrovertibilità dell'accertamento del nesso causale ai fini del danno iure proprio degli attori, comunque alcun giudicato è anche solo astrattamente ipotizzabile.
Benvero, come già evidenziato, ha attinto il capo della sentenza non definitiva Pt_1 che ha riconosciuto il danno biologico terminale non solo rilevandone l'incompatibilità con l'ammissione del giudicante di dover ancora accertare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e la morte, ma anche contestando, nel merito, che vi fosse la prova di tale nesso causale e, dunque, che esso fosse concretamente ravvisabile (posto che processualmente contestare che la parte onerata di dimostrare un fatto abbia adempiuto al proprio onere significa negare che tale fatto sussiste).
16 Pertanto, la sussistenza, o non, di tale nesso causale va concretamente stabilita nel presente giudizio, senza che sia ravvisabile al riguardo preclusione alcuna.
5. La sussistenza, o non, di un nesso causale tra il sinistro e la morte di
il primo motivo d'appello di avverso la sentenza non Persona_1 Pt_1 definitiva ed il secondo motivo dell'appello dei danneggiati avverso la sentenza definitiva.
Nel caso in esame la verifica che questa Corte è chiamata a svolgere in merito al nesso causale tra l'illecito ed il decesso della congiunta degli attori è peculiare: è infatti pacifico che la sig. sia morta per un tumore al seno (in particolare, per una recidiva che ha PE determinato diffuse metastasi), e tuttavia gli attori in primo grado avevano dedotto:
che essa prima del fatto illecito non aveva alcuna patologia tumorale che potesse determinare il decesso avvenuto in data 6.11.2016, come dimostrato dall'indagine per immagini eseguita 3 giorni prima dell'investimento, il 9.2.2016;
che a causa del sinistro essa non aveva potuto usufruire dei trattamenti sanitari utili ad indagare la patologia tumorale e ricevere le cure radioterapiche o chirurgiche del caso in relazione a quella che, al momento del sinistro, era una banale e insignificante neoformazione sottocostale non preoccupante e inefficiente a provocare la morte;
in particolare, che i sanitari a causa delle gravi lesioni (frattura femore, contusione e edema polmonare) si erano inevitabilmente concentrati sull'aspetto scheletrico e polmonare cercando di garantire la sopravvivenza della paziente;
le gravissime condizioni generali della sig.ra – conseguenze dirette PE dell'incidente - non consentivano né un appropriato trattamento chemioterapico, né un adeguato trattamento di radioterapia;
solamente in data 30 agosto 2016 i sanitari avevano disposto una ecografia ed una biopsia per la neoformazione (non preoccupante in data 9.2.16), e solamente in data 29 settembre avevano disposto un approfondimento ecografico il cui referto era giunto il 30 ottobre 2016, quando il trattamento radioterapico pure avviato era ormai incapace di evitare il decesso, stante le diffuse metastasi.
non contesta che il politraumatismo da investimento avesse determinato uno Pt_1 stato di compromissione delle condizioni generali della paziente tale da rendere prioritaria e urgente la risoluzione delle correlate patologie, e comunque da non consentire radio o chemioterapia, fintanto che la sig. non si fosse ripresa. Contesta, invece, che PE seppur più precocemente praticate tali terapie avrebbero potuto salvare la vita della paziente, sostenendo che essa sarebbe morta comunque.
17 Peraltro, nonostante nel giudizio di primo grado siano state espletate ben due ctu - la prima a firma della dott.ssa , medico-legale (che si era avvalsa dell'ausilio del Prof. CP_10
specialista in chirurgia toracico-addominale) ed una seconda a firma della Per_3 dott.ssa oncologa - che hanno entrambe rilevato che i sanitari si sono per mesi R_ concentrati sui soli esiti del politraumatismo da incidente stradale, mentre ben avrebbero potuto nel contesto dello stesso ricovero quantomeno programmare una rivalutazione oncologica, non eccepisce una responsabilità dei sanitari, e del resto, ove si Pt_1 dovesse ritenere che il sinistro ha concausato la morte della sig. per i principi in PE tema di solidarietà passiva una eventuale malpractice medica non rileverebbe in questa sede (in cui nessuno ha chiamato in causa la struttura sanitaria).
Passando dunque all'esame dei due elaborati peritali, si deve rilevare che nella prima ctu la dott.ssa aveva, intanto così descritto la complessiva malattia: CP_10
“La sig.ra , soggetto affetto da importanti patologie preesistenti all'evento Persona_1 traumatico, ma in una condizione clinica di equilibrio cardio-respiratorio, il 12 febbraio
2016 fu vittima di un politrauma stradale in cui riportò la frattura scomposta della diafisi femorale distale destra, contusioni polmonari ed un ematoma a carico della surrenalica destra. Per le lesioni riportate si rese necessario il ricovero ospedaliero per essere sottoposta ad intervento di riduzione della frattura. Durante la degenza si manifestò una ingravescente insufficienza respiratoria ad eziologia multifattoriale (trauma toracico diretto con contusioni polmonari, obesità, allettamento, emotrasfusioni) che richiese una terapia idonea mediante ossigeno terapia e successiva NIV eseguita presso la Medicina ad alta intensità dell'Ospedale di Empoli.
Nel prosieguo della degenza, durata complessivamente oltre otto mesi, persistendo l' immobilità coatta dovuta alla mancata guarigione in tempi congrui della frattura del femore, si manifestarono episodi di difficoltà respiratoria ingravescenti favoriti soprattutto dall'allettamento.
In un soggetto obeso e cardiopatico, l'allettamento, ovvero il protrarsi dello stato di immobilizzazione, fu determinante nell'insorgenza delle complicanze respiratorie in comorbidità ad un progressivo incremento e diffusione della recidiva tumorale localizzata
a livello ascellare (in corso di definizione diagnostica ma comunque già segnalata all'ingresso in ospedale il 13 febbraio 2016) .
Tant'è che nel mese di agosto la situazione clinica generale peggiorò a causa della recrudescenza della insufficienza respiratoria dovuta alla presenza di versamento pleurico
e di addensamenti polmonari e per le caratteristiche delle lesioni descritte alla TAC risultò evidente che l'origine delle complicanze polmonari era anche attribuibile a metastasi pleuro-polmonare da cancro della mammella.
18 In un quadro di insufficienza respiratoria, dopo vani e tardivi tentativi di terapia oncologica mirata per la lesione tumorale della parete toracica, la paziente andò incontro all'exitus in data sei novembre 2016, senza che comunque abbia mai ripreso una mobilizzazione autonoma e completa (all'ingresso alla degenza oncologica del 30 agosto
2016 viene riportato che cammina con deambulatore).”
Poi, aveva effettuato le seguenti affermazioni:
“Il politrauma, avvenuto in data successiva al controllo oncologico che evidenziò una neoformazione in sede sopraclaveare sinistra, segno di ripresa della malattia neoplastica, ha condizionato in maniera diretta e indiretta l'evento morte ed anche
l'evoluzione della malattia neoplastica. Direttamente, attraverso la diminuzione delle difese immunitarie che è dimostrato avvenga dopo qualunque trauma
(accidentale o chirurgico), specie quando si rendano necessarie emotrasfusioni;
indirettamente, a causa dell'evidente ritardo di trattamento terapeutico a sua volta determinato dalla inerzia diagnostica dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente, dalla prolungata immobilizzazione dovuta al ritardo di guarigione della frattura di femore che di fatto portò ad una riacutizzazione della insufficienza respiratoria di base”.
“Pertanto il decesso della RA è correlabile alle patologie pregresse, sulle PE quali ha però inciso in modo preponderante il trauma stradale”;
“Si può quindi affermare con certezza che il trauma abbia scompensato in modo preponderante l'equilibrio cardio-respiratorio della paziente e pertanto la morte della RA , seppur imputabile a cause multifattoriali, Persona_1 verosimilmente è stata concausata anche dalle conseguenze delle lesioni riportate in seguito all'investimento pedonale del 12 febbraio 2016, lesioni da ritenersi concause non uniche ma predominanti sull'exitus finale, almeno nella misura di
2/3”.
Tuttavia, aveva anche, al contempo, affermato che la recidiva tumorale era già presente al momento del trauma subito, e che a tale data sarebbe stato ancora possibile un trattamento efficace, ma presumibilmente palliativo.
A fronte delle osservazioni della parti aveva poi concluso che “il decesso della lesa è stato determinato da cause multifattoriali, ma gli esiti del trauma hanno agito in modo preponderante rispetto alle altre concause tanto da determinare una rottura dell'equilibrio psico-fisico della RA la quale deambulava Persona_1 autonomamente sino al momento dell'evento traumatico (trattasi di pedone investito), nonostante l'obesità e nonostante la ripresa della patologia tumorale, per poi andare incontro ad una sindrome da allettamento determinante l'exitus finale senza alcuna
19 possibilità di poter essere sottoposta a cure oncologiche mirate anche se presumibilmente palliative”.
E' stato dunque disposto un approfondimento peritale con un medico oncologo, la dott.ssa che ha evidenziato che: R_
l'incidente stradale ha precluso un approccio diagnostico-terapeutico tempestivo che avrebbe potuto in linea teorica consentire la sopravvivenza riportata in letteratura - indicata a p. 9, per una neoplasia a prognosi severa come quella in oggetto, con una mediana di sopravvivenza di circa 14 mesi, in assenza di altri fattori pregiudicanti la prognosi;
peraltro, la paziente era fragile per le plurime co-morbidità, già antecedenti l'incidente, tanto che non era stata ritenuta idonea ad eseguire chemioterapia a scopo adiuvante dopo l'intervento chirurgico nel 2012;
l'evento “incidente stradale” ha rappresentato una forma di stress fisico e psicologico;
i risultati di una recente revisione di letteratura suggeriscono che il disagio psicologico correlato ad una diagnosi di tumore può avere un impatto sugli esiti correlati alla malattia, inclusa (ma non limitata a) la sopravvivenza;
tuttavia occorrerebbero studi strutturati, non disponibili in letteratura, per delle conclusioni in merito;
in letteratura è documentato che pazienti con recidiva di malattia, come la SInora
tendono ad avere una prognosi peggiore di pazienti con tumore mammario PE Pe metastatico ab inizio (WA et al. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer.
BMC Cancer 2019, 19: 1091);
nel caso specifico, il fatto che la paziente abbia avuto una recidiva decorsi circa 38 mesi dalla prima diagnosi è sintomatico di uno scarso controllo da parte della terapia ormonale in corso (cd. ormonoresistenza); lo stato del recettore ormonale, sia Er (recettore per gli estrogeni) che Pgr (recettore per il progesterone), è uno dei fattori prognostici e predittivi più importanti nella gestione del tumore della mammella (pp. 14 e 16), nel senso che i tumori positivi ai recettori per gli ormoni hanno una prognosi migliore rispetto a tumori (qual era purtroppo quello in esame) negativi ai recettori per gli ormoni, ciò che appunto è indicativo di una neoplasia a prognosi severa con una mediana di sopravvivenza di circa 14 mesi, in assenza di altri fattori pregiudicanti la prognosi;
se la recidiva tumorale fosse stata adeguatamente e tempestivamente indagata in epoca coeva all'incidente, per estensione e dimensione, così come riportata all'esame TC ed eco tessuti molli, avrebbe potuto verosimilmente
20 essere trattata, previa discussione multidisciplinare del caso, in particolare con i medici radioterapisti attraverso terapia locoregionale con i limiti della stretta connessione alle strutture vascolari ed il precedente trattamento radioterapico effettuato in fase adiuvante;
dai diari clinici si evince tuttavia che all'esordio della recidiva le condizioni cliniche della paziente, in quel momento legate ai postumi dell'incidente, avrebbero potuto non consentire di intraprendere cure mediche, né locoregionali né sistemiche, che avrebbero dovuto essere subordinate ad una tipizzazione cito-istologica e biomolecolare della recidiva;
tali cure avrebbero potuto più probabilmente essere attuabili circa due mesi dopo anche durante la permanenza nella casa di
Cura Comeana;
l'efficacia di eventuali trattamenti oncologici, nel setting di recidiva di un carcinoma mammario, si traduce in una riduzione delle dimensioni della massa tumorale, in rari casi fino alla scomparsa, da cui può conseguire un allungamento della sopravvivenza libera da una nuova progressione della patologia neoplastica ed un allungamento della sopravvivenza complessiva mediana della paziente in termini di mesi, ed in casi sporadici di anni.
Sulla base di tali complessivi dati peritali, si deve dunque concludere che, ove non fosse stata vittima dell'incidente stradale oggetto di causa, la sig. più probabilmente che PE non sarebbe comunque morta a causa della recidiva tumorale, e tuttavia tale evento si sarebbe verificato verosimilmente mesi più tardi;
dunque, il sinistro, oltre ad aver determinato una compromissione temporanea della sua salute (liquidata con la sentenza parziale come danno biologico temporale, con statuizione oggetto dell'appello dell'assicuratore: v. infra sub 7), e ad aver leso il suo diritto ad autodeterminare in merito a come trascorrere il tempo che il tumore le lasciava (per es. optando per cure palliative e/o facendo quelle cose che altrimenti non avrebbe più potuto fare), più probabilmente che non ha anche determinato un'anticipazione della sua morte.
In particolare se, come evidenziato dalla ctu la mediana di sopravvivenza (già R_ tenuto conto della ormonoresistenza) praticando tempestive cure radio o chemioterapiche (o comunque di altro tipo) è a 14 mesi, in assenza di altri fattori pregiudicanti la prognosi - ciò che significa che per soggetti non aventi ulteriori criticità la probabilità di una sopravvivenza contenuta in tale lasso di tempo è pari alla probabilità di non sopravvivenza, mentre una sopravvivenza minore è più probabile che non ed una maggiore è improbabile - si deve allora affermare che in assenza di ulteriori fattori di rischio la congiunta degli attori sarebbe più probabilmente che non sopravvissuta 13 mesi.
21 Considerati, però, anche, l'obesità che affliggeva la paziente - che costituisce ulteriore fattore negativo di prognosi - e più in generale che già quattro anni prima la paziente proprio per la sua fragilità non era stata ritenuta adatta a trattamenti chemioterapici, si deve ragionevolmente ipotizzare che più probabilmente che non essa sarebbe sopravvissuta - in assenza delle lesioni causate dall'investimento - soltanto altri 10 mesi.
Tuttavia, tale perdita anticipata della vita, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce pur sempre un danno tanatologico, che sorge in capo ai congiunti, ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 c.c., sussistendo un nesso causale tra l'evento morte hic et nunc e l'illecito.
Si tratta, invero, di un caso peculiare di danno tanatologico, in cui, secondo la scienza medica, la paziente aveva una limitata aspettativa di vita, rispetto a quella data dalla statistica demografica, e muore esattamente per la stessa malattia di cui sarebbe morta anche qualora il sinistro non vi fosse stato, e però a causa dell'illecito muore prima di quanto non sarebbe altrimenti avvenuto;
l'illecito, in buona sostanza, ha causato alla sig. la perdita di un segmento temporale di vita (temporalmente apprezzabile, PE discettandosi di mesi) e tuttavia tale perdita costituisce pur sempre danno tanatologico perchè la vita è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso (v. anche la giurisprudenza penale, ad es. Cass. pen. 5800/21, che sulla scorta delle Sezioni Unite Franzese del 2002 afferma che qualora l'illecito incida sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento morte in mancanza di esso si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore. è ravvisabile un omicidio colposo).
Dunque, per questo la posta risarcitoria non si radica in capo al de cuius, e non può essere fatta valere dai suoi congiunti iure successionis, ma fonda invece un diritto dei congiunti a vedersi risarciti per il danno patito, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale (Cfr. Cass. 19.9.2023 n. 26851; 27.12.2023 n. 35998; 30.7.2024 n. 21415).
Proprio per le peculiarità del caso concreto, però, tale danno dev'essere liquidato in misura diversa da quella che sarebbe spettata in caso di sinistro che avesse causato la morte di un soggetto sano.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (v da ultimo Cass. 04/02/2025 n. 2635) quello secondo cui se l'evento morte risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, e tuttavia l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rileva (esclusivamente) sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi
22 conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.
Avuto riguardo alla specifica ipotesi del danno da perdita anticipata della vita (ovvero del danno da morte causato ad un soggetto che sarebbe comunque morto di lì a breve, ben prima di quella che era l'aspettativa di vita indicata dalle statistiche demografiche), tale principio si arricchisce della seguente considerazione: poiché le tabelle milanesi (ma anche romane) in materia di danno da perdita di un congiunto attribuiscono rilievo all'età della vittima primaria - dal momento che essa incide sulla presumibile estensione del segmento di rapporto parentale soppresso dall'illecito, ed anche perché secondo l'id quod plerumque accidit la sofferenza causata dall'illecito (e l'inaccettabilità della perdita) è più intensa ove il congiunto non fosse già comunque prossimo alla fine - e poiché tali tabelle sono parametrate sull'aspettativa di vita secondo la statistica demografica, ove la scienza medica indichi invece una più ridotta aspettativa di vita di tale circostanza si deve tener conto in un'ottica perequativa.
Dunque, assorbita la domanda risarcitoria per perdita di chances (ciò che rende superfluo stabilire se essa fosse o meno stata tempestivamente proposta in primo grado), ci si deve occupare delle modalità di liquidazione di tale danno.
6. La quantificazione del credito risarcitorio iure proprio dei congiunti della sig.
a titolo di perdita del rapporto parentale. PE
Per liquidare il suddetto danno, si deve intanto muovere dalla individuazione di quali sarebbero state le somme dovute ai congiunti della sig. sulla base della tabella PE milanese attualmente vigente per la perdita della loro congiunta, ove essa fosse morta unicamente in conseguenza del sinistro.
Specificamente, si debbono applicare i punti ivi previsti e dunque, posto che al momento del decesso aveva 67 anni, si dovrebbe riconoscere (data un'intensità Persona_1 media del rapporto e la presenza di ulteriori congiunti):
a) Per , coniuge convivente, di anni 69, l'importo di euro 293.325,00; CP_1
b) Per , figlio non convivente di anni 37, l'importo di euro 254.215,00; CP_2
c) Per , figlio convivente di anni 29, l'importo di euro 324.613,00; CP_3
d) Per , sorella non convivente di anni 63, l'importo di euro Controparte_4
79.806,00.
Tuttavia, come premesso, che secondo le statistiche demografiche Persona_1 avrebbe avuto un'aspettativa di vita di 84,8 anni, e dunque di circa altri 7 anni e qualche mese, nel caso concreto l'aveva di soli 10 mesi, ovvero di neppure 1/8.
23 Ridurre sic et simpliciter il credito in modo proporzionale appare però a sua volta iniquo, ove si pensi che qualora la de cuius avesse avuto 100 anni, e dunque comunque un'aspettativa di vita molto limitata (seppur non così certamente circoscritta quale quella della sig. , il marito, per esempio, avrebbe ad ogni modo avuto diritto all'importo di PE euro 246.393,00 (mentre 1/8 di 293.325,00 euro è pari ad appena 36.665 euro), evidentemente giustificato dal fatto che perdere un congiunto in conseguenza di un fatto illecito - in quanto tale straordinario e imprevedibile - causa comunque un dolore rilevante, anche quando si sa, o si dovrebbe sapere, che il tempo rimasto per vivere quel legame era ad ogni modo esiguo.
D'altro canto, proprio il fatto che tale tempo fosse esiguo lo rendeva prezioso, e certamente il sinistro, così come ha impedito alla vittima primaria di scegliere in libertà come spendere il tempo di vita residuo, altrettanto ha impedito ai suoi familiari di accomiatarsi da lei con maggior serenità, rendendo loro la sua morte più dolorosa. Come emerge dalla ctu, tra l'altro, la RA ha avuto una lunga degenza, di talché PE ai suoi congiunti, in special modo ai conviventi, è stata sottratta o comunque limitata la possibilità di starle vicino pienamente e di vivere intensamente insieme a lei l'ultimo periodo di vita comune che rimaneva.
Pertanto, appare equo, in definitiva, ridurre il credito risarcitorio per ciascuno dei danneggiati ad 1/5 (anziché ad 1/8) e così riconoscere:
a) al marito l'importo di euro 58.665,00;
b) al figlio l'importo di euro 50.843,00; CP_2
c) al figlio l'importo di euro 64.922,60; CP_3
d) alla sorella l'importo di euro 15.961,00.
Nel caso di specie i suddetti importi sono già calcolati all'attualità.
L'obbligazione risarcitoria (da illecito aquiliano, ma anche da inadempimento di obbligazione non pecuniaria) integra un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. Trattandosi di crediti di valore, non sono riconoscibili gli interessi come chiesti dai creditori, al tasso previsto dalla legislazione speciale per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c., posto che tale previsione è dettata per le obbligazioni pecuniarie (seppur di fonte anche non negoziale), cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice.
Sono però riconoscibili gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento della morte e rivalutata anno per anno.
24 I complessivi crediti ammontano dunque ai suddetti importi:
a) per , euro 65.008,84; CP_1
b) per , euro 56.341,00; CP_2
c) per , euro 72.020,71; CP_3
d) per , euro 17.686,98. Controparte_4
7. Il secondo motivo d'appello di : la quantificazione del danno biologico Pt_1 terminale.
Una volta affermata la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso, hic et nunc, della congiunta degli attori, e dunque respinto il primo motivo d'appello di , Pt_1 volto a negare l'an debeatur del danno biologico terminale, ci si deve infine occupare della quantificazione di tale danno operata dal tribunale, censurata col secondo motivo d'appello avverso la sentenza parziale.
Nel decidere di tale censura, è opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n. 15350/2015), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto.
Dunque, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
25 le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. 23/03/2024 n.
7923).
Ovviamente, in concreto possono verificarsi entrambi i profili di danno, distinti solo dal punto di vista descrittivo, e che vanno a costituire insieme un'unica voce di danno non patrimoniale temporaneo.
Tanto premesso, il primo giudice ha quantificato nella somma di euro 1.500,00 ogni giorno di inabilità assoluta, e dunque, stante l'incontestata durata dell'inabilità assoluta per 200 giorni, come indicato dal ctu, ha liquidato il complessivo credito nell'importo di euro 300.000,00 da suddividere tra i tre eredi della de cuius.
Il tribunale ha qualificato tale danno come “biologico terminale”, ma al contempo ha evidenziato che in esso si doveva comprendere tanto il danno biologico quanto quello morale, ovvero la sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni. Da tale complessiva formula si deve desumere che esso non ha liquidato un danno cd. catastrofale correlato alla percezione dell'imminenza della morte, ma, appunto, il solo danno biologico terminale, arricchito della componente morale per le lesioni patite;
ciò è confermato dal fatto che non vi è in sentenza alcun, neppure succinto, riferimento ad un danno catastrofale e/o al patema provato dalla paziente nel percepire il sopraggiungere del trapasso.
Dunque, in mancanza di appello incidentale dei danneggiati tale implicita esclusione è divenuta definitiva;
peraltro, nel caso di specie il patema d'animo per la percezione del sopravvenire della morte in conseguenza dell'incedere del tumore vi sarebbe stato identico anche in mancanza del sinistro, solo qualche mese dopo, di talché l'illecito (che pure ha accorciato la vita del pedone) non è la fonte di tale specifico pregiudizio, non essendo stata dedotta dai alcuna correlazione tra i due eventi (ma semmai una CP_1 lesione della libertà della paziente oncologica di decidere come vivere gli ultimi mesi della propria vita a causa del sinistro, che però è già stata autonomamente risarcita, con pronuncia passata in giudicato).
Tanto premesso, ha censurato la quantificazione della diaria nella somma di euro Pt_1
1.500,00, rilevando che essa era immotivata, essendosi il tribunale limitato a far riferimento ad una non meglio individuata giurisprudenza della Suprema Corte.
Sul punto, si deve intanto evidenziare che il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte,
26 non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (così da ultimo Cass. 17/12/2024 n. 33009, che ha ritenuto insufficiente per due mesi di invalidità temporanea assoluta di un neonato esitata nella morte l'importo di euro 17.000,00).
La tabella milanese nel liquidare tale ultima voce di danno indica, per il caso in cui tale periodo precedente la morte duri fino a tre giorni, l'importo massimo complessivo di €
35.247,00, comprensivo tanto della componente morale connessa alla percezione del sopraggiungere della morte quanto di quella biologica, senza peraltro distinguere, per l'ottica monistica prescelta, il quantum corrispondente all'elemento biologico e a quello morale.
Prevede poi un importo a scalare per i giorni successivi, da euro 1.175 per il quarto giorno fino a euro 116,00 per il centesimo giorno.
In caso in invalidità che si protragga per 100 giorni e che sia accompagnata anche dalla lucida percezione dell'imminenza dell'exitus riconosce dunque l'importo di euro 65.544,00 per i giorni successivi al terzo che, sommato all'importo per i primi tre giorni, conduce alla somma complessiva massima (salvo eccezionali ragioni di personalizzazione in caso di massimo sconvolgimento) di euro 100.791,00.
Qualora, come nel caso di specie, l'invalidità temporanea si protragga per 200 giorni, potrebbe ipotizzarsi per i giorni da 101 a 200 il medesimo importo di euro 116 previsto per il centesimo giorno (del resto in linea con la liquidazione standard del danno da ITT),
e dunque l'importo complessivo massimo di 112.391,00.
Tuttavia, poiché tale importo massimo è quello liquidabile in caso di riconoscimento congiunto tanto dal danno biologico terminale quanto di quello cd. catastrofale (per la percezione dell'imminenza della morte), e poiché come premesso tale ultima voce non è stata riconosciuta dal primo giudice con statuizione definitiva, il credito risarcitorio connesso alla malattia - nel suo duplice aspetto di lesione temporanea dell'integrità psico-fisica della danneggiata incidente sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita e di sofferenza interiore e patema d'animo per la percezione di tale menomazione - dev'essere liquidato in misura inferiore.
Ad ogni modo, poiché come ben emerge dalle cartelle cliniche della paziente la congiunta degli attori nei mesi di malattia sviluppò livelli d'ansia estremamente elevati, la diminuzione rispetto al suddetto importo dev'essere moderata.
27 Tanto premesso, appare equo riconoscere a tale titolo (anziché la somma di euro
300.000,00 oltre accessori riconosciuta dal tribunale) la somma, attualizzata ad oggi, di euro 100.000,00 oltre accessori.
Anche su tale credito, di valore, vanno computati gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno
Tuttavia, poiché l'assicuratore ha documentato d'aver versato in data 5.11.2021 il maggior importo di euro 300.000,00 oltre accessori stabilito dal tribunale, il minor credito dei qui riconosciuto a tale data è stato estinto, di talché si deve stabilire a quanto CP_1 esso ammontasse in tale momento, e limitare di conseguenza il computo degli accessori.
Dunque, devalutato il credito di euro 100.000 al momento del sinistro, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno vanno fatti decorrere dal
12.2.2016 sino al 5.11.2021, per complessivi euro 87.969,23, da suddividere in parti uguali tra i tre eredi , , . CP_1 CP_2 CP_3
Deve inoltre essere accolta la domanda dell'assicuratore di restituzione di quanto versato in eccesso.
Tale differenza dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla data dei pagamenti, posto che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
8. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
28 abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi tutti gli attori si sono visti riconosciuta ogni voce del credito azionato, seppur in misura inferiore a quella pretesa ciò che, tuttavia, non determina un'ipotesi di soccombenza reciproca (v. Sez. U n. 32061 del 31 ottobre 2022).
A ciò consegue che dev'essere condannata a corrispondere ai congiunti della sig. Pt_1 le spese dei due gradi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22. PE
Al fine di determinare lo scaglione di riferimento, si deve avere riguardo al valore della lite come determinato ex art. 10 c.p.c., in forza del rinvio operato dall'art. 5 D.M. 55/14; trattandosi di liquidazione a carico del soccombente rileva la somma attribuita piuttosto che quella eventualmente superiore domandata, e, soprattutto, le domande proposte da più parti contro il medesimo soggetto ex art. 10 c.p.c. non si cumulano, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 10367/24;
18166/23), tale ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p..c., che non richiama l'art. 10 comma secondo c.p.c.
Dunque, al fine di determinare il valore della controversia si deve avere riguardo al complessivo credito più elevato tra quelli riconosciuti, che nel caso concreto in primo grado era quello di (creditore anche per le spese mediche) e nel presente CP_1 grado è quello di . CP_3
Pertanto, per il primo grado, in cui erano controverse tutte le voci di credito, in considerazione del valore del credito riconosciuto dev'essere applicato lo scaglione da
52.001 a 260.000, e dunque, applicati i valori medi, e applicata la maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14, dev'essere liquidata la somma di euro 26.795,70.
Per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione (nonostante l'estraneità alla controversia del credito per spese mediche e per lesione della libertà di autodeterminazione della congiunta degli attori), e stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, riconosciuta la maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14, dev'essere liquidata in favore dei la somma di CP_7 euro 18.982,90, per il merito;
le spese della fase inibitoria debbono invece essere compensate, perché la sospensiva richiesta da se era infondata nell'an era invece Pt_1 fondata nel quantum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1
29 definitiva del Tribunale di RE n. 2679/21, e su quello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 definitiva n. 1051/23, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale accoglimento dei contrapposti appelli, così provvede: condanna , e , in Parte_1 Controparte_6 Controparte_8 solido tra loro, a corrispondere a titolo di danno da anticipata perdita parentale:
a) a , euro 65.008,84, oltre interessi legali dalla presente CP_1 sentenza al saldo;
b) a , euro 56.341,00, oltre interessi legali dalla presente CP_2 sentenza al saldo;
c) a , euro 72.020,71, oltre interessi legali dalla presente CP_3 sentenza al saldo;
d) a , euro 17.686,98, oltre interessi legali dalla presente Controparte_4 sentenza al saldo;
riduce il credito risarcitorio iure successionis per il danno terminale patito dalla sig. dall'importo di euro 300,000,00 oltre accessori all'importo di Persona_1 euro 87.969,23, e condanna gli eredi , , , CP_1 CP_2 CP_3 ciascuno per la propria quota, a restituire all'assicuratore quanto corrisposto in eccesso, oltre interessi legali dal 5.11.2021 al saldo;
condanna infine , e Parte_1 Controparte_6 CP_8
, in solido tra loro, a corrispondere a , ,
[...] CP_1 CP_2 [...]
e le spese di lite, che liquida, per compenso CP_3 Controparte_4 professionale, per il primo grado nell'importo di euro 26.795,70 e per il secondo grado nell'importo di euro 18.982,90, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
30 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1866/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIULIA TRONCONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE nella causa 1866/21 contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. , in proprio e nella C.F._2 CP_3 C.F._3 qualità di eredi legittimi di , nata a [...] l'[...] e deceduta Persona_1 in data 6.11.2016, nonché (C.F. ), con il Controparte_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. FILIPPO BUSONI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI e APPELLANTI nella causa 2253/23
e nei confronti di
C.F. ) Controparte_5 C.F._5
(C.F. ) Controparte_6 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
Per Vittoria:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di RE, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 2679/2021 non notificata ed emessa in data 19.10.2021 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di RE,
- dichiarare che il danno biologico terminale da morte è carente di prova quanto alla sussistenza del nesso di causa fra il sinistro ed il decesso della SI.ra e PE conseguentemente dichiarare congrua e satisfattorea la somma di €. 30.000,00 corrisposta agli eredi alla prima udienza a titolo di risarcimento del danno alla persona;
- Si chiede inoltre che i SIg.ri e siano CP_1 CP_2 CP_3 condannati a ripetere e restituire quanto percepito e/o quanto percepito in eccesso nell'ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado.
- Vinte le spese di lite”.
Voglia altresì codesta Ecc.ma Corte di Appello di RE (quanto al procedimento riunito
R.G. 2253/2023), ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere il gravame proposto dai SIg.ri e e dalla SI.ra e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 confermare la sentenza 1051/2023.
Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria la comparente si oppone alle richieste”
Per i sigg. CP_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE:
a) in relazione alla causa RG 1866/2021 (appellante : Parte_1 respingere il gravame, dichiarando l'appello inammissibile ovvero, ma in subordine, infondato. Con vittoria di spese ed onorari e distrazione a favore dello scrivente;
b) in relazione alla causa RG 2253/2023 (appellanti gli odierni concludenti): nel merito, dichiarare i convenuti tenuti in solido tra loro e quindi condannarli a pagare: in tesi ritenendo i danni conseguenza del fatto evento ed in ipotesi ritenendo i danni medesimi conseguenza della perdita delle chance di guarigione, per i titoli indicati appresso, i seguenti importi:
(marito) €. 263.340,00 iure proprio. CP_1
(figlio convivente) €. 263.340,00 iure proprio. CP_2
(figlio non convivente) €. 225.340,00 iure proprio. CP_3
(sorella non convivente) €. 103.455,00 (iure proprio). Controparte_4
O quelle diverse maggiori o minori somme che venissero dimostrate o in subordine venissero riconosciute di giustizia, in ogni caso:
2 In oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della notifica Pt_2 dell'atto di citazione al saldo per ogni singola posta.
In ipotesi oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal giorno del sinistro al giorno del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede che il CTU della seconda perizia Dr. sia chiamata a Persona_2 chiarimenti.
Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze.
1. D.c.v. se la SI.ra prima dell'incidente del 12.2.2016 ha mai sofferto Persona_1 di stati di ansia, di depressione o di tachicardia.
2. D.c.v. che la SI.ra odierna attrice e sorella della defunta Controparte_4 Persona_1
era solita avere con quest'ultima una frequentazione quotidiana, fin dalla giovane
[...] età.
3. D.c.v. che le due sorelle erano solite trascorrere i fine settimana assieme ai propri congiunti.
4. D.c.v. che tra le due sorelle vi è sempre stato un rapporto affiatato ed armonico.
5. D.c.v. che le due sorelle hanno sempre gestito in modo armonioso e pacifico la comproprietà della casa in campagna.
6. D.c.v. che la SI.ra era solita sentirsi quotidianamente con il figlio Persona_1
. CP_3
7. D.c.v. che era solito trascorrere i fine settimana nella casa dei propri CP_3 genitori.
8. D.c.v. che la SI.ra si è sempre occupata della gestione della casa familiare, era PE lei che curava le incombenze domestiche e quelle familiari, era lei che si occupava pure della gestione economica della vita familiare.
9. D.c.v. che la SI.ra nell'anno 1993, lasciò il proprio posto di lavoro e Persona_1 decise di dedicarsi completamente alla famiglia, all'educazione dei figli e alla loro crescita sia personale che scolastica prima, e professionale poi.
10. D.c.v. che nell'ultimo periodo antecedente il decesso, in concomitanza con il secondo ricovero in ospedale, è emersa nella una forte ed ulteriore sofferenza d'animo PE derivante anche dalla consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
11. D.c.v. che nel periodo indicato nel precedente capitolo, più volte, la SI.ra le ha PE confidato che la sua vita era giunta alla fine e che era convinta che non avrebbe potuto partecipare al matrimonio del figlio (già fissato per il mese di luglio 2017).” CP_2
3 OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 2679/2021 (non definitiva) e n. 1051/23
(definitiva) del Tribunale di RE, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, e , in proprio e nella qualità di eredi legittimi di CP_1 CP_2 CP_3
, nonché avevano convenuto innanzi al Tribunale di Persona_1 Controparte_4
RE , in qualità di conducente, , in qualità di Controparte_6 Controparte_8 proprietario, e , in qualità di assicuratore, della vettura che in Parte_1 data 12.2.2016 aveva investito violentemente sulle strisce pedonali , Persona_1 rispettivamente moglie, madre e sorella dei medesimi. Avevano esposto che a seguito dell'urto la loro congiunta aveva riportato una contusione polmonare ed una frattura femorale e che le sue condizioni erano andate via via a peggiorare fino a giungere al decesso avvenuto nove mesi dopo, in data 6.11.2016; in particolare, avevano dedotto che la medesima, a causa del sinistro, non aveva potuto usufruire dei trattamenti diagnostici e terapeutici utili ad indagare e curare una neoformazione sottocostale che l'aveva condotta alla morte, di talché sussisteva un collegamento causale fra le lesioni derivate dal sinistro stradale e il decesso. Dunque, avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, per spese mediche, e non patrimoniali, iure successionis (biologico terminale e morale della vittima primaria), tenuto conto dei nove mesi di sopravvivenza,
e iure proprio, da perdita della congiunta, madre, sorella e coniuge.
e erano rimasti contumaci, mentre s'era costituita, non CP_6 CP_8 Pt_1 contestando la responsabilità dell'assicurato per il sinistro, ma contestando il nesso di causa tra il sinistro e la morte del pedone;
specificamente, aveva dedotto che la morte era dipesa dalla recidiva di una patologia tumorale (carcinoma), per la quale la era PE stata già operata al seno nel 2012, e che, se il sinistro poteva aver determinato l'impossibilità di accesso alle cure radioterapiche, comunque quella radioterapia non avrebbe potuto impedire la morte, stante le metastasi insorte.
Con sentenza non definitiva n. 2679/2021, il tribunale, espletata una ctu medico-legale, ha liquidato il danno patrimoniale, ovvero le spese sostenute da , coniuge, CP_1 per spese sanitarie, nonché il danno biologico terminale da morte subìto dalla SI.ra
, quantificandolo in € 1.500,00 al giorno per 200 giorni di inabilità Persona_1 assoluta, per complessivi € 300.000,00 (dunque 100.000,00 per ciascuno degli eredi, coniuge e due figli), motivando che si trattava di inabilità temporanea assoluta esitata in morte, posto che il ctu aveva attribuito al sinistro un'efficienza causale di 2/3, rispetto
4 alla morte, e che quindi era infondata la pretesa dell'assicuratore di liquidare un danno intermittente, ovvero un danno rapportato ad un'invalidità permanente seguita da un decesso intervenuto per altre cause. Ha al contempo rimesso la causa sul ruolo per un approfondimento del caso con esperto in oncologia, al fine di stabilire se la terapia omessa dopo il sinistro avrebbe salvato la vita della al fine di decidere della PE domanda risarcitoria iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
Tale sentenza, per il capo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, è stata impugnata da , che ha rilevato: Pt_1
I. la contraddittorietà della decisione, che aveva liquidato il danno iure hereditario come danno biologico terminale, nel presupposto che la lesione dell'integrità fisica fosse esitata nella morte, quando, al contempo, il giudice aveva riconosciuto che la controversia aveva necessità di essere ulteriormente istruita circa l'aspetto centrale del giudizio - ovvero la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso - senza rendersi conto che tale questione era rilevante anche per la liquidazione del danno non patrimoniale iure successionis;
II. l'incongruenza della determinazione di una diaria per il danno biologico terminale di € 2.500,00, senza motivazione alcuna, se non per un generico riferimento ad una non meglio precisata giurisprudenza.
Tale giudizio di secondo grado ha preso il numero di ruolo 1866/21 e i danneggiati si sono in esso costituiti chiedendo il rigetto dell'impugnazione, mentre e CP_8 CP_6 sono rimasti contumaci anche in appello.
Nelle more del giudizio d'impugnazione, è intervenuta la sentenza definitiva n. 1051/23, che ha escluso che la morte della congiunta degli attori fosse imputabile al sinistro, respingendo dunque la domanda risarcitoria per lesione del rapporto parentale, e riconosciuto però un ulteriore danno agli attori iure hereditatis, che ha liquidato nella somma di euro 70.000,00, per lesione della libertà di di autodeterminarsi Persona_1 nell'ultima fase della sua vita essendo essa impedita “nel vivere i suoi ultimi mesi come avrebbe voluto, levandosi gli ultimi desideri e vivendo in un modo migliore;
d'altra parte
(la camminava con le sue gambe e faceva una vita normale prima del sinistro per PE cui si potrebbe configurare un ventaglio di possibili attività divenute impossibili”.
e nonché hanno appellato tale CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 sentenza, facendo valere i seguenti motivi:
I Motivo. Violazione del ne bis in idem: il giudice di primo grado con la sentenza parziale n. 2679/2021 nel liquidare il danno biologico terminale aveva accertato che l'evento morte era stato provocato dalle lesioni riportate nel sinistro;
tale profilo non era
5 stato oggetto di specifico gravame da parte di nel proprio atto Parte_1
d'appello e dunque era divenuto incontrovertibile;
II . In via subordinata, erroneità della sentenza definitiva per non aver CP_9 ritenuto il sinistro causa della morte: la prima ctu a firma della dott.ssa aveva CP_10 affermato che il trauma aveva scompensato in modo preponderante l'equilibrio cardio- respiratorio della paziente e che pertanto la morte della sig. seppur Persona_1 imputabile a cause multifattoriali, verosimilmente era stata concausata anche dalle conseguenze delle lesioni riportate in seguito all'investimento del 12 febbraio 2016, lesioni da ritenersi concause predominanti sull'exitus finale, almeno nella misura di 2/3; anche la seconda ctu, redatta dall'oncologa dott.ssa aveva evidenziato che R_
l'incidente stradale aveva precluso un approccio diagnostico-terapeutico tempestivo “che avrebbe ridotto le dimensioni della massa tumorale”, in rari casi fino alla scomparsa, e che da ciò sarebbe conseguito un allungamento della sopravvivenza complessiva mediana della paziente in termini di mesi (in casi sporadici di anni). Inoltre, il primo giudice aveva omesso d'indagare sul danno da perdita di chances, sicuramente ravvisabile in via subordinata.
III Motivo. I danni risarcibili: accertato che la morte della SI.ra era Persona_1 stata causata dalle lesioni riportate nel sinistro, la sentenza impugnata era errata per aver negato agli attori i danni da essi invocati iure proprio, per la perdita del congiunto.
Gli appellati hanno quindi concluso affinché questa Corte riconoscesse a CP_1
(marito), la somma di € 263.340,00 iure proprio;
a (figlio convivente), la CP_2 somma di € 263.340,00 iure proprio; a (figlio non convivente), la somma di CP_3
€ 225.340,00 iure proprio; a (sorella non convivente), la somma di €. Controparte_4
103.455,00 iure proprio.
e sono rimasti contumaci anche in questo giudizio, mentre CP_8 CP_6
l'assicuratore appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Tale secondo giudizio d'appello ha preso il numero di ruolo 2253/23, ed è stato riunito al primo.
Mutato il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 13.12.2024, rilevando che, mentre nella causa 1866/21
[...]
aveva citato in giudizio, oltre ai congiunti di , attori Parte_1 Persona_1 in primo grado, anche e rispettivamente Controparte_6 Controparte_8 conducente e proprietario del mezzo, nella causa riunita 2253/23, , CP_1 [...]
e avevano citato in giudizio soltanto CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , non anche , salvo però poi Parte_1 Controparte_8 Controparte_6 concludere per la condanna di tutti i convenuti a risarcire loro il danno iure proprio, per la
6 perdita della congiunta (senza chiarire se si riferissero ai soggetti da loro convenuti in primo grado e/o convenuti da in appello, o ai soggetti da loro convenuti in Pt_1 appello) e in comparsa conclusionale in appello espressamente domandato la condanna solidale di , e . Questa Corte ha quindi revocato la dichiarazione Pt_1 CP_6 CP_8 di contumacia di nella causa riunita e, ritenuto che il contegno degli appellanti CP_6 avesse determinato dubbi ed incertezze in merito all'ampiezza della loro CP_7 impugnazione, ha assegnato ai medesimi un termine perentorio per chiarire la propria domanda e, qualora essi avessero inteso rivolgere la loro impugnazione anche nei confronti di , per notificare al medesimo atto di citazione in Controparte_6 rinnovazione.
Gli appellanti hanno integrato il contraddittorio nei confronti di CP_7 CP_6
notificando al medesimo atto di citazione in appello in rinnovazione, col quale
[...] ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale
(o da perdita di chances di sopravvivenza), e questi è rimasto contumace.
Dunque, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa (avente ad oggetto i due appelli riuniti)
è stata trattenuta in decisione con ordinanza 13.5.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità CP_7 dell'impugnazione di , ex art. 342 c.p.c., deducendo che l'appellante non aveva Pt_1 impugnato nel merito la sentenza parziale di primo grado, né affermato che essa era errata, ma semplicemente che era contraddittoria, e non aveva in particolare contestato che la morte della loro congiunta fosse stata causata dalle lesioni riportate nel sinistro, né la quantificazione del danno accertato in sentenza. Infine, non aveva neppure indicato una diversa ricostruzione fattuale da contrapporre a quella del tribunale.
Tale eccezione è infondata.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum,
7 formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come ben si desume dal fatto che gli appellati hanno preso chiara posizione sui motivi d'impugnazione.
Non è poi affatto vero che si sia limitata a rilevare la contraddittorietà della Pt_1 sentenza;
essa ha sì rilevato che inopinatamente il tribunale, pur ammettendo di non essere in grado di decidere in merito al nesso di causalità fra il sinistro e il decesso della tanto da dover rimettere la causa sul ruolo per un approfondimento peritale, aveva PE comunque liquidato un danno terminale che presupponeva proprio l'esistenza di quel nesso, ma ha anche chiaramente propeso per una ricostruzione che escludeva la sussistenza di tale nesso, tanto da concludere affinché questa Corte dichiarasse che il danno biologico terminale da morte era carente di prova quanto alla sussistenza del nesso di causa fra il sinistro ed il decesso della de cuius (v. p. 12 dell'atto d'appello). Al contempo, ha espressamente contestato la quantificazione del danno in oggetto, deducendo che essa era arbitraria ed immotivata.
3. Il perimetro della decisione.
Fin dal primo grado, è incontestato che il sinistro oggetto di causa sia interamente ascrivibile a responsabilità dei convenuti in primo grado (conducente, proprietario ed assicuratore dell'auto che aveva investito la congiunta degli attori).
Non è poi stata oggetto d'impugnazione da parte di la liquidazione del danno Pt_1 patrimoniale in favore degli attori, che è dunque divenuta definitiva.
Il punto centrale della presente controversia - sia in relazione all'appello di Pt_1 avverso la sentenza non definitiva che in relazione all'appello dei congiunti della sig. avverso la sentenza definitiva - è piuttosto rappresentato Persona_1 dall'accertamento della sussistenza, o non, del nesso di causalità fra il sinistro e l'evento morte.
In particolare, il tribunale, con la sentenza non definitiva n. 2679/2021 impugnata da
, ha: Pt_1 CP_1
prima affermato che: “Tanto premesso, si rileva che la dott.ssa ha riferito che la donna - di anni 67 al momento del sinistro del febbraio 2016 – ancor prima nell'anno 2013 aveva subito una
8 quadrantectomia SE mammella sinistra e svuotamento ascellare omolaterale per neoplasia bifocale (K duttale infiltrante e K duttale in situ) + trattamento radioterapico postoperatorio e terapia ormonale per 5 anni, in follow-up oncologico con riscontro di neoformazione sovraclaveare sinistra (come riportato nella cartella clinica degenza ortopedia e chirurgia in data 13 febbraio 2016 ove venne segnalato l'ultimo controllo onco-ematologico eseguito l'8.02.2016. La ctu riferisce che qualche giorno dopo sempre nel mese di febbraio fu sottoposta ad un esame Ecografico dei tessuti molli (dietro richiesta onco-ematologica) che conferma la presenza “a livello” sottoclaveare a sinistra, a livello delle catene mammarie interne sinistre, all'altezza dello spazio tra I e II costa una tumefazione ipoecogena a profili polilobati di circa 34X24X25 cm. La ctu condivisibilmente rileva come sia “del tutto incomprensibile la assenza di indagini diagnostiche o visite specialistiche oncologiche tendenti ad inquadrare la natura della tumefazione ascellare già da mesi evidenziata fortemente sospetta per ripresa di malattia”. La ctu scrive: “durante la degenza si manifestò una ingravescente insufficienza respiratoria ad eziologia multifattoriale (trauma toracico diretto con contusioni polmonari, obesità, allettamento, emotrasfusioni) che richiese una terapia idonea mediante ossigeno terapia e successiva NIV eseguita presso la Medicina ad alta intensità dell'Ospedale di Empoli. Nel prosieguo della degenza, durata complessivamente oltre otto mesi, persistendo l'immobilità coatta dovuta alla mancata guarigione in tempi congrui della frattura del femore, si manifestarono episodi di difficoltà respiratoria ingravescenti favoriti soprattutto dall'allettamento. In un soggetto obeso e cardiopatico,
l'allettamento, ovvero il protrarsi dello stato di immobilizzazione, fu determinante nell'insorgenza delle complicanze respiratorie in comorbidità ad un progressivo incremento e diffusione della recidiva tumorale localizzata a livello ascellare (in corso di definizione diagnostica ma comunque già segnalata all'ingresso in ospedale il 13 febbraio 2016) . Tant'è che nel mese di agosto la situazione clinica generale peggiorò a causa della recrudescenza della insufficienza respiratoria dovuta alla presenza di versamento pleurico e di addensamenti polmonari e per le caratteristiche delle lesioni descritte alla TAC risultò evidente che l'origine delle complicanze polmonari era anche attribuibile a metastasi pleuro- polmonare da cancro della mammella. A pag. 18 il ctu scrive: Si può quindi affermare con certezza che il trauma abbia scompensato in modo preponderante L'equilibrio cardiorespiratorio della paziente e pertanto la morte della RA , seppur imputabile a cause multifattoriali, verosimilmente è stata Persona_1 concausata anche dalle conseguenze delle lesioni riportate in seguito all'investimento pedonale del 12 febbraio
2016, lesioni da ritenersi concause non uniche ma predominanti sull'exitus finale, almeno nella misura di 2/3.
Omissis;
9 poi sottolineato che: “Orbene il ctu medico legale, non avvalendosi di alcun ausiliario esperto in oncologia, ha così scritto nella sua relazione: “premesso che la recidiva tumorale era già presente al momento del trauma subito, se adeguatamente e tempestivamente indagata, nel periodo di “relativo benessere”, durante il ricovero nella U.O. di Ortopedia dell'Ospedale di Empoli e durante la degenza iniziale presso la Casa di Accoglienza di Comeana, sarebbe stato ancora possibile un trattamento efficace ma presumibilmente palliativo”;
dunque, ha rilevato che: “È evidente che il ctu non aveva le competenze per valutare la formazione evidenziata in data 9.2.2016 e confermata 13.2.2016, concludendo con una frase contraddittoria (“trattamento efficace e palliativo” messi insieme) e quindi del tutto inadeguata a fornire al giudice elementi utili per decidere l'aspetto centrale della causa, vista anche la distanza degli importi indicati dalle parti (risarcimento milionario chiesto dagli attori, e somme contenute entro le 50.000,00 euro per la ). Dunque deve Pt_1
Per_ assolutamente indagarsi l'aspetto oncologico della alla data del sinistro, con valutazione oncologica, sulla base dei dati disponibili, delle caratteristiche e dimensioni della neoformazione registrata in epoca coeva al sinistro, al fine di valutarne la “stadiazione” e la possibilità di evoluzione in senso o progressivo o invece recessivo, con la radioterapia o altre cure, se tempestivamente e adeguatamente trattata, cioè trattata con la sollecitudine che imponeva il precedente carcinoma del 2013, apprezzando che anche la ctu riferisce come Per_ prima del sinistro la non si trascurasse ma eseguisse tutta la prevenzione richiesta per neutralizzare e prendere per tempo eventuali recidive tumorali. La causa deve dunque proseguire mediante un approfondimento di esperto in oncologia e rivalutazione medico legale successiva” - rimettendo la causa sul ruolo;
al contempo, però, affermato che: “Tuttavia, può già in questa sentenza statuirsi sul danno patrimoniale (spese sostenute da ) che il ctu ha giudicato congrue: “Le spese sanitarie (spese di CP_1 degenza, visite specialistiche, tickets, scontrini farmaceutici e perizia medico-legale) allegate risultano essere congrue e corrispondenti al lungo periodo di degenza pari ad € 25.773,39”.
Tali spese devono essere rimborsate da con interessi compensativi al tasso di legge, dal 12 febbraio 2016 CP_11 fino all'effettivo soddisfo.
Può inoltre attribuirsi già in questa sentenza agli attori anche il danno biologico terminale, rapportato come riferisce il ctu a 200 giorni di inabilità assoluta, al valore, ritenuto congruo dalla suprema Corte di Cassazione, di euro 1500,00 per ogni giorno di inabilità assoluta così attribuendo iure sucessionis agli attori, esclusa (sorella che non CP_4 succede all'eredità per la presenza di coniuge e figli), la somma di euro 300.000,00 (euro 100.000,00 a , CP_1
10 euro 100.000,00 a ciascuno dei due figli superstiti), da devalutare al 12.2.2016 e rivalutare annualmente aggiungendo gli interessi al taso di legge, sulla somma via via rivalutata.
Tale danno include anche il danno morale sofferto dalla vittima perché si fa ricorso alle tabelle milanesi sull'ITA, con equitativo appesantimento del valore trattandosi di inabilità temporanea assoluta esitata in morte, inabilità determinata dal sinistro stradale con totale immobilizzazione fino al decesso (si noti che il ctu dice anche che le lesioni determinando l'allettamento della paziente sono per 2/3 la causa delle difficoltà cardio-respiratorie esitate in morte, sia per la contusione polmonare direttamente inferta dal convenuto conducente dell'auto investitrice, assicurata
, sia per l'imposto allettamento per mesi in un soggetto obeso). Pt_1
Dunque si sottolinea che in giurisprudenza in questi casi viene liquidata la somma di euro 2500,00 per ITA che precede la morte, ma in questo caso vista la natura multifattoriale di cause e comunque la prevalenza per morte hic et inde delle lesioni da fatto illecito, si stima equo in questo caso attribuire euro 1500,00 al giorno e tale somma copre il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale, incluso sempre nel valore dell'ITA giornaliero e Per_ comunque provato dalla documentazione agli atti e dallo stravolgimento della passata a 67 anni da una condizione di normalità di vita, donna che camminava sulle sue gambe senza grossi problemi, ad un totale allettamento per frattura femorale e contusione polmonare, con successivi ripetuti interventi chirurgici come ripercorsi dalla ctu e dunque con un vero e proprio calvario che va adeguatamente risarcito anche sull'aspetto delle sofferenze psichiche, morali, esistenziali e relazionali (visto che per 8 mesi, gli ultimi mesi di vita, fu sottratta ai suoi cari ricoverata in RSA, e ciò ha presumibilmente creato un significativo danno anche relazionale oltre che esistenziale e morale;
inoltre non va sottovalutato anche il fatto che gli ultimi 9 mesi di vita sono stati vissuti senza alcuna libertà di autodeterminazione in merito al “come” vivere il fine vita (vd. cass. Ordinanza n. 7260 del 23/03/2018 recita: “L violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa. (vd. conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019).
Si noti che qui non si può ricorrere alle nuove tabelle di Milano e all'istituto del danno terminale da premorienza, o danno intermittente, che corrispondere alla somma di euro 52.332,00 e non alla minor somma indicata dalla di Pt_1
5600,00 euro circa, in quanto il danno intermittente da premorienza è si un danno biologico terminale, ma rapportato ad IP (e non IT) del 100% (o diversa percentuale), allorquando però intervenga un decesso per altre cause;
dunque quell'istituto, inapplicabile al caso di specie dove il ctu parla di efficienza causale di 2/3 del sinistro e delle sue
11 conseguenze, con malattia ininterrotta ITA al 100% cui ha fatto seguito il decesso hic et inde;
con quell'istituto del danno intermittente o da premorienza, invece, si è inteso trovare un contemperamento in caso di decesso e premorte della vittima per cause del tutto indipendenti dal fatto illecito altrui, mirando ad attribuirsi un risarcimento alla vittima primaria per il periodo di invalidità permanente conseguente ad un sinistro, tenendosi conto che la durata della sua esistenza è divenuta “nota” per intervento di fattore estraneo efficiente alla morte e non potrebbe dunque attribuirsi un risarcimento rapportato alla speranza di vita a 100 anni.
Dunque nel caso di specie si applica quella giurisprudenza che utilizza per la stima del periodo di malattia antecedente al decesso, che non è risultato del tutto scollegato alle lesioni da sinistro stradale, un importo corrispondente all'inabilità temporanea giornaliera al 100% con adeguato appesantimento visto l'exitus della vittima, utilizzandosi l'importo equitativo di euro 1500,00 die comprensivo di danno biologico e danno morale, relazionale ed esistenziale, così come d'altra parte nell'importo di inabilità temporanea le stesse tabelle meneghine ricomprendono tutte le voci del danno patrimoniale.”
Poi, con la sentenza definitiva n. 1051/23, impugnata invece dai congiunti del pedone investito, il primo giudice ha affermato che: “Resta la valutazione delle altre domande (danno da perdita parentale, danno da perdita di chances di guarigione).
Gli attori hanno sostenuto a seguito della seconda ctu che secondo orientamento costante della Cassazione se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita” (Cass. 11.10.2021 n. 27526). Abbiamo più volte posto in luce come entrambe le CTU abbiano chiarito come la condotta umana e quindi le lesioni da sinistro abbiano, con assoluta prevalenza causale, precluso un approccio diagnostico-terapeutico tempestivo che avrebbe potuto in linea teorica consentire la sopravvivenza;
- contribuito a ridurre le possibilità di allungamento della sopravvivenza globale mediana. La concorrenza di cause naturali, dunque, non esclude, né limita il risarcimento danni chiesto dagli attori.
Hanno anche osservato che dagli elaborati peritali più sopra ricordati emerge con evidenza come i CTU abbiano Per_ accertato che la morte della SI.ra ha una natura multifattoriale di cause con una prevalenza imputabile hic et inde alle lesioni da fatto illecito. Per stabilire quali conseguenze siano derivate dall'evento di danno, secondo i criteri che guidano la causalità giuridica. Il principio generale da seguire in quest'accertamento è quello secondo il quale il nesso di causalità debba essere giuridicamente certo, tenendo ben conto che la “certezza giuridica”, in materia di causalità, sussiste in tutti i casi in cui il fatto dannoso appaia essere una conseguenza ragionevolmente probabile della condotta illecita [...].
Tanto premesso si osserva.
12 Per_ Effettivamente le due ctu svolte in causa non consentono di porre il sinistro come causa del decesso della decesso che sarebbe avvenuto comunque di lì a poco per la recidiva tumorale collocata a ridosso del sistema vascolare;
quindi della perdita del rapporto parentale non possono rispondere i convenuti con le esose somme richieste dagli attori.
In particolare a pag. 14 la ctu così sta scritto: “l' “efficacia” di eventuali trattamenti oncologici, nel setting di R_ recidiva di un carcinoma mammario, si traduce in una riduzione delle dimensioni della massa tumorale, in rari casi alla scomparsa, da cui può conseguire un allungamento della sopravvivenza libera da una nuova progressione della patologia neoplastica ed un allungamento della sopravvivenza complessiva mediana della paziente in termini di mesi, ed in casi sporadici di anni. L' “efficacia”, come sopra espressa è strettamente legata alla fattibilità delle terapie
(radioterapia e/o chemioterapia) ed all'assenza di insorgenza di complicazioni internistiche cardio-vascolari con rischio di morte, che nel caso specifico potevano essere connesse alla dislocazione della malattia a ridosso del sistema vascolare. Il trattamento oncologico alla recidiva di malattia non ha pertanto le stesse finalità del trattamento all'esordio di una neoplasia mammaria operata, e le prospettive terapeutiche e prognostiche sono legate alla dimensione della malattia, al tempo in cui si presenta la recidiva della malattia (nel caso specifico della paziente circa 38 mesi dalla prima diagnosi, facendo intuire uno scarso controllo da parte della terapia ormonale in corso a scopo preventivo della recidiva, altrimenti detta ormono- resistenza), dalle caratteristiche biomolecolari della recidiva”.
Quanto al danno da perdita di chances effettivamente la giurisprudenza della Cassazione pare sfumare il distinguo tra perdita di chances di sopravvivenza e di guarigione, e sottare alla preclusione asserita e probatoria la stessa perdita della libertà di autodeterminazione nella fase finale della vita, sia che nell'ipotesi in cui il ritardo diagnostico avesse impedito una terapia efficace e suscettibile di portare a guarigione, sia che invece avrebbe consentito di vivere un pò di piu' o diversamente e meglio.
Ne sono espressione ad es. la pronuncia della sez. 3 - , Ordinanza n. 7260 del 23/03/2018 “L violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa”.
Anche sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019 si pone nella stessa linea: “In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni
13 con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi).
Dunque la Cassazione non richiede l'onere di una specifica allegazione della lesione del diritto di autodeterminarsi nelle fasi finali della vita, essendo uno dei danni conseguenza che il giudice deve d'ufficio verificare e riconoscere con liquidazione equitativa, divenendo una delle possibili poste risarcitorie rientranti comunque nella domanda di perdita di chances latamente intesa e dove va a sfumarsi quel distinguo tra chances si sopravvivenza o di guarigione come fondatamente sostenuto dagli attori.
Dunque applicando siffatti principi, poiché le due ctu concordano nell'escludere la natura efficace di cure nel caso concreto qualora non si fosse verificato il sinistro, per la tipologia stadiazione e collocazione della recidiva tumorale di cui esisteva evidenza poco prima del sinistro, si deve riconoscere esclusivamente un danno alla libertà di Per_ autodeterminarsi nell'ultima fase di vita della liquidandolo in modo equitativo in una somma, che, tenuto conto delle peculiarità del caso e delle concrete vicissitudini patite dalla vittima, costretta dal sinistro ad un precoce allettamento, si è vista sopprimere qualunque libertà di autodeterminazione, si è vista ad esempio impedita nel vivere i suoi ultimi mesi come avrebbe voluto, levandosi gli ultimi desideri e vivendo in un modo migliore;
d'altra parte camminava con le sue gambe e faceva una vita normale prima del sinistro per cui si potrebbe configurare un ventaglio di possibili attività divenute impossibili.
Rilevato che la ctu parla di una chances di sopravvivenza più probabilmente che non, di mesi piuttosto che di R_ anni, si ritiene di riconoscere 60.000,00 euro oltre rivalutazione e interessi dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo giusta sent cass. S.u 1712/95; viene così monetizzato il risarcimento della libertà di autodeterminazione negli ultimi mesi della vita, in raffronto ad es. con la monetizzazione della lesione della reputazione che giunge ad un massimo di euro 50.000,00 secondo le tabelle di Milano, o tenuto conto di quanto viene riconosciuto per la morte di un fratello;
dunque facendo un bilanciamento tra le varie monetizzazioni di beni che sono tabellate, si stima equo riconoscere una
14 somma pari ad euro 70.000,00 alla vittima primaria e ora ai suoi eredi, essendo stata costretta dagli esiti del sinistro a stare a letto, limitata in ogni spostamento, ricoverata 9 mesi in RSA, mentre prima del sinistro a 67 anni camminava e faceva una vita normale per cui vi è prova che la sig.ra sarebbe stata in grado di vivere meglio questo scorcio di Pt_3 vita.
Tutto ciò premesso si liquida agli attori la somma di euro 60.000,00 con equità, da devalutare alla data del fatto e successivamente rivalutare applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge fino al soddisfo.”
In dispositivo, il tribunale ha dunque “condannato i convenuti a risarcire agli attori iure hereditatis la somma di euro 70.000,00 liquidata con equità, da devalutare alla data del fatto e successivamente rivalutare applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge fino al soddisfo”, oltre che a corrispondere le spese di lite a tutti gli attori.
Nello scindere la pronuncia in punto di danno biologico terminale da quella in punto di danno da lesione del rapporto parentale - in conseguenza di un'asserita necessità di disporre un supplemento peritale relativamente alla sopravvivenza, o non, al tumore della sig. qualora essa non fosse stata investita - il primo giudice è effettivamente PE entrato in contraddizione, posto che entrambe tali voci risarcitorie condividono quale presupposto l'accertamento che il sinistro ha concausato il decesso della congiunta degli attori.
Per il danno da perdita del rapporto parentale ciò è evidente, ma lo stesso vale anche per il danno biologico terminale, che si fonda comunque sul presupposto che la lesione della salute sia evoluta nella morte della danneggiata, ché altrimenti, ove la morte fosse sopravvenuta per ragioni autonome, non di danno biologico terminale si dovrebbe discettare, ma di danno intermittente - tanto che il tribunale nel liquidare il primo ha espressamente escluso che ricorresse questa seconda ipotesi (in particolare, ha evidenziato che nel caso di specie non si poteva ricorrere all'istituto del danno da premorienza, o danno intermittente, posto che il ctu parlava di efficienza causale di 2/3 del sinistro e delle sue conseguenze, e che nel caso di specie il decesso non era risultato
“del tutto scollegato alle lesioni da sinistro stradale”).
Si deve, dunque, comprendere, in forza dei contrapposti motivi d'appello, se la morte della sig. sia o non stata concausata dal sinistro, ovvero se, in assenza del Persona_1 sinistro, tale morte, hic et nunc, più probabilmente che non, non si sarebbe verificata.
Peraltro, poiché tale questione non incide sul capo della sentenza definitiva che ha liquidato agli attori iure hereditario il danno patito dalla de cuius per non aver potuto vivere, a causa del sinistro, i suoi ultimi mesi come avrebbe voluto, levandosi gli ultimi desideri ed autodeterminandosi - essendo tale danno ravvisabile tanto nel caso in cui al sinistro sia conseguita la morte tanto nel caso in cui difetti tale nesso causale, posto che
15 a rilevare è unicamente il nesso causale tra le lesioni e la libertà di autodeterminazione -
e poiché tale capo della decisione non è stato autonomamente impugnato da , si Pt_1 deve rilevare che anch'esso è ormai divenuto definitivo e dunque la controversia verte unicamente sulla riconoscibilità, o non, di un danno biologico terminale (anziché biologico temporaneo standard, come dovrebbe essere se il sinistro non avesse concorso alla morte ma, solo, determinato un'invalidità temporanea per il politraumatismo) e di un danno da lesione del rapporto parentale.
4. Il primo motivo dell'appello dei danneggiati avverso la sentenza definitiva.
Preliminarmente, perché in stretta connessione con quanto appena evidenziato, appare opportuno valutare il primo motivo d'appello dei danneggiati (avverso la sentenza definitiva, nel giudizio riunito), secondo il quale, poiché la sentenza parziale aveva accertato che l'evento morte era stato provocato dalle lesioni riportate nel sinistro e poiché tale decisione era passata in giudicato in difetto di uno specifico motivo d'appello sul punto dell'assicuratore (in sede d'impugnazione della sentenza parziale), allora con la sentenza definitiva il tribunale non avrebbe potuto smentire tale affermazione, rigettando la domanda di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale.
Il motivo è infondato.
Anche a prescindere dal fatto che la contraddittorietà del contegno del giudice di prime cure - che ha riconosciuto un danno biologico terminale fondato sulla ritenuta sussistenza di un collegamento causale tra la morte ed il sinistro stradale, al contempo dichiarando di non poter ancora decidere del danno da lesione del rapporto parentale perché non era chiaro se la morte della sig. fosse o non riconducibile al sinistro,e per Persona_1 questo disposto ulteriori accertamenti peritali (laddove avrebbe semplicemente dovuto disporre l'approfondimento istruttorio senza pronunciare alcuna sentenza non definitiva, oppure limitare la pronuncia parziale al danno patrimoniale per spese mediche, di cura e degenza, certamente connesse al sinistro) - farebbe comunque dubitare dell'ampiezza del dictum e dell'incontrovertibilità dell'accertamento del nesso causale ai fini del danno iure proprio degli attori, comunque alcun giudicato è anche solo astrattamente ipotizzabile.
Benvero, come già evidenziato, ha attinto il capo della sentenza non definitiva Pt_1 che ha riconosciuto il danno biologico terminale non solo rilevandone l'incompatibilità con l'ammissione del giudicante di dover ancora accertare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e la morte, ma anche contestando, nel merito, che vi fosse la prova di tale nesso causale e, dunque, che esso fosse concretamente ravvisabile (posto che processualmente contestare che la parte onerata di dimostrare un fatto abbia adempiuto al proprio onere significa negare che tale fatto sussiste).
16 Pertanto, la sussistenza, o non, di tale nesso causale va concretamente stabilita nel presente giudizio, senza che sia ravvisabile al riguardo preclusione alcuna.
5. La sussistenza, o non, di un nesso causale tra il sinistro e la morte di
il primo motivo d'appello di avverso la sentenza non Persona_1 Pt_1 definitiva ed il secondo motivo dell'appello dei danneggiati avverso la sentenza definitiva.
Nel caso in esame la verifica che questa Corte è chiamata a svolgere in merito al nesso causale tra l'illecito ed il decesso della congiunta degli attori è peculiare: è infatti pacifico che la sig. sia morta per un tumore al seno (in particolare, per una recidiva che ha PE determinato diffuse metastasi), e tuttavia gli attori in primo grado avevano dedotto:
che essa prima del fatto illecito non aveva alcuna patologia tumorale che potesse determinare il decesso avvenuto in data 6.11.2016, come dimostrato dall'indagine per immagini eseguita 3 giorni prima dell'investimento, il 9.2.2016;
che a causa del sinistro essa non aveva potuto usufruire dei trattamenti sanitari utili ad indagare la patologia tumorale e ricevere le cure radioterapiche o chirurgiche del caso in relazione a quella che, al momento del sinistro, era una banale e insignificante neoformazione sottocostale non preoccupante e inefficiente a provocare la morte;
in particolare, che i sanitari a causa delle gravi lesioni (frattura femore, contusione e edema polmonare) si erano inevitabilmente concentrati sull'aspetto scheletrico e polmonare cercando di garantire la sopravvivenza della paziente;
le gravissime condizioni generali della sig.ra – conseguenze dirette PE dell'incidente - non consentivano né un appropriato trattamento chemioterapico, né un adeguato trattamento di radioterapia;
solamente in data 30 agosto 2016 i sanitari avevano disposto una ecografia ed una biopsia per la neoformazione (non preoccupante in data 9.2.16), e solamente in data 29 settembre avevano disposto un approfondimento ecografico il cui referto era giunto il 30 ottobre 2016, quando il trattamento radioterapico pure avviato era ormai incapace di evitare il decesso, stante le diffuse metastasi.
non contesta che il politraumatismo da investimento avesse determinato uno Pt_1 stato di compromissione delle condizioni generali della paziente tale da rendere prioritaria e urgente la risoluzione delle correlate patologie, e comunque da non consentire radio o chemioterapia, fintanto che la sig. non si fosse ripresa. Contesta, invece, che PE seppur più precocemente praticate tali terapie avrebbero potuto salvare la vita della paziente, sostenendo che essa sarebbe morta comunque.
17 Peraltro, nonostante nel giudizio di primo grado siano state espletate ben due ctu - la prima a firma della dott.ssa , medico-legale (che si era avvalsa dell'ausilio del Prof. CP_10
specialista in chirurgia toracico-addominale) ed una seconda a firma della Per_3 dott.ssa oncologa - che hanno entrambe rilevato che i sanitari si sono per mesi R_ concentrati sui soli esiti del politraumatismo da incidente stradale, mentre ben avrebbero potuto nel contesto dello stesso ricovero quantomeno programmare una rivalutazione oncologica, non eccepisce una responsabilità dei sanitari, e del resto, ove si Pt_1 dovesse ritenere che il sinistro ha concausato la morte della sig. per i principi in PE tema di solidarietà passiva una eventuale malpractice medica non rileverebbe in questa sede (in cui nessuno ha chiamato in causa la struttura sanitaria).
Passando dunque all'esame dei due elaborati peritali, si deve rilevare che nella prima ctu la dott.ssa aveva, intanto così descritto la complessiva malattia: CP_10
“La sig.ra , soggetto affetto da importanti patologie preesistenti all'evento Persona_1 traumatico, ma in una condizione clinica di equilibrio cardio-respiratorio, il 12 febbraio
2016 fu vittima di un politrauma stradale in cui riportò la frattura scomposta della diafisi femorale distale destra, contusioni polmonari ed un ematoma a carico della surrenalica destra. Per le lesioni riportate si rese necessario il ricovero ospedaliero per essere sottoposta ad intervento di riduzione della frattura. Durante la degenza si manifestò una ingravescente insufficienza respiratoria ad eziologia multifattoriale (trauma toracico diretto con contusioni polmonari, obesità, allettamento, emotrasfusioni) che richiese una terapia idonea mediante ossigeno terapia e successiva NIV eseguita presso la Medicina ad alta intensità dell'Ospedale di Empoli.
Nel prosieguo della degenza, durata complessivamente oltre otto mesi, persistendo l' immobilità coatta dovuta alla mancata guarigione in tempi congrui della frattura del femore, si manifestarono episodi di difficoltà respiratoria ingravescenti favoriti soprattutto dall'allettamento.
In un soggetto obeso e cardiopatico, l'allettamento, ovvero il protrarsi dello stato di immobilizzazione, fu determinante nell'insorgenza delle complicanze respiratorie in comorbidità ad un progressivo incremento e diffusione della recidiva tumorale localizzata
a livello ascellare (in corso di definizione diagnostica ma comunque già segnalata all'ingresso in ospedale il 13 febbraio 2016) .
Tant'è che nel mese di agosto la situazione clinica generale peggiorò a causa della recrudescenza della insufficienza respiratoria dovuta alla presenza di versamento pleurico
e di addensamenti polmonari e per le caratteristiche delle lesioni descritte alla TAC risultò evidente che l'origine delle complicanze polmonari era anche attribuibile a metastasi pleuro-polmonare da cancro della mammella.
18 In un quadro di insufficienza respiratoria, dopo vani e tardivi tentativi di terapia oncologica mirata per la lesione tumorale della parete toracica, la paziente andò incontro all'exitus in data sei novembre 2016, senza che comunque abbia mai ripreso una mobilizzazione autonoma e completa (all'ingresso alla degenza oncologica del 30 agosto
2016 viene riportato che cammina con deambulatore).”
Poi, aveva effettuato le seguenti affermazioni:
“Il politrauma, avvenuto in data successiva al controllo oncologico che evidenziò una neoformazione in sede sopraclaveare sinistra, segno di ripresa della malattia neoplastica, ha condizionato in maniera diretta e indiretta l'evento morte ed anche
l'evoluzione della malattia neoplastica. Direttamente, attraverso la diminuzione delle difese immunitarie che è dimostrato avvenga dopo qualunque trauma
(accidentale o chirurgico), specie quando si rendano necessarie emotrasfusioni;
indirettamente, a causa dell'evidente ritardo di trattamento terapeutico a sua volta determinato dalla inerzia diagnostica dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente, dalla prolungata immobilizzazione dovuta al ritardo di guarigione della frattura di femore che di fatto portò ad una riacutizzazione della insufficienza respiratoria di base”.
“Pertanto il decesso della RA è correlabile alle patologie pregresse, sulle PE quali ha però inciso in modo preponderante il trauma stradale”;
“Si può quindi affermare con certezza che il trauma abbia scompensato in modo preponderante l'equilibrio cardio-respiratorio della paziente e pertanto la morte della RA , seppur imputabile a cause multifattoriali, Persona_1 verosimilmente è stata concausata anche dalle conseguenze delle lesioni riportate in seguito all'investimento pedonale del 12 febbraio 2016, lesioni da ritenersi concause non uniche ma predominanti sull'exitus finale, almeno nella misura di
2/3”.
Tuttavia, aveva anche, al contempo, affermato che la recidiva tumorale era già presente al momento del trauma subito, e che a tale data sarebbe stato ancora possibile un trattamento efficace, ma presumibilmente palliativo.
A fronte delle osservazioni della parti aveva poi concluso che “il decesso della lesa è stato determinato da cause multifattoriali, ma gli esiti del trauma hanno agito in modo preponderante rispetto alle altre concause tanto da determinare una rottura dell'equilibrio psico-fisico della RA la quale deambulava Persona_1 autonomamente sino al momento dell'evento traumatico (trattasi di pedone investito), nonostante l'obesità e nonostante la ripresa della patologia tumorale, per poi andare incontro ad una sindrome da allettamento determinante l'exitus finale senza alcuna
19 possibilità di poter essere sottoposta a cure oncologiche mirate anche se presumibilmente palliative”.
E' stato dunque disposto un approfondimento peritale con un medico oncologo, la dott.ssa che ha evidenziato che: R_
l'incidente stradale ha precluso un approccio diagnostico-terapeutico tempestivo che avrebbe potuto in linea teorica consentire la sopravvivenza riportata in letteratura - indicata a p. 9, per una neoplasia a prognosi severa come quella in oggetto, con una mediana di sopravvivenza di circa 14 mesi, in assenza di altri fattori pregiudicanti la prognosi;
peraltro, la paziente era fragile per le plurime co-morbidità, già antecedenti l'incidente, tanto che non era stata ritenuta idonea ad eseguire chemioterapia a scopo adiuvante dopo l'intervento chirurgico nel 2012;
l'evento “incidente stradale” ha rappresentato una forma di stress fisico e psicologico;
i risultati di una recente revisione di letteratura suggeriscono che il disagio psicologico correlato ad una diagnosi di tumore può avere un impatto sugli esiti correlati alla malattia, inclusa (ma non limitata a) la sopravvivenza;
tuttavia occorrerebbero studi strutturati, non disponibili in letteratura, per delle conclusioni in merito;
in letteratura è documentato che pazienti con recidiva di malattia, come la SInora
tendono ad avere una prognosi peggiore di pazienti con tumore mammario PE Pe metastatico ab inizio (WA et al. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer.
BMC Cancer 2019, 19: 1091);
nel caso specifico, il fatto che la paziente abbia avuto una recidiva decorsi circa 38 mesi dalla prima diagnosi è sintomatico di uno scarso controllo da parte della terapia ormonale in corso (cd. ormonoresistenza); lo stato del recettore ormonale, sia Er (recettore per gli estrogeni) che Pgr (recettore per il progesterone), è uno dei fattori prognostici e predittivi più importanti nella gestione del tumore della mammella (pp. 14 e 16), nel senso che i tumori positivi ai recettori per gli ormoni hanno una prognosi migliore rispetto a tumori (qual era purtroppo quello in esame) negativi ai recettori per gli ormoni, ciò che appunto è indicativo di una neoplasia a prognosi severa con una mediana di sopravvivenza di circa 14 mesi, in assenza di altri fattori pregiudicanti la prognosi;
se la recidiva tumorale fosse stata adeguatamente e tempestivamente indagata in epoca coeva all'incidente, per estensione e dimensione, così come riportata all'esame TC ed eco tessuti molli, avrebbe potuto verosimilmente
20 essere trattata, previa discussione multidisciplinare del caso, in particolare con i medici radioterapisti attraverso terapia locoregionale con i limiti della stretta connessione alle strutture vascolari ed il precedente trattamento radioterapico effettuato in fase adiuvante;
dai diari clinici si evince tuttavia che all'esordio della recidiva le condizioni cliniche della paziente, in quel momento legate ai postumi dell'incidente, avrebbero potuto non consentire di intraprendere cure mediche, né locoregionali né sistemiche, che avrebbero dovuto essere subordinate ad una tipizzazione cito-istologica e biomolecolare della recidiva;
tali cure avrebbero potuto più probabilmente essere attuabili circa due mesi dopo anche durante la permanenza nella casa di
Cura Comeana;
l'efficacia di eventuali trattamenti oncologici, nel setting di recidiva di un carcinoma mammario, si traduce in una riduzione delle dimensioni della massa tumorale, in rari casi fino alla scomparsa, da cui può conseguire un allungamento della sopravvivenza libera da una nuova progressione della patologia neoplastica ed un allungamento della sopravvivenza complessiva mediana della paziente in termini di mesi, ed in casi sporadici di anni.
Sulla base di tali complessivi dati peritali, si deve dunque concludere che, ove non fosse stata vittima dell'incidente stradale oggetto di causa, la sig. più probabilmente che PE non sarebbe comunque morta a causa della recidiva tumorale, e tuttavia tale evento si sarebbe verificato verosimilmente mesi più tardi;
dunque, il sinistro, oltre ad aver determinato una compromissione temporanea della sua salute (liquidata con la sentenza parziale come danno biologico temporale, con statuizione oggetto dell'appello dell'assicuratore: v. infra sub 7), e ad aver leso il suo diritto ad autodeterminare in merito a come trascorrere il tempo che il tumore le lasciava (per es. optando per cure palliative e/o facendo quelle cose che altrimenti non avrebbe più potuto fare), più probabilmente che non ha anche determinato un'anticipazione della sua morte.
In particolare se, come evidenziato dalla ctu la mediana di sopravvivenza (già R_ tenuto conto della ormonoresistenza) praticando tempestive cure radio o chemioterapiche (o comunque di altro tipo) è a 14 mesi, in assenza di altri fattori pregiudicanti la prognosi - ciò che significa che per soggetti non aventi ulteriori criticità la probabilità di una sopravvivenza contenuta in tale lasso di tempo è pari alla probabilità di non sopravvivenza, mentre una sopravvivenza minore è più probabile che non ed una maggiore è improbabile - si deve allora affermare che in assenza di ulteriori fattori di rischio la congiunta degli attori sarebbe più probabilmente che non sopravvissuta 13 mesi.
21 Considerati, però, anche, l'obesità che affliggeva la paziente - che costituisce ulteriore fattore negativo di prognosi - e più in generale che già quattro anni prima la paziente proprio per la sua fragilità non era stata ritenuta adatta a trattamenti chemioterapici, si deve ragionevolmente ipotizzare che più probabilmente che non essa sarebbe sopravvissuta - in assenza delle lesioni causate dall'investimento - soltanto altri 10 mesi.
Tuttavia, tale perdita anticipata della vita, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce pur sempre un danno tanatologico, che sorge in capo ai congiunti, ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 c.c., sussistendo un nesso causale tra l'evento morte hic et nunc e l'illecito.
Si tratta, invero, di un caso peculiare di danno tanatologico, in cui, secondo la scienza medica, la paziente aveva una limitata aspettativa di vita, rispetto a quella data dalla statistica demografica, e muore esattamente per la stessa malattia di cui sarebbe morta anche qualora il sinistro non vi fosse stato, e però a causa dell'illecito muore prima di quanto non sarebbe altrimenti avvenuto;
l'illecito, in buona sostanza, ha causato alla sig. la perdita di un segmento temporale di vita (temporalmente apprezzabile, PE discettandosi di mesi) e tuttavia tale perdita costituisce pur sempre danno tanatologico perchè la vita è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso (v. anche la giurisprudenza penale, ad es. Cass. pen. 5800/21, che sulla scorta delle Sezioni Unite Franzese del 2002 afferma che qualora l'illecito incida sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento morte in mancanza di esso si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore. è ravvisabile un omicidio colposo).
Dunque, per questo la posta risarcitoria non si radica in capo al de cuius, e non può essere fatta valere dai suoi congiunti iure successionis, ma fonda invece un diritto dei congiunti a vedersi risarciti per il danno patito, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale (Cfr. Cass. 19.9.2023 n. 26851; 27.12.2023 n. 35998; 30.7.2024 n. 21415).
Proprio per le peculiarità del caso concreto, però, tale danno dev'essere liquidato in misura diversa da quella che sarebbe spettata in caso di sinistro che avesse causato la morte di un soggetto sano.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (v da ultimo Cass. 04/02/2025 n. 2635) quello secondo cui se l'evento morte risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, e tuttavia l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rileva (esclusivamente) sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi
22 conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.
Avuto riguardo alla specifica ipotesi del danno da perdita anticipata della vita (ovvero del danno da morte causato ad un soggetto che sarebbe comunque morto di lì a breve, ben prima di quella che era l'aspettativa di vita indicata dalle statistiche demografiche), tale principio si arricchisce della seguente considerazione: poiché le tabelle milanesi (ma anche romane) in materia di danno da perdita di un congiunto attribuiscono rilievo all'età della vittima primaria - dal momento che essa incide sulla presumibile estensione del segmento di rapporto parentale soppresso dall'illecito, ed anche perché secondo l'id quod plerumque accidit la sofferenza causata dall'illecito (e l'inaccettabilità della perdita) è più intensa ove il congiunto non fosse già comunque prossimo alla fine - e poiché tali tabelle sono parametrate sull'aspettativa di vita secondo la statistica demografica, ove la scienza medica indichi invece una più ridotta aspettativa di vita di tale circostanza si deve tener conto in un'ottica perequativa.
Dunque, assorbita la domanda risarcitoria per perdita di chances (ciò che rende superfluo stabilire se essa fosse o meno stata tempestivamente proposta in primo grado), ci si deve occupare delle modalità di liquidazione di tale danno.
6. La quantificazione del credito risarcitorio iure proprio dei congiunti della sig.
a titolo di perdita del rapporto parentale. PE
Per liquidare il suddetto danno, si deve intanto muovere dalla individuazione di quali sarebbero state le somme dovute ai congiunti della sig. sulla base della tabella PE milanese attualmente vigente per la perdita della loro congiunta, ove essa fosse morta unicamente in conseguenza del sinistro.
Specificamente, si debbono applicare i punti ivi previsti e dunque, posto che al momento del decesso aveva 67 anni, si dovrebbe riconoscere (data un'intensità Persona_1 media del rapporto e la presenza di ulteriori congiunti):
a) Per , coniuge convivente, di anni 69, l'importo di euro 293.325,00; CP_1
b) Per , figlio non convivente di anni 37, l'importo di euro 254.215,00; CP_2
c) Per , figlio convivente di anni 29, l'importo di euro 324.613,00; CP_3
d) Per , sorella non convivente di anni 63, l'importo di euro Controparte_4
79.806,00.
Tuttavia, come premesso, che secondo le statistiche demografiche Persona_1 avrebbe avuto un'aspettativa di vita di 84,8 anni, e dunque di circa altri 7 anni e qualche mese, nel caso concreto l'aveva di soli 10 mesi, ovvero di neppure 1/8.
23 Ridurre sic et simpliciter il credito in modo proporzionale appare però a sua volta iniquo, ove si pensi che qualora la de cuius avesse avuto 100 anni, e dunque comunque un'aspettativa di vita molto limitata (seppur non così certamente circoscritta quale quella della sig. , il marito, per esempio, avrebbe ad ogni modo avuto diritto all'importo di PE euro 246.393,00 (mentre 1/8 di 293.325,00 euro è pari ad appena 36.665 euro), evidentemente giustificato dal fatto che perdere un congiunto in conseguenza di un fatto illecito - in quanto tale straordinario e imprevedibile - causa comunque un dolore rilevante, anche quando si sa, o si dovrebbe sapere, che il tempo rimasto per vivere quel legame era ad ogni modo esiguo.
D'altro canto, proprio il fatto che tale tempo fosse esiguo lo rendeva prezioso, e certamente il sinistro, così come ha impedito alla vittima primaria di scegliere in libertà come spendere il tempo di vita residuo, altrettanto ha impedito ai suoi familiari di accomiatarsi da lei con maggior serenità, rendendo loro la sua morte più dolorosa. Come emerge dalla ctu, tra l'altro, la RA ha avuto una lunga degenza, di talché PE ai suoi congiunti, in special modo ai conviventi, è stata sottratta o comunque limitata la possibilità di starle vicino pienamente e di vivere intensamente insieme a lei l'ultimo periodo di vita comune che rimaneva.
Pertanto, appare equo, in definitiva, ridurre il credito risarcitorio per ciascuno dei danneggiati ad 1/5 (anziché ad 1/8) e così riconoscere:
a) al marito l'importo di euro 58.665,00;
b) al figlio l'importo di euro 50.843,00; CP_2
c) al figlio l'importo di euro 64.922,60; CP_3
d) alla sorella l'importo di euro 15.961,00.
Nel caso di specie i suddetti importi sono già calcolati all'attualità.
L'obbligazione risarcitoria (da illecito aquiliano, ma anche da inadempimento di obbligazione non pecuniaria) integra un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. Trattandosi di crediti di valore, non sono riconoscibili gli interessi come chiesti dai creditori, al tasso previsto dalla legislazione speciale per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c., posto che tale previsione è dettata per le obbligazioni pecuniarie (seppur di fonte anche non negoziale), cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice.
Sono però riconoscibili gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento della morte e rivalutata anno per anno.
24 I complessivi crediti ammontano dunque ai suddetti importi:
a) per , euro 65.008,84; CP_1
b) per , euro 56.341,00; CP_2
c) per , euro 72.020,71; CP_3
d) per , euro 17.686,98. Controparte_4
7. Il secondo motivo d'appello di : la quantificazione del danno biologico Pt_1 terminale.
Una volta affermata la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso, hic et nunc, della congiunta degli attori, e dunque respinto il primo motivo d'appello di , Pt_1 volto a negare l'an debeatur del danno biologico terminale, ci si deve infine occupare della quantificazione di tale danno operata dal tribunale, censurata col secondo motivo d'appello avverso la sentenza parziale.
Nel decidere di tale censura, è opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n. 15350/2015), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto.
Dunque, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
25 le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. 23/03/2024 n.
7923).
Ovviamente, in concreto possono verificarsi entrambi i profili di danno, distinti solo dal punto di vista descrittivo, e che vanno a costituire insieme un'unica voce di danno non patrimoniale temporaneo.
Tanto premesso, il primo giudice ha quantificato nella somma di euro 1.500,00 ogni giorno di inabilità assoluta, e dunque, stante l'incontestata durata dell'inabilità assoluta per 200 giorni, come indicato dal ctu, ha liquidato il complessivo credito nell'importo di euro 300.000,00 da suddividere tra i tre eredi della de cuius.
Il tribunale ha qualificato tale danno come “biologico terminale”, ma al contempo ha evidenziato che in esso si doveva comprendere tanto il danno biologico quanto quello morale, ovvero la sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni. Da tale complessiva formula si deve desumere che esso non ha liquidato un danno cd. catastrofale correlato alla percezione dell'imminenza della morte, ma, appunto, il solo danno biologico terminale, arricchito della componente morale per le lesioni patite;
ciò è confermato dal fatto che non vi è in sentenza alcun, neppure succinto, riferimento ad un danno catastrofale e/o al patema provato dalla paziente nel percepire il sopraggiungere del trapasso.
Dunque, in mancanza di appello incidentale dei danneggiati tale implicita esclusione è divenuta definitiva;
peraltro, nel caso di specie il patema d'animo per la percezione del sopravvenire della morte in conseguenza dell'incedere del tumore vi sarebbe stato identico anche in mancanza del sinistro, solo qualche mese dopo, di talché l'illecito (che pure ha accorciato la vita del pedone) non è la fonte di tale specifico pregiudizio, non essendo stata dedotta dai alcuna correlazione tra i due eventi (ma semmai una CP_1 lesione della libertà della paziente oncologica di decidere come vivere gli ultimi mesi della propria vita a causa del sinistro, che però è già stata autonomamente risarcita, con pronuncia passata in giudicato).
Tanto premesso, ha censurato la quantificazione della diaria nella somma di euro Pt_1
1.500,00, rilevando che essa era immotivata, essendosi il tribunale limitato a far riferimento ad una non meglio individuata giurisprudenza della Suprema Corte.
Sul punto, si deve intanto evidenziare che il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte,
26 non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (così da ultimo Cass. 17/12/2024 n. 33009, che ha ritenuto insufficiente per due mesi di invalidità temporanea assoluta di un neonato esitata nella morte l'importo di euro 17.000,00).
La tabella milanese nel liquidare tale ultima voce di danno indica, per il caso in cui tale periodo precedente la morte duri fino a tre giorni, l'importo massimo complessivo di €
35.247,00, comprensivo tanto della componente morale connessa alla percezione del sopraggiungere della morte quanto di quella biologica, senza peraltro distinguere, per l'ottica monistica prescelta, il quantum corrispondente all'elemento biologico e a quello morale.
Prevede poi un importo a scalare per i giorni successivi, da euro 1.175 per il quarto giorno fino a euro 116,00 per il centesimo giorno.
In caso in invalidità che si protragga per 100 giorni e che sia accompagnata anche dalla lucida percezione dell'imminenza dell'exitus riconosce dunque l'importo di euro 65.544,00 per i giorni successivi al terzo che, sommato all'importo per i primi tre giorni, conduce alla somma complessiva massima (salvo eccezionali ragioni di personalizzazione in caso di massimo sconvolgimento) di euro 100.791,00.
Qualora, come nel caso di specie, l'invalidità temporanea si protragga per 200 giorni, potrebbe ipotizzarsi per i giorni da 101 a 200 il medesimo importo di euro 116 previsto per il centesimo giorno (del resto in linea con la liquidazione standard del danno da ITT),
e dunque l'importo complessivo massimo di 112.391,00.
Tuttavia, poiché tale importo massimo è quello liquidabile in caso di riconoscimento congiunto tanto dal danno biologico terminale quanto di quello cd. catastrofale (per la percezione dell'imminenza della morte), e poiché come premesso tale ultima voce non è stata riconosciuta dal primo giudice con statuizione definitiva, il credito risarcitorio connesso alla malattia - nel suo duplice aspetto di lesione temporanea dell'integrità psico-fisica della danneggiata incidente sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita e di sofferenza interiore e patema d'animo per la percezione di tale menomazione - dev'essere liquidato in misura inferiore.
Ad ogni modo, poiché come ben emerge dalle cartelle cliniche della paziente la congiunta degli attori nei mesi di malattia sviluppò livelli d'ansia estremamente elevati, la diminuzione rispetto al suddetto importo dev'essere moderata.
27 Tanto premesso, appare equo riconoscere a tale titolo (anziché la somma di euro
300.000,00 oltre accessori riconosciuta dal tribunale) la somma, attualizzata ad oggi, di euro 100.000,00 oltre accessori.
Anche su tale credito, di valore, vanno computati gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno
Tuttavia, poiché l'assicuratore ha documentato d'aver versato in data 5.11.2021 il maggior importo di euro 300.000,00 oltre accessori stabilito dal tribunale, il minor credito dei qui riconosciuto a tale data è stato estinto, di talché si deve stabilire a quanto CP_1 esso ammontasse in tale momento, e limitare di conseguenza il computo degli accessori.
Dunque, devalutato il credito di euro 100.000 al momento del sinistro, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno vanno fatti decorrere dal
12.2.2016 sino al 5.11.2021, per complessivi euro 87.969,23, da suddividere in parti uguali tra i tre eredi , , . CP_1 CP_2 CP_3
Deve inoltre essere accolta la domanda dell'assicuratore di restituzione di quanto versato in eccesso.
Tale differenza dev'essere maggiorata degli interessi legali dalla data dei pagamenti, posto che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
8. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
28 abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi tutti gli attori si sono visti riconosciuta ogni voce del credito azionato, seppur in misura inferiore a quella pretesa ciò che, tuttavia, non determina un'ipotesi di soccombenza reciproca (v. Sez. U n. 32061 del 31 ottobre 2022).
A ciò consegue che dev'essere condannata a corrispondere ai congiunti della sig. Pt_1 le spese dei due gradi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22. PE
Al fine di determinare lo scaglione di riferimento, si deve avere riguardo al valore della lite come determinato ex art. 10 c.p.c., in forza del rinvio operato dall'art. 5 D.M. 55/14; trattandosi di liquidazione a carico del soccombente rileva la somma attribuita piuttosto che quella eventualmente superiore domandata, e, soprattutto, le domande proposte da più parti contro il medesimo soggetto ex art. 10 c.p.c. non si cumulano, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 10367/24;
18166/23), tale ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p..c., che non richiama l'art. 10 comma secondo c.p.c.
Dunque, al fine di determinare il valore della controversia si deve avere riguardo al complessivo credito più elevato tra quelli riconosciuti, che nel caso concreto in primo grado era quello di (creditore anche per le spese mediche) e nel presente CP_1 grado è quello di . CP_3
Pertanto, per il primo grado, in cui erano controverse tutte le voci di credito, in considerazione del valore del credito riconosciuto dev'essere applicato lo scaglione da
52.001 a 260.000, e dunque, applicati i valori medi, e applicata la maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14, dev'essere liquidata la somma di euro 26.795,70.
Per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione (nonostante l'estraneità alla controversia del credito per spese mediche e per lesione della libertà di autodeterminazione della congiunta degli attori), e stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria, riconosciuta la maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14, dev'essere liquidata in favore dei la somma di CP_7 euro 18.982,90, per il merito;
le spese della fase inibitoria debbono invece essere compensate, perché la sospensiva richiesta da se era infondata nell'an era invece Pt_1 fondata nel quantum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1
29 definitiva del Tribunale di RE n. 2679/21, e su quello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 definitiva n. 1051/23, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale accoglimento dei contrapposti appelli, così provvede: condanna , e , in Parte_1 Controparte_6 Controparte_8 solido tra loro, a corrispondere a titolo di danno da anticipata perdita parentale:
a) a , euro 65.008,84, oltre interessi legali dalla presente CP_1 sentenza al saldo;
b) a , euro 56.341,00, oltre interessi legali dalla presente CP_2 sentenza al saldo;
c) a , euro 72.020,71, oltre interessi legali dalla presente CP_3 sentenza al saldo;
d) a , euro 17.686,98, oltre interessi legali dalla presente Controparte_4 sentenza al saldo;
riduce il credito risarcitorio iure successionis per il danno terminale patito dalla sig. dall'importo di euro 300,000,00 oltre accessori all'importo di Persona_1 euro 87.969,23, e condanna gli eredi , , , CP_1 CP_2 CP_3 ciascuno per la propria quota, a restituire all'assicuratore quanto corrisposto in eccesso, oltre interessi legali dal 5.11.2021 al saldo;
condanna infine , e Parte_1 Controparte_6 CP_8
, in solido tra loro, a corrispondere a , ,
[...] CP_1 CP_2 [...]
e le spese di lite, che liquida, per compenso CP_3 Controparte_4 professionale, per il primo grado nell'importo di euro 26.795,70 e per il secondo grado nell'importo di euro 18.982,90, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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