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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
All'udienza del 29 ottobre 2025 nel procedimento iscritto al nr. 13609/2024 R.G. promosso da nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_1 brasiliana, ivi residente in [...]de Evora n. 288 [CF. 482.501.008-32], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Luigi COLOMBINOcon domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Torino, corso Francesco Ferrucci n. 46
PARTE ATTRICE contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.11.2024 parte attrice, cittadina brasiliana ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, per essere figlia di Persona_1
Pag. 1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
GRANDI, cittadina brasiliana riconosciuta a sua volta cittadina italiana tramite ordinanza del Tribunale di Roma recante RG 31145/2022;
Con decreto del 17.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
29.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 20.10.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che è cittadina italiana sin dalla Parte_1
nascita in quanto discendente legittima della sig.ra Persona_2
la quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso
[...]
la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di rilasciato dal CP_1
Comune di Pescia (PT) – Italia, competente quale Comune di trascrizione degli atti di stato civile della sig.ra di procedere alle Persona_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di stato civile, Parte_1
provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati tempestivamente tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
, nasceva in Brasile il 30.12.1972 da Persona_2
padre italiano, (nato a [...]) il quale nonostante avesse vissuto Persona_3
in Brasile non si è naturalizzato brasiliano.
Sempre dalla documentazione depositata , in particolare la ordinanza emessa da
Tribunale di Roma e divenuta definitiva, risulta che a , Persona_2
nonostante fosse nata in [...] e nonostante si fosse coniugata in Brasile con cittadino brasiliano, il padre aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis che le è stata riconosciuta con la ordinanza del Tribunale di Roma.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la Persona_2
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia Parte_1
odierna parte ricorrente.
[...]
Se dunque è cittadina italiana, non pare sussistano Persona_2
dubbi che la stessa sia stata in grado di trasmettere la cittadinanza anche alla figlia, odierna ricorrente.
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). Cont In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che la ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza dalla propria madre, Persona_2
a questa riconosciutale dalla ordinanza del Tribunale di Roma
SULLE SPESE DI LITE
Nulla sulle spese di lite atteso che la decisione discende dalla applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• nata il [...] a [...] – Brasile Parte_1
è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
Pag. 7 di 7
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
All'udienza del 29 ottobre 2025 nel procedimento iscritto al nr. 13609/2024 R.G. promosso da nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_1 brasiliana, ivi residente in [...]de Evora n. 288 [CF. 482.501.008-32], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Luigi COLOMBINOcon domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Torino, corso Francesco Ferrucci n. 46
PARTE ATTRICE contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.11.2024 parte attrice, cittadina brasiliana ha convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1
italiana iure sanguinis, per essere figlia di Persona_1
Pag. 1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
GRANDI, cittadina brasiliana riconosciuta a sua volta cittadina italiana tramite ordinanza del Tribunale di Roma recante RG 31145/2022;
Con decreto del 17.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
29.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 20.10.2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che è cittadina italiana sin dalla Parte_1
nascita in quanto discendente legittima della sig.ra Persona_2
la quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha validamente trasmesso
[...]
la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di rilasciato dal CP_1
Comune di Pescia (PT) – Italia, competente quale Comune di trascrizione degli atti di stato civile della sig.ra di procedere alle Persona_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di stato civile, Parte_1
provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati tempestivamente tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
, nasceva in Brasile il 30.12.1972 da Persona_2
padre italiano, (nato a [...]) il quale nonostante avesse vissuto Persona_3
in Brasile non si è naturalizzato brasiliano.
Sempre dalla documentazione depositata , in particolare la ordinanza emessa da
Tribunale di Roma e divenuta definitiva, risulta che a , Persona_2
nonostante fosse nata in [...] e nonostante si fosse coniugata in Brasile con cittadino brasiliano, il padre aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis che le è stata riconosciuta con la ordinanza del Tribunale di Roma.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la Persona_2
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia Parte_1
odierna parte ricorrente.
[...]
Se dunque è cittadina italiana, non pare sussistano Persona_2
dubbi che la stessa sia stata in grado di trasmettere la cittadinanza anche alla figlia, odierna ricorrente.
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). Cont In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che la ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza dalla propria madre, Persona_2
a questa riconosciutale dalla ordinanza del Tribunale di Roma
SULLE SPESE DI LITE
Nulla sulle spese di lite atteso che la decisione discende dalla applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• nata il [...] a [...] – Brasile Parte_1
è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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