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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa AS d'RE Presidente dott. GI IG Consigliere rel. dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.5129/2021 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.8599/2021 emessa il 20.10.2021 dal Tribunale di Napoli
t r a
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Marino in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
1 e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Monica Lupoli in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
Appellato
Conclusioni:
Per l'appellante, come da atto introduttivo e note di trattazione scritta, con rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità del gravame ex art.348 bis cpc.
Per l'appellato, come da comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I Con citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificata il 6.11.2016 Controparte_1 proponeva azione principale di condanna di alla restituzione di Parte_1 una serie di beni mobili, analiticamente elencati, di proprietà dell'attore, per il cui mancato o ridotto godimento reclamava, in via subordinata, il pagamento ex art.2041 cc di un indennizzo.
In proposito esponeva di avere convissuto more uxorio per poco meno di tre anni con la convenuta presso l'abitazione di quest'ultima, ove si era stabilito portando con sé effetti personali e collocandovi, tanto all'inizio quanto nel corso della coabitazione, mobili di arredo ed elettrodomestici poi indebitamente trattenuti dalla controparte dopo la rottura del rapporto sentimentale, la cui fornitura eccedeva le prestazioni ordinarie di contribuzione alla vita comune rese per motivi affettivi dal componente della famiglia di fatto.
Si costituiva in giudizio negando che la propria casa fosse mai Parte_1 stata attrezzata con arredi e altre dotazioni dell'istante, del quale eccepiva quindi la carenza di legittimazione ad agire.
Nel merito sosteneva che al termine della convivenza il aveva lasciato CP_1
l'alloggio comune portando con sé tutti i pochi beni che gli appartenevano, con la sola esclusione di alcuni indumenti che in seguito aveva chiesto di poter ritirare personalmente concordando una serie di appuntamenti da lui stesso disertati.
§ II Ammesse e assunte le prove orali articolate dai contendenti, con la decisione impugnata veniva parzialmente accolta la pretesa indennitaria esercitata dall'attore, in favore del quale veniva attribuito ex art.2041 cc un importo liquidato in via equitativa in complessivi € 3.000,00.
In particolare il Giudice di prime cure, alla luce delle deposizioni raccolte, escludeva che le prestazioni rese dall'istante, il quale aveva equipaggiato l'appartamento con dispositivi e mobili propri (in particolare, frigorifero e camera da letto) di cui aveva poi 2 perduto la disponibilità unitamente al proprio vestiario e agli attrezzi da lavoro, fossero classificabili come obbligazioni naturali, non rappresentando l'adempimento di doveri di carattere morale, civile, di solidarietà e reciproca assistenza perché esorbitanti da quelle connaturate alla relazione affettiva.
§ III Tale pronuncia era tempestivamente impugnata da , la quale Parte_1 ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istante per non avere dimostrato in modo convincente la proprietà dei beni per la cui perdita gli era stato attribuito l'indennizzo.
Sul punto sottolineava che solo la garanzia di acquisto del frigorifero, peraltro insufficiente a dare prova dell'operazione commerciale effettuata dal possessore, era stata rilasciata nel periodo di convivenza delle parti, mentre la fattura di acquisto della camera da letto, sulla cui effettiva composizione i testi non avevano riferito alcunché, risaliva a un periodo di gran lunga precedente.
Contestava poi la ricorrenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa, non avendo il depauperato dimostrato che i propri beni fossero utilizzati dalla controparte,
e la ripetibilità delle prestazioni eseguite dall'istante, giustificate dalla relazione sentimentale costituita tra i contendenti. Inoltre lamentava l'erronea quantificazione in via equitativa dell'ammontare dell'indennizzo dovuto per la perdita del solo frigorifero, unico bene di cui sarebbe stato possibile accertare valore e proprietà, protestando infine l'ingiustizia del provvedimento di condanna al rimborso delle spese processuali per complessivi €
7.854,00 oltre accessori, le quali avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate ex art.92 comma 2 cpc per la parziale soccombenza dell'attore e comunque liquidate secondo i parametri minimi fissati dal DM 55/2014 tenendo conto della somma effettivamente riconosciuta al creditore.
§ IV Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc del gravame, privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, del quale invocava comunque il rigetto.
Asseriva infatti che il Giudice a quo, impossibilitato a verificare la proprietà di ognuno dei beni mobili controversi, si era limitato ad accertarne la presenza nell'abitazione della convenuta, la quale peraltro ne aveva ammesso il trasferimento nel proprio alloggio e, con riferimento agli utensili, il successivo trasporto a rifiuto.
Rivendicava poi l'ammissibilità dell'azione ex art.2041 cc, deducendo che la fornitura dei beni destinati all'uso comune della coppia, il cui trattenimento aveva procurato 3 all'utente un vantaggio patrimoniale ingiustificato, superava per proporzionalità e adeguatezza le prestazioni normalmente dovute in regime di convivenza.
Quanto all'indennizzo, reputava che l'applicazione del criterio equitativo era stata imposta dall'impossibilità di accogliere la domanda principale di restituzione dei beni, molti dei quali erano stati distrutti o eliminati.
§ IV In primo luogo va preso atto che il gravame è stato affidato a censure che, seppure caratterizzate dalla commistione e sovrapposizione di temi di diversa portata e rilevanza, risultano comunque specificamente riferite alle circostanze e agli argomenti addotti a sostegno della decisione opposta, avverso la quale sono state formulate critiche rivolte a inficiarne i presupposti di fatto e le valutazioni giuridiche.
Ciò premesso, occorre preliminarmente segnalare che la contestata legittimazione processuale attiva dell'attore, da intendersi come condizione dell'azione incidente sulla valutazione della sua astratta accoglibilità, va riscontrata esclusivamente sul piano della prospettazione ed è del tutto indipendente dal successivo accertamento, nel merito, dell'effettiva sussistenza e titolarità in capo alla parte dei diritti da questa assunti come propri (così, ex plurimis, Cass.27766/2024, Cass.18435/2023,
Cass.15500/2022 e Cass.42035/2021). Tale requisito, la cui mancanza è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass.5147/2023), difetta soltanto nei casi in cui, sulla base della stessa esposizione delle circostanze addotte a sostegno della domanda, emerga che la situazione giuridica attiva vantata in giudizio non appartenga a colui che l'ha fatta valere.
Viceversa nella fattispecie l'appellante ha solo formalmente eccepito, tanto in prime cure che in questa sede, il difetto di legitimatio ad causam della controparte, della quale ha in realtà messo in dubbio la qualità di proprietario dei beni di cui è stata denunciata la perdita.
E' stata così proposta un'eccezione di difetto di titolarità dei diritti reclamati che investe il merito della controversia (Cass.10435/2025, Cass.24375/2024, Cass.32814/2023 e
Cass.18435/2023), la quale è stata definita dal Giudice a quo con l'accertamento incidentale esplicito dell'appartenenza all'istante, tra tutti i numerosi beni mobili di cui era stata denunciata l'indebita appropriazione ex adverso, di alcuni elettrodomestici non individuati, di una camera da letto, di una batteria di attrezzi da lavoro e di una serie di capi di abbigliamento originariamente rimasti nell'abitazione della ex compagna.
Al riguardo non possono essere condivisi i rilievi svolti dall'appellante per screditare
4 le deposizioni acquisite, le quali appaiono invece idonee a dimostrare in maniera convincente che il signor si stabilì in casa della signora collocandovi CP_1 Pt_1 sin dall'inizio, tra le altre masserizie, almeno “una camera da letto” e un televisore, come riferito dal teste . Tes_1
Infatti secondo le dichiarazioni rilasciate dalla teste , della quale non è mai CP_1 stata eccepita l'incapacità ex art.247 cpc a deporre, i citati componenti di arredo devono ragionevolmente essere inclusi in “tutti i mobili” -esclusa una cameretta e la cucina- traslocati in casa della convenuta dall'alloggio ove l'attore fino ad allora aveva vissuto insieme con la figlia, trasferitasi nella nuova abitazione al seguito del padre e rimasta anch'ella privata degli oggetti personali che aveva portato con sé.
Inoltre il raffronto comparativo tra il contenuto delle testimonianze appena richiamate, interpretate alla luce della documentazione disponibile, induce a considerarle vicendevolmente coerenti anche nella parte in cui danno conto dapprima dell'installazione nell'appartamento della convenuta, rammentato dal signor , Tes_1 dell'apparecchio frigorifero già in uso in casa dell'attore, e poi della sua successiva sostituzione -o integrazione- con un nuovo analogo elettrodomestico, del quale è stata prodotta la garanzia di buon funzionamento rilasciata a nome del signor . CP_1 Al riguardo si osserva che la convenuta, nella fase assertiva della controversia, ha sostenuto che l'attore, nell'insediarsi nell'abitazione della compagna, “portava con sé il proprio vestiario e quello della figlia e null'altro, in quanto i pochi mobili che arredavano il suo appartamento”, la cui sorte è rimasta imprecisata, erano “di scarso valore e comunque non utilizzabili” nella nuova dimora (v. cpv. H alla pag.5 della comparsa di risposta), laddove invece gli elettrodomestici indicati ex adverso erano tutti di proprietà della stessa signora che ne aveva fatto acquisto in epoca Pt_1 precedente l'inizio del periodo di convivenza (ibidem, ultimo cpv. pag.4).
Ebbene tale ricostruzione della vicenda, smentita dalle risultanze istruttorie appena richiamate, induce a ravvisare il presupposto, negato dall'appellante, della realizzazione nella sua sfera giuridica e della persistenza, quanto meno al momento della proposizione della domanda, del vantaggio economico -in ipotesi ingiustificato- derivante dall'acquisizione della disponibilità materiale dei beni durevoli procurati dall'attore, rimasti a corredo dell'unità immobiliare già condivisa dalle parti anche dopo la loro separazione, la quale ha prodotto un beneficio all'utente che se ne è appropriata.
Infatti l'accipiens non ha neppure allegato, né tanto meno provato, di essersi sbarazzata degli elettrodomestici e degli arredi di cui era stata munita la propria abitazione, 5 conseguendo così un incremento patrimoniale consistente nell'ampliamento e nell'ammodernamento delle proprie attrezzature casalinghe.
Viceversa lo stesso presupposto operativo e uno degli elementi costitutivi del quasi delictum contemplato dall'art.2041 cc, rappresentati rispettivamente dalla sussidiarietà dello strumento di tutela esperito, utilizzabile esclusivamente in via residuale (per tutte, Cass.5222/2023), e dalla locupletazione del soggetto arricchito sine causa, risultano manifestamente insussistenti con riferimento all'ulteriore voce creditoria riconosciuta dal Giudice a quo all'istante per compensare la perdita degli utensili e dei capi di abbigliamento riposti nell'appartamento della convenuta.
Invero la stessa natura di tali beni, di uso strettamente personale, ne esclude in radice la possibilità di destinazione anche concorrente al soddisfacimento di esigenze comuni dei componenti della famiglia di fatto, impedendo di conseguenza che possano formare oggetto di una pretesa, esercitata per equivalente monetario, volta a riequilibrare il mutamento ingiustificato della situazione patrimoniale dei conviventi more uxorio indotta dal trasferimento del possesso delle res, il cui conseguimento da parte della convenuta si sarebbe peraltro tradotto in un beneficio economico neppure adombrato nei suoi aspetti essenziali.
Così al pregiudizio patrimoniale determinato dalla privazione definitiva della disponibilità di oggetti non suscettibili di impiego condiviso in ambito familiare, resi irrecuperabili dalla condotta francamente illecita tenuta dalla convenuta che, noncurante della loro appartenenza uti singulus all'ex compagno, se ne è disfatta pregiudicando le ragioni del dominus, questi avrebbe dovuto e potuto porre rimedio ricorrendo all'istituto generale dell'art.2043 cc per il caso, poi verificatosi, di rigetto della domanda restitutoria enunciata in via principale, la quale è stata disattesa con decisione non impugnata e quindi coperta dal giudicato interno, esteso anche alla qualificazione giuridica, non contestata (Cass.2400/2022), dell'azione di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata.
Pertanto la proponibilità della alia actio risarcitoria, non articolata dall'istante, rende inammissibile in parte qua la pretesa formulata in via subordinata ai sensi dell'art.2041 cc, per giunta viziata sul piano contenutistico dall'omessa descrizione delle forme di manifestazione esteriori della locupletazione ottenuta dall'accipiens, la quale integra il fatto giustificativo del diritto esercitato. 6
Individuati così negli arredi della camera da letto e negli apparecchi elettrodomestici i beni di cui è stato accertato il trasferimento alla convenuta, a questo punto occorre verificare se la loro fornitura, effettuata affectionis causa dall'appellato durante la convivenza more uxorio con l'odierna antagonista, rifletta una prestazione a esecuzione frazionata riconducibile nel suo complesso al novero delle obbligazioni naturali disciplinate dall'art.2034 cc, come tali irripetibili, che sorgono dai reciproci doveri sociali di assistenza, collaborazione e solidarietà discendenti dalla costituzione della famiglia di fatto, oppure se la sua esecuzione spontanea travalichi i limiti della proporzionalità, ragguagliata alla consistenza del patrimonio e alla condizioni sociali del solvens, e dell'adeguatezza rispetto alle circostanze del rapporto sentimentale protrattosi per circa 3 anni, il cui superamento consente di ravvisare l'arricchimento senza causa della beneficiaria (Cass.11337/2025, Cass.4659/2019, Cass.14732/2018 e
Cass.18632/2015).
Ebbene nonostante la stessa appellata, nella comparsa di risposta in primo grado, abbia sommariamente descritto in termini decisamente precari la situazione economica dell'antagonista, secondo la figlia esercente l'attività di costruzione di piscine ma “costretto da gravi difficoltà economiche…a lasciare l'abitazione che conduceva in locazione” e privo dei “mezzi” per procacciarsi un nuovo alloggio a titolo oneroso, si ritiene che la collocazione nella casa comune dei componenti di arredo e di un televisore e un frigorifero usati, seguita dall'acquisto di una macchina lavastoviglie e di un nuovo apparecchio refrigeratore per alimenti, integrino una modalità di cooperazione senza dubbio ordinaria alla gestione economica condivisa della vita familiare, connotata dall'ospitalità gratuita offerta all'istante, la cui contribuzione in natura appare dunque, in considerazione della sua valenza economica tutt'altro che ingente, adeguata perché espressione del dovere, sorto nell'ambito di una stabile relazione sentimentale sfociata nella convivenza, di attingere alle proprie risorse personali per concorrere, anche sul piano materiale, allo sviluppo e al consolidamento di un duraturo rapporto affettivo.
I modesti apporti alle spese di allestimento di arredi comuni forniti nella fattispecie dall'appellato per consentirne la fruizione condivisa, di valore non esorbitante rispetto alla pur ristrette possibilità del solvens, non possono dunque che ritenersi discendenti dai sentimenti di solidarietà ispiratori della comunione di tipo familiare, i cui membri sono tenuti a prestarsi vicendevole assistenza e ad assumere le iniziative dirette ad 7 assicurare il soddisfacimento dei bisogni della coppia.
Tenuto conto quindi che la giustificazione morale e sociale delle prestazioni rese dall'istante non può venire meno ex post per effetto della sopravvenuta cessazione del rapporto more uxorio, l'azione di arricchimento senza causa parzialmente accolta in prime cure deve essere integralmente respinta.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex officio come da dispositivo, in mancanza di note specifiche.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.8599/2021 emessa il 20.10.2021 dal
Tribunale di Napoli, così provvede:
a) in riforma della pronuncia impugnata, rigetta la domanda proposta ex art.2041 cc da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
b) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.350,00, oltre IVA e CPA, di cui € 5.750,00 per il primo grado (€ 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese generali) ed € 4.600,00 per il grado di appello (€ 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio il 23.10.2025.
Il Consigliere istruttore La Presidente
GI IG AS d'RE
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