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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 3/2/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8405/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/6/2024, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
28/12/2023, veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, l.n. 104/1992 a decorrere da ottobre 2023 in proprio favore - adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire i ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi a decorrere dall' 1/11/2023, con condanna dell' resistente al pagamento del CP_2
trattamento economico accertato, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione in favore della CP_1
ricorrente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver liquidato la prestazione CP_1
in data 26/6/2024, vale a dire in epoca precedente al deposito del ricorso (28/6/2024) e di aver corrisposto gli arretrati in data 22/7/2024; invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' CP_2
convenuto al pagamento delle spese di lite, atteso che la liquidazione delle somme è avvenuta in data 22/7/2024, vale a dire in epoca successiva a quella della presentazione del ricorso e della sua notifica.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento
Pag. 2 di 4 della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- l' ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di Controparte_3
parte ricorrente, avendo comunicato la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente con nota del 26/6/2024 (cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca antecedente al deposito del ricorso (28/6/2024).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte resistente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
22/7/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (28/6/2024) e la notifica dello stesso (5/7/2024), sebbene la comunicazione di liquidazione, datata
26/6/2024, fosse antecedente all'introduzione del giudizio e alla notifica dello stesso;
ditalchè, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e di porre la restante metà a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 28/6/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la restante metà a carico di
, condannandolo al pagamento della somma di € 440,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 3/2/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8405/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/6/2024, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato
28/12/2023, veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, l.n. 104/1992 a decorrere da ottobre 2023 in proprio favore - adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire i ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi a decorrere dall' 1/11/2023, con condanna dell' resistente al pagamento del CP_2
trattamento economico accertato, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione in favore della CP_1
ricorrente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver liquidato la prestazione CP_1
in data 26/6/2024, vale a dire in epoca precedente al deposito del ricorso (28/6/2024) e di aver corrisposto gli arretrati in data 22/7/2024; invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' CP_2
convenuto al pagamento delle spese di lite, atteso che la liquidazione delle somme è avvenuta in data 22/7/2024, vale a dire in epoca successiva a quella della presentazione del ricorso e della sua notifica.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento
Pag. 2 di 4 della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- l' ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di Controparte_3
parte ricorrente, avendo comunicato la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente con nota del 26/6/2024 (cfr. comunicazione di liquidazione all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca antecedente al deposito del ricorso (28/6/2024).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte resistente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
22/7/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (28/6/2024) e la notifica dello stesso (5/7/2024), sebbene la comunicazione di liquidazione, datata
26/6/2024, fosse antecedente all'introduzione del giudizio e alla notifica dello stesso;
ditalchè, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e di porre la restante metà a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato in data 28/6/2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la restante metà a carico di
, condannandolo al pagamento della somma di € 440,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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