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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3472/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI GA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 3472/2024 avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Gabriele Maria Di Gianvito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via di Salone n. 51 a Roma, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...],
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22
1 giugno 1996 in Roma con la sig.ra esponendo che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli (in data 22 febbraio 1998) e (in data Persona_1 Persona_2
29 luglio 2001) e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione del 27 giugno
2021 (RG 1947/2021), non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
All'udienza del 26 settembre 2025, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la giudice, fatte precisare le conclusioni e dopo la discussione orale della causa, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e del comportamento processuale della convenuta (che, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita), l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex artt. 2 e 3 n.
2 lettera b della legge 898 del 1970.
3. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
In accoglimento della domanda formulata dal ricorrente e in assenza di diversa domanda proposta dalla convenuta, deve espressamente essere revocato l'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento della moglie, disposto in sede di separazione personale, con decorrenza dalla domanda di divorzio.
4. Per le stesse ragioni, alcun obbligo può essere posto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne delle parti e, pertanto, deve essere accolta la domanda di revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento di costui, con decorrenza dalla domanda di divorzio.
5. La figlia maggiorenne delle parti, è affetta da grave invalidità Persona_1 che la rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi. Come risulta dal ricorso per separazione consensuale (doc. n. 1 allegato al ricorso), infatti,
è affetta dalla Sindrome di Rett. Per_1
Com'è noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 337-septies c.c., “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni
2 previste in favore dei figli minori”. In applicazione del citato principio di diritto, anche in assenza di domanda di parte, appare quindi opportuno regolamentare i tempi di permanenza della ragazza con il padre.
All'udienza del 26 settembre 2025, rispondendo all'interrogatorio libero, il ricorrente ha dichiarato di vedere la figlia tutti i mercoledì e di trascorrere con lei i fine settimana alternati e i periodi di festività e di vacanza, in conformità agli accordi di separazione (cfr. verbale dell'udienza).
Più precisamente, nell'accordo di separazione i coniugi avevano previsto che: “Il padre potrà vedere e tenere la figlia quando vorrà, previo accordo con la Per_1 sig.ra e la terrà con sé due fine settimana al mese, in alternativa alla CP_1 madre, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, nonché 15 gg consecutivi durante le vacanze estive, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. Quanto alle festività natalizie, saranno disposti ad anni alterni la Vigilia o giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano o l'Epifania, così come il 31 dicembre o il primo gennaio.
Saranno inoltre disposti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”
(doc. n. 1 allegato al ricorso).
Nell'interesse di deve quindi disporsi che il padre vedrà e terrà Persona_1 con sé la figlia in conformità agli accordi di separazione.
5.1. Nulla deve, invece, disporsi a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne giacché costei, ancorché affetta da grave invalidità che la Per_1 rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi, è economicamente autosufficiente.
Nell'accordo di separazione, i coniugi avevano, invero, dato atto che la figlia percepiva una pensione di invalidità e un reddito da locazione di un immobile di cui
è proprietaria (doc. n. 1 allegato al ricorso).
Non appare, al contrario, opportuno “revocare il punto n.9 della separazione laddove prevedeva che il Sig. dovesse far fronte autonomamente ad ogni Per_1 spesa necessaria alla figlia nei giorni in cui la ragazza viene affidata al Per_1 padre”, come richiesto dal ricorrente, giacché trattasi di impegno assunto liberamente dal padre, all'epoca della separazione, nell'interesse della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ma affetta da grave invalidità.
Appare quindi congruo prevedere, nell'interesse della figlia, che il padre provveda a farsi carico delle spese necessarie all'accudimento di costei, nei giorni in cui sarà presso di lui. Per_1
3 3. Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 22 giugno 1996 a Roma, trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti dello stato civile di Roma, atto n. 00574, p. 2, s. A04, anno 1996;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 sig.ra con decorrenza dal mese di novembre 2024; Controparte_1
d) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne con decorrenza dal mese di novembre 2024; Persona_2
e) dispone che il sig. veda e tenga con sé la figlia in conformità agli Parte_1 accordi di separazione, trascritti in motivazione;
f) dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese necessarie Parte_1 alla figlia nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza Persona_1 presso di sé della stessa;
g) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI GA RA UP
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI GA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 3472/2024 avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Gabriele Maria Di Gianvito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via di Salone n. 51 a Roma, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...],
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22
1 giugno 1996 in Roma con la sig.ra esponendo che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli (in data 22 febbraio 1998) e (in data Persona_1 Persona_2
29 luglio 2001) e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione del 27 giugno
2021 (RG 1947/2021), non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
All'udienza del 26 settembre 2025, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la giudice, fatte precisare le conclusioni e dopo la discussione orale della causa, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e del comportamento processuale della convenuta (che, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita), l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex artt. 2 e 3 n.
2 lettera b della legge 898 del 1970.
3. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
In accoglimento della domanda formulata dal ricorrente e in assenza di diversa domanda proposta dalla convenuta, deve espressamente essere revocato l'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento della moglie, disposto in sede di separazione personale, con decorrenza dalla domanda di divorzio.
4. Per le stesse ragioni, alcun obbligo può essere posto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne delle parti e, pertanto, deve essere accolta la domanda di revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento di costui, con decorrenza dalla domanda di divorzio.
5. La figlia maggiorenne delle parti, è affetta da grave invalidità Persona_1 che la rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi. Come risulta dal ricorso per separazione consensuale (doc. n. 1 allegato al ricorso), infatti,
è affetta dalla Sindrome di Rett. Per_1
Com'è noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 337-septies c.c., “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni
2 previste in favore dei figli minori”. In applicazione del citato principio di diritto, anche in assenza di domanda di parte, appare quindi opportuno regolamentare i tempi di permanenza della ragazza con il padre.
All'udienza del 26 settembre 2025, rispondendo all'interrogatorio libero, il ricorrente ha dichiarato di vedere la figlia tutti i mercoledì e di trascorrere con lei i fine settimana alternati e i periodi di festività e di vacanza, in conformità agli accordi di separazione (cfr. verbale dell'udienza).
Più precisamente, nell'accordo di separazione i coniugi avevano previsto che: “Il padre potrà vedere e tenere la figlia quando vorrà, previo accordo con la Per_1 sig.ra e la terrà con sé due fine settimana al mese, in alternativa alla CP_1 madre, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, nonché 15 gg consecutivi durante le vacanze estive, tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. Quanto alle festività natalizie, saranno disposti ad anni alterni la Vigilia o giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano o l'Epifania, così come il 31 dicembre o il primo gennaio.
Saranno inoltre disposti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”
(doc. n. 1 allegato al ricorso).
Nell'interesse di deve quindi disporsi che il padre vedrà e terrà Persona_1 con sé la figlia in conformità agli accordi di separazione.
5.1. Nulla deve, invece, disporsi a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne giacché costei, ancorché affetta da grave invalidità che la Per_1 rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi, è economicamente autosufficiente.
Nell'accordo di separazione, i coniugi avevano, invero, dato atto che la figlia percepiva una pensione di invalidità e un reddito da locazione di un immobile di cui
è proprietaria (doc. n. 1 allegato al ricorso).
Non appare, al contrario, opportuno “revocare il punto n.9 della separazione laddove prevedeva che il Sig. dovesse far fronte autonomamente ad ogni Per_1 spesa necessaria alla figlia nei giorni in cui la ragazza viene affidata al Per_1 padre”, come richiesto dal ricorrente, giacché trattasi di impegno assunto liberamente dal padre, all'epoca della separazione, nell'interesse della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ma affetta da grave invalidità.
Appare quindi congruo prevedere, nell'interesse della figlia, che il padre provveda a farsi carico delle spese necessarie all'accudimento di costei, nei giorni in cui sarà presso di lui. Per_1
3 3. Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 22 giugno 1996 a Roma, trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti dello stato civile di Roma, atto n. 00574, p. 2, s. A04, anno 1996;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 sig.ra con decorrenza dal mese di novembre 2024; Controparte_1
d) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne con decorrenza dal mese di novembre 2024; Persona_2
e) dispone che il sig. veda e tenga con sé la figlia in conformità agli Parte_1 accordi di separazione, trascritti in motivazione;
f) dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese necessarie Parte_1 alla figlia nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza Persona_1 presso di sé della stessa;
g) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI GA RA UP
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