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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 03/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2284/2014R.g.
Tra
n.11/06/1981 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Guzzo e dall'avv.to Emanuele Guzzo
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Fuscà
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 30/12/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare che il Sig. , in f orza del rapporto di l avoro descrit to i n Parte_1
narrativa, è a t utt 'oggi cr editor e nei conf ronti dell a
[...]
, della somma complessivamente pari ad € Controparte_2
34.521,48, oltr e i nt eress i l egal i dal la data della sent enza sino al soddi sfo, o di quell a maggior e o minor e somma che verrà comunque accertata i n corso di causa;
2) Per l'eff et to, condannare la resist ent e, in persona del l egal e CP_2
rappresentat e pro t empor e, o, i n caso di insolvenza di quest 'ulti ma, il soci o accomandatario r es ponsabil e, al pagamento in f avore dell ' odierno ri corrent e dell a somma di cui al punt o 1) o di quella maggiore o minore che verrà accertat a in cor so di causa;
3) Condannare, altresì , la convenut a, in CP_2
1 persona del l egal e rappres entant e pro tempore, o, i n caso di insolvenza di quest'ulti ma, i l socio accomandatario responsabil e al pagamento dell e spese e compet enz e di gi udiz io da dist rarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sott oscritti procuratori costit uit i quali dichiarano di avere anti cipato le pri me e non riscosse l e seconde .
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 30.09.2015 al 15.04.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 21.04.2021, 24.11.2021, 26.10.2022, 13.09.2023,
06.03.2024, 23.10.2024, celebrat e secondo l e modal ità di cui all'art.221,
l.n.77/2020 e all'udienza del 14.05.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enza con contestual e moti vazione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In relazione alla controversia oggetto del presente giudizio viene in rilievo la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n.
4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
Pag. 2 di 5 L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.
Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se "per quietanza", lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001).
Tanto più la sottoscrizione "per ricevuta" non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta paga. Infatti, la dicitura "per ricevuta" può anche significare la avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cass. Lav. n. 6267 del 24 giugno 1998).
Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
In tema di valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati, l'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non equivale alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro.
Al riguardo, si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 26/10/2017, n.25463), in base al quale è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il
Pag. 3 di 5 datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento. Ed invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte - dai quali non vi è ragione di discostarsi -, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga.
Le buste paga, dunque, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte.
Nel caso di specie i prospetti paga sottoscritti dal prestatore, non per quietanza, devono intendersi sottoscritti per ricevuta con ciò che ne consegue in termini di operatività del regime probatorio come sopra delineato;
la parte datoriale non ha assolto all'onere gravante sulla stessa di aver effettivamente corrisposto la retribuzione dovuta. Pertanto, il ricorso può trovare parziale accoglimento con riferimento alle voci retributive che esulano da quella corrispondenti al lavoro straordinario ed alle ferie non godute, come di seguito enunciato.
L'effettuazione nel caso in esame, di lavoro straordinario, richiede una rigorosa prova, in proposito, secondo la S.C. “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (così Cass. n. 3714 del 16.2.2009). Né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del
12.3.2009, conf. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la retribuzione per periodo di mancate ferie deve dare prova in negativo della mancata fruizione del periodo di riposo e, in positivo, dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato. In sostanza, nel caso in cui il lavoratore presti servizio anche nel periodo in cui avrebbe invece dovuto fruire di ferie e riposi, lo stesso deve provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione (Tribunale Velletri sez. lav.,
13/04/2021, n.627). Relativamente alle predette voci non è stato assolto l'onere probatorio
Pag. 4 di 5 come articolato in materia.
Pertanto, il ricorso può trovare parziale accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del prestatore alla corresponsione della somma lorda di €18299,26, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese si liquidano in base alla soccombenza e sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di un terzo atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III,
20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della somma lorda di €18299,26, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
2) Condanna parte resistente alla corresponsione nei confronti di parte ricorrente della somma lorda di €18299,26, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite, che si liquidano in €1797,00 oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 03 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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