TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 265
TAR
Decreto cautelare 12 maggio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 15 giugno 2022
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Sentenza 3 maggio 2023

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, il 3 maggio 2023, riguarda un ricorso presentato da un candidato esterno per l'annullamento di un provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) che disponeva la sua assegnazione per gli esami di Stato presso un istituto specifico, anziché presso l'istituto da lui richiesto. Le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente includevano l'illegittimità dell'assegnazione, la violazione del diritto di scelta dell'istituzione scolastica e la mancata comunicazione di atti rilevanti.

Il giudice ha rilevato che, nel corso del giudizio, il ricorrente ha superato l'esame di Stato, rendendo quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sull'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo, che prevede l'improcedibilità in tali circostanze. Inoltre, il giudice ha compensato le spese legali tra le parti, considerando l'assenza di una soccombenza virtuale da parte della Pubblica Amministrazione. La sentenza evidenzia l'importanza del principio di interesse ad agire nel contesto del processo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 265
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 265
    Data del deposito : 3 maggio 2023
    Fonte ufficiale :

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