Decreto cautelare 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 15 giugno 2022
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 00265/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, Federico Manferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna, Istituto di Istruzione Superiore i I S RI Mattei - San Lazzaro di Savena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'USR dell'Emilia Romagna di contenuto, data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l'assegnazione all'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “RI Mattei” Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO, giusta comunicazione della predetta scuola del 26.04.2022 prot. nr. 4660,
- per quanto di ragione della predetta nota prot. n. 4660 del giorno 26 aprile 2022, con cui veniva comunicata l'assegnazione e reso noto il calendario degli esami preliminari del candidato esterno all'Esame di Stato -OMISSIS-,
- sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell'USR Emilia Romagna con la quale quest'ultimo avrebbe disposto le assegnazioni dei candidati privatisti,
- dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale dispone l'organizzazione degli Esami di Stato e conseguentemente l'assegnazione alle scuole statali o paritarie dei candidati privatisti,
- in parte qua, ove occorra, se interpretata in modo lesivo per il ricorrente, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. 28118 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 – Candidati esterni ed interni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione” , nella parte in cui non prevede la facoltà di scelta di istituzioni scolastiche presso le quali poter sostenere l'esame di Stato in violazione dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 62/2017 ,
- di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna e di Istituto di Istruzione Superiore i I S RI Mattei - San Lazzaro di Savena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che :
con il ricorso all’epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell’ USR Emilia Romagna che dispone l’assegnazione del medesimo per lo svolgimento degli esami preliminari e dell’esame conclusivo di Stato per l’anno scolastico 2021/2022, quale candidato esterno, presso l’Istituto scolastico RI Mattei di San Lazzaro di Savena, anziché assegnarlo presso il chiesto Istituto Paritario LOVISS di Fermo, deducendone la illegittimità sotto vari profili ;
b) a seguito di decreto monocratico cautelare il ricorrente è stato ammesso con riserva allo svolgimento degli esami preliminari e dell’esame conclusivo di Stato di cui sopra presso la chiesta sede dell’Istituto LOVISS di Fermo ( come da conferma dell’USR Marche )
c) con ordinanza n. 321/2022 è stata accolta la richiesta di misura cautelare ;
Rilevato che nelle more del giudizio la difesa di parte ricorrente con atto depositato l’11/1 /2023 ha dichiarato che -OMISSIS- ha superato l’esame conclusivo di Stato per l’anno scolastico 2021/2022, “conseguendo il bene della vita di cui al ricorso” ;
che pertanto occorre dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito del gravame stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo .
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, non potendosi aderire alla richiesta pure avanzata dalla parte ricorrente di condanna dall’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in assenza delle condizioni necessarie per farsi luogo alla configurazione di una soccombenza virtuale della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Flavia Risso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO