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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1332 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con sede legale in 00054 Fiumicino (Roma), Via A.
[...] P.IVA_1
Nassetti, Pal. in persona del Commissario Straordinario, Avvocato Giuseppe CP_1
Leogrande, rappresentata e difesa per delega in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Matteo Di Pede e Gregorio Troilo.
AT
TRICE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Roma, via Salaria n. Controparte_2 P.IVA_2
1322, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti, disgiuntamente, dall'avv. Simone De Martino e dall'avv. Elena Vaccari ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via G. Baccelli n. 14, presso lo studio dell'avv.
Maria Letizia Mattana.
CONVENUTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: REVOCATORIA EX ART 67 RD 267/1942
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_2 chiesto dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti dalla stessa effettuati, in data 05.01.2017,
16.01.2017 e 28.04.2017 in favore della società per complessivi euro Controparte_2
77.126,20, quale corrispettivo delle fatture indicate nel proprio scritto difensivo con riferimento al numero di registrazione di cui alla propria contabilità.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che tra la stessa e Controparte_2 intercorrevano consolidati rapporti commerciali in forza dei quali, nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – c.d. periodo sospetto – parte attrice eseguiva i pagamenti per cui è causa e che tali pagamenti erano stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire;
la società attrice ha dedotto, inoltre, che la società convenuta al momento della ricezione dei pagamenti era a conoscenza dello stato di dissesto di AL
SA e, ad ogni modo, nella prospettazione attorea, tale situazione avrebbe dovuto essere conosciuta dalla convenuta in quanto sarebbe emersa dal bilancio del 2015 e dalle notizie di stampa pubblicate su diversi giornali nazionali.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in Controparte_2 fatto e diritto.
La società convenuta ha premesso che in forza del contratto sottoscritto in data 07.09.2016 si occupa della fornitura di carburante attraverso i mezzi di pagamento;
che il Parte_3 contratto sottoscritto prevede il pagamento entro “30 giorni fine mese / data fattura” e che, nel corso del suddetto rapporto continuativo, l'attrice imputava i pagamenti, per prassi ed uso, alle ragioni di credito individuate in periodici bonifici cumulativi e/o alle ragioni di credito più risalenti. La società convenuta non ha contestato di aver ricevuto i pagamenti per cui è causa precisando che il secondo pagamento, in realtà, è stato ricevuto il 20.04.2017 anziché il
16.01.2017, contrariamente a quanto indicato da parte attrice nel proprio scritto difensivo;
ha dato atto di aver ricevuto anche nell'anno 2020 pagamenti come per prassi cumulativi per le obbligazioni in capo alla procedura, la quale ha comunque continuato nei predetti rapporti commerciali per complessivi euro 193.937,20 in considerazione del mancato esercizio da parte pagina 2 di 9 della procedura stessa del diritto di sciogliere i contratti in corso ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.
270/1999 essendo la fornitura di carburante fondamentale per il normale svolgimento dell'attività e per la gestione ordinaria attinente alla vita stessa dell'impresa. Invero, la società convenuta ha evidenziato che la presente azione revocatoria è stata azionata in costanza di continuazione nel contratto e di una situazione debitoria di rilevante entità per la quale la stessa convenuta aveva presentato specifica istanza di ammissione al passivo della procedura.
La società convenuta ha comunque rilevato di aver fornito a controparte un servizio essenziale per la prosecuzione della propria attività imprenditoriale e che i relativi pagamenti venivano eseguiti dalla società attrice nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e, quindi, devono ritenersi pagamenti non soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, 3° co. lett. a) l.f., sostenendo, in ogni caso, l'applicazione al caso di specie dell'esenzione da revocatoria di cui al D.L. 80/08.
La società accipiens ha, infine, negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza del solvens al tempo di esecuzione del pagamento per cui è causa.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale, all'udienza del 19.11.2024, tenuta in modalità cartolare, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter. decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
pagina 3 di 9 Il terzo comma dell'art. 67 l. fall. indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria.
In particolare, ai sensi dell'art. 67, co. terzo, lett. a) “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. Tuttavia, nel caso di specie l'eccezione afferente alla ricorrenza di un pagamento nei termini d'uso, in quanto tale non revocabile ai sensi dell'art. 67, 3° comma l. f., deve ritenersi preclusa in considerazione della tardiva costituzione in giudizio da parte di la quale si Controparte_2
è costituita il 29.04.2021 a fronte di un'udienza di prima comparizione fissata d'ufficio per il
07.05.2021. Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale l'esenzione dall'azione revocatoria di cui all'art. 67, 3° comma l. f., deve qualificarsi in termini di eccezione in senso stretto trattandosi di fattispecie di esonero dalla generale inefficacia stabilita per i pagamenti nel periodo sospetto ed allegazione che comporta un ampliamento del tema decidendum alla verifica di un dato fattuale che il giudice non potrebbe esaminare d'ufficio rappresentando un fatto impeditivo del diritto azionato e non una mera difesa volta a contrastare le avverse deduzioni senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo e estintivo rispetto alle stesse. Pertanto, la natura di eccezione in senso stretto dell'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma l.f., comporta che la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente e specificamente allegata nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. con conseguente decadenza dell'odierna convenuta dalla predetta eccezione (cfr. Corte di Appello di Roma sent. 4155/2020, Corte di Appello di Salerno sent. n. 759/2019). Al contempo, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie del D. L. 80/2008, il quale all'art. 1, comma 3, configura una specifica causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam soltanto in merito ai pagamenti e alle garanzie posti in essere da
[...]
a far data dal 24.04.2008, data di entrata in vigore del presente decreto. Controparte_3
In ogni caso, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale si deve rilevare l'assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, che, quale fatto costitutivo della domanda doveva essere provato da parte attrice.
Come noto la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte pagina 4 di 9 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). A tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I,
02 luglio 2007, n. 14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, ma solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012,
n. 6686).
Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa la Cassazione ha evidenziato che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1
- , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda Cirio).
Nel caso di specie parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decoctionis convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
La prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di AL SA nel periodo 11.11.2016- 11.5.2017 dovrebbe, secondo la ricostruzione attorea, desumersi dalle risultanze del bilancio 2015 dell'odierna attrice nonché in virtù delle notizie di stampa allegate.
Conformemente all'indicazione della Cassazione secondo cui nel ragionamento presuntivo in merito alla conoscenza dell'insolvenza deve tenersi conto delle conoscenze tecniche del creditore, questo giudice ritiene di escludere che la società convenuta, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerata di esaminare il bilancio della società controllante la società cliente: gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e pagina 5 di 9 non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale sez. IV Bari, 30 giugno
2010 n. 2411). Analogo ragionamento vale per la relazione del collegio sindacale, che è addirittura atto interno alla società.
Inoltre, la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società, ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Non può ritenersi elemento idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del solvens neanche la corrispondenza depositata dall'attrice. Tali missive riguardano da un lato solleciti di pagamento relativi a rapporti contrattuali con altre società delle quali non vi è prova che la società convenuta avesse conoscenza e dall'altro una mera richiesta di aggiornamento circa il pagamento di alcune fatture. I solleciti scritti non integrano la prova della scientia decoctionis in quanto costituiscono al più elementi rilevatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. Sul punto la Corte di Cassazione ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Corte Cass. 07.12.2020 n. 27939).
Dalla lettura degli articoli di stampa allegati dall'attrice non può desumersi in via presuntiva la consapevolezza della convenuta, già dalla fine dell'anno 2016, dello stato di insolvenza che avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione di AL alla procedura di amministrazione straordinaria.
Devono infatti considerarsi le particolari caratteristiche del soggetto debitore: l'”AL”, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di pagina 6 di 9 ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr. comunicato stampa marzo 2017 e dagli articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di AL SA e che è naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di AL SA e che sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori dell'odierna attrice circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di AL alla Procedura di Amministrazione Straordinaria.
Conformemente all'orientamento sin qui espresso, la Corte D'appello di Roma con riferimento ad in una delle società che hanno rappresentato nel Controparte_4 Pt_2 tempo la compagnia di bandiera, ha negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decoctionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria”
(C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765. La Corte ha affermato che la scientia decoctionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata (Corte
Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di hanno ribadito che CP_5
“al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa
l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" AL ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa
pagina 7 di 9 comporta due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani ";" AL brucia in fretta quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde mediamente un milione e mezzo di euro al giorno";" AL, l'incubo del fallimento - avverte: presto un accordo oppure si portano i libri in Tribunale ", ed altre notizie dello Per_1 stesso tenore.” Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di AL” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752)
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decoctionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'attrice che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa, peraltro prevalentemente apparse su quotidiani italiani, depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il quale “L'Italia negozierà con Persona_2
l'Europa un nuovo prestito ponte”.
Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di AL e non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della convenuta nel periodo dal 11.11.2016 al 11.5.2017 dell'impossibilità dell'AL di far fronte alle proprie obbligazioni.
A far ritenere nel caso di specie non raggiunta la prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta depone anche la particolarità delle commesse affidate alla società Controparte_2
afferenti alla fornitura di carburante, la quale seppure non relativa agli aeromobili, ma ai
[...] mezzi aziendali della compagnia aerea, rappresenta una circostanza che era chiaro indice della pagina 8 di 9 prosecuzione dell'attività da parte della stessa e ciò anche in considerazione che la stessa procedura non ha esercitato la facoltà di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 270/1999, come emerge chiaramente dalla comunicazione del 15.05.2017, continuando ad avere esecuzione il contratto sottoscritto tra le parti in data 07.09.2016 e, quindi, ad essere in vita il relativo rapporto di fornitura.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda
- ND parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate secondo i parametri di cui al Dm 55/14 in € 4.217,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Civitavecchia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 9 di 9
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1332 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), con sede legale in 00054 Fiumicino (Roma), Via A.
[...] P.IVA_1
Nassetti, Pal. in persona del Commissario Straordinario, Avvocato Giuseppe CP_1
Leogrande, rappresentata e difesa per delega in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Matteo Di Pede e Gregorio Troilo.
AT
TRICE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Roma, via Salaria n. Controparte_2 P.IVA_2
1322, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti, disgiuntamente, dall'avv. Simone De Martino e dall'avv. Elena Vaccari ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via G. Baccelli n. 14, presso lo studio dell'avv.
Maria Letizia Mattana.
CONVENUTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: REVOCATORIA EX ART 67 RD 267/1942
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_2 chiesto dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti dalla stessa effettuati, in data 05.01.2017,
16.01.2017 e 28.04.2017 in favore della società per complessivi euro Controparte_2
77.126,20, quale corrispettivo delle fatture indicate nel proprio scritto difensivo con riferimento al numero di registrazione di cui alla propria contabilità.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che tra la stessa e Controparte_2 intercorrevano consolidati rapporti commerciali in forza dei quali, nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – c.d. periodo sospetto – parte attrice eseguiva i pagamenti per cui è causa e che tali pagamenti erano stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire;
la società attrice ha dedotto, inoltre, che la società convenuta al momento della ricezione dei pagamenti era a conoscenza dello stato di dissesto di AL
SA e, ad ogni modo, nella prospettazione attorea, tale situazione avrebbe dovuto essere conosciuta dalla convenuta in quanto sarebbe emersa dal bilancio del 2015 e dalle notizie di stampa pubblicate su diversi giornali nazionali.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in Controparte_2 fatto e diritto.
La società convenuta ha premesso che in forza del contratto sottoscritto in data 07.09.2016 si occupa della fornitura di carburante attraverso i mezzi di pagamento;
che il Parte_3 contratto sottoscritto prevede il pagamento entro “30 giorni fine mese / data fattura” e che, nel corso del suddetto rapporto continuativo, l'attrice imputava i pagamenti, per prassi ed uso, alle ragioni di credito individuate in periodici bonifici cumulativi e/o alle ragioni di credito più risalenti. La società convenuta non ha contestato di aver ricevuto i pagamenti per cui è causa precisando che il secondo pagamento, in realtà, è stato ricevuto il 20.04.2017 anziché il
16.01.2017, contrariamente a quanto indicato da parte attrice nel proprio scritto difensivo;
ha dato atto di aver ricevuto anche nell'anno 2020 pagamenti come per prassi cumulativi per le obbligazioni in capo alla procedura, la quale ha comunque continuato nei predetti rapporti commerciali per complessivi euro 193.937,20 in considerazione del mancato esercizio da parte pagina 2 di 9 della procedura stessa del diritto di sciogliere i contratti in corso ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.
270/1999 essendo la fornitura di carburante fondamentale per il normale svolgimento dell'attività e per la gestione ordinaria attinente alla vita stessa dell'impresa. Invero, la società convenuta ha evidenziato che la presente azione revocatoria è stata azionata in costanza di continuazione nel contratto e di una situazione debitoria di rilevante entità per la quale la stessa convenuta aveva presentato specifica istanza di ammissione al passivo della procedura.
La società convenuta ha comunque rilevato di aver fornito a controparte un servizio essenziale per la prosecuzione della propria attività imprenditoriale e che i relativi pagamenti venivano eseguiti dalla società attrice nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e, quindi, devono ritenersi pagamenti non soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, 3° co. lett. a) l.f., sostenendo, in ogni caso, l'applicazione al caso di specie dell'esenzione da revocatoria di cui al D.L. 80/08.
La società accipiens ha, infine, negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza del solvens al tempo di esecuzione del pagamento per cui è causa.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale, all'udienza del 19.11.2024, tenuta in modalità cartolare, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter. decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
pagina 3 di 9 Il terzo comma dell'art. 67 l. fall. indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria.
In particolare, ai sensi dell'art. 67, co. terzo, lett. a) “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. Tuttavia, nel caso di specie l'eccezione afferente alla ricorrenza di un pagamento nei termini d'uso, in quanto tale non revocabile ai sensi dell'art. 67, 3° comma l. f., deve ritenersi preclusa in considerazione della tardiva costituzione in giudizio da parte di la quale si Controparte_2
è costituita il 29.04.2021 a fronte di un'udienza di prima comparizione fissata d'ufficio per il
07.05.2021. Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale l'esenzione dall'azione revocatoria di cui all'art. 67, 3° comma l. f., deve qualificarsi in termini di eccezione in senso stretto trattandosi di fattispecie di esonero dalla generale inefficacia stabilita per i pagamenti nel periodo sospetto ed allegazione che comporta un ampliamento del tema decidendum alla verifica di un dato fattuale che il giudice non potrebbe esaminare d'ufficio rappresentando un fatto impeditivo del diritto azionato e non una mera difesa volta a contrastare le avverse deduzioni senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo e estintivo rispetto alle stesse. Pertanto, la natura di eccezione in senso stretto dell'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma l.f., comporta che la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente e specificamente allegata nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. con conseguente decadenza dell'odierna convenuta dalla predetta eccezione (cfr. Corte di Appello di Roma sent. 4155/2020, Corte di Appello di Salerno sent. n. 759/2019). Al contempo, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie del D. L. 80/2008, il quale all'art. 1, comma 3, configura una specifica causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam soltanto in merito ai pagamenti e alle garanzie posti in essere da
[...]
a far data dal 24.04.2008, data di entrata in vigore del presente decreto. Controparte_3
In ogni caso, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale si deve rilevare l'assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, che, quale fatto costitutivo della domanda doveva essere provato da parte attrice.
Come noto la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte pagina 4 di 9 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). A tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I,
02 luglio 2007, n. 14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, ma solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012,
n. 6686).
Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa la Cassazione ha evidenziato che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1
- , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda Cirio).
Nel caso di specie parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decoctionis convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
La prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di AL SA nel periodo 11.11.2016- 11.5.2017 dovrebbe, secondo la ricostruzione attorea, desumersi dalle risultanze del bilancio 2015 dell'odierna attrice nonché in virtù delle notizie di stampa allegate.
Conformemente all'indicazione della Cassazione secondo cui nel ragionamento presuntivo in merito alla conoscenza dell'insolvenza deve tenersi conto delle conoscenze tecniche del creditore, questo giudice ritiene di escludere che la società convenuta, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerata di esaminare il bilancio della società controllante la società cliente: gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e pagina 5 di 9 non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale sez. IV Bari, 30 giugno
2010 n. 2411). Analogo ragionamento vale per la relazione del collegio sindacale, che è addirittura atto interno alla società.
Inoltre, la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società, ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Non può ritenersi elemento idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del solvens neanche la corrispondenza depositata dall'attrice. Tali missive riguardano da un lato solleciti di pagamento relativi a rapporti contrattuali con altre società delle quali non vi è prova che la società convenuta avesse conoscenza e dall'altro una mera richiesta di aggiornamento circa il pagamento di alcune fatture. I solleciti scritti non integrano la prova della scientia decoctionis in quanto costituiscono al più elementi rilevatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. Sul punto la Corte di Cassazione ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Corte Cass. 07.12.2020 n. 27939).
Dalla lettura degli articoli di stampa allegati dall'attrice non può desumersi in via presuntiva la consapevolezza della convenuta, già dalla fine dell'anno 2016, dello stato di insolvenza che avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione di AL alla procedura di amministrazione straordinaria.
Devono infatti considerarsi le particolari caratteristiche del soggetto debitore: l'”AL”, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di pagina 6 di 9 ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr. comunicato stampa marzo 2017 e dagli articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di AL SA e che è naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di AL SA e che sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori dell'odierna attrice circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di AL alla Procedura di Amministrazione Straordinaria.
Conformemente all'orientamento sin qui espresso, la Corte D'appello di Roma con riferimento ad in una delle società che hanno rappresentato nel Controparte_4 Pt_2 tempo la compagnia di bandiera, ha negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decoctionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria”
(C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765. La Corte ha affermato che la scientia decoctionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata (Corte
Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di hanno ribadito che CP_5
“al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa
l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" AL ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa
pagina 7 di 9 comporta due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani ";" AL brucia in fretta quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde mediamente un milione e mezzo di euro al giorno";" AL, l'incubo del fallimento - avverte: presto un accordo oppure si portano i libri in Tribunale ", ed altre notizie dello Per_1 stesso tenore.” Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di AL” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752)
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decoctionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'attrice che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa, peraltro prevalentemente apparse su quotidiani italiani, depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il quale “L'Italia negozierà con Persona_2
l'Europa un nuovo prestito ponte”.
Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di AL e non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della convenuta nel periodo dal 11.11.2016 al 11.5.2017 dell'impossibilità dell'AL di far fronte alle proprie obbligazioni.
A far ritenere nel caso di specie non raggiunta la prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta depone anche la particolarità delle commesse affidate alla società Controparte_2
afferenti alla fornitura di carburante, la quale seppure non relativa agli aeromobili, ma ai
[...] mezzi aziendali della compagnia aerea, rappresenta una circostanza che era chiaro indice della pagina 8 di 9 prosecuzione dell'attività da parte della stessa e ciò anche in considerazione che la stessa procedura non ha esercitato la facoltà di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 270/1999, come emerge chiaramente dalla comunicazione del 15.05.2017, continuando ad avere esecuzione il contratto sottoscritto tra le parti in data 07.09.2016 e, quindi, ad essere in vita il relativo rapporto di fornitura.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda
- ND parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate secondo i parametri di cui al Dm 55/14 in € 4.217,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Civitavecchia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
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