Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 7133/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. MONICA CACACE Consigliere
Dr. PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 7133/17 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3386/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
13.11.2017 e notificata a mezzo pec in data 13.11.2017, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., (P. VA ) con sede in alla Via Unità Italiana n. 28, rapp.ta e P.VA_1 Pt_1
difesa dall'Avv. Augusto Chiosi (C.F. ) presso cui elett.te C.F._1
domicilia in Napoli (NA) alla Via Giosuè Carducci n. 61, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , società incorporante Controparte_1 P.VA_2
la in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2
Bologna alla Via Stalingrado nr.45, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Faustino Manfredonia
Cervantes n. 64, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 18.12.2014, la conveniva in Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale, accertato
[...]
e dichiarato l'inadempimento della oggi incorporata Controparte_2
dall' agli obblighi di assistenza processuale Controparte_1
stragiudiziale e giudiziale imposti dalla Polizza stipulata in favore dell , Pt_3
condannare la C.F. e P.VA , società Controparte_1 P.VA_2
incorporante la a rivalere l' di quanto già versato Controparte_2 Pt_3
e da versarsi in esecuzione della sentenza n. 655/2012, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
- conseguenze di legge in merito alle spese.
A sostegno della domanda parte attrice premetteva che: -1) , in Controparte_3
qualità di tutore di , con ricorso depositato presso la ex sezione Persona_1
distaccata di promuoveva accertamento tecnico preventivo e ispezione Pt_1
giudiziale con riguardo ai danni subiti dalla a seguito dell'intervento chirurgico Per_1
presso il P.O. di Maddaloni, svoltosi in data 02.03.07, di “exeresi polipo c.v.v. destro” nel corso del quale quest'ultima era colpita da insufficienza respiratoria per edema polmonare;
-2) successivamente l' veniva convenuta in giudizio al fine di Pt_3
ottenere il risarcimento dei danni quantificati in euro 2.000.000,00;- 3) con sentenza n.
655/12, depositata in data 29.11.12, sulla scorta delle risultanze della ATP, il Giudice del merito accoglieva la domanda attorea nella contumacia dell' e la Pt_3
condannava al pagamento della somma di euro 915.876,00, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del sinistro;
-4) la sentenza de qua passava in giudicato;
-5) la medesima decisione veniva impugnata con atto di revocazione ex artt. 395 e 396 c.p.c. e il relativo giudizio prendeva n. 7001867/13 RG, ancora pendente;
-
6) a seguito di pignoramento presso terzi, la parte attrice vittoriosa otteneva forzosamente il pagamento delle somme oggetto della decisione alla stessa favorevole che le venivano così assegnate definitivamente in data 28.03.2014 dal giudice dell'esecuzione.
Tanto premesso l'attrice deduceva che:-il sinistro in questione era coperto da polizza assicurativa con la (validità legale dal 31.12.06 al 31.12.09) Controparte_2
Parte per la responsabilità civile verso terzi;
- per l'attivazione della polizza l enunciava tempestivamente il sinistro alla compagnia assicurativa e inviava anche il ricorso per
ATP con firma del mandato in calce e successivamente, per notizia, l'atto di citazione notificato, chiedendo alla il nome del legale per la difesa da indicare Controparte_1
nella delibera di incarico;
-che la società di assicurazione era rimasta silente e non Parte aveva curato la costituzione nel giudizio;
- l' informava la compagnia anche del procedimento penale medio tempore avviato contro alcuni dei medici che avevano tenuto in cura la;
-solo dopo la comunicazione della notifica della sentenza in Per_1
forma esecutiva, la compagnia contestava l'operatività della polizza in considerazione Parte della mancata costituzione in giudizio da parte dell' nota 08.02.13) e della tardiva comunicazione della sentenza ai fini di una eventuale sua impugnazione.
Stante la manifestata volontà della assicurazione di non adempiere ai propri obblighi contrattuali di rivalere l'assicurato da quanto sborsato per la responsabilità accertata Parte verso terzi e visti gli artt. 16 e 17 della polizza, l chiedeva che il Tribunale adito condannasse la (già , accertato Controparte_4 Controparte_2
l'inadempimento degli obblighi di assistenza processuale e stragiudiziale gravanti sulla compagnia, a rivalerla di quanto già versato e da versarsi in esecuzione della citata sentenza n. 655/12.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta società assicuratrice, sollevando eccezioni in rito e deducendo nel merito l'inadempimento di controparte. Precisava che controparte non le aveva consentito la costituzione in giudizio contro la pretesa danneggiata, avendo rimesso, all'esito di apposita richiesta e a differenza che nel caso dell'ATP, una semplice fotocopia dell'atto Parte di citazione per il risarcimento danni ed essendosi l limitata a chiedere il nominativo del legale difensore cui avrebbe dovuto rilasciare la procura, senza premurarsi di sollecitare la gestione della lite o di costituirsi in giudizio chiamando in Parte garanzia la società di assicurazioni. Lamentava che l veva informato la società di assicurazioni della sentenza di condanna solo all'esito del suo passaggio in giudicato.
Detta complessiva condotta di controparte, a detta della convenuta, le aveva impedito di valutare correttamente la facoltà di costituirsi in giudizio, di partecipare alle operazioni peritali con un proprio medico fiduciario e, comunque, di contestare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.
Tanto era provato anche alla luce dell'iniziativa in revocazione della sentenza attivata Parte dalla stessa per ottenere la riapertura di un'istruttoria persa in primo grado per Parte l'inerzia della stessa Invocava, dunque, l'inadempimento dell'obbligo di salvataggio ovvero di cooperare con l'assicurazione per evitare l'aggravamento dei danni o, comunque, la violazione dell'art. 1892 c.c. e/o dell'art. 1915 c.c. Ancora, la convenuta riferiva che la domanda risultava generica sotto il profilo dell'ammontare e del tempo dell'eventuale esborso di cui l'attrice chiedeva la rivalsa nel presente giudizio e che nessuna prova ricorreva in atti delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.06.17, veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 3386/2017, pubblicata in data 13.11.2017, Il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, I sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente Parte pronunciando sulla domanda proposta dall' così provvedeva: “1. Rigetta la domanda di rivalsa avanzata dall in persona del Direttore p.t.; 2. Condanna Pt_3 per l'effetto l , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della Pt_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente Controparte_4
giudizio, che si liquidano in euro 70,00 per esborsi ed euro 7.458,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario come per legge”.
III Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2017 l proponeva appello, Pt_3
chiedendo testualmente all'adita Corte: “In accoglimento dell' appello, riformare la sentenza n. 3386/2017, in quanto gravemente viziata per nullità e illogicità della motivazione in contrasto con lo stesso tenore letterale delle disposizioni normative e
l'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico;
Nel merito - in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento della oggi incorporata dall' Controparte_2
agli obblighi di assistenza processuale stragiudiziale Controparte_1
e giudiziale imposti dalla Polizza stipulata in favore dell , condannare la Pt_3
C.F. e P.VA , società incorporante la Controparte_1 P.VA_2
a rivalere l di quanto già versato e da versarsi in Controparte_2 Pt_3
esecuzione della sentenza n. 655/2012, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
conseguenze di legge in merito alle spese del doppio grado del giudizio”.
Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei motivi di gravame sinteticamente innanzi riportati:
-1. Con un primo motivo l'appellante denunciava la nullità della sentenza per erronea interpretazione nonché violazione dell'art. 1917 c.c. Affermava che il primo giudice aveva fornito una erronea interpretazione del diritto di rivalsa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore in quanto, a detta dell'appellante, il diritto di rivalsa non richiederebbe un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell'assicurato e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma postulerebbe che
“il pagamento al terzo sia stato eseguito in base a un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dall'art 1917 c.c.” (così Cass 30.12.2011 n 30785). Riportava l'appellante anche quanto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile è il rischio come conseguenza negativa di un sinistro riflessa nel patrimonio dell'assicurato” (Cass.,
7.9.1977, n. 3901). Ancora, l'appellante sosteneva che, essendo la finalità dell'assicurazione quella di evitare che il patrimonio dell'assicurato rimanga esposto alla pretesa risarcitoria del terzo danneggiato, subendo per tale ragione il depauperamento, introdurre nel rapporto tra assicuratore e assicurato una separazione temporale sarebbe in contrasto con la lettera dell'art. 1917 c.c., poiché finirebbe per alterare il momento funzionale, cioè la causa del medesimo rapporto assicurativo, pregiudicandone lo scopo indennitario. In aggiunta, specificava che tra i requisiti previsti per attivare l'obbligazione di rivalsa a carico dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. non vi sarebbe quello della certezza. Lamentava, dunque, che, a fronte di un titolo addirittura definitivo quale la sentenza passata in giudicato n 655/2012 relativamente Parte alla quale l aveva dedotto essere intervenuta, in data 28.03.2014, ordinanza del
Giudice dell'esecuzione di assegnazione delle somme, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente richiesto la prova del pagamento, essendo sufficiente, al contrario, un titolo idoneo a rendere doveroso quel pagamento e, in ogni caso, essendo ammesse condanne in forma condizionata ossia subordinate alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurato. A tal ultimo riguardo, evidenziava anche che la sistemazione contabile a seguito del pignoramento delle somme di cui alla sentenza n
655/2012 era avvenuta con mandato di pagamento n 5578 del 23.03.2015.
-2. Con un secondo motivo l'appellante lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla domanda di accertamento della mala gestio della e di condanna in favore dell'Ente Parte_4
assicurato. L'appellante censurava la totale pretermissione dell'azione di mala gestio, seppur articolata nella domanda formulata in primo grado e volta a tenere indenne l'assicurato con riguardo alle somme di cui alla sentenza n. 655/2012. L'appellante deduceva che, salvo l'inciso “a parte l'azione risarcitoria per mala gestio della compagnia neanche paventata dall ”, contenuto in motivazione, nel Pt_3
dispositivo non vi sarebbe traccia di alcuna pronuncia in merito all'accertamento dell'inadempimento degli obblighi di assistenza processuale e stragiudiziale imposti contrattualmente a carico dell' L'appellante rilevava che la propria difesa era CP_4
stata finalizzata in primo grado a dimostrare l'inadempimento dell CP_2
convenuta, la quale, richiamando gli artt. 1892 e 1915 n. 1 c.c. e invocando l'obbligo di collaborazione e di salvataggio dell'assicurato, aveva contestato – senza fornire alcuna prova - il proprio inadempimento e sostenuto l'inadempimento della controparte. D'altronde, sempre secondo l'appellante, nel giudizio di primo grado Parte veniva documentata e riconosciuta tutta la corrispondenza informativa dell finalizzata a ricevere la tutela dell'Assicuratore a partire dalla rituale trasmissione della denuncia completa del sinistro. Evidenziava di aver richiesto il nominativo del difensore designato dall'Assicurazione al fine dell'emanazione della delibera di conferimento incarico, rientrando nel cd. “rischio assicurato” la difesa in giudizio da parte dell'Assicurazione. Aggiungeva che, in osservanza dell'obbligo di salvataggio Parte previsto dall'art. 1914 c.c., l' on aveva ritenuto di costituirsi nel giudizio promosso dal terzo al fine di non aggravare le spese e i costi. Altresì, affermava che il contratto di assicurazione doveva essere eseguito con correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede
(art. 1375 c.c.) con conseguente dovere dell'assicurato di non avvalersi della facoltà di Parte resistere in giudizio se ciò non possa arrecare vantaggi. L ipercorreva le difese di primo grado circa la propria correttezza nella gestione della pratica ai sensi dell'art. 16 della Polizza e l'inadempimento da parte della a tutti gli obblighi Controparte_2
contrattuali sanciti dall'art. 17 della Polizza.
-3. Con un terzo motivo denunziava l'errata valutazione di un fatto notorio ex art. 115
c.p.c., quale è il pagamento di somme a seguito di ordinanza di assegnazione. Secondo
l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che l'intervenuto pagamento costituiva fatto notorio, essendo seguito all'ordinanza di assegnazione delle somme sulla base del richiamato titolo giudiziale. L'appellante dichiarava che, in data
28.03.2014, in seguito al pignoramento presso terzi proposto dagli eredi dell'originaria parte attrice, le somme pignorate venivano definitivamente assegnate alla parte esecutante. Precisava che il pagamento era avvenuto in favore dell'Avv. Tufariello, in qualità di delegato, in forza di mandato di pagamento n. 5578 del 23.03.2015 “giusta
RGE 2002199/2013 Sent. 655 sospeso 997201450012777198 causa risarcimento Parte danni famiglia ”, come si evince da nota n. 276742/EC/FIN. CP_3 Pt_5
del 24.11.2017.
Instaurato il contraddittorio in appello, si costituiva l la Controparte_1
quale contestava l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e indiritto. Mel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
La Corte, sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno
19.12.2024, ai sensi dell'art 127 ter cpc, riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado sia pure nei limiti di eseguito evidenziati.
2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che: “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali”
(Cass.15.4.2019 n.10422).
3. Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni innanzi illustrate.
Il primo motivo di appello relativo alla erronea interpretazione e violazione dell'art. 1917 c.c. e il secondo motivo di appello relativo alla violazione dell'art 112 cpc vanno trattati congiuntamente. Entrambi i motivi di gravame non colgono il segno.
In primis, è opportuno operare una distinzione che segue quanto espresso dal giudice di prime cure nella sentenza gravata.
In generale, diverse sono le tutele che spettano all'assicurato per fare valere la sua posizione giuridica con riflessi sul processo e, in particolare, sugli oneri probatori a carico delle parti. Spettano all'assicurato l'azione c.d. di manleva volta ad ottenere che l'assicuratore tenga indenne l'assicurato delle somme dovute al terzo, l'azione di rivalsa e l'azione risarcitoria, che si differenziano principalmente per le finalità, oltreché per gli effetti giuridici che comportano.
Più precisamente, la manleva fa sì che una parte si impegni a sollevare un'altra da eventuali responsabilità legali o obbligazioni economiche derivanti da un fatto specifico. In pratica, la parte che fornisce la manleva garantisce che l'altra non dovrà sostenere danni economici o legali derivanti da una determinata situazione. Pertanto, la stessa non presuppone necessariamente che vi sia stato un precedente pagamento da parte dell'assicurato.
L'azione di rivalsa, invece, consiste nel diritto di una parte, che ha già sostenuto una perdita o un danno, di chiedere a un'altra parte il rimborso di quanto fuoriuscito dal patrimonio. In questo caso, spetta a chi agisce in rivalsa l'onere di provare l'esistenza dell'esborso di cui chiede la restituzione.
L'azione risarcitoria per mala gestio si rifà alla cattiva amministrazione di beni o risorse da parte della persona obbligata (in questo caso l'assicuratore). Con tale ultima azione si mira a ottenere un risarcimento per il danno causato dalla cattiva gestione, qualora l'amministratore o non abbia agito con la dovuta diligenza in ottemperanza agli obblighi legali oppure a quelli contrattuali. Pertanto, qualora l'assicuratore gestisca il contratto con negligenza o condotta scorretta - come nel caso di ritardi ingiustificati nei pagamenti, rifiuto infondato del risarcimento o una gestione opaca - l'assicurato ha facoltà di agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio.
Nel caso in esame, il primo giudice ha qualificato l'azione proposta quale rivalsa, avendo ritenuto che l'originaria parte attrice avesse agito al fine di essere rimborsata delle somme già pagate sulla base della sentenza n. 655/2012, che avevano formato oggetto, in data 28.03.2024, di ordinanza definitiva di assegnazione nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dagli eredi della parte vittoriosa in danno Parte dell come dedotto sin dall'atto di citazione introduttivo di giudizio.
Sul punto, il primo giudice ha così testualmente affermato: “l ha agito nel Pt_3
presente giudizio al fine di ottenere l'adempimento del contratto di assicurazione stipulato con la compagnia convenuta secondo il paradigma classico del contratto per la responsabilità civile governato dall'art. 1917 c.c., negato in via stragiudiziale, prima, e giudiziale, poi, articolando però la domanda quale azione di rivalsa rispetto ad esborsi già sostenuti in favore del danneggiato”.
In considerazione di ciò, qualificata l'azione quale rivalsa, il primo Giudice ha richiesto la prova, a carico dell'attrice, del pagamento effettuato in favore del terzo e, in mancanza, è pervenuto al rigetto della domanda di rivalsa nei confronti Parte dell'assicurazione. Secondo il primo Giudice, “l' , pur avendo dedotto di aver subito a seguito di pignoramento da parte del terzo danneggiato l'assegnazione delle somme, non ha provato la circostanza depositando in atti il provvedimento del Giudice, né la prova di qualunque altro pagamento e la circostanza, anche al fine di circoscrivere la domanda attorea, è stata specificamente contestata dalla parte convenuta sin dalla comparsa di risposta”.
Inoltre, il giudice di primo grado ha escluso espressamente che fosse stata spiegata una azione risarcitoria con riguardo ai lamentati inadempimenti contrattuali da parte dell'assicurazione nella gestione del sinistro.
L'impostazione del primo giudice in ordine alla qualificazione dell'azione quale rivalsa non ha formato oggetto di specifica e puntuale censura, stante l'evidente ininfluenza delle argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla sufficienza di un titolo, anche non definitivo e non contenente l'accertamento della responsabilità dell'assicurato e dell'ammontare del risarcimento, idoneo ad attribuire al pagamento a favore del terzo il carattere della doverosità ex art 1917 c.c..
Il focus, infatti, delle doglianze dell'appellante non avrebbe dovuto riguardare il piano dell'accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità, dell'ammontare complessivo del risarcimento e dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dell'obbligazione, bensì il piano dell'intervenuto pagamento quale fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio che il primo Giudice ha ritenuto integrare la fattispecie portata al suo esame sulla base delle allegazioni di cui all'atto introduttivo di primo grado. D'altra parte, la stessa appellante ha ribadito che le somme portate dalla sentenza n. 655 del 2012 avevano formato oggetto di ordinanza di assegnazione in sede esecutiva del 28.03.2014 e che il relativo pagamento veniva regolato mediante il mandato n 5578 del 23.03.2015.
Inoltre, la proposizione di una domanda risarcitoria per mala gestio è stata correttamente esclusa dal primo giudice, dovendosi aggiungere che l'attrice non ha fatto mai riferimento ai danni subiti a causa dei lamentati singoli inadempimenti da parte della compagnia assicurativa;
di contro e, dunque, a confutazione della responsabilità dell'assicuratrice quanto alla gestione della lite e alla omessa assistenza Parte processuale, la stessa a dedotto di non essersi costituita nel giudizio intentato dal terzo danneggiato perché dalla costituzione non sarebbe derivato in concreto alcun utile o vantaggioso risultato. Infine, l'attrice ha concluso chiedendo esclusivamente la condanna dell'assicurazione alla rivalsa delle somme di cui alla sentenza di condanna pronunciata in favore del terzo danneggiato quale domanda alla prestazione assicurativa rispetto alla quale il mero accertamento in sé considerato della mala gestio
è privo di alcun interesse per l'istante.
Deve rigettarsi anche l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante si è doluto dell'errata valutazione di un fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., quale il pagamento di somme a seguito di ordinanza di assegnazione su sentenza n. 655/2012.
Ebbene, “per fatto notorio si intende una circostanza conosciuta (o che possa essere obiettivamente conosciuta) da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (Cass. n. 5530/2017; Cass.
n. 5438/2017; Cass. n. 10204/2016). Ancora, “Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie” (Corte di Cassazione
n.25218 dell'11 ottobre 2018).
L'ordinanza di assegnazione rappresenta un atto che dà esecuzione alla sentenza o a un altro provvedimento giudiziario, ma non costituisce fatto notorio del pagamento delle somme oggetto di assegnazione. Diversamente, il pagamento si considera avvenuto solo nel momento in cui il creditore riceve effettivamente l'importo dovuto e solitamente il pagamento viene accertato con apposita documentazione ovvero per il tramite di una quietanza o documento similare;
quindi, se il pagamento è avvenuto in seguito all'ordinanza di assegnazione delle somme è sempre necessario un documento che lo attesti o la dimostrazione in altro modo.
Nel presente giudizio l'appellante non risulta aver depositato in primo grado neanche la richiamata ordinanza di assegnazione delle somme come rilevato dal primo giudice.
Né risulta aver depositato prima del maturarsi delle preclusioni istruttorie di primo grado (04.05.2016 quale termine entro cui depositare la seconda memoria ex art 183
VI comma cpc) il mandato di pagamento n. 5578 del 23/3/15 in riferimento alla
“sistemazione contabile del pignoramento presso il Tesoriere Aziendale, giusta RGE
2002199/2013 sent. 655 sospeso 99720145001277198, causa risarcimento danni famiglia ”. CP_3
Ciò posto, non è possibile vagliare detto documento in quanto tardivamente depositato dall'appellante in secondo grado, stante il divieto di cui all'art 345 cpc.
Ad abundantiam, pur volendo considerare ammissibile la produzione documentale a corredo dell'atto di appello, quest'ultima non prova il pagamento richiedendosi, oltre all'emissione del mandato, la quietanza da parte del creditore o altra documentazione relativa all'effettiva fuoriuscita delle somme riportate nel mandato in oggetto a favore dell'avente diritto.
In definitiva, le doglianze come proposte avverso la sentenza impugnata non consentono di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello va integralmente rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V Le spese del giudizio
1.Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da
€ 1.000.001 a € 2.000.000) e dell'articolazione concreta delle difese espletate e della loro non complessità in fatto e in diritto.
2. Ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
(Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 24.12.2012, secondo cui, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_1
giudizio di appello, che liquida in € 17.002,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), oltre VA e CPA;
c) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 13.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo