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29 giugno 1967
29 giugno 1967
Art. 3.
Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validita' fino alla scadenza stabilita.
Le convenzioni in atto, stipulate dal Ministero della difesa per l'assunzione di suore infermiere destinate al servizio di assistenza sanitaria presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, conservano validita' fino alla scadenza stabilita.