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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2024, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1800/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv.ti Luciano Giambalvo e Antonino Fiorino)
[...]
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv.ti Delia Cernigliaro e Giulio Peco) CP_1
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 24/06/2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1200,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dei procuratori antistatari.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato l'08/02/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio
L' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 000350 CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 12 29 000, notificato il 04.01.2024 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di euro 3412,68 per contributi da gennaio a dicembre 2022, adducendo l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La parte convenuta si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto CP_1
all'annullamento del debito.
◊
Il ricorrente all'udienza odierna ha dato atto dell'avvenuto sgravio, documentato dall' sicché sul punto è sicuramente cessata la materia del contendere. CP_1
Ma quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può non rilevarsi che l'opposizione era fondata.
La resistente pur avendo provveduto allo sgravio in data 15/05/2024, vi ha CP_1
provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio, acclarando la propria responsabilità nella fase impositiva il che giustifica la condanna alle spese a suo carico, liquidate come in dispositivo.
◊
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/06/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1800/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv.ti Luciano Giambalvo e Antonino Fiorino)
[...]
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv.ti Delia Cernigliaro e Giulio Peco) CP_1
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 24/06/2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1200,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dei procuratori antistatari.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato l'08/02/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio
L' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 000350 CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 12 29 000, notificato il 04.01.2024 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di euro 3412,68 per contributi da gennaio a dicembre 2022, adducendo l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La parte convenuta si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto CP_1
all'annullamento del debito.
◊
Il ricorrente all'udienza odierna ha dato atto dell'avvenuto sgravio, documentato dall' sicché sul punto è sicuramente cessata la materia del contendere. CP_1
Ma quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può non rilevarsi che l'opposizione era fondata.
La resistente pur avendo provveduto allo sgravio in data 15/05/2024, vi ha CP_1
provveduto solo dopo l'introduzione del giudizio, acclarando la propria responsabilità nella fase impositiva il che giustifica la condanna alle spese a suo carico, liquidate come in dispositivo.
◊
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/06/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro