Art. 8.
Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali.
La Commissione e' presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' cosi' composta:
a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;
b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
c) di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;
d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.
La Commissione centrale e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalita' per la iscrizione degli esercenti attivita' commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;
b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi. (1a)
-------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."
Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali.
La Commissione e' presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' cosi' composta:
a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;
b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
c) di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;
d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.
La Commissione centrale e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalita' per la iscrizione degli esercenti attivita' commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;
b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi. (1a)
-------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."