TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3091 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1
sa dagli Avv.ti. MORINI ALESSANDRA e VARCHETTA PAOLO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CALANDRINO LAURA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 8/05/2025
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 24/10/2024 dava atto di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con dalla quale in Controparte_1
data 25/02/2018 era nato il figlio , riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori; la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con il pa- dre del minore si era deteriorata, interrompendosi la convivenza nel settembre
2024, quando il padre decideva di trasferirsi altrove, lasciando nella casa familiare la ricorrente con il figlio. Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione pre- valente di sé, una regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, il ri- conoscimento a suo favore del diritto a percepire il 100% dell'Assegno Unico per il figlio.
Si costituiva in giudizio concordando sull'affido con- Controparte_1
diviso del minore, sulla sua collocazione prevalente presso la madre e sulla idonea regolamentazione delle visite paterne;
chiedeva, però, che il proprio contributo al mantenimento del figlio fosse limitato ad € 200,00 mensili rivalutabili, oltre al
50% delle spese straordinarie, con riparto al 50% tra i genitori dell'Assegno Uni- co.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 15/04/2025 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale, all'esito, for- mulava una proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio alle seguen- ti condizioni:
- affido condiviso del figlio minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentazione delle frequentazioni del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra i genitori, secondo il calendario attualmente in uso tra le parti e prospettato nelle rispettive conclusioni, con una regolamenta- zione dei periodi festivi secondo quanto prospettato dalla difesa del resi- stente;
Per le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,1° novembre,8
pagina 2 di 9 dicembre ed il compleanno del minore, purché non coincidano con i wee- kend di affidamento, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i ge- nitori. Per tali ultime festività ciascun genitore trascorrerà con il bambino l'intera giornata dalle ore 9.00 sino al mattino successivo, con accompa- gnamento a scuola o dall'altro genitore ove sia un giorno di spettanza del- lo stesso;
- definizione della controversia relativa all'auto acquistata in corso di con- vivenza con il riconoscimento da parte del resistente alla sig.ra Parte_2
[...
dell'importo complessivo di € 11.000,00 e impegno da parte di quest'ultima a farsi carico del finanziamento contratto per l'acquisto della vettura;
- previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dal mese di aprile 2025, e riconosci- mento di un importo forfettario per il mantenimento ordinario pregresso pari ad € 400,00 complessivi, fermo il riparto tra entrambi i genitori delle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale;
- autorizzazione reciproca delle parti al rilascio ed al rinnovo del passapor- to e dei documenti di identità personali validi anche ai fini dell'espatrio per il figlio minore, con impegno di entrambi a dare un preavviso di alme- no quindici giorni in caso di viaggi all'estero;
- compensazione integrale delle spese di lite.
Successivamente, all'udienza del 8/05/2025 entrambe le parti confermavano la propria accettazione alla proposta sopra richiamata;
il difensore di parte resistente dava altresì atto dell'impegno del proprio assistito a spostare nel più breve tempo possibile la propria residenza anagrafica e la sede dell'associazione di cui è presi- dente dalla casa familiare di Via Vincenzo Ferrari n. 5 in cui è rimasta a vivere la ricorrente.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni in conformità alle suddette condizioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
pagina 3 di 9 La causa veniva, quindi, assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 20/05/2025
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui so- pra, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizio- ni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della cop- pia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo, con la precisazione che, con riguardo alle pattuizioni che eccedono il contenuto tipico e vincolato del giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Tribunale si limita a pren- derne atto.
Appare, peraltro, opportuno precisare ulteriormente che, pur in assenza di formale previsione, la suddetta regolamentazione presuppone che l'Assegno Unico, così come pacificamente accaduto sino ad oggi, continui ad essere percepito dalla ma- dre, in coerenza con il rilievo della collocazione prevalente del figlio minore pres- so di lei.
Ciò posto, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che conti- nueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale,
2. valutato il preminente interesse del minore, stabilisce che lo stesso abbia resi- denza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, abbia diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario ordinario:
pagina 4 di 9 - a weekend alternati, dalle 10.00 del sabato e con riaccompagno a scuola il lunedì successivo;
- tutte le settimane, dall'uscita da scuola del giovedì e con riaccompagno a scuola il venerdì seguente;
- durante le vacanze natalizie, a partire dal corrente anno 2025 e alternando di anno in anno, il bambino starà con la madre dalla fine della scuola (ogni anno scolastico varia tra il 21 ed il 23 dicembre) alla mattina del 30 di- cembre, con il padre dal 30 dicembre al 07 gennaio (o al diverso giorno che sarà stabilito dal calendario scolastico per il rientro a scuola) quando riaccompagnerà a scuola il figlio;
- durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, il bambino starà con la madre l'intera settimana di vacanza e l'anno successivo interamente con il padre;
- le vacanze estive saranno da concordare fra i genitori, il padre potrà tenere con sé il bambino per due settimane, anche non consecutive. Ciascun geni- tore comunicherà all'altro tempi e luoghi di permanenza se diversi dall'abitazione. Ciascun genitore comunicherà all'altro le proprie ferie quando lavorativamente gli sarà permesso di richiederle e quindi gli saran- no riconosciute;
- per le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,1° novembre,8 dicembre ed il compleanno del minore, purché non coincidano con i weekend di af- fidamento, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori. Per tali ultime festività ciascun genitore trascorrerà con il bambino l'intera giornata dalle ore 9.00 sino al mattino successivo, con accompagnamento a scuola o dall'altro genitore ove sia un giorno di spettanza dello stesso;
4. dispone che versi a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 10 d'ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Proto- collo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
pagina 5 di 9 SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
pagina 6 di 9 • tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
pagina 7 di 9 • un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as-
pagina 8 di 9 sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento da parte del padre di un importo forfettario per il mantenimento ordinario pregresso pari ad € 400,00 complessivi, fermo il riparto tra entrambi i genitori delle spese straordinarie al
50%;
6. prende atto dell'accordo delle parti definizione della controversia relativa all'auto acquistata in corso di convivenza con il riconoscimento da parte del re- sistente alla sig.ra dell'importo complessivo di € 11.000,00 e impe- Parte_1 gno da parte di quest'ultima a farsi carico del finanziamento contratto per l'acquisto della vettura;
7. prende atto dell'impegno del resistente a spostare nel più breve tempo possibi- le la propria residenza anagrafica e la sede dell'associazione di cui è presidente dalla casa familiare di Via Vincenzo Ferrari n. 5 in cui è rimasta a vivere la sig.ra ; Parte_1
8. prende atto dell'autorizzazione reciproca delle parti al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità personali validi anche ai fini dell'espatrio per il figlio minore, con impegno di entrambi a dare un preavviso di almeno quindici giorni in caso di viaggi all'estero;
9. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9